CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT GI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 28/03/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere IA GI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse del NT;
lette le memorie di replica, con le quali i difensori del ricorrente, avv.ti SS RI e ID RI, hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato – dopo il rinvio per nuovo giudizio disposto da questa Corte sul precedente decreto di inammissibilità della stessa Corte d’Appello di Milano - la richiesta di revocazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti del ricorrente disposta dal Tribunale di Torino in data 9 novembre 2020. Tale richiesta di revocazione era stata presentata dal NT a seguito della revoca, da parte della Corte d’Appello di Milano, delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. emesse dal Tribunale di Torino (rispettivamente nelle Penale Sent. Sez. 5 Num. 888 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 16/12/2025 2 date del 27 maggio 2011 e del 10 novembre 2014), esitata dall’accoglimento di un’istanza di revisione per contrasto delle stesse con le sentenze assolutorie emanate nell’ambito del giudizio ordinario nei confronti dei coimputati RD e D’Agostino. Invero, proprio le predette sentenze revocate nel giudizio di revisione, erano state poste a fondamento del giudizio di pericolosità sociale qualificata del NT dall’anno 2005 fino alla data delle stesse, giudizio di pericolosità correlato alla circostanza che egli, nella veste di commercialista e di amministratore di diritto della società Ediltrava s.r.l., aveva riciclato proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti operato dalle cosche OL e Ciminà. Al contempo il decreto applicativo della misura di prevenzione si fondava sulla pericolosità generica del proposto, nel periodo dal 2004 al 2019, correlata a due pronunce di condanna rese, rispettivamente, per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del medesimo decreto. Nel corso del procedimento di prevenzione patrimoniale, inoltre, il NT, confidando sulla collaborazione di altri due soggetti, li aveva convinti a costituire una società e a promuovere una proposta di affitto di ramo d’azienda dell’IT AS Scola, già sottoposto a sequestro. Dalle intercettazioni telefoniche era emerso un piano finalizzato ad aggirare i limiti del sequestro proseguendo l’attività di impresa mediante lo schema di una società solo apparentemente riconducibile a terzi ma in realtà espressione del proposto, anche rispetto al capitale sociale investito. La proposta di affitto non era stata accolta dal Tribunale, che aveva rimesso gli atti alla Procura della Repubblica per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., conclusosi con sentenza di condanna irrevocabile in sede di giudizio abbreviato. Proprio in forza di quest’ultima vicenda era ritenuta l’attualità della pericolosità del proposto. Su un piano più generale, il Tribunale di Torino, nel decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale (confermato dalla Corte d’Appello), aveva ritenuto che, negli anni dal 2004 al 2019, il NT aveva commesso reati che tratteggiavano una condizione di pericolosità sia qualificata che generica, riconducibili rispettivamente alla previsione di cui all’art. 4, lett. b), e a quella di cui all’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011. Per entrambe le categorie di pericolosità le condotte del ricorrente erano state considerate omogenee, e fondate sul ricorso abituale ed organizzato ad un sistema volto ad occultare illeciti guadagni ovvero ad utilizzarli per sottrarsi al rispetto di doveri sia professionali che fiscali. 3 La confisca ha avuto dunque ad oggetto l’intero patrimonio facente capo alle società CSM s.r.l. e IT AS Scola s.r.l. società agricola poiché sono state ritenute schermi per mascherare i beni acquisiti dal proposto, senza che si potesse operare una parcellizzazione tra apporti leciti e illeciti. 2. Avverso il richiamato decreto di rigetto della richiesta di revocazione, GI NT ha proposto un primo ricorso a firma dell’avv. SS RI affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, ha dedotto violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. 159 del 2011, in ordine alla ritenuta illiceità dell’impresa esercitata, ritenendosi di qui inidoneo il giudicato assolutorio, seguito al processo di revisione, ad escludere in modo assoluto i presupposti di applicazione della confisca del capitale sociale di CSM s.r.l. e IT AS Scola s.r.l., nonché dei relativi compendi aziendali. Tale articolata censura si fonda, essenzialmente, sull’erroneità del ragionamento del provvedimento impugnato che avrebbe compiuto una scissione tra i giudizi di pericolosità qualificata e pericolosità generica di esso ricorrente effettuati nel decreto applicativo della misura in modo connesso, in quanto solo l’affermata pericolosità qualificata aveva giustificato la considerazione delle predette società come imprese illecite, anche per i reati fiscali. Sennonché, venute meno le sentenze dalle quali era stata ritratta la pericolosità sociale qualificata, non avrebbero potuto essere considerate illecite imprese, peraltro costituite diversi anni prima rispetto al 2004, poiché avevano conseguito, dai reati per la condanna dei quali era stata accertata tra l’altro la sua pericolosità generica, risparmi di imposta limitati rispetto ai ricavi e alle attività delle due società. Sarebbe stato dunque disatteso il principio, affermato anche nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui un’azienda può essere confiscata nella sua interezza solo se vi è una prevalenza, per valore, dell’attività illecita rispetto a quella lecita. 2.2. Con il secondo motivo il NT lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 24 e 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza del requisito legale della correlazione temporale tra gli acquisti dei cespiti aziendali delle società confiscate e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale. 4 Espone, a fondamento di tale doglianza, che la Corte d’Appello, una volta negata la natura illecita dell’impresa, esercitata da esso ricorrente con le due società confiscate, per confermare la misura di prevenzione avrebbe dovuto positivamente accertare la correlazione temporale tra gli acquisti e il manifestarsi della pericolosità sociale. Al contrario ciò non era avvenuto poiché, per la società CSM, cinque dei sei cespiti confiscati erano stati acquistati tra il 1988 e il 2000, e, per la società IT AS Scola s.r.l., quattro dei cespiti confiscati erano stati acquisiti nell’anno 2002. Con la conseguenza che la confisca dei predetti beni era priva di base legale poiché la pericolosità sociale generica era stata accertata solo dall’anno 2004, ovvero il primo anno di evasione di imposta. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 1, lett. b), e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 11 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che, abrogando l’art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ha riespanso l’applicabilità dell’art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, alla categoria criminologica di cui al n. 2 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ora trasfuso nella lett. b) dell’art. 1, violando così anche l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Al riguardo assume che il provvedimento censurato, nel sostenere che all’epoca nella quale si sarebbe manifestata la pericolosità, antecedente all’anno 2012, si era già formata un’interpretazione tassativizzante sulle misure di prevenzione non assimilabili alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., è incorsa in difetto di motivazione. In particolare, non sarebbero stati considerati i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella recente sentenza EM c. Italia del 26 settembre 2024 che, richiamando a propria volta la decisione della Grande Camera nel caso De AS c. Italia del 23 febbraio 2017, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU per carenza della determinatezza della norma, tale da escludere la prevedibilità delle relative conseguenze. Sottolinea, inoltre, che la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale ha chiarito che la prevedibilità investe direttamente l’aspetto delle conseguenze patrimoniali che costituisce, anche nella materia della prevenzione, elemento indefettibile del principio di legalità. Di qui sottolinea che i precetti normativi di cui all’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, al momento, dall’anno 2004, del compimento delle condotte sintomatiche della 5 generica pericolosità sociale del NT erano assolutamente nebulosi, non consentendo ai consociati di regolarsi sulle conseguenze delle proprie azioni. In via gradata chiede che questa Corte, qualora ritenga di non poter accogliere il predetto motivo, sollevi questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 11-ter del d.l. n. 92 del 2008, abrogativo dell’art. 14 della legge n. 55 del 1990, con riferimento agli artt. 3, 25, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, laddove, operando retroattivamente, consente l’applicazione della misura patrimoniale della confisca a soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell’art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 in virtù della pericolosità derivante da reati al di fuori del “catalogo” di cui all’art. 14 della legge n. 55 del 1990, nel periodo di vigenza di tale disposizione negli anni dal 1990 al 2008. 3. Il NT propone separato ricorso per cassazione, con il difensore avv. ID Ricchetta, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 3.1. Con il primo, evidenzia, innanzi tutto, che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, se vi è una riqualificazione della categoria tipica di pericolosità, muta la base cognitiva del giudice della prevenzione che deve così compiere una nuova valutazione, alla luce della ritenuta categoria di pericolosità, degli elementi probatori. Di qui, l’errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale consisterebbe nell’aver preso in considerazione l’intestazione fittizia di beni al Sirica, che di per sé è priva di rilevanza penale, e che era stata considerata, in sede di applicazione originaria della misura di prevenzione, perché si trattava di un modus operandi analogo a quello poi utilizzato nella perpetrazione degli illeciti – posti a base della pericolosità sociale qualificata – di stampo mafioso, realizzati mediante l’intestazione fittizia dell’attività Ediltrava in realtà appartenente (secondo la prospettazione accusatoria che non aveva trovato conforto all’esito dell’istruttoria dibattimentale) a due cosche che attraverso la stessa reimpiegavano i proventi derivanti da attività delittuose. Proprio l’errore di diritto, venute meno le sentenze fondanti la pericolosità sociale qualificata, di ritenere una condotta neutra come l’intestazione fittizia elemento idoneo a radicare la pericolosità sociale aveva portato a far ritenere, da parte del provvedimento impugnato, la risalente attività delle due imprese confiscate completamente criminale, attraverso una motivazione meramente apparente, non potendo di per sé sola l’intestazione fittizia costituire attività delittuosa lucrogenetica. 6 Sotto un secondo aspetto, la difesa del NT sottolinea che è derivato da tale errore di impostazione anche quello sull’applicabilità dell’istituto della confisca totalitaria delle quote ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, non potendosi – una volta venute meno le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. fondanti la pericolosità sociale qualificata – più assumere che le società CSM e AS Scola s.r.l. erano il “terminale” dei proventi illeciti riciclati da Ediltrava. Donde, se, come assunto dal provvedimento impugnato, le predette società erano imprese attraverso le quali egli compiva gli accertati reati fiscali a suo carico la pericolosità sociale generica, a tutto concedere, non avrebbe potuto essere accertata prima dell’anno 2004. Anche per il periodo successivo, inoltre, il limitato risparmio di imposta derivante dai reati fiscali rispetto al volume di attività delle due società non avrebbe potuto condurre a qualificare, le stesse, come imprese criminali ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011. 3.2. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione sul devoluto errore materiale del decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale circa la sussistenza della sproporzione. Infatti, non si tratterebbe, come assunto dal provvedimento impugnato, di una differenza priva di rilievo rispetto alla sussistenza della sproporzione, poiché la tabella derivante dagli accertamenti della DIA nella proposta di prevenzione riporta la sproporzione tra entrate e uscite “a scalare”, nel senso che per ogni anno è già riportato il risultato di quello precedente con conseguente sproporzione di 17.740,13 e non di 1.155.216,52 euro. 4. Il ricorrente, con il difensore avv. ID RI, ha proposto motivi aggiunti con i quali ha, per un verso, puntualizzato alcuni aspetti dei ricorsi presentati quanto alle conseguenze della revoca delle decisioni fondanti il giudizio di pericolosità sociale specifica sulla natura delle imprese e la proporzionalità della confisca, nonché sul periodo di riferimento dell’ablazione patrimoniale, e, per un altro, dedotto che il giudizio di sproporzione è erroneo perché frutto di un macroscopico errore matematico, derivante dalla somma dei risultati a scalare (cioè di quelli effettuati anno per anno tenendo conto già del risultato dell’anno precedente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare, innanzi tutto, il terzo motivo di ricorso a firma dell’avv. RI. 7 Tale motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 1.1.Quanto alla doglianza formulata in via principale occorre considerare che l'interpretazione proposta trascura la portata dell'inquadramento compiuto dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, che non è stato esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nell’evocata pronuncia EM c/Italia (che, invero, non ha preso in considerazione la decisione della Corte Costituzionale perché successiva al ricorso e alla espiazione della misura di sicurezza personale oggetto della decisione). La sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale ha infatti vagliato, fra gli altri, il tema della prevedibilità dell'applicazione della misura della confisca in relazione alla fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011. Al riguardo ha, in primo luogo, ribadito, in termini generali, l’estraneità delle misure di prevenzione allo statuto delle sanzioni penali, cui sono riferibili le previsioni espresse dagli artt. 25, comma 1, Cost. e dell’art. 7 Cedu. In particolare, le misure di prevenzione reali, come la confisca, sono volte a ripristinare la situazione precedente ad accumulazioni patrimoniali correlate, anche temporalmente, a condotte illecite sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto attinto dalla ablazione e, pertanto, accomunate, in forza del richiamo alla pericolosità, alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto (§ 9.6 del Considerando in diritto). Nell’indicata prospettiva è sufficiente a legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione che l'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate, oggi, nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 - risulti da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», più spesso come «indizi»; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali. Ed è vero che la Corte costituzionale ha sottolineato che, pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione sono misure che incidono in maniera significativa sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. Addiz. CEDU). Questo comporta che devono essere disciplinate dalla legge, per il perseguimento di uno scopo legittime e proporzionate al predetto scopo. Ciò posto, la richiamata sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, con riferimento a tale complessivo statuto delle misure di 8 prevenzione reali, ha dichiarato fondata la questione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 e, per contro, ritenuto non fondata la questione relativa all'art. 1, comma 1, lett. b), dello stesso decreto, alla luce della progressiva "tipizzazione" compiuta sia dal legislatore (a partire, almeno, dall’anno 1982), mediante il richiamo alle numerose tipologie specifiche di reato, oggi confluite nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 4 del d.l.gs. n. 159 del 2011, sia dalla giurisprudenza che, in relazione alle varie componenti della disposizione (soggetti «abitualmente dediti a traffici delittuosi» e a «coloro [...] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»), aveva da tempo compiuto uno sforzo per conferire maggiore precisione alla fattispecie di "pericolosità generica", attraverso una lettura c.d. tassativizzante, che aveva riguardato le varie componenti della disposizione ai fini della definizione della categoria dei soggetti pericolosi. Alla luce di tale interpretazione, letta attraverso la lente della prevedibilità collegata alla specifica materia (non penale) delle misure di prevenzione reali e in relazione al rango di tutela, costituzionale e convenzionale, assegnato al diritto di proprietà, la Corte costituzionale ha dunque disatteso la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 1, lett. b), n. 2 della legge n. 1423 del 1956 [e, quindi, oggi, dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011] sul rilievo che «in via interpretativa, la fattispecie presentasse contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali «modi» - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La Corte Costituzionale ha al riguardo osservato che «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza di individuazione dei «tipi di comportamento» assunti a presupposto della misura. E ciò in quanto le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un 9 significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito e, quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno - in conformità all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si è poc'anzi dato conto (al punto 10.3) - essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880), l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare». Ed è facendo applicazione di tali coordinate che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale (Sez. 2, n. 27397 del 13/01/2023, Moceri, Rv. 284801). In particolare, poi, Sez. 6, n. 45642 del 03/10/2024, Giammarinaro, Rv. 287372, ha sottolineato che, in tema di misure di prevenzione, non opera il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost., bensì - in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza - quello fissato dall'art. 200 cod. pen., per cui esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, sicché è consentito fondare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su ipotesi di reato ritenute sintomatiche a tali fini n forza di una legge successiva alla commissione dei fatti. A proposito della ragionevole prevedibilità degli effetti conseguenti alla violazione della base legale posta a fondamento degli interventi di prevenzione la stessa sentenza ha 10 osservato come «la novella del 2009 abbia finito per catalogare tra i fatti ritenuti ex lege sintomaticamente espressivi della pericolosità sociale, condotte di reato già puntualmente tipizzate (dal 1991) in termini di illecito penale, foriere di effetti ben più pregnanti rispetto alla sottoposizione all'azione di prevenzione (perché fonte di responsabilità penale e al contempo motivo di applicazione della confisca allargata), tali da allertare senza incertezza il possibile destinatario del precetto quanto al disvalore delle condotte poi valorizzate anche in ottica preventiva. Il tutto con riguardo ad agiti illeciti che immediatamente si correlavano al tema della prevenzione, perché ontologicamente diretti proprio a neutralizzare l'efficacia dei relativi interventi in prevenzione rispetto alle accumulazioni illecite realizzate nel tempo, così da rendere marcatamente inconferente il tema della non prevedibilità degli effetti legati alle dette condotte». D’altra parte, in materia di confisca di prevenzione, rileva, per i più attuali riferimenti alla natura di tale misura, la sentenza FA c/Italia, del 21 gennaio 2025, che ha esaminato la natura della confisca di prevenzione di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, escludendone la riconducibilità alla categoria delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 7 CEDU, e che, invece, ha attribuito rilievo decisivo alla finalità "ripristinatoria" della misura della confisca di prevenzione, valorizzando le precisazioni recate dalla sentenza “Spinelli” delle Sezioni Unite e dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale. In particolare, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo gli afflittivi della confisca di prevenzione, ha ritenuto prevalente la natura preventiva e ripristinatoria della misura di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 1423 del 1956, precisando che la finalità della misura era quella di evitare l'ingiusto arricchimento derivante da reati, privando i soggetti proposti di profitti illeciti ed evidenziando, inoltre, che limitare la confisca ai profitti illeciti derivanti da reati commessi presumibilmente dal soggetto proposto è una caratteristica importante che esclude la sua natura sanzionatoria. 1.2. In via gradata, con lo stesso motivo, il NT ha chiesto che questa Corte sollevi questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 11-ter del d.l. n. 92 del 2008, abrogativo dell’art. 14 della legge n. 55 del 1990, con riferimento agli artt. 3, 25, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, laddove, operando retroattivamente, consente l’applicazione della misura patrimoniale della confisca a soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, in virtù della pericolosità derivante da reati al di fuori del “catalogo” di cui all’art. 11 14 della legge n. 55 del 1990, nel periodo di vigenza di tale disposizione negli anni dal 1990 al 2008. Quanto all’evocata violazione dell’art. 3 Cost., occorre ribadire che la questione è manifestamente infondata, poiché non è irragionevole la scelta discrezionale di estendere il regime delle misure di sicurezza patrimoniali, oltre che di quelle personali, ai casi di cosiddetta pericolosità generica (Sez. 5, n. 26044 del 08/06/2011, Autuori, Rv. 250924). Del pari, deve ritenersi manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Come si è già ricordato, infatti, le misure di prevenzione possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio. Esse non hanno dunque natura sanzionatoria, bensì ripristinatoria. Con la conseguenza che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale anche rispetto ai predetti parametri, atteso che, come si è evidenziato, il principio di irretroattività della legge penale, riguarda le norme incriminatici, ossia le disposizioni in forza delle quali un fatto è previsto come reato, e non invece le misure di sicurezza (Sez. 6, n. 11006 del 20/01/2010, Cannone, Rv. 246682, anche in motivazione). 2. Infondate sono anche le doglianze con le quali il ricorrente contesta che la Corte territoriale, nonostante l’esito del giudizio di revisione, abbia confermato le misure di prevenzione patrimoniale emesse nei suoi confronti in forza di un giudizio di pericolosità generica e non specifica. Giova rammentare, infatti, che il Tribunale di Torino aveva ritenuto, con il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, che, negli anni dal 2004 al 2019, il NT aveva commesso reati che tratteggiavano una condizione di pericolosità sia qualificata che generica, riconducibile alla previsione di cui all’art. 4, lett. b), e all’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, caratterizzata da condotte omogenee, per entrambe le categorie, fondate sul ricorso abituale e organizzato ad un sistema volto ad occultare illeciti guadagni ovvero ad utilizzarli per sottrarsi al rispetto di doveri sia professionali che fiscali. 12 A fronte di ciò, la Corte d’Appello di Milano, con il provvedimento impugnato, ha confermato le misure disposte in ragione della permanente sussistenza della pericolosità generica del ricorrente, anche in forza degli elementi ritraibili da due sentenze di condanna irrevocabili per reati fiscali. Si tratta di una motivazione in sé (ossia nella parte in cui giudica persistente la pericolosità del proposto, pur quale pericolosità generica) logica, che non è sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Ancora, sono inammissibili le censure, veicolate anche nei motivi aggiunti, afferenti il giudizio di sproporzione tra redditi del proposto e investimenti, dedotte anche con riferimento al criterio di calcolo utilizzato a tal fine. All’esito del giudizio di revocazione, invero, il giudicato di prevenzione è venuto meno per il solo aspetto legato all’accertamento della pericolosità specifica del ricorrente, mentre non è stato inciso, in alcun modo, il vaglio di sproporzione, sicché, al di là della correttezza del metodo utilizzato, lo stesso non può essere messo in discussione in questa sede, poiché quelli evidenziati dalla difesa non sono elementi nuovi (in quanto sotto tale aspetto correlati ad un giudizio di pericolosità solo generica), bensì relativi al metodo di calcolo usato sin dall’origine. 4. Sono di contro fondate le doglianze del NT quanto alla confisca dell’intero patrimonio facente capo alle società CSM s.r.l. e IT AS Scola s.r.l. società agricola. Invero, il ragionamento operato dalla Corte d’Appello si scontra con la circostanza, specificamente valorizzata dalla difesa del ricorrente, che il giudizio di pericolosità generica dello stesso non si fonda – come era avvenuto per quello di pericolosità specifica – su delitti correlati alla criminalità organizzata, quanto su reati fiscali e su alcune condotte del proposto tendenti, da lungo tempo, a schermare l’appartenenza dei propri beni mediante l’intestazione ad altri soggetti. E, allora, le aziende in questione non possono essere considerate mafiose in maniera tale da giustificarne la confisca totalitaria poiché, nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, l'attività economica risulti condotta, sin dall'inizio, con mezzi illeciti (Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D’Agui, Rv. 262622). Qualora il consolidamento e l'espansione dell'attività 13 economica siano stati sin dall'inizio agevolati dall'organizzazione criminale, infatti, la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti, specie (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259871). Nella fattispecie per cui è processo, le aziende confiscate, invece, nello svolgimento della loro attività, peraltro cominciata ben prima dell’anno 2004 nel quale ha avuto inizio la pericolosità sociale, hanno utilizzato anche strumenti illeciti, come le accertate evasioni fiscali, per incrementare i propri redditi. Trova dunque applicazione il differente principio per il quale deve essere disposta la confisca dei soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell'azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948 – 03). Ai fini del concreto accertamento di tali profili, anche avendo riguardo all’entità delle accertate evasioni fiscali di rilevanza penale rispetto al valore del compendio delle aziende e al momento della relativa formazione, il decreto impugnato deve allora essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente IA GI CA LL
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse del NT;
lette le memorie di replica, con le quali i difensori del ricorrente, avv.ti SS RI e ID RI, hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato – dopo il rinvio per nuovo giudizio disposto da questa Corte sul precedente decreto di inammissibilità della stessa Corte d’Appello di Milano - la richiesta di revocazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti del ricorrente disposta dal Tribunale di Torino in data 9 novembre 2020. Tale richiesta di revocazione era stata presentata dal NT a seguito della revoca, da parte della Corte d’Appello di Milano, delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. emesse dal Tribunale di Torino (rispettivamente nelle Penale Sent. Sez. 5 Num. 888 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 16/12/2025 2 date del 27 maggio 2011 e del 10 novembre 2014), esitata dall’accoglimento di un’istanza di revisione per contrasto delle stesse con le sentenze assolutorie emanate nell’ambito del giudizio ordinario nei confronti dei coimputati RD e D’Agostino. Invero, proprio le predette sentenze revocate nel giudizio di revisione, erano state poste a fondamento del giudizio di pericolosità sociale qualificata del NT dall’anno 2005 fino alla data delle stesse, giudizio di pericolosità correlato alla circostanza che egli, nella veste di commercialista e di amministratore di diritto della società Ediltrava s.r.l., aveva riciclato proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti operato dalle cosche OL e Ciminà. Al contempo il decreto applicativo della misura di prevenzione si fondava sulla pericolosità generica del proposto, nel periodo dal 2004 al 2019, correlata a due pronunce di condanna rese, rispettivamente, per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del medesimo decreto. Nel corso del procedimento di prevenzione patrimoniale, inoltre, il NT, confidando sulla collaborazione di altri due soggetti, li aveva convinti a costituire una società e a promuovere una proposta di affitto di ramo d’azienda dell’IT AS Scola, già sottoposto a sequestro. Dalle intercettazioni telefoniche era emerso un piano finalizzato ad aggirare i limiti del sequestro proseguendo l’attività di impresa mediante lo schema di una società solo apparentemente riconducibile a terzi ma in realtà espressione del proposto, anche rispetto al capitale sociale investito. La proposta di affitto non era stata accolta dal Tribunale, che aveva rimesso gli atti alla Procura della Repubblica per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., conclusosi con sentenza di condanna irrevocabile in sede di giudizio abbreviato. Proprio in forza di quest’ultima vicenda era ritenuta l’attualità della pericolosità del proposto. Su un piano più generale, il Tribunale di Torino, nel decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale (confermato dalla Corte d’Appello), aveva ritenuto che, negli anni dal 2004 al 2019, il NT aveva commesso reati che tratteggiavano una condizione di pericolosità sia qualificata che generica, riconducibili rispettivamente alla previsione di cui all’art. 4, lett. b), e a quella di cui all’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011. Per entrambe le categorie di pericolosità le condotte del ricorrente erano state considerate omogenee, e fondate sul ricorso abituale ed organizzato ad un sistema volto ad occultare illeciti guadagni ovvero ad utilizzarli per sottrarsi al rispetto di doveri sia professionali che fiscali. 3 La confisca ha avuto dunque ad oggetto l’intero patrimonio facente capo alle società CSM s.r.l. e IT AS Scola s.r.l. società agricola poiché sono state ritenute schermi per mascherare i beni acquisiti dal proposto, senza che si potesse operare una parcellizzazione tra apporti leciti e illeciti. 2. Avverso il richiamato decreto di rigetto della richiesta di revocazione, GI NT ha proposto un primo ricorso a firma dell’avv. SS RI affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, ha dedotto violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. 159 del 2011, in ordine alla ritenuta illiceità dell’impresa esercitata, ritenendosi di qui inidoneo il giudicato assolutorio, seguito al processo di revisione, ad escludere in modo assoluto i presupposti di applicazione della confisca del capitale sociale di CSM s.r.l. e IT AS Scola s.r.l., nonché dei relativi compendi aziendali. Tale articolata censura si fonda, essenzialmente, sull’erroneità del ragionamento del provvedimento impugnato che avrebbe compiuto una scissione tra i giudizi di pericolosità qualificata e pericolosità generica di esso ricorrente effettuati nel decreto applicativo della misura in modo connesso, in quanto solo l’affermata pericolosità qualificata aveva giustificato la considerazione delle predette società come imprese illecite, anche per i reati fiscali. Sennonché, venute meno le sentenze dalle quali era stata ritratta la pericolosità sociale qualificata, non avrebbero potuto essere considerate illecite imprese, peraltro costituite diversi anni prima rispetto al 2004, poiché avevano conseguito, dai reati per la condanna dei quali era stata accertata tra l’altro la sua pericolosità generica, risparmi di imposta limitati rispetto ai ricavi e alle attività delle due società. Sarebbe stato dunque disatteso il principio, affermato anche nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui un’azienda può essere confiscata nella sua interezza solo se vi è una prevalenza, per valore, dell’attività illecita rispetto a quella lecita. 2.2. Con il secondo motivo il NT lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 24 e 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza del requisito legale della correlazione temporale tra gli acquisti dei cespiti aziendali delle società confiscate e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale. 4 Espone, a fondamento di tale doglianza, che la Corte d’Appello, una volta negata la natura illecita dell’impresa, esercitata da esso ricorrente con le due società confiscate, per confermare la misura di prevenzione avrebbe dovuto positivamente accertare la correlazione temporale tra gli acquisti e il manifestarsi della pericolosità sociale. Al contrario ciò non era avvenuto poiché, per la società CSM, cinque dei sei cespiti confiscati erano stati acquistati tra il 1988 e il 2000, e, per la società IT AS Scola s.r.l., quattro dei cespiti confiscati erano stati acquisiti nell’anno 2002. Con la conseguenza che la confisca dei predetti beni era priva di base legale poiché la pericolosità sociale generica era stata accertata solo dall’anno 2004, ovvero il primo anno di evasione di imposta. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 1, lett. b), e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 11 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che, abrogando l’art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ha riespanso l’applicabilità dell’art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, alla categoria criminologica di cui al n. 2 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ora trasfuso nella lett. b) dell’art. 1, violando così anche l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Al riguardo assume che il provvedimento censurato, nel sostenere che all’epoca nella quale si sarebbe manifestata la pericolosità, antecedente all’anno 2012, si era già formata un’interpretazione tassativizzante sulle misure di prevenzione non assimilabili alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., è incorsa in difetto di motivazione. In particolare, non sarebbero stati considerati i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella recente sentenza EM c. Italia del 26 settembre 2024 che, richiamando a propria volta la decisione della Grande Camera nel caso De AS c. Italia del 23 febbraio 2017, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU per carenza della determinatezza della norma, tale da escludere la prevedibilità delle relative conseguenze. Sottolinea, inoltre, che la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale ha chiarito che la prevedibilità investe direttamente l’aspetto delle conseguenze patrimoniali che costituisce, anche nella materia della prevenzione, elemento indefettibile del principio di legalità. Di qui sottolinea che i precetti normativi di cui all’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, al momento, dall’anno 2004, del compimento delle condotte sintomatiche della 5 generica pericolosità sociale del NT erano assolutamente nebulosi, non consentendo ai consociati di regolarsi sulle conseguenze delle proprie azioni. In via gradata chiede che questa Corte, qualora ritenga di non poter accogliere il predetto motivo, sollevi questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 11-ter del d.l. n. 92 del 2008, abrogativo dell’art. 14 della legge n. 55 del 1990, con riferimento agli artt. 3, 25, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, laddove, operando retroattivamente, consente l’applicazione della misura patrimoniale della confisca a soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell’art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 in virtù della pericolosità derivante da reati al di fuori del “catalogo” di cui all’art. 14 della legge n. 55 del 1990, nel periodo di vigenza di tale disposizione negli anni dal 1990 al 2008. 3. Il NT propone separato ricorso per cassazione, con il difensore avv. ID Ricchetta, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 3.1. Con il primo, evidenzia, innanzi tutto, che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, se vi è una riqualificazione della categoria tipica di pericolosità, muta la base cognitiva del giudice della prevenzione che deve così compiere una nuova valutazione, alla luce della ritenuta categoria di pericolosità, degli elementi probatori. Di qui, l’errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale consisterebbe nell’aver preso in considerazione l’intestazione fittizia di beni al Sirica, che di per sé è priva di rilevanza penale, e che era stata considerata, in sede di applicazione originaria della misura di prevenzione, perché si trattava di un modus operandi analogo a quello poi utilizzato nella perpetrazione degli illeciti – posti a base della pericolosità sociale qualificata – di stampo mafioso, realizzati mediante l’intestazione fittizia dell’attività Ediltrava in realtà appartenente (secondo la prospettazione accusatoria che non aveva trovato conforto all’esito dell’istruttoria dibattimentale) a due cosche che attraverso la stessa reimpiegavano i proventi derivanti da attività delittuose. Proprio l’errore di diritto, venute meno le sentenze fondanti la pericolosità sociale qualificata, di ritenere una condotta neutra come l’intestazione fittizia elemento idoneo a radicare la pericolosità sociale aveva portato a far ritenere, da parte del provvedimento impugnato, la risalente attività delle due imprese confiscate completamente criminale, attraverso una motivazione meramente apparente, non potendo di per sé sola l’intestazione fittizia costituire attività delittuosa lucrogenetica. 6 Sotto un secondo aspetto, la difesa del NT sottolinea che è derivato da tale errore di impostazione anche quello sull’applicabilità dell’istituto della confisca totalitaria delle quote ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, non potendosi – una volta venute meno le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. fondanti la pericolosità sociale qualificata – più assumere che le società CSM e AS Scola s.r.l. erano il “terminale” dei proventi illeciti riciclati da Ediltrava. Donde, se, come assunto dal provvedimento impugnato, le predette società erano imprese attraverso le quali egli compiva gli accertati reati fiscali a suo carico la pericolosità sociale generica, a tutto concedere, non avrebbe potuto essere accertata prima dell’anno 2004. Anche per il periodo successivo, inoltre, il limitato risparmio di imposta derivante dai reati fiscali rispetto al volume di attività delle due società non avrebbe potuto condurre a qualificare, le stesse, come imprese criminali ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011. 3.2. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione sul devoluto errore materiale del decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale circa la sussistenza della sproporzione. Infatti, non si tratterebbe, come assunto dal provvedimento impugnato, di una differenza priva di rilievo rispetto alla sussistenza della sproporzione, poiché la tabella derivante dagli accertamenti della DIA nella proposta di prevenzione riporta la sproporzione tra entrate e uscite “a scalare”, nel senso che per ogni anno è già riportato il risultato di quello precedente con conseguente sproporzione di 17.740,13 e non di 1.155.216,52 euro. 4. Il ricorrente, con il difensore avv. ID RI, ha proposto motivi aggiunti con i quali ha, per un verso, puntualizzato alcuni aspetti dei ricorsi presentati quanto alle conseguenze della revoca delle decisioni fondanti il giudizio di pericolosità sociale specifica sulla natura delle imprese e la proporzionalità della confisca, nonché sul periodo di riferimento dell’ablazione patrimoniale, e, per un altro, dedotto che il giudizio di sproporzione è erroneo perché frutto di un macroscopico errore matematico, derivante dalla somma dei risultati a scalare (cioè di quelli effettuati anno per anno tenendo conto già del risultato dell’anno precedente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare, innanzi tutto, il terzo motivo di ricorso a firma dell’avv. RI. 7 Tale motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 1.1.Quanto alla doglianza formulata in via principale occorre considerare che l'interpretazione proposta trascura la portata dell'inquadramento compiuto dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, che non è stato esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nell’evocata pronuncia EM c/Italia (che, invero, non ha preso in considerazione la decisione della Corte Costituzionale perché successiva al ricorso e alla espiazione della misura di sicurezza personale oggetto della decisione). La sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale ha infatti vagliato, fra gli altri, il tema della prevedibilità dell'applicazione della misura della confisca in relazione alla fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011. Al riguardo ha, in primo luogo, ribadito, in termini generali, l’estraneità delle misure di prevenzione allo statuto delle sanzioni penali, cui sono riferibili le previsioni espresse dagli artt. 25, comma 1, Cost. e dell’art. 7 Cedu. In particolare, le misure di prevenzione reali, come la confisca, sono volte a ripristinare la situazione precedente ad accumulazioni patrimoniali correlate, anche temporalmente, a condotte illecite sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto attinto dalla ablazione e, pertanto, accomunate, in forza del richiamo alla pericolosità, alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto (§ 9.6 del Considerando in diritto). Nell’indicata prospettiva è sufficiente a legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione che l'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate, oggi, nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 - risulti da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», più spesso come «indizi»; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali. Ed è vero che la Corte costituzionale ha sottolineato che, pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione sono misure che incidono in maniera significativa sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. Addiz. CEDU). Questo comporta che devono essere disciplinate dalla legge, per il perseguimento di uno scopo legittime e proporzionate al predetto scopo. Ciò posto, la richiamata sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, con riferimento a tale complessivo statuto delle misure di 8 prevenzione reali, ha dichiarato fondata la questione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 e, per contro, ritenuto non fondata la questione relativa all'art. 1, comma 1, lett. b), dello stesso decreto, alla luce della progressiva "tipizzazione" compiuta sia dal legislatore (a partire, almeno, dall’anno 1982), mediante il richiamo alle numerose tipologie specifiche di reato, oggi confluite nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 4 del d.l.gs. n. 159 del 2011, sia dalla giurisprudenza che, in relazione alle varie componenti della disposizione (soggetti «abitualmente dediti a traffici delittuosi» e a «coloro [...] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»), aveva da tempo compiuto uno sforzo per conferire maggiore precisione alla fattispecie di "pericolosità generica", attraverso una lettura c.d. tassativizzante, che aveva riguardato le varie componenti della disposizione ai fini della definizione della categoria dei soggetti pericolosi. Alla luce di tale interpretazione, letta attraverso la lente della prevedibilità collegata alla specifica materia (non penale) delle misure di prevenzione reali e in relazione al rango di tutela, costituzionale e convenzionale, assegnato al diritto di proprietà, la Corte costituzionale ha dunque disatteso la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 1, lett. b), n. 2 della legge n. 1423 del 1956 [e, quindi, oggi, dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011] sul rilievo che «in via interpretativa, la fattispecie presentasse contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali «modi» - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La Corte Costituzionale ha al riguardo osservato che «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza di individuazione dei «tipi di comportamento» assunti a presupposto della misura. E ciò in quanto le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un 9 significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito e, quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno - in conformità all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si è poc'anzi dato conto (al punto 10.3) - essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880), l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare». Ed è facendo applicazione di tali coordinate che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale (Sez. 2, n. 27397 del 13/01/2023, Moceri, Rv. 284801). In particolare, poi, Sez. 6, n. 45642 del 03/10/2024, Giammarinaro, Rv. 287372, ha sottolineato che, in tema di misure di prevenzione, non opera il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost., bensì - in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza - quello fissato dall'art. 200 cod. pen., per cui esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, sicché è consentito fondare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su ipotesi di reato ritenute sintomatiche a tali fini n forza di una legge successiva alla commissione dei fatti. A proposito della ragionevole prevedibilità degli effetti conseguenti alla violazione della base legale posta a fondamento degli interventi di prevenzione la stessa sentenza ha 10 osservato come «la novella del 2009 abbia finito per catalogare tra i fatti ritenuti ex lege sintomaticamente espressivi della pericolosità sociale, condotte di reato già puntualmente tipizzate (dal 1991) in termini di illecito penale, foriere di effetti ben più pregnanti rispetto alla sottoposizione all'azione di prevenzione (perché fonte di responsabilità penale e al contempo motivo di applicazione della confisca allargata), tali da allertare senza incertezza il possibile destinatario del precetto quanto al disvalore delle condotte poi valorizzate anche in ottica preventiva. Il tutto con riguardo ad agiti illeciti che immediatamente si correlavano al tema della prevenzione, perché ontologicamente diretti proprio a neutralizzare l'efficacia dei relativi interventi in prevenzione rispetto alle accumulazioni illecite realizzate nel tempo, così da rendere marcatamente inconferente il tema della non prevedibilità degli effetti legati alle dette condotte». D’altra parte, in materia di confisca di prevenzione, rileva, per i più attuali riferimenti alla natura di tale misura, la sentenza FA c/Italia, del 21 gennaio 2025, che ha esaminato la natura della confisca di prevenzione di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, escludendone la riconducibilità alla categoria delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 7 CEDU, e che, invece, ha attribuito rilievo decisivo alla finalità "ripristinatoria" della misura della confisca di prevenzione, valorizzando le precisazioni recate dalla sentenza “Spinelli” delle Sezioni Unite e dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale. In particolare, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo gli afflittivi della confisca di prevenzione, ha ritenuto prevalente la natura preventiva e ripristinatoria della misura di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 1423 del 1956, precisando che la finalità della misura era quella di evitare l'ingiusto arricchimento derivante da reati, privando i soggetti proposti di profitti illeciti ed evidenziando, inoltre, che limitare la confisca ai profitti illeciti derivanti da reati commessi presumibilmente dal soggetto proposto è una caratteristica importante che esclude la sua natura sanzionatoria. 1.2. In via gradata, con lo stesso motivo, il NT ha chiesto che questa Corte sollevi questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 11-ter del d.l. n. 92 del 2008, abrogativo dell’art. 14 della legge n. 55 del 1990, con riferimento agli artt. 3, 25, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, laddove, operando retroattivamente, consente l’applicazione della misura patrimoniale della confisca a soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, in virtù della pericolosità derivante da reati al di fuori del “catalogo” di cui all’art. 11 14 della legge n. 55 del 1990, nel periodo di vigenza di tale disposizione negli anni dal 1990 al 2008. Quanto all’evocata violazione dell’art. 3 Cost., occorre ribadire che la questione è manifestamente infondata, poiché non è irragionevole la scelta discrezionale di estendere il regime delle misure di sicurezza patrimoniali, oltre che di quelle personali, ai casi di cosiddetta pericolosità generica (Sez. 5, n. 26044 del 08/06/2011, Autuori, Rv. 250924). Del pari, deve ritenersi manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Come si è già ricordato, infatti, le misure di prevenzione possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio. Esse non hanno dunque natura sanzionatoria, bensì ripristinatoria. Con la conseguenza che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale anche rispetto ai predetti parametri, atteso che, come si è evidenziato, il principio di irretroattività della legge penale, riguarda le norme incriminatici, ossia le disposizioni in forza delle quali un fatto è previsto come reato, e non invece le misure di sicurezza (Sez. 6, n. 11006 del 20/01/2010, Cannone, Rv. 246682, anche in motivazione). 2. Infondate sono anche le doglianze con le quali il ricorrente contesta che la Corte territoriale, nonostante l’esito del giudizio di revisione, abbia confermato le misure di prevenzione patrimoniale emesse nei suoi confronti in forza di un giudizio di pericolosità generica e non specifica. Giova rammentare, infatti, che il Tribunale di Torino aveva ritenuto, con il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, che, negli anni dal 2004 al 2019, il NT aveva commesso reati che tratteggiavano una condizione di pericolosità sia qualificata che generica, riconducibile alla previsione di cui all’art. 4, lett. b), e all’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, caratterizzata da condotte omogenee, per entrambe le categorie, fondate sul ricorso abituale e organizzato ad un sistema volto ad occultare illeciti guadagni ovvero ad utilizzarli per sottrarsi al rispetto di doveri sia professionali che fiscali. 12 A fronte di ciò, la Corte d’Appello di Milano, con il provvedimento impugnato, ha confermato le misure disposte in ragione della permanente sussistenza della pericolosità generica del ricorrente, anche in forza degli elementi ritraibili da due sentenze di condanna irrevocabili per reati fiscali. Si tratta di una motivazione in sé (ossia nella parte in cui giudica persistente la pericolosità del proposto, pur quale pericolosità generica) logica, che non è sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Ancora, sono inammissibili le censure, veicolate anche nei motivi aggiunti, afferenti il giudizio di sproporzione tra redditi del proposto e investimenti, dedotte anche con riferimento al criterio di calcolo utilizzato a tal fine. All’esito del giudizio di revocazione, invero, il giudicato di prevenzione è venuto meno per il solo aspetto legato all’accertamento della pericolosità specifica del ricorrente, mentre non è stato inciso, in alcun modo, il vaglio di sproporzione, sicché, al di là della correttezza del metodo utilizzato, lo stesso non può essere messo in discussione in questa sede, poiché quelli evidenziati dalla difesa non sono elementi nuovi (in quanto sotto tale aspetto correlati ad un giudizio di pericolosità solo generica), bensì relativi al metodo di calcolo usato sin dall’origine. 4. Sono di contro fondate le doglianze del NT quanto alla confisca dell’intero patrimonio facente capo alle società CSM s.r.l. e IT AS Scola s.r.l. società agricola. Invero, il ragionamento operato dalla Corte d’Appello si scontra con la circostanza, specificamente valorizzata dalla difesa del ricorrente, che il giudizio di pericolosità generica dello stesso non si fonda – come era avvenuto per quello di pericolosità specifica – su delitti correlati alla criminalità organizzata, quanto su reati fiscali e su alcune condotte del proposto tendenti, da lungo tempo, a schermare l’appartenenza dei propri beni mediante l’intestazione ad altri soggetti. E, allora, le aziende in questione non possono essere considerate mafiose in maniera tale da giustificarne la confisca totalitaria poiché, nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, l'attività economica risulti condotta, sin dall'inizio, con mezzi illeciti (Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D’Agui, Rv. 262622). Qualora il consolidamento e l'espansione dell'attività 13 economica siano stati sin dall'inizio agevolati dall'organizzazione criminale, infatti, la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti, specie (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259871). Nella fattispecie per cui è processo, le aziende confiscate, invece, nello svolgimento della loro attività, peraltro cominciata ben prima dell’anno 2004 nel quale ha avuto inizio la pericolosità sociale, hanno utilizzato anche strumenti illeciti, come le accertate evasioni fiscali, per incrementare i propri redditi. Trova dunque applicazione il differente principio per il quale deve essere disposta la confisca dei soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell'azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948 – 03). Ai fini del concreto accertamento di tali profili, anche avendo riguardo all’entità delle accertate evasioni fiscali di rilevanza penale rispetto al valore del compendio delle aziende e al momento della relativa formazione, il decreto impugnato deve allora essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente IA GI CA LL