Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02040/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2025, proposto da
Campagna & Ciccolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Tigano, Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di DA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Pollicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Trasporti Messina S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Laface, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.
del diritto della ricorrente società ad ottenere il rilascio dell'intera documentazione richiesta con istanza del 16 luglio 2025, relativa alle autorizzazioni concesse all'Azienda Trasporti Messina ad effettuare fermate lungo i Comuni della costa tirrenica della Provincia di Messina, come sopra indicati e per la condanna delle amministrazioni intimate a disporre l'ostensione integrale della documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di DA e della Azienda Trasporti Messina S.p.a.;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza di accesso consegnata in data 16 luglio 2025 la società ricorrente ha chiesto, tra gli altri, al Comune resistente di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti: i) nulla osta, accordi o ulteriori atti di assenso comunque nominati in forza dei quali i Comuni in indirizzo hanno autorizzato e/o consentito e/o programmato l’ingresso dei BUS ATM nel loro territorio ed autorizzato la realizzazione di fermate; ii) istanze, presentate da ATM per ottenere tali autorizzazioni; iii) anche ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis , d.lgs. n. 33/2013, eventuali convenzioni e/o accordi tra enti sottoscritti nell’anno in corso con il Comune di Messina che abbiano ad oggetto anche indirettamente il trasporto pubblico.
L’istanza de qua è stata motivata sulla scorta del fatto che “ La predetta società, in quanto in potenziale interferenza con le tratte ad essa affidate dalla Regione Siciliana, ha interesse a conoscere di eventuali istanze di autorizzazione, nulla osta, convenzione o atti amministrativi comunque denominati che possano autorizzare la predetta Società di trasporto urbano (ATM) ad effettuare ulteriori fermate nei comuni in indirizzo. Così anche delle relative istanze avanzate dall’ATM e/o di accordi di cooperazione tra i predetti Comuni ed il Comune di Messina ”.
A differenza degli altri due Comuni interessati, che hanno dichiarato alla parte ricorrente di non essere in possesso di alcun atto riconducibile all’istanza in parola, il resistente Comune di DA non ha esitato l’istanza, con conseguente incardinazione dell’odierno giudizio avverso il silenzio-rigetto formatosi per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di parte.
2. Nel costituirsi in giudizio, l’Ente locale resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in considerazione dell’eccessiva genericità della domanda di accesso di parte ricorrente che, peraltro, avrebbe altresì una non consentita finalità esplorativa.
Nel merito, ha comunque chiesto il respingimento del gravame in quanto infondato, anche tenuto conto che l’interesse difensivo paventato dalla parte ricorrente dovrebbe essere bilanciato con le esigenze di segretezza industriale di soggetti controinteressati. Peraltro, l’interesse della società ricorrente non sarebbe neppure attuale e concreto ma, soltanto, potenziale e ipotetico, essendo fondato sul metus che l’ATM possa estendere ad altri Comuni limitrofi il servizio di estensione del TPL proposto per il Comune di CA.
3. Si è costituita in giudizio anche l’ATM che ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso “ per carenza di interesse nei confronti del Comune di DA ”, tenuto conto che, dalla stessa istanza di parte ricorrente, si evincerebbe come le tratte già prolungate del servizio di trasporto pubblico locale dal Comune di Messina a quello di CA non ricomprenderebbero il Comune di DA, che sarebbe, pertanto, estraneo al prefato prolungamento.
In via ulteriore, ATM ha altresì eccepito l’inammissibilità del gravame, sempre per carenza di interesse ma, stavolta, avuto riguardo all’art. 99, della l.r. n. 3/2024, dal momento che la legge regionale in parola prevedrebbe la possibilità di effettuare il prolungamento del TPL solo presso comuni limitrofi e quello DA non lo sarebbe rispetto al Comune di Messina.
Terza eccezione di inammissibilità è stata, poi, sollevata avuto riguardo all’asserita mancata posizione differenziata della società ricorrente, che opererebbe in un Comune non coinvolto dal prolungamento del servizio.
Ad ogni modo, l’istanza della società ricorrente avrebbe comunque una indebita finalità esplorativa e/o di controllo generalizzato, incompatibile con l’istituto giuridico dell’accesso agli atti, senza considerare che non sussisterebbero effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica di parte ricorrente promananti dagli atti chiesti.
4. Con l’ordinanza n. 3634/2025 il Collegio ha ritenuto di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 49, c.p.a., nei confronti del Comune di Messina che, pur avendo ricevuto apposita notifica dalla società ricorrente, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
6. Il Collegio deve, anzitutto, delibare le eccezioni in rito sollevate dal Comune di DA e della controinteressata ATM.
Tutte le eccezioni sono infondate per le ragioni di seguito precisate.
6.1. In primo luogo, nessun intento esplorativo o, comunque, di controllo generalizzato traspare dall’istanza della società ricorrente che ha ad oggetto atti ben precisi (seppur non conosciuti) afferenti a degli (eventuali) accordi intercorsi tra ATM, Comune di Messina e Comune di DA per il prolungamento del servizio TPL, in forza di quanto previsto dall’art. 99, l.r. n. 3/2024.
La sussistenza di una posizione giuridica consistente in un interesse concreto, attuale e diretto della società ricorrente alla conoscenza degli atti chiesti, al fine di tutelare la propria sfera giuridica soggettiva in sede giurisdizionale, come peraltro già effettuato per il prolungamento della tratta nel Comune di CA (ricorso iscritto al r.g. n. 999/2025), risulta essere dirimente al fine di scongiurare la natura emulativa o meramente esplorativa della richiesta, con conseguente infondatezza delle eccezioni delle controparti sul punto.
6.2. Né pare possibile sostenere, come fatto dal Comune resistente, che l’istanza di accesso sia eccessivamente generica, posto che essa, al contrario, consente al Comune di circoscrivere gli atti anelati dalla parte privata, consentendo di dare riscontro ad un’istanza che risulta essere sufficiente dettagliata nel suo contenuto.
6.3. La “ carenza di interesse nei confronti del Comune di DA ” eccepita da ATM risulta essere manifestamente infondata, tenuto conto che l’odierno ricorso è stato correttamente incardinato e proposto avverso l’Ente locale che non ha riscontrato l’istanza di accesso di parte ricorrente, determinando la formazione del silenzio-rigetto prevista dalla legge, non potendosi se non riconoscere la posizione processuale di amministrazione resistente in capo al Comune di DA, con conseguente legittimazione a resistere in questo giudizio.
Sul punto, è del tutto irrilevante che il già realizzato prolungamento del TPL da Messina a CA non abbia riguardato il Comune di DA, posto che l’istanza della società ricorrente è protesa ad accertare se vi siano in corso accordi per procedere con altri prolungamenti verso altri Comuni viciniori, tra cui quelli a cui è stata inviata l’istanza di accesso che rileva nell’odierno giudizio.
6.4. Stessa sorte per l’ulteriore eccezione di ATM secondo cui il Comune di DA non rientrerebbe tra i Comuni limitrofi di cui all’art. 99, della l.r. n. 3/2024, posto che tale aspetto rileverebbe in un ipotetico giudizio di legittimità sul prolungamento effettuato ma non anche ai fini della facoltà per la società ricorrente di presentare un’istanza di accesso per verificare se sussistano atti o accordi in tal senso.
6.5. Sulla mancanza di una posizione differenziata e qualificata della società ricorrente, che svolgerebbe il servizio di trasporto extraurbano in zone non coincidenti con l’abitato di DA, così come sull’asserita inidoneità di atti di prolungamento del TPL in comuni limitrofi a ledere la sfera giuridica soggettiva della ricorrente, è sufficiente rilevare come quest’ultima, come già prospettato con precedente ricorso depositato presso questo T.A.R. (r.g. n. 599/2025, lamenta l’indebita congestione tra il prolungamento del servizio TPL tra più Comuni con le sue prerogative di gestore regionale di servizio extra-urbano e tali aspetti, al di là della loro fondatezza o meno, che saranno oggetto di approfondimento nel diverso giudizio di merito già incardinato, risultano essere comunque sufficienti per fornire legittimazione alla presentazione di istanze di accesso agli atti come quella oggetto dell’odierno giudizio.
7. Esaurito il vaglio delle questioni pregiudiziali il ricorso va accolto in quanto fondato.
8. Il mancato accesso agli atti, dovuto al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso formulata dalla parte privata, risulta essere lesivo del suo diritto alla presa visione e all’estrazione di copia di atti detenuti dal Comune di DA che attestino la presenza, o meno, di accordi per il prolungamento del servizio TPL dal Comune di Messina a cura di ATM.
In tal senso, come in precedenza anticipato, va riconosciuta in capo all’odierna parte ricorrente la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti chiesti, così come contemplato dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
Peraltro, con particolare riferimento alla documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione, il Collegio non rileva la sussistenza di alcuno dei casi in cui il legislatore ha tassativamente previsto la possibilità di escludere l’esercizio del diritto di accesso, indicati dall’art. 24 della legge n. 241/90, senza considerare che la domanda in esame risulta essere stata formulata, almeno in parte, anche ai sensi dell’accesso civico generalizzato, non ravvisandosi neppure la presenza di interessi pubblici rilevanti, anch’essi tipizzati dalla normativa richiamata, che possano far ritenere necessario posticipare l’esercizio dell’anzidetto diritto di accesso.
Al riguardo, il generico richiamo a segreti industriali paventato dal Comune resistente non integra, senza dubbio, una valida causa di esclusione al diritto di accesso, anche in considerazione della finalità difensiva dell’istanza presentata dalla società ricorrente.
9. Resta fermo che l’obbligo di ostensione verrebbe comunque meno laddove l’Amministrazione comunale dichiarasse espressamente alla parte privata, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua asserzione, di non detenere alcuno dei documenti chiesti, come peraltro effettuato dagli altri Comuni destinatari della medesima istanza di accesso, posto che al cospetto di una dichiarazione di inesistenza degli atti anelati viene in rilievo una prestazione non eseguibile per mancanza del suo oggetto (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 11622/2025).
10. Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va accertato il diritto all’accesso agli atti chiesti della società ricorrente, con conseguente condanna del Comune di DA di esibire alla medesima parte la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
11. Va invece respinta l’istanza di nomina di un Commissario ad acta , non sussistendo i presupposti per tale nomina in questa fase processuale, che potrà essere ripresentata in sede di ottemperanza laddove l’Amministrazione non dovesse dare esecuzione all’odierna decisione giudiziale.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo nei rapporti tra società ricorrente e Comune di DA, mentre possono essere compensate per le parti controinteressate (ATM e Comune di Messina), tenuto conto che l’obbligo di ostensione gravi sul solo predetto Ente locale destinatario dell’istanza di accesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previo accertamento del diritto all’accesso degli atti chiesti, condanna il Comune di DA a esibire la documentazione di interesse alla parte ricorrente, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Rinvia alla eventuale fase di esecuzione la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione locale resistente.
Condanna il Comune di DA al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate per i controinteressati ATM e Comune di Messina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
IE LI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE LI | RO LE |
IL SEGRETARIO