TAR
Sentenza breve 13 marzo 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 13/03/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 00545 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00335/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 335 del 2026, proposto da
Società agricola La RU s.s., di OR TA, NT IN e PP IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
OB De IO, RA TO e OB ZA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento N. 00335/2026 REG.RIC.
A) della nota di AGEA in data 26 novembre 2025 prot. N.
AGEA.AGA.2025.0081997, notificata in data 12.12.2025, avente ad oggetto «Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile»;
B) dell'iscrizione del debito nel Registro nazionale dei Debiti, istituito presso AGEA, di cui all'articolo 8-ter del decreto legge n. 5 del 2009, come convertito dalla legge n.
33 del 2009;
C) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. ND RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2026 e depositato in data 11 febbraio 2026, la società agricola La RU s.s. ha impugnato il provvedimento AGEA in data 26 novembre 2025 prot. n. AGEA.AGA.2025.0081997 recante l'intimazione di pagamento della somma di euro 61.667,20 a titolo di prelievo latte per l'annata lattiera
2001-2002.
2. Successivamente AGEA, con atto in data 18 febbraio 2026 prot. n. 14468, in conseguenza della proposizione del ricorso in epigrafe indicato, ha disposto l'annullamento dell'intimazione impugnata e la cancellazione della posizione N. 00335/2026 REG.RIC.
debitoria della ricorrente rispetto alla campagna 2001-2002 dal «Registro nazionale dei debiti».
3. Di tale circostanza ha dato atto la stessa parte ricorrente, con successivo atto depositato in data 6 marzo 2026, a mezzo del quale ha chiesto che il giudizio venga definito con la declaratoria di cessata materia del contendere, con rifusione delle spese di lite.
4. Alla luce di tale sopravvenienza, visto che nel corso del giudizio la pretesa della parte ricorrente è stata pienamente soddisfatta, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
In applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto che la vertenza si è composta in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna AGEA al pagamento a favore della società agricola La RU s.s. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00# (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
ND RL, Referendario, Estensore N. 00335/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ND RL
IL PRESIDENTE
Ida AI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/03/2026
N. 00545 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00335/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 335 del 2026, proposto da
Società agricola La RU s.s., di OR TA, NT IN e PP IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
OB De IO, RA TO e OB ZA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento N. 00335/2026 REG.RIC.
A) della nota di AGEA in data 26 novembre 2025 prot. N.
AGEA.AGA.2025.0081997, notificata in data 12.12.2025, avente ad oggetto «Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile»;
B) dell'iscrizione del debito nel Registro nazionale dei Debiti, istituito presso AGEA, di cui all'articolo 8-ter del decreto legge n. 5 del 2009, come convertito dalla legge n.
33 del 2009;
C) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. ND RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2026 e depositato in data 11 febbraio 2026, la società agricola La RU s.s. ha impugnato il provvedimento AGEA in data 26 novembre 2025 prot. n. AGEA.AGA.2025.0081997 recante l'intimazione di pagamento della somma di euro 61.667,20 a titolo di prelievo latte per l'annata lattiera
2001-2002.
2. Successivamente AGEA, con atto in data 18 febbraio 2026 prot. n. 14468, in conseguenza della proposizione del ricorso in epigrafe indicato, ha disposto l'annullamento dell'intimazione impugnata e la cancellazione della posizione N. 00335/2026 REG.RIC.
debitoria della ricorrente rispetto alla campagna 2001-2002 dal «Registro nazionale dei debiti».
3. Di tale circostanza ha dato atto la stessa parte ricorrente, con successivo atto depositato in data 6 marzo 2026, a mezzo del quale ha chiesto che il giudizio venga definito con la declaratoria di cessata materia del contendere, con rifusione delle spese di lite.
4. Alla luce di tale sopravvenienza, visto che nel corso del giudizio la pretesa della parte ricorrente è stata pienamente soddisfatta, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
In applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto che la vertenza si è composta in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna AGEA al pagamento a favore della società agricola La RU s.s. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00# (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
ND RL, Referendario, Estensore N. 00335/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ND RL
IL PRESIDENTE
Ida AI
IL SEGRETARIO