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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5562/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Santa Parte_1 C.F._1
ES di IV presso lo studio dell'avv. Venera Cosima Nicita che lo rappresenta e difende con l'avv. Emanuele Calderone per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo presso l'avv. Carmelo Neri che la rappresenta e difende con l'avv. Nicolò Vella per procura in atti, resistenti
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2
resistente contumace oggetto: esclusione graduatoria apprendisti – fase di merito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, in riassunzione del giudizio instaurato in data
6 aprile 2024 dinanzi al TAR di Catania e definito con declaratoria di difetto di giurisdizione,
, premesso di avere partecipato alla selezione pubblica per titoli ed esami Parte_1
[.. per l'assunzione, mediante contratto di apprendistato professionalizzante, di n. 24 operatori liv.
per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel comune di Messina, indetta Controparte_3 dalla il 16 maggio 2023, ha lamentato di non essere stato Controparte_1 inserito nella graduatoria provvisoria per poi essere escluso da quella definitiva pubblicata il 7 febbraio 2024. Essendo rimasta privo di riscontro la richiesta di revisione in autotutela avanzata l'8 marzo 2024 ha impugnato detta esclusione per violazione degli artt. 7 e segg. della legge n.
241/1990 - non essendogli stato consentito di partecipare al relativo procedimento -, nonché per eccesso di potere per difetto e/o omessa motivazione, violazione dei principi generali in materia di procedura concorsuale, eccesso di potere per travisamento e sviamento, ingiustizia ed illogicità manifeste, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti e di norma di diritto, violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa in relazione ai principi e criteri direttivi di cui a gli artt. 3 e 97 Cost. - non potendosi comprende le motivazioni che hanno determinato l'esclusione dalla graduatoria finale, né tanto meno l'interesse pubblico superiore che la società ha inteso in tal modo garantire. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della suddetta esclusione previa sospensione in via cautelare della sua efficacia e ammissione provvisoria e condizionata alla procedura concorsuale e nella graduatoria finale.
Nella resistenza della MSBC, integrato il contraddittorio nei confronti di CP_2 individuato quale candidato collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria
[...] impugnata, con ordinanza dell'8 gennaio 2025 la domanda cautelare è stata rigettata. Quindi, sostituita l'udienza dell'11 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In fase cautelare è stato evidenziato anzitutto che “… gli atti adottati dalla società resistente - in house providing del - hanno natura privatistica e non sono, Controparte_4 dunque, assoggettati ai vincoli di forma di cui alla l. n. 241/1990 invocata dal ricorrente, primo fra tutti l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo ex art. 3.”
Di conseguenze le doglianze attinenti ai presunti vizi procedurali vanno senz'altro respinte.
Si è aggiunto che in ogni caso “… con la nota prot. n. 5387 del 9 aprile 2024 la MSBC, trasmessa via pec al procuratore, ha seppur tardivamente riscontrato la sua istanza di revisione, allegando la documentazione relativa dalla quale si evince chiaramente che egli – inizialmente inserito in posizione n. 25 nella graduatoria provvisoria – è stato escluso da quella definitiva intermedia per mancato possesso del requisito di partecipazione dell'età non superiore a 40 anni, previsto dal bando e dall'art. 14 del Regolamento per il reclutamento del personale, pur considerato l'aumento di un anno per il coniuge, di un anno per ciascun figlio (due in totale, in luogo dei 3 dichiarati per errore, come precisato in ricorso) e di 300 giorni per il servizio militare
(svolto dal 20 gennaio al 17 novembre 1998), ex art. 2, lett. a), a, b e d, del bando.
Invero, alla data di presentazione della domanda (23 maggio 2023) il (nato il Parte_1
28 maggio 1978) aveva 44 anni e 360 giorni, in luogo dei 43 anni e 300 giorni consentiti.
E il ricorrente non ha specificamente contestato detta circostanza”.
Ebbene, con le successive difese l'istante si è limitato a sostenere di non aver comunque superato il limite massimo di 45 anni, ma tale rilievo non risulta conducente atteso che il bando, all'art. 2 (Requisiti di ammissione) chiaramente individua nei 45 anni non un limite generale, avendo previsto che “Per l'ammissione al presente avviso pubblico occorre essere in possesso,
2 alla scadenza del termine stabilito al successivo articolo 6 per la presentazione della domanda, nonché al momento dell'assunzione in servizio, i seguenti requisiti generali: a) avere i requisiti anagrafici di cui all'art. 2 n. 2 del D.P.R. 487/1994 e più precisamente: età non inferiore agli anni
18 e non superiore ai 40.”, bensì un limite massimo inderogabile per i casi ivi espressamente previsti.
Aggiunge infatti che “Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età.”, e chiarisce poi che “Il limite di età di 40 anni è elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni,
e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958.”.
La disposizione, quindi, specifica le ragioni di aumento consentite a seconda delle situazioni personali dei candidati, fino al massimo di 45.
E il ha potuto beneficiare, lo si ripete, solo dell'aumento di 3 anni e 300 giorni, Parte_1 di cui un anno per il coniuge, due per i figli, e 300 gg. (o meglio 301) per il servizio militare.
Sicchè egli avrebbe potuto partecipare alla selezione laddove, al momento della domanda, avesse avuto un'età non superiore ai 43 anni e 301 giorni, non avendo allegato e provato di avere diritto a beneficiare dell'aumento di 5 anni previsto dalla lettera c.
Invece il 23 maggio 2023 egli aveva 44 anni e 360 gg..
La pretesa va quindi definitivamente respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione di controparte.
3.- Il comportamento della resistente giustifica, tuttavia, la compensazione per metà delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, applicati i minimi per la breve durata, in (1.751,5 caut + 2.694 mer /2 =) 2.222,75 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_2 rigetta la domanda e condanna a rimborsare alla Parte_1 Parte_2
[..
[...] metà delle spese del giudizio, liquidata in complessivi 2.222,75 euro, oltre spese
[...] generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
VA AR
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