Decreto cautelare 12 luglio 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02170/2026REG.PROV.COLL.
N. 05896/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5896 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima), n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visto il decreto monocratico n. 2855 del 12 luglio 2023;
Vista l’ordinanza n. 3462 del 30 agosto 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere DR LI e udito per la parte ricorrente l’avvocato Giulio Murano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla domanda di annullamento dei seguenti atti:
a1) messaggio prot. n. 125/pers. (1°) NC. 1548/2020 del 10 agosto 2020 della Direzione investigativa antimafia (di seguito D.I.A.);
a2) nota prot. n. N. 555/935/pers. DIA/6204/2020/R del 1° agosto 2020 della segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza;
a3) nota prot. n. 125/pers. (1°) 1375/2020 R. del 29 luglio 2020 della D.I.A. – Ufficio personale, con la quale veniva richiesta la revoca dell’assegnazione del luogotenente della Guardia di finanza -OMISSIS-
a4) appunto dell’Ufficio personale per il direttore della D.I.A. del 27 luglio 2020;
a5) nota prot. n. 125/FI/AA.GG/A0/19) 227/N.C del 7 luglio 2020 del capo centro operativo di Firenze;
a6) decreto interministeriale di revoca dell’assegnazione alla D.I.A. formalizzato successivamente alle richieste di accesso agli atti;
b) dalla domanda di risarcimento del danno subito a seguito del cattivo esercizio della funzione pubblica.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il luogotenente della Guardia di finanza -OMISSIS- veniva assegnato al centro operativo D.I.A. di Firenze il 25 gennaio 1993;
b) in data 28 maggio 2020 il direttore del II settore di tale centro operativo, segnalava al capo del centro operativo D.I.A. di Firenze che il luogotenente -OMISSIS- si era rifiutato di seguire la procedura necessaria allo svolgimento dell’attività assegnata;
c) di seguito a tale segnalazione il capo del centro operativo D.I.A. di Firenze avviava, il 5 giugno 2020, un procedimento disciplinare che si concludeva, in data 17 giugno 2020, con una nota di biasimo;
d) con la relazione di servizio del 18 giugno 2020 il direttore del II settore, dopo avere comunicato al capo centro un nuovo episodio di cui si era reso protagonista il -OMISSIS-, chiedeva di assegnare quest’ultimo ad altro incarico in un diverso settore del centro operativo;
e) con nota prot. n. 125/FI/AA.GG/A0/19 227/N.C. del 7 luglio 2020 il capo centro operativo di Firenze chiedeva al direttore della D.I.A. “ di valutare l’opportunità dell’assegnazione a questo Centro del Luogotenente -OMISSIS- ”;
f) con appunto del 27 luglio 2020 l’ufficio personale proponeva al direttore della D.I.A. di dare corso alla revoca dell’assegnazione del luogotenente -OMISSIS- alla Direzione, “ con rientro nella disponibilità di impiego dell’Amministrazione di appartenenza con la massima consentita urgenza, omettendo il preavviso di avvio del procedimento all’interessato in conformità alle prescrizioni normative di cui all’’art. 7, comma 1, della legge 241/90, ravvisando nella circostanza i presupposti della necessità ed urgenza ”;
g) in conformità con tale appunto, il direttore della D.I.A. chiedeva alla segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, con nota non classificata prot. n. 125/pers. (1°) 1375/2020 R. del 29 luglio 2020, la revoca dell’assegnazione del luogotenente, dando corso alla relativa decretazione interministeriale e informando il Comando generale della Guardia di finanza per l’adozione del successivo provvedimento di reimpiego;
h) in riscontro a questa richiesta, la segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, con nota prot. n. 555/935/pers. DIA/6204/2020/R del 1° agosto 2020, comunicava la predisposizione, con decorrenza dal 13 agosto 2020, del decreto di revoca dell’assegnazione del -OMISSIS-
i) con messaggio prot. n. 125/pers. (1°) NC. 1548/2020 del 10 agosto 2020 della D.I.A. veniva comunicato che, con decreto ministeriale in corso di perfezionamento, l’assegnazione a quella Direzione del luogotenente -OMISSIS-, era revocata dal 13 agosto 2020 e che, con la stessa decorrenza, l’interessato veniva posto a disposizione dell’amministrazione di appartenenza per l’ulteriore impiego;
l) in riscontro alle richieste di accesso agli atti formulate con pec del 2 settembre 2020 e del 15 settembre 2020, la D.I.A. trasmetteva al -OMISSIS- le note da lui richieste con nota prot. n. 125/FI/AA.GG./A0/0/19 del 17 settembre 2020.
3. Con ricorso al T.a.r. per la Toscana l’interessato ha chiesto, previa concessione di idonee misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti sub 1. e il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti o subendi, articolando il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 13 a pag. 19): I. “ Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità ed ingiustizia manifesta. ”.
3.1. Il Ministero dell’interno si è costituito per resistere nel giudizio di primo grado.
4. Il Tribunale adito ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza collegiale n. 676 del 3 dicembre 2020.
5. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Toscana, sez. I, n. -OMISSIS- - ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00).
5.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ la revoca dall’assegnazione alla DIA costituisce un provvedimento di natura discrezionale, caratterizzato dalla necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario e, ancora, è assimilabile al trasferimento d'autorità, essendo destinato a soddisfare prioritariamente un interesse dell'Amministrazione, indipendentemente dal gradimento che il militare possa esprimere per la scelta operata dai comandi ”;
- “ l’Amministrazione ha adeguatamente motivato la propria scelta, facendo riferimento alle "gravi conseguenze sulla operatività" derivanti da un “atteggiamento ostruzionistico verso le dinamiche lavorative dell’ufficio” e da “comportamenti provocatori e talvolta di sfida verso i superiori e i colleghi, i quali potrebbero mettere in pericolo la capacità dell'ufficio di far fronte, con effettività, alle imperiose esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto alla criminalità organizzata”. ”;
- “ E’ evidente allora che risulta giustificata anche la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, essendosi in presenza di un provvedimento che rivestiva il carattere di urgenza, suscettibile di mettere in pericolo le capacità funzionali dell’ufficio .”;
- “ Si consideri inoltre che sono risultate confermate le circostanze alla base del provvedimento senza che il ricorrente abbia dimostrato l’esistenza di elementi che avrebbero potuto portare l’Amministrazione ad adottare un provvedimento differente. ”.
6. Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, corredato da istanza cautelare, notificato in data 20 giugno 2023 e depositato il 7 luglio 2023, articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 8 a pag. 17):
I. “ Omesso esame del Tar dei motivi di ricorso e carenza di motivazione della Sentenza in relazione ai motivi per cui è stata addotta l’illegittimità del provvedimento impugnato - Violazione dell’art. 3 c.p.a. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. - Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. ”;
II. “ Eccesso di potere sulle figure sintomatiche del: Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione e motivazione apparente ed erronea - Eccesso di potere per irragionevolezza - Ingiustizia manifesta-Contraddittorietà manifesta - Erroneità nei presupposti ed illogicità ”
7. Nel corso del procedimento:
a) con decreto monocratico n. 2855 del 12 luglio 2023, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, comma 2 e 98, comma 2, c. p. a. e è stata fissata, per la discussione, la camera di consiglio del 29 agosto 2023;
b) il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio in data 17 luglio 2023;
c) l’amministrazione resistente ha presentato in data 10 agosto 2023 una memoria difensiva con la quale ha rilevato l’insussistenza del periculum in mora e ha concluso con la richiesta di reiezione dell’appello poiché infondato, con favore delle spese;
d) con ordinanza n. 3462 del 30 agosto 2023 il collegio, “ Ritenuta l’assenza sia di profili tali da indurre, a un primo sommario esame, a una favorevole prognosi sull’esito dell’appello, sia del requisito del danno grave e irreparabile, alla luce dell’ammontare del trattamento economico aggiuntivo netto ”, ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di fase;
e) il ricorrente ha prodotto memoria difensiva in data 22 gennaio 2026.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
9. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato e deve essere respinto.
10. Premessa l’inconferenza nel caso di specie dei risultati di servizio conseguiti dall’odierno appellante nel corso della carriera, appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dal ricorrente.
10.1. Con il primo motivo parte appellante lamenta la violazione da parte del T.a.r. del dovere di motivazione della sentenza atteso che “ non vi è traccia, neppure in modo sintetico, dell’excursus valutativo operato dal Tar Toscana circa il pregiudizio desunto in ricorso dal ricorrente ” e si duole che “ l'amministrazione, nel disporre la revoca di assegnazione alla DIA abbia deliberatamente violato l’art. 7 della Legge n. 241/1990, eccedendo nel potere ad essa attribuito e sviandolo, nonché con un distorto impiego dei criteri di celerità e urgenza ”. Le censure non sono meritevoli di favorevole considerazione.
10.1.1. L’impugnata sentenza ha argomentato in modo completo – sia pure sinteticamente come richiesto dagli artt. 3 e 88 comma 2, lett. c) c.p.a. – su tutte le doglianze articolate in prime cure.
10.1.2. Parimenti inaccoglibile è la censura di carenza di motivazione rivolta al provvedimento di revoca oggetto del giudizio.
La giurisprudenza di questo Consiglio è ferma nell’annettere all’assegnazione presso la D.I.A. – visto l’interesse pubblico cui l’attività della stessa è finalizzata e il delicatissimo equilibrio che deve essere mantenuto nello svolgimento della relativa attività di istituto – un particolare carattere fiduciario (Cons. Stato, sez. III, n. 5697 del 2019; sez. IV, n. 8258 del 2010).
In tale cornice, il provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’odierno appellante alla D.I.A. ha trovato la sua giustificazione nel venire meno nei suoi confronti del rapporto di fiducia che, essenziale in ogni rapporto di lavoro, è del tutto ineludibile in strutture organizzative a carattere interforze, come appunto la D.I.A., caratterizzate dalla complessità e dalla delicatezza dei compiti istituzionali assegnati al personale in questa incardinato. Tale venire meno di questo rapporto emerge infatti con chiarezza dalla motivazione del provvedimento gravato e comunque dalla istruttoria a monte.
In quest’ottica l’Adunanza plenaria ha chiarito che la motivazione ben può assumere una natura funzionale, venendo ricavata dal complesso dell’attività istruttoria che, nel caso di specie, ha fatto emergere le ragioni di urgenza della revoca, avvalorate anche dalla scansione cronologica serrata degli accadimenti procedimentali (cfr. Ad. plen. n. 15 del 2022; successivamente, in senso conforme, Cons. Stato, sez. IV, n. 1322 del 2023 e n. 2344 del 2022).
10.1.3. Parimenti inaccoglibile è la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto nel caso di specie la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ha trovato la sua ratio nelle ragioni di necessità e urgenza che, emerse nel corso dell’attività istruttoria e valutate dall’amministrazione nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui in tale ambito dispone, hanno consigliato di tenere nella massima considerazione le “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” a tutela del primario interesse costituito dall’equilibrio e dall’armonia dei rapporti personali all’interno di quella struttura investigativa. Del resto, come correttamente affermato dalla parte appellata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990 la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non avrebbe comunque potuto determinare l’annullamento del provvedimento gravato per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato alla luce dell’intervenuta lesione del rapporto fiduciario nei confronti del luogotenente.
10.2. Con il secondo motivo parte appellante evidenzia un difetto di istruttoria e di motivazione, segnalando che “ a questa difesa sembra piuttosto che l'adozione del provvedimento di revoca comminato all’odierno ricorrente, che ha espresso un proprio parere ed esercitato un proprio diritto, rappresenta in realtà una sanzione disciplinare celata dalla formula di stile - adottata dalla PA e promossa a pieni voti dal Tribunale di prime cure - della “discrezionalità tecnica. ”.
La doglianza non coglie nel segno.
10.2.1. Alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di assegnazione e di revoca di un appartenente ai ruoli delle forze di polizia alla D.I.A. deve essere inquadrato – al di fuori della procedura concorsuale a regime di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345 e ss.mm., relativo “ agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato ” – nell’ambito dei trasferimenti d’autorità, significando che “ per movimento d’autorità deve intendersi quello disposto per perseguire, in via prioritaria, interessi dell’Amministrazione e non per soddisfare esigenze personali e familiari dell’interessato ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 4029 del 2020 e n. 6588 del 2019).
10.2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale, da cui il collegio non intende discostarsi, l’interesse dell’interessato a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. In quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione i provvedimenti di trasferimento non richiedono poi una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività di servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del destinatario del provvedimento (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. I, pareri n. 621 del 2024, n. 897 del 2023, n. 1796 del 2021; sez. II, n. 3969 del 2025, 8797 del 2022, n. 4071 del 2021, 1910 del 2021; sez. VI, n. 7841 del 2025; sez. IV, n. 2267 del 2019, n. 239 del 2018 e n. 4586 del 2013).
In particolare, costituisce principio pacifico anche quello secondo cui, nella materia in argomento, competono all'amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo , in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito (Cons. Stato, sez. II, n. 642 del 2024, n. 6480 del 2023 e n. 1796 del 2021; sez. III, n. 4234 del 2015 cit.; sez. VI, nn. 4057 e 2824 del 2009, sez. IV, n. 4716 del 2008). Discrezionalità riconosciuta come caratterizzata da maggiore ampiezza rispetto a quella di cui gode l’amministrazione nei confronti degli altri pubblici dipendenti, proprio in ragione della tutela dell’interesse a che una funzione come la pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti (Cons. Stato, sez. IV, n. 118 del 2020; sez. VI, n. 337 e n. 777 del 2009).
In tale cornice, la gravata revoca dell’assegnazione alla D.I.A., a differenza di quanto affermato da parte appellante, non assume quindi carattere sanzionatorio, non postulando un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, trattandosi, invece, di una decisione circa l'inopportunità della permanenza di un dipendente presso la Direzione, per il venir meno dell’imprescindibile rapporto di fiducia che deve caratterizzare gli appartenenti alle forze di polizia e, a maggior ragione, le strutture come la D.I.A. a carattere interforze (Cons. Stato, sez. III, n. 5697 del 2019 cit.).
In quest’ottica la revoca è quindi strettamente connessa alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione e in quanto tale preordinata a ovviare con urgenza a situazioni d'incompatibilità ambientale conseguenti all’incrinatura del rapporto fiduciario emerse nel corso dell’attività istruttoria, prescindendo da ogni giudizio di rimproverabilità e dal rilievo disciplinare della condotta dell'interessato (Cons. Stato, sez. II, n. 3969 del 2025; sez. IV, n. 3819 del 2021, n. 2629 del 2021 e n. 5560 del 2021).
Il presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale è cioè individuato nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede., così eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza dell’operatore presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità in capo a quest’ultimo di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi (Cons. Stato, sez. IV, n. 118 del 2020 cit., n. 2686 del 2011, n. 598 del 2008; sez. III, n. 4234 del 2015, n. 3077 del 2015; sez. VI, n. 8376 del 2010).
Peraltro, con specifico riferimento ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene anche che il giudice debba procedere alla verifica della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall’amministrazione, costituente il presupposto del provvedimento, e della proporzionalità del rimedio conseguentemente adottato per rimuoverla, con la conseguenza che solo qualora sia accertato il concreto difetto di tali presupposti, l’atto può essere annullato (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 4586/2023, n. 6787/2021, n- 4993/2021; sez. IV, n. 1173/2021, n. 7088/2019 e n. 7562/2020).
Nella specie, per tutte le ragioni anzidette, non si riscontra il difetto dei presupposti fattuali allegati dall’amministrazione.
10.2.3. Per quanto concerne infine l’affermazione secondo cui “ la pasticciata ricostruzione dei fatti, operata dall’Amministrazione, non sia frutto di una oggettiva incompatibilità, semmai di un malcelato risentimento nei confronti del -OMISSIS- ” il collegio rileva che, secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ Sotto il profilo probatorio si è chiarito che il lavoratore non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l’esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 982 del 2026, n. 6479 del 2022, n. 8150 del 2021; sez. I, parere n. 851 del 2024; sez. IV, n. 4135 del 2013; sez.VI, n. 1388 del 2012 ). Ne discende che, per sostanziare una serie di comportamenti vessatori, teleologicamente collegati a intendimenti ritorsivi, punitivi o di risentimento ad opera dei superiori del militare, gli stessi devono essere dimostrati in modo appropriato dal ricorrente. Nel caso di specie, invece, l’appellante non ha soddisfatto tale onere della prova, non avendo evidenziato concreti elementi idonei a consentire di verificare la sussistenza nei suoi confronti di un disegno motivato da ragioni di personale risentimento.
10.2.4. Alla reiezione della domanda di annullamento, consegue l’infondatezza anche della pretesa risarcitoria, peraltro genericamente avanzata dall’appellante.
11. Alla stregua delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a. ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5896/2023), lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di grado che liquida nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e dei terzi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
DR LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.