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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 13/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3. S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300978 INPS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300978 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300978 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300978 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K02L300907 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K02L300907 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300979 INPS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300979 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300979 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300979 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K02L300114 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K02L300114 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300147 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300147 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300147 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300146 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300146 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300146 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 595/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto gli accertamenti IVA, IRAP, IRPEF ed altro, relativi agli anni 2016/2017 e sopra analiticamente descritti. Questi ultimi nascono da una verifica della GdF nei confronti (tra le altre) di due ditte riferibili a cittadini cinesi che si ipotizza essere "cartiere" e si riverbera sui contraenti di quelle società, tra i quali appunto "Resistente_3 SAS", destinataria di merce (abbigliamento) per circa 13.000 euro in base all'emissione di due fatture che si assume emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Contro gli accertamenti hanno proposto una serie di ricorsi la SAS ed i soci della ditta, ossia i contribuenti Resistente_2 e Resistente_1. I ricorsi (10 in totale), lamentavano la nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 41-bis d.p.R. 600/73 nonché per difetto di motivazione -e di sottoscrizione- degli atti;
la sua infondatezza nel merito. La CGT di Lucca, riuniti i ricorsi, rigettava le eccezioni di forma, ma li accoglieva nel merito, sostanzialmente ritenendo non sufficientemente dimostrata la fittizietà oggettiva delle operazioni.
Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia, assumendo che gli elementi indizianti raccolti ed evidenziati negli atti impositivo erano invece sufficienti a ritenere le due operazioni inesistenti e concludevano, pertanto, per la riforma della decisione impugnata. Di contrario avviso controparte che insisteva per la conferma, allegando le motivazioni già addotte in sede di ricorso introduttivo, ma aggiungendo, altresì, che i contribuenti erano stati sottoposti anche a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000,
e che quest'ultimo si era concluso con decreto di archiviazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. La vicenda de qua, come abbiamo visto, prende le mosse da accertamento a carico di varie aziende la cui titolarità fa capo a cittadini cinesi. Le due che emettono le fatture ipoteticamente inesistenti sono la Società_2 srl e la Società_3 srl. La prova della inesistenza viene ricavata da una serie di dati che, in parte, accomunano gli enti nel loro complesso, ma che, almeno sotto taluni profili, si diversificano tra loro. Il sillogismo supposto dall'accertamento è dunque il seguente: gli enti emittenti sono privi di sede e di personale (oltre che di legale rappresentante, che risulterebbe irreperibile); non vi è prova dell'acquisto della merce che si assume rivenduta;
le fatture sono generiche;
il pagamento effettuato in contanti;
il trasporto in proprio. L'insieme dei dati sopra riassunti consente all'Amministrazione di ritenere -in sintonia con la GdF- che ci si trovi di fronte ad indizi gravi, precisi e concordanti nel senso della fittizietà dell'operazione; che, a fronte di tale conclusione spetterebbe al contribuente l'onere di dimostrare la reale esistenza dei costi che si pretende di dedurre, e che, in ogni caso, la decisione penale (nella specie una archiviazione) non può avere alcuna influenza sul presente giudizio. La seconda osservazione appare del tutto fondata alla luce dell'attuale disciplina normativa e della lettura che ne hanno dato giurisprudenza di legittimità e di merito;
del pari condivisibile appare l'ulteriore notazione secondo la quale l'archiviazione penale non produce effetti vincolanti in sede tributaria. In quest'ultimo caso, per la verità, è la esplicita previsione normativa che, per quanto discussa nella sua estensione (a fronte di una lettura più fedele alla littera legis, ve ne è altra che vorrebbe limitati gli effetti vincolanti al solo aspetto sanzionatorio, sicché si è in attesa di un pronunciamento delle SSUU che, coinvolte sul tema, hanno peraltro preferito attendere il pronunciamento della Corte
Costituzionale, a sua volta investita per problemi di legittimità costituzionale), limita gli effetti vincolanti alle sole sentenze assolutorie per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso che siano pronunciate a seguito di dibattimento (art. 21 -bis d. lgs. 74/2000). Tuttavia entrambi i rilievi presuppongono la piena tenuta del primo: la prova, seppure per indizi, della falsità della fatturazione e della inesistenza della operazione che nella specie - e pur in presenza di elementi suggestivi- non raggiunge una soglia tranquillizzante. In altre parole, gli elementi evidenziati dall'Ufficio e dalla stessa GdF, non consentono di ritenere provata la presunta oggettiva inesistenza della operazione perché difettano, nel loro complesso, del requisito della univocità, rendendo plausibili -a prescindere dalla loro probabilità- coclusioni alternative rispetto a quelle poste a base dell'accertamento. E difatti: quanto alle due società emittenti, risulta da documentazione formale che la merce è stata acquistata;
che entrambe avevano sede in un fondo di proprietà del Comune di Roma ove avevano fissato la sede e per il quale c'è formale contratto di affitto;
che, per svolgere attività di "trading", per quanto improprio sia l'uso del termine, non è necessario avere dipendenti o disponibilità di altri mezzi;
che la presunta irrintracciabilità dei legali rappresentanti è stata solo temporanea e quindi può essere ascrivibile a motivazioni le più varie. Nè la carenza di univocità appare superata con riguardo ai dati riferibili all'acquirente: la genericità delle fatture (due e per ammontare non particolarmente significativo) ha pur sempre ad oggetto confezioni di abbigliamento;
il pagamento in contanti, per quanto
"sospetto", rientrava nelle facoltà dell'acquirente, non avendo egli superato la soglia legale che imponeva l'utilizzo di mezzi tracciabili;
identica considerazione può farsi per il trasporto in proprio considerando entità ed oggetto dell'acquisto. E' in questo contesto, che suggerisce dubbi ma non certezze, che va valutata la archiviazione del Giudice penale: non come atto vincolante nel giudizio tributario (ché questo è precluso per esplicita previsione normativa), bensì come valutabile elemento corroborante le conclusioni cui si è sopra fatto riferimento. L'insieme delle considerazioni sopra esposte inducono pertanto a confermare la sentenza impugnata. La complessità della fattispecie, le concrete modalità di svolgimento dei fatti, inclusa la complessiva condotta del contribuente, giustificano invece una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 13/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3. S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300978 INPS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300978 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300978 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300978 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K02L300907 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K02L300907 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300979 INPS 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300979 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300979 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300979 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K02L300114 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K02L300114 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300147 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300147 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300147 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300146 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300146 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L300146 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 595/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto gli accertamenti IVA, IRAP, IRPEF ed altro, relativi agli anni 2016/2017 e sopra analiticamente descritti. Questi ultimi nascono da una verifica della GdF nei confronti (tra le altre) di due ditte riferibili a cittadini cinesi che si ipotizza essere "cartiere" e si riverbera sui contraenti di quelle società, tra i quali appunto "Resistente_3 SAS", destinataria di merce (abbigliamento) per circa 13.000 euro in base all'emissione di due fatture che si assume emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Contro gli accertamenti hanno proposto una serie di ricorsi la SAS ed i soci della ditta, ossia i contribuenti Resistente_2 e Resistente_1. I ricorsi (10 in totale), lamentavano la nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 41-bis d.p.R. 600/73 nonché per difetto di motivazione -e di sottoscrizione- degli atti;
la sua infondatezza nel merito. La CGT di Lucca, riuniti i ricorsi, rigettava le eccezioni di forma, ma li accoglieva nel merito, sostanzialmente ritenendo non sufficientemente dimostrata la fittizietà oggettiva delle operazioni.
Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia, assumendo che gli elementi indizianti raccolti ed evidenziati negli atti impositivo erano invece sufficienti a ritenere le due operazioni inesistenti e concludevano, pertanto, per la riforma della decisione impugnata. Di contrario avviso controparte che insisteva per la conferma, allegando le motivazioni già addotte in sede di ricorso introduttivo, ma aggiungendo, altresì, che i contribuenti erano stati sottoposti anche a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000,
e che quest'ultimo si era concluso con decreto di archiviazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. La vicenda de qua, come abbiamo visto, prende le mosse da accertamento a carico di varie aziende la cui titolarità fa capo a cittadini cinesi. Le due che emettono le fatture ipoteticamente inesistenti sono la Società_2 srl e la Società_3 srl. La prova della inesistenza viene ricavata da una serie di dati che, in parte, accomunano gli enti nel loro complesso, ma che, almeno sotto taluni profili, si diversificano tra loro. Il sillogismo supposto dall'accertamento è dunque il seguente: gli enti emittenti sono privi di sede e di personale (oltre che di legale rappresentante, che risulterebbe irreperibile); non vi è prova dell'acquisto della merce che si assume rivenduta;
le fatture sono generiche;
il pagamento effettuato in contanti;
il trasporto in proprio. L'insieme dei dati sopra riassunti consente all'Amministrazione di ritenere -in sintonia con la GdF- che ci si trovi di fronte ad indizi gravi, precisi e concordanti nel senso della fittizietà dell'operazione; che, a fronte di tale conclusione spetterebbe al contribuente l'onere di dimostrare la reale esistenza dei costi che si pretende di dedurre, e che, in ogni caso, la decisione penale (nella specie una archiviazione) non può avere alcuna influenza sul presente giudizio. La seconda osservazione appare del tutto fondata alla luce dell'attuale disciplina normativa e della lettura che ne hanno dato giurisprudenza di legittimità e di merito;
del pari condivisibile appare l'ulteriore notazione secondo la quale l'archiviazione penale non produce effetti vincolanti in sede tributaria. In quest'ultimo caso, per la verità, è la esplicita previsione normativa che, per quanto discussa nella sua estensione (a fronte di una lettura più fedele alla littera legis, ve ne è altra che vorrebbe limitati gli effetti vincolanti al solo aspetto sanzionatorio, sicché si è in attesa di un pronunciamento delle SSUU che, coinvolte sul tema, hanno peraltro preferito attendere il pronunciamento della Corte
Costituzionale, a sua volta investita per problemi di legittimità costituzionale), limita gli effetti vincolanti alle sole sentenze assolutorie per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso che siano pronunciate a seguito di dibattimento (art. 21 -bis d. lgs. 74/2000). Tuttavia entrambi i rilievi presuppongono la piena tenuta del primo: la prova, seppure per indizi, della falsità della fatturazione e della inesistenza della operazione che nella specie - e pur in presenza di elementi suggestivi- non raggiunge una soglia tranquillizzante. In altre parole, gli elementi evidenziati dall'Ufficio e dalla stessa GdF, non consentono di ritenere provata la presunta oggettiva inesistenza della operazione perché difettano, nel loro complesso, del requisito della univocità, rendendo plausibili -a prescindere dalla loro probabilità- coclusioni alternative rispetto a quelle poste a base dell'accertamento. E difatti: quanto alle due società emittenti, risulta da documentazione formale che la merce è stata acquistata;
che entrambe avevano sede in un fondo di proprietà del Comune di Roma ove avevano fissato la sede e per il quale c'è formale contratto di affitto;
che, per svolgere attività di "trading", per quanto improprio sia l'uso del termine, non è necessario avere dipendenti o disponibilità di altri mezzi;
che la presunta irrintracciabilità dei legali rappresentanti è stata solo temporanea e quindi può essere ascrivibile a motivazioni le più varie. Nè la carenza di univocità appare superata con riguardo ai dati riferibili all'acquirente: la genericità delle fatture (due e per ammontare non particolarmente significativo) ha pur sempre ad oggetto confezioni di abbigliamento;
il pagamento in contanti, per quanto
"sospetto", rientrava nelle facoltà dell'acquirente, non avendo egli superato la soglia legale che imponeva l'utilizzo di mezzi tracciabili;
identica considerazione può farsi per il trasporto in proprio considerando entità ed oggetto dell'acquisto. E' in questo contesto, che suggerisce dubbi ma non certezze, che va valutata la archiviazione del Giudice penale: non come atto vincolante nel giudizio tributario (ché questo è precluso per esplicita previsione normativa), bensì come valutabile elemento corroborante le conclusioni cui si è sopra fatto riferimento. L'insieme delle considerazioni sopra esposte inducono pertanto a confermare la sentenza impugnata. La complessità della fattispecie, le concrete modalità di svolgimento dei fatti, inclusa la complessiva condotta del contribuente, giustificano invece una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese.