CASS
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37396 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da DO CE - Presidente - Sent. n. 1415/2025 EL AI - Relatore - UP – 01/10/2025 IO LA R.G.N. 20692/2025 LD MA LE M. DR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da AN SE, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL AI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale l’imputata era stata condannata, alla pena di mesi sei di reclusione, perché ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, come diversamente qualificato il fatto originariamente contestato nel capo di imputazione quale violazione dell’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere omesso il versamento dell’iva per € 390.000,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Penale Sent. Sez. 3 Num. 37396 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 01/10/2025 2 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c),cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. nullità della sentenza per tardiva notificazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale, omessa motivazione sulla eccezione svolta tempestivamente prima dell’udienza di trattazione cartolare. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 521-522 cod.proc.pen., nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. In sintesi, l’imputata è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarazione infedele, mentre è stata condannata per il reato di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, omesso versamento iva, senza modificazione del fatto per come emerso in istruttoria. La corte territoriale avrebbe disatteso la censura difensiva argomentando che la diversa qualificazione del fatto era prevedibile in quanto l’omesso versamento era stato contestato “in fatto” nell’ultima parte della descrizione dell’imputazione e l’imputata era stata in grado di svolgere le difese. Argomenta la difesa la diversità del fatto contestato là dove l’originaria contestazione prevedeva l’indicazione di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale dell’iva, per effetto dei quali il debito iva veniva quantificato dall’Agenzia delle entrate in € 417.304,00, e, tenuto conto dei versamenti periodici di € 27.115,35, residuava in debito iva di € 390.188,65, laddove la condotta per la quale l’imputata è stata condannata, è l’omesso versamento di € 390.188,65 per iva dovuta per l’anno 2018, senza esposizione di alcun elemento passivo in dichiarazione. Diversa sarebbe la condotta: a fronte di una condotta avente ad oggetto una dichiarazione fiscale, l’imputata sarebbe stata condannata per una condotta omissiva, con conseguente violazione dell’art. 522 cod.proc.pen. e nullità della sentenza. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’elemento soggettivo del reato, motivazione apparente in punto rilevanza della crisi di liquidità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in ragione del fatto che il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare e che le conclusioni del 3 Procuratore generale erano state notificate tardivamente, oltre il termine concesso alla difesa per le proprie conclusioni, è infondato. Sul tema la più recente giurisprudenza di legittimità ha superato un orientamento, che è rimasto minoritario, secondo il quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.5, n. 20885 del 28/4/2021, Rv. 281152; Sez.6, n. 7069 dell'8/2/2022, Rv. 282905; si veda anche Sez.4, n. 21066 del 5/5/2022, Rv. 283316), ed ha affermato che la tardiva trasmissione delle conclusioni depositate dal procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente, che se ne dolga, ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez.5, n. 27419 del 17/2/2023, Rv. 285874; Sez.2, n. 34914 del 7/9/2021, Rv. 281941; Sez. 7, n. 32812 del 16/3/2023, Rv. 285331; Sez.2, n. 49964 del 14/11/2023, Rv. 285645; Sez.6, n. 30146 del 28/4/2023, Rv. 285040). Dunque, la questione si sposta sul piano dell’allegazione del concreto pregiudizio che il ritardo nel deposito delle conclusioni scritte ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664 -01 in cui si è affermato che non è sufficiente lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio). Quanto al caso in esame, il ricorrente ha solamente sollevato la tardiva trasmissione senza allegare il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa derivanti dalla tardiva trasmissione. Consegue l’infondatezza del primo. motivo di ricorso. 5. Il secondo motivo di ricorso che deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza non è fondato. La difesa lamenta la violazione dell’art. 521 comma 2, cod.proc.pen. in quanto il giudice di primo grado, che ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato quale violazione dell’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in quello di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non avrebbe rilevato la diversità del fatto come descritto nel capo di imputazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. All’imputata era contestata la violazione dell’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 – dichiarazione infedele – per avere indicato nella dichiarazione Mod. Iva 2019, nel quadro VL, operazioni passive per € 417.304,00, inesistenti in quanto mai 4 eseguite, e così evadendo l’imposta Iva per € 390.188,65 (per effetto dell’ammontare indicato e quello periodicamente versato). Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha diversamente qualificato il fatto contestato quale omesso versamento iva, disattendendo la richiesta di modificazione del fatto, in quanto era immutata la condotta realizzata dall’imputata ovverosia il non avere versato l’iva dovuta, per l’anno di imposta 2018, per un valore di oltre € 300.000,00, essendo perfettamente identici gli elementi ossia la società debitrice, l’anno di imposta e la condotta evasiva di omesso versamento dell’iva, evidenziando che, dato non contestato il mancato versamento dell’iva, l’istruttoria dibattimentale si era concentrata sull’ del tributo, bensì sull’effettiva possibilità per l’imputata di adempiere all’obbligazione tributaria per effetto della crisi di settore che aveva causato una fortissima contrazione commerciale e della iniziative intraprese per ripianare la esposizione debitoria anche attraverso la procedura di concordato preventivo. La corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha disatteso il motivo di appello con cui si lamentava la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza argomentando che nel fatto contestato nell’imputazione e segnatamente la parte terminale delle condotte contestate (cfr. tabella riportata in imputazione), risiedono tutti gli elementi del mancato versamento dell’imposta iva per un importo superiore alla soglia di punibilità, fatto sul quale l’imputata si era difesa. La decisione impugnata è corretta avendo i giudici territoriali fatto corretta applicazione dei principi in materia. Si è, infatti, affermato che ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili (Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, Strada, Rv. 272552) e l'imposta dovuta, di regola, è proprio quella indicata nel Quadro VL di tale dichiarazione, potendo, tuttavia, il giudice prescindere da tale importo, se esso non è giustificato dall'esame formale della dichiarazione stessa (Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, Frucella, Rv. 275686). Quella che rileva, ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice, è l’omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, vale a dire quella risultante tenendo conto, tra l'altro, dei versamenti periodici effettuati in base a quanto riferito nella stessa dichiarazione, e che sia superiore alla soglia di punibilità. La ratio della meno grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 sta nel punire il contribuente che, pur essendosi riconosciuto debitore nei confronti dell'Erario, non versa quanto dal medesimo ritenuto dovuto: la sussistenza del reato in relazione al superamento della soglia di rilevanza penale 5 deve risultare ictu oculi evidente dalla dichiarazione presentata e non può postulare l'esito di un accertamento d'indagine aliunde espletato. Laddove quest'ultimo dimostri che la dichiarazione presentata è falsa, sussistendone gli estremi ricorreranno le ipotesi di reato dichiarative previste dagli artt. 2, 3 o 4 d.lgs. 74/2000, le quali potranno anche concorrere con il reato di omesso versamento, ma soltanto laddove questo sia, nella sua materialità, sussistente, vale a dire quando la dichiarazione di per sé indichi (quantomeno) un'imposta dovuta superiore alla soglia di non punibilità che non sia poi di fatto versata (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 – 01). Tornando al caso in esame, il fatto descritto nell’originaria contestazione enucleava tutti gli elementi costitutivi del delitto di omesso versamento dell’iva: l’indicazione nella dichiarazione Mod. Iva 2019, nel Quadro VL, l’ammontare dell’imposta dovuta e dichiarata in € 417.304,00, l’indicazione del versamento periodico di € 27.115,35 e l’indicazione del mancato versamento di € 390.188,65. che risulta essere (ovvero non corrisposto). Peraltro, come osservano i giudici del merito, la ricorrente, che si è difesa nei due gradi di giudizio, aveva incentrato la propria difesa calibrandola sulla fattispecie di omesso versamento iva, allegando la crisi economica quale causa del mancato adempimento dell’obbligazione tributaria. Va, rammentato, sul punto che le Sezioni Unite avevano affermato che « per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 – 01). Ed ancora (SS.UU. n. 36651/2010, cit.) le Sezioni Unite hanno anche precisato che l'indagine finalizzata alla verifica della violazione del principio di correlazione non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, in quanto, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, non vi è violazione quando l'imputato, attraverso lo sviluppo del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. La successiva giurisprudenza di legittimità si è posta in linea di continuità ed ha affermato, in modo altrettanto pacifico, che non può ravvisarsi in mutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da 6 quello contestato con l'imputazione, poteva essere prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare in via eventuale una sua penale responsabilità per reati meno gravi (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 – 01; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782 – 01; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888 – 01), ovvero sia stato a conoscenza dell’imputato sulla base degli atti di indagine (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 – 01). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 – 01). Conclusivamente, nel caso in esame il fatto per cui la ricorrente ha riportato condanna era descritto nel capo di imputazione e rispetto a questo la stessa si è compiutamente difesa, sicchè la censura è sotto tutti i profili infondata. 6. Il terzo motivo di ricorso in punto rilevanza della crisi economica è meramente riproduttivo della stessa censura, già disattesa dai giudici del merito, è inammissibile. I giudici territoriale hanno argomentato l’insussistenza dei presupposti per dare rilievo alla crisi economica, secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in quanto la ricorrente aveva accumulato un rilevante debito tributario, non avendo accantonato l’imposta che poi avrebbe dovuto versare, in un contesto nel quale non aveva allegato idonea prova di avere fatto ricorso, anche con riserve personali, ad iniziative per farvi fronte tenuto conto che il debito tributario era risalente al 2019 e la società era stata dichiarata fallita nel 2021. 7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AI DO CE
udita la relazione svolta dal consigliere EL AI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale l’imputata era stata condannata, alla pena di mesi sei di reclusione, perché ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, come diversamente qualificato il fatto originariamente contestato nel capo di imputazione quale violazione dell’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere omesso il versamento dell’iva per € 390.000,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Penale Sent. Sez. 3 Num. 37396 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 01/10/2025 2 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c),cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. nullità della sentenza per tardiva notificazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale, omessa motivazione sulla eccezione svolta tempestivamente prima dell’udienza di trattazione cartolare. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 521-522 cod.proc.pen., nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. In sintesi, l’imputata è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarazione infedele, mentre è stata condannata per il reato di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, omesso versamento iva, senza modificazione del fatto per come emerso in istruttoria. La corte territoriale avrebbe disatteso la censura difensiva argomentando che la diversa qualificazione del fatto era prevedibile in quanto l’omesso versamento era stato contestato “in fatto” nell’ultima parte della descrizione dell’imputazione e l’imputata era stata in grado di svolgere le difese. Argomenta la difesa la diversità del fatto contestato là dove l’originaria contestazione prevedeva l’indicazione di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale dell’iva, per effetto dei quali il debito iva veniva quantificato dall’Agenzia delle entrate in € 417.304,00, e, tenuto conto dei versamenti periodici di € 27.115,35, residuava in debito iva di € 390.188,65, laddove la condotta per la quale l’imputata è stata condannata, è l’omesso versamento di € 390.188,65 per iva dovuta per l’anno 2018, senza esposizione di alcun elemento passivo in dichiarazione. Diversa sarebbe la condotta: a fronte di una condotta avente ad oggetto una dichiarazione fiscale, l’imputata sarebbe stata condannata per una condotta omissiva, con conseguente violazione dell’art. 522 cod.proc.pen. e nullità della sentenza. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’elemento soggettivo del reato, motivazione apparente in punto rilevanza della crisi di liquidità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., in ragione del fatto che il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare e che le conclusioni del 3 Procuratore generale erano state notificate tardivamente, oltre il termine concesso alla difesa per le proprie conclusioni, è infondato. Sul tema la più recente giurisprudenza di legittimità ha superato un orientamento, che è rimasto minoritario, secondo il quale nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.5, n. 20885 del 28/4/2021, Rv. 281152; Sez.6, n. 7069 dell'8/2/2022, Rv. 282905; si veda anche Sez.4, n. 21066 del 5/5/2022, Rv. 283316), ed ha affermato che la tardiva trasmissione delle conclusioni depositate dal procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente, che se ne dolga, ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez.5, n. 27419 del 17/2/2023, Rv. 285874; Sez.2, n. 34914 del 7/9/2021, Rv. 281941; Sez. 7, n. 32812 del 16/3/2023, Rv. 285331; Sez.2, n. 49964 del 14/11/2023, Rv. 285645; Sez.6, n. 30146 del 28/4/2023, Rv. 285040). Dunque, la questione si sposta sul piano dell’allegazione del concreto pregiudizio che il ritardo nel deposito delle conclusioni scritte ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664 -01 in cui si è affermato che non è sufficiente lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio). Quanto al caso in esame, il ricorrente ha solamente sollevato la tardiva trasmissione senza allegare il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa derivanti dalla tardiva trasmissione. Consegue l’infondatezza del primo. motivo di ricorso. 5. Il secondo motivo di ricorso che deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza non è fondato. La difesa lamenta la violazione dell’art. 521 comma 2, cod.proc.pen. in quanto il giudice di primo grado, che ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato quale violazione dell’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in quello di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non avrebbe rilevato la diversità del fatto come descritto nel capo di imputazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. All’imputata era contestata la violazione dell’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 – dichiarazione infedele – per avere indicato nella dichiarazione Mod. Iva 2019, nel quadro VL, operazioni passive per € 417.304,00, inesistenti in quanto mai 4 eseguite, e così evadendo l’imposta Iva per € 390.188,65 (per effetto dell’ammontare indicato e quello periodicamente versato). Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha diversamente qualificato il fatto contestato quale omesso versamento iva, disattendendo la richiesta di modificazione del fatto, in quanto era immutata la condotta realizzata dall’imputata ovverosia il non avere versato l’iva dovuta, per l’anno di imposta 2018, per un valore di oltre € 300.000,00, essendo perfettamente identici gli elementi ossia la società debitrice, l’anno di imposta e la condotta evasiva di omesso versamento dell’iva, evidenziando che, dato non contestato il mancato versamento dell’iva, l’istruttoria dibattimentale si era concentrata sull’ del tributo, bensì sull’effettiva possibilità per l’imputata di adempiere all’obbligazione tributaria per effetto della crisi di settore che aveva causato una fortissima contrazione commerciale e della iniziative intraprese per ripianare la esposizione debitoria anche attraverso la procedura di concordato preventivo. La corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha disatteso il motivo di appello con cui si lamentava la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza argomentando che nel fatto contestato nell’imputazione e segnatamente la parte terminale delle condotte contestate (cfr. tabella riportata in imputazione), risiedono tutti gli elementi del mancato versamento dell’imposta iva per un importo superiore alla soglia di punibilità, fatto sul quale l’imputata si era difesa. La decisione impugnata è corretta avendo i giudici territoriali fatto corretta applicazione dei principi in materia. Si è, infatti, affermato che ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili (Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, Strada, Rv. 272552) e l'imposta dovuta, di regola, è proprio quella indicata nel Quadro VL di tale dichiarazione, potendo, tuttavia, il giudice prescindere da tale importo, se esso non è giustificato dall'esame formale della dichiarazione stessa (Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, Frucella, Rv. 275686). Quella che rileva, ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice, è l’omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, vale a dire quella risultante tenendo conto, tra l'altro, dei versamenti periodici effettuati in base a quanto riferito nella stessa dichiarazione, e che sia superiore alla soglia di punibilità. La ratio della meno grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 sta nel punire il contribuente che, pur essendosi riconosciuto debitore nei confronti dell'Erario, non versa quanto dal medesimo ritenuto dovuto: la sussistenza del reato in relazione al superamento della soglia di rilevanza penale 5 deve risultare ictu oculi evidente dalla dichiarazione presentata e non può postulare l'esito di un accertamento d'indagine aliunde espletato. Laddove quest'ultimo dimostri che la dichiarazione presentata è falsa, sussistendone gli estremi ricorreranno le ipotesi di reato dichiarative previste dagli artt. 2, 3 o 4 d.lgs. 74/2000, le quali potranno anche concorrere con il reato di omesso versamento, ma soltanto laddove questo sia, nella sua materialità, sussistente, vale a dire quando la dichiarazione di per sé indichi (quantomeno) un'imposta dovuta superiore alla soglia di non punibilità che non sia poi di fatto versata (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 – 01). Tornando al caso in esame, il fatto descritto nell’originaria contestazione enucleava tutti gli elementi costitutivi del delitto di omesso versamento dell’iva: l’indicazione nella dichiarazione Mod. Iva 2019, nel Quadro VL, l’ammontare dell’imposta dovuta e dichiarata in € 417.304,00, l’indicazione del versamento periodico di € 27.115,35 e l’indicazione del mancato versamento di € 390.188,65. che risulta essere (ovvero non corrisposto). Peraltro, come osservano i giudici del merito, la ricorrente, che si è difesa nei due gradi di giudizio, aveva incentrato la propria difesa calibrandola sulla fattispecie di omesso versamento iva, allegando la crisi economica quale causa del mancato adempimento dell’obbligazione tributaria. Va, rammentato, sul punto che le Sezioni Unite avevano affermato che « per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 – 01). Ed ancora (SS.UU. n. 36651/2010, cit.) le Sezioni Unite hanno anche precisato che l'indagine finalizzata alla verifica della violazione del principio di correlazione non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, in quanto, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, non vi è violazione quando l'imputato, attraverso lo sviluppo del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. La successiva giurisprudenza di legittimità si è posta in linea di continuità ed ha affermato, in modo altrettanto pacifico, che non può ravvisarsi in mutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da 6 quello contestato con l'imputazione, poteva essere prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare in via eventuale una sua penale responsabilità per reati meno gravi (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 – 01; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782 – 01; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888 – 01), ovvero sia stato a conoscenza dell’imputato sulla base degli atti di indagine (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 – 01). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 – 01). Conclusivamente, nel caso in esame il fatto per cui la ricorrente ha riportato condanna era descritto nel capo di imputazione e rispetto a questo la stessa si è compiutamente difesa, sicchè la censura è sotto tutti i profili infondata. 6. Il terzo motivo di ricorso in punto rilevanza della crisi economica è meramente riproduttivo della stessa censura, già disattesa dai giudici del merito, è inammissibile. I giudici territoriale hanno argomentato l’insussistenza dei presupposti per dare rilievo alla crisi economica, secondo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in quanto la ricorrente aveva accumulato un rilevante debito tributario, non avendo accantonato l’imposta che poi avrebbe dovuto versare, in un contesto nel quale non aveva allegato idonea prova di avere fatto ricorso, anche con riserve personali, ad iniziative per farvi fronte tenuto conto che il debito tributario era risalente al 2019 e la società era stata dichiarata fallita nel 2021. 7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AI DO CE