Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 25/03/2025, n. 6032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6032 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10565/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10565 del 2023, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Crippa , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
-del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato n. 320 del 19/1/2023 - comunicato il 30/1/2023 - dell’ Ambasciata di Italia a Islamabad ;
-di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ritualmente proposto, il ricorrente, di nazionalità pakistana, impugna - chiedendo, altresì, tutela cautelare - il provvedimento n. 320 del 19/1/2023.
Con tale determinazione, la competente Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha respinto la relativa istanza di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, nonostante il Nulla Osta al Lavoro , su richiesta nominativa dello stesso datore di lavoro– operante nell’edilizia - del proprio fratello, già residente in Italia.
La gravata decisione del 19/1/2023 – assunta a seguito di colloquio consolare in data 23/12/2022 -
viene così motivata: “Gli scopi sociali dell’invitante non coincidono con il lavoro che presumibilmente il richiedente andrà a fare in Italia. Non sa nulla del suo contratto, vuole solo raggiungere il fratello in Italia ”
Il 28/7/2023, si è costituito in resistenza il MAECI - a mezzo della difesa erariale – depositando la relativa documentazione nonché – in data 11/11/2024 – Memoria di replica.
Con ordinanza n. 5410/2023, è stata respinta l’istanza cautelare del ricorrente.
In adempimento dell’ordinanza collegiale n. 18953/2024, il ricorrente ha depositato la procura alle liti debitamente legalizzata nelle forme di rito.
All’udienza di merito del 21/1/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorrente censura il diniego del visto, deducendo – in sintesi – i seguenti motivi: Violazione dell’art. 10 bis L 241/1990, per omessa comunicazione del cd. Preavviso di Rigetto, travisamento dei fatti, violazione di legge e difetto di motivazione.
Il ricorrente rappresenta, in particolare, di avere “invero, dimostrato in sede di intervista di conoscere gli elementi più importanti del suo futuro rapporto di lavoro: il nome del datore di lavoro (-OMISSIS-), il settore di impiego (costruzioni) – come detto conforme alla sua esperienza professionale- , la retribuzione oraria (7,80 €) (cfr. doc. 12). Dalla medesima intervista, infine, non risultano elementi dai quali la PA potesse dedurre, come ha fatto, che il solo intento del sig. -OMISSIS- fosse quello di raggiungere il fratello in Italia, così insinuando la presenza di un “rischio migratorio”, valutazione peraltro irrilevante nell’ipotesi di visto per lavoro, come più volte detto. Il fratello lo ha certamente aiutato nella procedura, essendo il tramite tra lui e l’invitante – tramite che è necessario nella richiesta “nominativa” di nulla osta al lavoro subordinato -, ma ciò non esclude l’attendibilità e la veridicità del futuro rapporto di lavoro che si instaurerà, in caso di esito positivo del presente ricorso, tra il ricorrente e l’invitante”.
Al riguardo, il Collegio – allo stato degli atti - ritiene manifestamente fondate le censure prospettate dal ricorrente.
La documentazione depositata nel presente giudizio conferma come l’ Ambasciata abbia emesso il provvedimento impugnato inaudita altera parte.
Come evidenziato nel ricorso, la competente Rappresentanza Diplomatica ha omesso di far precedere la decisione negativa del 19/1/2023 dalla prescritta Comunicazione ex art. 10 – bis L 241/1990.
Nè l’omissione di tale necessario – ratione temporis - adempimento procedimentale può ritenersi adeguatamente surrogato dalla cd. intervista consolare del 23/12/2022, di carattere meramente facoltativo .
In tal modo, sono state disattese quelle regole sul giusto procedimento improntate all’osservanza del principio del contraddittorio amministrativo , particolarmente in caso di adozione di provvedimenti -- come nel caso di specie – di diniego.
Infatti, il rifiuto del visto è avvenuto inaudita altera parte, privando l’interessato del diritto di presentare le proprie documentate controdeduzioni , suscettibili di determinare un esito positivo del relativo procedimento.
Tanto più che la decisione e la relativa motivazione sono del tutto incongrue rispetto alle risultanze dell’istruttoria. In particolare a quanto verbalizzato presso l’ Ufficio procedente in occasione del colloquio consolare del 23/12/2022.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e – per l’effetto - annulla il diniego del 19/1/2023.
Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato n. 320 del 19/1/2023.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in
€ 1.500 (millecinquecento) a carico del MAECI, con distrazione del relativo importo a favore dell’ avv. Marianna Crippa - legale del ricorrente - dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.