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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 4080/2022, passata in decisione all'udienza del 17.01.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rizzo in virtù mandato alle liti Parte_1 in atti, OPPONENTE
CONTRO
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesa Controparte_1 dall' VA VI in virtù mandato alle liti in atti, OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 675/2022 (R. G. n. 1973/2022)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
L'opposizione è infondata.
La legittimazione attiva della società opposta.
In via preliminare, si rileva che la convenuta opposta ha fornito adeguata dimostrazione della propria legittimazione ad agire per il soddisfacimento del credito, sicché l'eccezione sollevata sul punto dall'odierno opponente deve ritenersi infondata. Vi è prova in atti, invero, della cessione del credito intervenuta tra IN SP e la società opposta (con la quale l'opponente ha stipulato in data 13.11.2003 il contratto di finanziamento, n. di pratica n. 0541448340) e l'odierna banca opposta;
vi è infatti la cessione pro soluto ex art. 1264 c.c. intervenuta tra e del 05.07.2005, accettata da quest' ultima, con CP_2 Controparte_3 l'indicazione, in allegato, dell' estratto dei crediti cartolarizzati, con la specifica indicazione, tra gli altri, del credito relativo a ”, con la specificazione del numero di contratto, Parte_1 dell'ammontare del credito degli interessi di mora, etc.; vi è altresì la successiva cessione del credito tra del 02.05.2012, anche in questo caso con la specifica indicazione del Controparte_3 credito oggetto del presente giudizio. Com'è noto, il contratto di cessione si perfeziona, ai sensi dell'art. 1260 c.c. per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto (Cass. 7919/2004), ed esso produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (Cass. Civile 02.11.2010, n. 22280, Cass. Civile
16.06.2006, n. 13954). Tale cessione, peraltro, è stata notificata al debitore ceduto con le lettere raccomandate in atti. Sul punto, si richiama Cass. civ. n. 12734/2021: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, inoltre: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 1770/2014). Sulla nullità relativa alla determinazione del TAEG e la dedotta violazione degli artt.117, 121 e 125 bis TUB. In ordine alla eccepita difformità del ISC/TAEG contrattuale, rispetto a quello effettivo, la mancata produzione della documentazione contabile e dei calcoli che porterebbero all'accertamento dello scostamento e della conseguente nullità parziale delle pertinenti clausole contrattuali e loro sostituzione ai sensi dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, del TUB, non consente di ritenere fondata la doglianza. Sulla vessatorieta' delle clausole del contratto ai sensi della normativa (art.33) prevista dal cod. consumo e violazione dell'art. 1283 c.c.
Come argomentato e dimostrato dalla società opposta, essa non ha richiesto, in sede monitoria, la liquidazione degli interessi moratori, limitando la domanda alla sola liquidazione degli interessi convenzionali;
ragion per cui viene meno, a monte, la necessità della verifica della abusività della clausola relativa alla determinazione degli interessi moratori, secondo il dettato dell'articolo 33, comma 2, lett. f) D. Lgs 206/2005.
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n 659/2021 (R. G. n.
2040/2021; 2) condanna l' opponente, applicato il del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 5.077,00 per compenso tabellare ai valori medi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 17.01.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI