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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7677/2024, pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F. , quali eredi della defunta Parte_4 C.F._4
, nata a [...] ( TE ) il 18.04.1943 e deceduta in Roma Persona_1
il giorno 05.02.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi
ricorrenti e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu P.IVA_1
resistente OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra Per_1
conveniva in giudizio l' innanzi il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di
[...] CP_1
veder riconosciuto il proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di disabilità non essendo mai stata chiamata a visita nonostante l'invio della domanda amministrativa;
nelle more del giudizio la stessa è venuta a mancare, talchè intervenivano i suoi eredi chiedendo che si procedesse ad una valutazione sugli atti per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1 l. 18/1980.
Veniva nominato all'uopo il Dott. il quale negava la sussistenza Persona_2
del beneficio stante anche l'impossibilità di poter visionare la cartella clinica del ricovero antecedente al decesso, depositata nel fascicolo telematico solo in data
15.11.2024 a causa di lungaggini burocratiche;
avverso le risultanze dell'elaborato peritale è stata proposta opposizione nei termini di legge.
L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1
caso il rigetto nel merito.
Il giudice riteneva opportuno procedere alla nomina del Dott. anche Persona_2
in fase di opposizione.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di specifiche contestazioni al precedente elaborato peritale, in quanto i motivi di opposizione risultano sufficientemente evidenziati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti soltanto a partire dal 12 gennaio 2024 e sino alla data del decesso della sig.ra avvenuto il 5 febbraio 2024. Per_1
Ed invero, come evidenziato dal consulente nel proprio elaborato peritale ed a seguito della lettura della cartella clinica di ricovero della periziata, è stato possibile attestare un peggioramento delle condizioni di salute della stessa pochi giorni prima dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pertini, avvenuto in data
19.1.2024.
In merito alla decorrenza, il Dott. chiarisce quanto segue: “Dalla Per_2
documentazione esaminata risulta che la era affetta in vita da: ipertensione Per_1
arteriosa in trattamento farmacologico orale con ace-inibitore e beta-bloccante
(Zopralon, ; spondilo-disco-artrosi vertebrale con iniziale deformazione Per_3
cuneiforme dei corpi vertebrali del segmento dorsale mediodistale, verosimile espressione di iniziali crolli vertebrali porotici;
fibrosi polmonare per cui si sottoponeva a periodici controlli, ma non effettuava terapia con ossigeno né antifibrosante. Contrariamente a quanto riportato in una certificazione di visita ortopedica su carta intestata in cui si fa riferimento a una condizione di Parte_5
grave declino cognitivo (ma nello stesso tempo si attestano una serie di sintomi riferiti della stessa paziente), nel corso del ricovero all'Ospedale Pertini non risultano documentati deficit cognitivi di sorta in occasione di più visite eseguite da diversi sanitari. Appare inoltre documentato che la condizione di fibrosi polmonare da cui era affetta la in vita risultava sostanzialmente stabile sia radiograficamente che Per_1 clinicamente, come riportato il 24/1/24 nella cartella clinica di ricovero dell'Ospedale
Pertini: “… si contatta il centro … dell'ospedale S. Camillo dove la pz era seguita da circa 2-3 anni per interstiziopatia polmonare e il curante dott. comunica Per_4
che la pz era regolarmente visitata con controlli periodici e programmati, l'ultimo dei quali risalente al mese di novembre 2023 con TC torace HR del mese di marzo 2023 che documentava sostanziale stabilità … stabile risultava anche la funzione respiratoria e il quadro clinico”. Il quadro clinico respiratorio ha subito un decisivo aggravamento alcuni giorni prima dell'ultimo ricovero (accesso al PS il 19 gennaio
2024), come riportato nella consulenza pneumologica: “Negli ultimi 7 gg peggioramento di tosse e febbre con dispnea ingravescente …”. Le altre affezioni indicate in diagnosi non risultano di grado tale da determinare la necessità di assistenza continuativa per svolgere gli atti quotidiani della vita.”
Le nuove conclusioni medico legali a cui è giunto il consulente, in quanto esenti da vizi logici e congruamente motivate, possono essere fatte proprie da questo Giudice.
Deve, pertanto, dichiararsi che la de cuius si trovava nelle condizioni Persona_1
di cui all'art. 1 della l. 18/1980 dal 12 gennaio 2024 fino al momento del decesso, avvenuto il 5 febbraio 2024.
A causa del riconoscimento del beneficio in questione con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese del giudizio di atp e di opposizione possono essere interamente compensate.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, - dichiara che la sig.ra si trovava nelle condizioni previste Persona_1
dall'art. 1 della l. 18/1980 a decorrere dal 12.1.2024 e sino al decesso avvenuto il 5.2.2024;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, 22.10.2025
Il giudice
BE OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7677/2024, pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F. , quali eredi della defunta Parte_4 C.F._4
, nata a [...] ( TE ) il 18.04.1943 e deceduta in Roma Persona_1
il giorno 05.02.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi
ricorrenti e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu P.IVA_1
resistente OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra Per_1
conveniva in giudizio l' innanzi il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di
[...] CP_1
veder riconosciuto il proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di disabilità non essendo mai stata chiamata a visita nonostante l'invio della domanda amministrativa;
nelle more del giudizio la stessa è venuta a mancare, talchè intervenivano i suoi eredi chiedendo che si procedesse ad una valutazione sugli atti per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1 l. 18/1980.
Veniva nominato all'uopo il Dott. il quale negava la sussistenza Persona_2
del beneficio stante anche l'impossibilità di poter visionare la cartella clinica del ricovero antecedente al decesso, depositata nel fascicolo telematico solo in data
15.11.2024 a causa di lungaggini burocratiche;
avverso le risultanze dell'elaborato peritale è stata proposta opposizione nei termini di legge.
L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1
caso il rigetto nel merito.
Il giudice riteneva opportuno procedere alla nomina del Dott. anche Persona_2
in fase di opposizione.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di specifiche contestazioni al precedente elaborato peritale, in quanto i motivi di opposizione risultano sufficientemente evidenziati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti soltanto a partire dal 12 gennaio 2024 e sino alla data del decesso della sig.ra avvenuto il 5 febbraio 2024. Per_1
Ed invero, come evidenziato dal consulente nel proprio elaborato peritale ed a seguito della lettura della cartella clinica di ricovero della periziata, è stato possibile attestare un peggioramento delle condizioni di salute della stessa pochi giorni prima dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pertini, avvenuto in data
19.1.2024.
In merito alla decorrenza, il Dott. chiarisce quanto segue: “Dalla Per_2
documentazione esaminata risulta che la era affetta in vita da: ipertensione Per_1
arteriosa in trattamento farmacologico orale con ace-inibitore e beta-bloccante
(Zopralon, ; spondilo-disco-artrosi vertebrale con iniziale deformazione Per_3
cuneiforme dei corpi vertebrali del segmento dorsale mediodistale, verosimile espressione di iniziali crolli vertebrali porotici;
fibrosi polmonare per cui si sottoponeva a periodici controlli, ma non effettuava terapia con ossigeno né antifibrosante. Contrariamente a quanto riportato in una certificazione di visita ortopedica su carta intestata in cui si fa riferimento a una condizione di Parte_5
grave declino cognitivo (ma nello stesso tempo si attestano una serie di sintomi riferiti della stessa paziente), nel corso del ricovero all'Ospedale Pertini non risultano documentati deficit cognitivi di sorta in occasione di più visite eseguite da diversi sanitari. Appare inoltre documentato che la condizione di fibrosi polmonare da cui era affetta la in vita risultava sostanzialmente stabile sia radiograficamente che Per_1 clinicamente, come riportato il 24/1/24 nella cartella clinica di ricovero dell'Ospedale
Pertini: “… si contatta il centro … dell'ospedale S. Camillo dove la pz era seguita da circa 2-3 anni per interstiziopatia polmonare e il curante dott. comunica Per_4
che la pz era regolarmente visitata con controlli periodici e programmati, l'ultimo dei quali risalente al mese di novembre 2023 con TC torace HR del mese di marzo 2023 che documentava sostanziale stabilità … stabile risultava anche la funzione respiratoria e il quadro clinico”. Il quadro clinico respiratorio ha subito un decisivo aggravamento alcuni giorni prima dell'ultimo ricovero (accesso al PS il 19 gennaio
2024), come riportato nella consulenza pneumologica: “Negli ultimi 7 gg peggioramento di tosse e febbre con dispnea ingravescente …”. Le altre affezioni indicate in diagnosi non risultano di grado tale da determinare la necessità di assistenza continuativa per svolgere gli atti quotidiani della vita.”
Le nuove conclusioni medico legali a cui è giunto il consulente, in quanto esenti da vizi logici e congruamente motivate, possono essere fatte proprie da questo Giudice.
Deve, pertanto, dichiararsi che la de cuius si trovava nelle condizioni Persona_1
di cui all'art. 1 della l. 18/1980 dal 12 gennaio 2024 fino al momento del decesso, avvenuto il 5 febbraio 2024.
A causa del riconoscimento del beneficio in questione con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese del giudizio di atp e di opposizione possono essere interamente compensate.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, - dichiara che la sig.ra si trovava nelle condizioni previste Persona_1
dall'art. 1 della l. 18/1980 a decorrere dal 12.1.2024 e sino al decesso avvenuto il 5.2.2024;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, 22.10.2025
Il giudice
BE OT