Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 888
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. 159 del 2011

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente quanto alla confisca dell'intero patrimonio facente capo alle società CSM s.r.l. e IT AS Scola s.r.l. società agricola. Ha affermato che le aziende confiscate, pur avendo utilizzato strumenti illeciti come le evasioni fiscali, non potevano essere considerate mafiose al punto da giustificarne la confisca totalitaria, in quanto l'attività economica era iniziata prima dell'accertamento della pericolosità sociale e non vi era una prevalenza dell'attività illecita.

  • Inammissibile
    Violazione ed errata applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 24 e 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure afferenti il giudizio di sproporzione tra redditi e investimenti, poiché il giudicato di prevenzione era venuto meno solo per l'aspetto legato all'accertamento della pericolosità specifica, mentre il vaglio di sproporzione non era stato inciso.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione degli artt. 1, lett. b), e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 11 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

    La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via gradata, sia con riferimento all'art. 3 Cost. (non essendo irragionevole estendere il regime delle misure di sicurezza patrimoniali ai casi di pericolosità generica), sia con riferimento agli artt. 25 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 7 CEDU (non operando il principio di irretroattività della legge penale alle misure di prevenzione, ma quello dell'art. 200 cod. pen.).

  • Accolto
    Confisca totalitaria delle società CSM s.r.l. e IT AS Scola s.r.l.

    La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze del ricorrente, annullando il decreto impugnato con rinvio. Ha ritenuto che le aziende confiscate, pur avendo utilizzato strumenti illeciti come le evasioni fiscali, non potevano essere considerate mafiose al punto da giustificarne la confisca totalitaria, in quanto l'attività economica era iniziata prima dell'accertamento della pericolosità sociale e non vi era una prevalenza dell'attività illecita. Ha altresì affermato che deve essere disposta la confisca dei soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o partecipazioni sociali dell'azienda interessata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 888
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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