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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.6569 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: responsabilità professionale, assegnata in decisione all'udienza del
15.07.2025, con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
n.q. di eredi di , rappresentati e difesi, come da mandato in atti, Persona_1 dagli Avv.ti Teresa Fusco (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._4 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della predetta - PEC:
Email_1
ATTORI
E
Controparte_1
(CF. e P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante p.t,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Chiara Di Biase (c.f.
), D'DR NT (c.f. ) e C.F._5 C.F._6
OR IC (c.f. ) ed elettivamente domiciliata al C.F._7 seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata- PEC:
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
1 2
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di , hanno convenuto in Parte_3 Persona_1 giudizio l' chiedendo Controparte_2
l'accertamento della piena responsabilità contrattuale della predetta nella causazione del decesso del loro congiunto, nonché la condanna al Persona_1 risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti jure proprio e jure hereditatis.
Gli attori hanno dedotto che, in data 25.04.2008, si era sottoposto Persona_1
a visita per “vasculopatia critica arto inferiore sx insorta da circa 3 gg.” presso la suddetta da cui veniva dimesso con terapia domiciliare. Controparte_1
Successivamente, in data 28.04.2008, il paziente veniva ricoverato con urgenza presso l'Ospedale ” presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare, ove Controparte_2 accedeva con diagnosi “Ischemia critica arto inferiore sx”.
In data 05.05.2008, i sanitari avevano deciso di sottoporlo a trattamento emodialitico;
tuttavia, sin dall'inizio della procedura si verificava un “episodio di shock settico”, tanto da rendersi necessario l'intervento del medico rianimatore;
alle ore 12:45 circa, considerata la gravità del quadro clinico e l'elevata instabilità emodinamica, i sanitari di turno avevano ritenuto opportuno interrompere la seduta emodialitica.
Gli attori hanno dedotto che, avendo i sanitari avevano posto in essere una condotta caratterizzata difetto di diligenza, si era rapidamente aggravato Persona_1 fino al decesso;
pertanto in data 06.05.2014, gli attori avevano esperito il tentativo obbligatorio di mediazione presso l'Organismo “Mediaconciliazione” di , Per_2 conclusosi con esito negativo all'incontro del 05.06.2014.
Sulla base di quanto esposto, gli attori hanno concluso per l'accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, nonché la responsabilità professionale ed extracontrattuale dei sanitari coinvolti nella causazione dello “shock settico”, con condanna dell' ” al Controparte_2 risarcimento del danno morale ex art. 2059, nonché dei danni lamentati da tutti gli
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attori jure proprio e/o jure ereditario nella misura quantificata per ciascuno degli attori in € 26.000; con vittoria di spese , competenze ed onorari in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si è regolarmente costituita in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto
[...] introduttivo per vizi dell'editio actionis; dichiarare l'improcedibilità della domanda per inapplicabilità della L. 24/2017 ai fatti di causa;
nonché l'improcedibilità, improponibilità e inammissibilità della domanda jure proprio per carenza di legittimazione attiva degli attori.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, Controparte_1 ritenute infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Esaurita l'istruttoria, con l'escussione dei testi di parte attrice e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Giudice, all'udienza del 15.07.2025, ha riservato la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-2. Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, c.4 c.p.c. (c.d. vizi della editio actionis). In punto di diritto, va precisato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.4
c.p.c., si produce solo quando risulti “assolutamente” incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allegati (cfr. Cass. n.
14071/2016; Cass. n. 11751/2013).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda non sia assolutamente incerta, avendo peraltro consentito la redazione di una compiuta linea difensiva da parte della convenuta.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.4 c.p.c. va pertanto rigettata.
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-3. Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva degli attori a proporre la domanda, avendo questi prodotto certificazioni anagrafiche e documentazione successoria attestanti la loro qualità di eredi legittimi (moglie e figli)
-4. Tanto premesso e passando al merito rileva questo Giudicante che la domanda proposta non merita accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Occorre previamente inquadrare la presente fattispecie nella tematica della responsabilità medica e delle strutture sanitarie.
Un orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del
26/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9085 del 19/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
10297 del 28/05/2004) afferma la natura contrattuale della responsabilità medica, sia della struttura sanitaria, sia del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte: un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso. In particolare, con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6945 del
22/03/2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, ecc.) ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari
(personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c..
Proprio dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere una conseguenza rilevante, ossia l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533 del 2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
4 5
In tale storica pronuncia, infatti, il Supremo Collegio ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Grava dunque sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez.
Un., Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/01/2010).
La Cassazione ha anche precisato che l'onere probatorio del paziente-danneggiato, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale, si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20904 del 12/09/2013).
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
È onere del sanitario (o della struttura) provare che l'esito negativo non è ascrivibile a una condotta negligente od imprudente ovvero, ove intenda invocare il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., dimostrare che la natura complessa della prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 04/02/1998; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3492 del
11/03/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004).
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È appena il caso, infine, di precisare come alcuna rilevanza assuma, ai fini delle considerazioni finora sviluppate, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “Decreto DU), come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (cd. “Legge
DU). E ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il
Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, articolo 3, comma 1 come modificato dalla
Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo
2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.” (cfr., all'uopo, Cass., Sez. VI, ordinanza del 24/12/2014, n. 27391, nonché
Cass., Sez. VI, ordinanza del 17/04/2014, n. 8940, secondo cui “L'art. 3, comma 1, delle Legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni”; (v. anche Cass. Sentenza n. 4792 del 2013).
Nel caso in esame non assume rilevanza nemmeno il disposto dell'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), nella parte in cui (al comma 3) ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all'interno di una struttura sanitaria,
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risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.; e infatti, i fatti oggetto di causa risalgono alla fine dell'anno 2012 e non può essere riconosciuta alla legge 8 marzo
2017, n. 24 un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola generale sancita dall'art. 11 delle Disposizioni Preliminari sulla legge in generale (contenute nella premessa al Codice civile).
Sul punto è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il principio dell'irretroattività della legge enunciato nell'art 11 delle Disposizioni della legge in generale comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, e dall'altro, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 27/05/1971; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2433 del 03/03/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16039 del 02/08/2016).
Appare evidente che, a differenza di quanto previsto dalla cd. “Legge DU (già sopra citata), l'applicazione della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. “Legge Gelli -
Bianco”) a fattispecie già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, così, in maniera peraltro del tutto ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
-5. Fatte queste doverose premesse in diritto e passando al vaglio della fattispecie in esame, non può prescindersi dalle dirimenti conclusioni della c.t.u., espletata nel presente giudizio dal collegio peritale composto dal dott. e dal dott. Persona_3
. Persona_4
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I CC.TT.UU. hanno introdotto la loro analisi partendo dall'esame del complesso quadro clinico presentato dal paziente all'epoca dei fatti: “ Persona_1 all'epoca dei fatti di anni 51, fumatore, emodializzato dall'età di 34 anni per insufficienza renale cronica e portatore d'ischemia critica all'arto inferiore sinistro, già trapiantato renale, con esito sfavorevole (rigetto), in data 28.4.2008, si ricoverava presso la U.O. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale “S. Anna e San Sebastiano” di
, per: “Ischemia critica arto inferiore sinistro”. Dalla raccolta anamnestica CP_1 emergeva che il ricovero era motivato dalla persistenza di claudicatio all'arto inferiore sinistro da alcuni mesi, con recente peggioramento, cui si sovrapponeva la comparsa nei 2-3 giorni precedenti il ricovero di diarrea associata a crisi ipoglicemiche. Gli esami ematochimici, praticati all'ingresso in ospedale avevano evidenziato un marcato scompenso degli indici di funzionalità renale e dell'equilibrio idroelettrolitico, per cui il p. fu subito sottoposto a trattamento dialitico (28/4), poi ripetuto nei giorni successivi a cadenza quotidiana (30/4, 1/5, 3/5, 4/5 e 5/5).”
Nella relazione peritale i CC.TT.UU ricostruiscono in modo puntuale l'andamento del ricovero, evidenziando come, nei giorni successivi all'ingresso in ospedale, le condizioni cliniche del paziente abbiano subito un progressivo e costante peggioramento.
Dalla documentazione in atti i consulenti hanno accertato che in data 3.5.2008 , a seguito di un trattamento emodialitico, veniva riscontrato a carico del Per_1 uno stato soporoso, associato a ipoglicemia e significative alterazioni
[...] elettrolitiche, trattate mediante infusione di glucosio, con temporaneo miglioramento.
Persistendo il quadro clinico complesso, il giorno successivo i sanitari decidevano di eseguire una nuova dialisi, durante la quale rilevavano un nuovo grave episodio di ipoglicemia;
al termine del trattamento, il paziente rientrava in reparto in stato di agitazione e obnubilamento del sensorio, rendendosi necessario il trasferimento presso il reparto di Medicina d'Urgenza.
Durante la permanenza in reparto, il paziente versava in condizioni cliniche gravemente compromesse, con agitazione psicomotoria, instabilità emodinamica, pressione arteriosa difficilmente rilevabile, segni di ascite e ittero, ipertermia.
8 9
Nella mattinata del 5.5.2008, a fronte del riscontro di una persistente iperpotassiemia e di un quadro generale severamente compromesso, veniva avviata una nuova seduta di emodialisi, che tuttavia veniva interrotta dopo circa un'ora per la comparsa di un
“episodio di shock”. Nonostante la consulenza rianimatoria, l'instabilità emodinamica era tale da indurre alla sospensione definitiva del trattamento. Il paziente decedeva in pari data, senza che dalla cartella clinica sia indicato l'orario preciso del decesso. (cfr. pg. 9,10 relazione peritale)
Tanto premesso i CC.TT.UU. hanno ritenuto di poter condividere il percorso assistenziale a cui fu sottoposto il paziente: “alla luce della ricostruzione storico- documentale dei fatti di interesse deve rilevarsi una sostanziale condivisione del percorso assistenziale sostenuto dal sig. dal 28.4.2008 sino all'epoca del Per_1 decesso avvenuto il 5.5.2008.” avendo peraltro precisato i consulenti che: “Durante
l'intera degenza il paziente fu attentamente monitorato dal punto di vista clinico e laboratoristico, fu tempestivamente sottoposto a correzioni con terapia farmacologica della glicemia e a trattamenti dialitici quotidiani per i rilevanti squilibri idro- elettrolitici dipendenti dalla patologia renale di base. Il rilevante quadro di comorbidità del paziente e la infausta progressione della patologia renale resero ogni trattamento vano, pertanto il decesso ebbe a verificarsi per un severo squilibrio emodinamico provocato dalla persistenza di uno scompenso idro-elettrolitico (con grave iperpotassiemia) refrattario al trattamento.”.
Benché non sia stato possibile procedere ad accertamento autoptico, per i consulenti sono pervenuti alla conclusione secondo cui “è ragionevole ricondurre il decesso del sig. ad una morte cardiaca correlata ad un severo scompenso idro- Per_1 elettrolitico (con grave iperpotassiemia) conseguente ad una condizione di insufficienza renale acuta su cronica in soggetto portatore di significative comorbidità cardiovascolari (portatore d'ischemia critica all'arto inferiore sinistro, cardiopatico ischemico cronico trattato con PTCA) con sovrapposto processo settico”
-6. A fronte dei rilievi del consulente di parte attrice in merito all'omesso riscontro nel paziente dell'arteriopatia periferica degli arti inferiori (cosiddetta PAD).: “deve rilevarsi che nella fattispecie ai Curanti dell'AO e non CP_1 CP_1 sfuggì la diagnosi di PAD e che furono correttamente praticate le indagini cliniche e
9 10
le tecniche di imaging previste (esame angiografico dell'aorta addominale e degli arti inferiori) in ambiente specialistico dedicato (UO di Chirurgia Vascolare). In altri termini l'arteriopatia periferica, che motivò inizialmente il ricovero, rappresentò nel caso esclusivamente una comorbidità di cui era portatore il paziente e l'effettiva causa del decesso è attribuibile al severo scompenso idro-elettrolitico correlato alla grave insufficienza renale di cui fu portatore mostratasi refrattaria al trattamento dialitico
(sebbene lo stesso sia stato praticato con cadenza quotidiana)”
Quanto ai rilievi concernenti la mancata acquisizione di un valido consenso informato,
i Consulenti Tecnici d'Ufficio hanno evidenziato la natura d'urgenza dei trattamenti effettuati, consistiti in sedute dialitiche ravvicinate, precisando altresì che il paziente non fu mai sottoposto ad alcun intervento di natura chirurgica Persona_1 sebbene nel fascicolo di pate è allegato un consenso informato reso dal paziente per una arteriografia.
Tanto rilevato si reputano corrette e condivisibili le valutazioni e le conclusioni rese dal collegio peritale poiché coerenti ed adeguatamente argomentate dal punto di vista logico-scientifico, fondate su un'analisi completa del quadro clinico e perfettamente rispondenti ai criteri medico-legali di causalità.
In conclusione, alla stregua delle emergenze processuali evidenziate, la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata, non ravvisandosi alcuna condotta colposa dei sanitari, né alcuna conseguente responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
-7. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale un valore medio dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'oggetto e della bassa complessità della controversia.
Le spese di c.t.u. (già liquidate con separato decreto del 11.10.2022), vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Il rigetto della domanda risulta assorbente rispetto alle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e n.q. Parte_1 Parte_2 Parte_3
10 11
di eredi di nei confronti dell' Persona_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t,, così decide:
[...]
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione delle spese di lite, in favore della convenuta
[...]
liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre oneri riflessi nella misura del
23,80% e rimborso spese genrali come per legge
- condanna, inoltre, gli attori al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della ctu, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V.24/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.6569 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: responsabilità professionale, assegnata in decisione all'udienza del
15.07.2025, con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
n.q. di eredi di , rappresentati e difesi, come da mandato in atti, Persona_1 dagli Avv.ti Teresa Fusco (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._4 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della predetta - PEC:
Email_1
ATTORI
E
Controparte_1
(CF. e P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante p.t,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Chiara Di Biase (c.f.
), D'DR NT (c.f. ) e C.F._5 C.F._6
OR IC (c.f. ) ed elettivamente domiciliata al C.F._7 seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata- PEC:
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CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
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Motivi in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di , hanno convenuto in Parte_3 Persona_1 giudizio l' chiedendo Controparte_2
l'accertamento della piena responsabilità contrattuale della predetta nella causazione del decesso del loro congiunto, nonché la condanna al Persona_1 risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti jure proprio e jure hereditatis.
Gli attori hanno dedotto che, in data 25.04.2008, si era sottoposto Persona_1
a visita per “vasculopatia critica arto inferiore sx insorta da circa 3 gg.” presso la suddetta da cui veniva dimesso con terapia domiciliare. Controparte_1
Successivamente, in data 28.04.2008, il paziente veniva ricoverato con urgenza presso l'Ospedale ” presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare, ove Controparte_2 accedeva con diagnosi “Ischemia critica arto inferiore sx”.
In data 05.05.2008, i sanitari avevano deciso di sottoporlo a trattamento emodialitico;
tuttavia, sin dall'inizio della procedura si verificava un “episodio di shock settico”, tanto da rendersi necessario l'intervento del medico rianimatore;
alle ore 12:45 circa, considerata la gravità del quadro clinico e l'elevata instabilità emodinamica, i sanitari di turno avevano ritenuto opportuno interrompere la seduta emodialitica.
Gli attori hanno dedotto che, avendo i sanitari avevano posto in essere una condotta caratterizzata difetto di diligenza, si era rapidamente aggravato Persona_1 fino al decesso;
pertanto in data 06.05.2014, gli attori avevano esperito il tentativo obbligatorio di mediazione presso l'Organismo “Mediaconciliazione” di , Per_2 conclusosi con esito negativo all'incontro del 05.06.2014.
Sulla base di quanto esposto, gli attori hanno concluso per l'accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, nonché la responsabilità professionale ed extracontrattuale dei sanitari coinvolti nella causazione dello “shock settico”, con condanna dell' ” al Controparte_2 risarcimento del danno morale ex art. 2059, nonché dei danni lamentati da tutti gli
2 3
attori jure proprio e/o jure ereditario nella misura quantificata per ciascuno degli attori in € 26.000; con vittoria di spese , competenze ed onorari in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si è regolarmente costituita in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto
[...] introduttivo per vizi dell'editio actionis; dichiarare l'improcedibilità della domanda per inapplicabilità della L. 24/2017 ai fatti di causa;
nonché l'improcedibilità, improponibilità e inammissibilità della domanda jure proprio per carenza di legittimazione attiva degli attori.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, Controparte_1 ritenute infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Esaurita l'istruttoria, con l'escussione dei testi di parte attrice e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Giudice, all'udienza del 15.07.2025, ha riservato la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-2. Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, c.4 c.p.c. (c.d. vizi della editio actionis). In punto di diritto, va precisato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.4
c.p.c., si produce solo quando risulti “assolutamente” incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allegati (cfr. Cass. n.
14071/2016; Cass. n. 11751/2013).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda non sia assolutamente incerta, avendo peraltro consentito la redazione di una compiuta linea difensiva da parte della convenuta.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.4 c.p.c. va pertanto rigettata.
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-3. Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva degli attori a proporre la domanda, avendo questi prodotto certificazioni anagrafiche e documentazione successoria attestanti la loro qualità di eredi legittimi (moglie e figli)
-4. Tanto premesso e passando al merito rileva questo Giudicante che la domanda proposta non merita accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Occorre previamente inquadrare la presente fattispecie nella tematica della responsabilità medica e delle strutture sanitarie.
Un orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del
26/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9085 del 19/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
10297 del 28/05/2004) afferma la natura contrattuale della responsabilità medica, sia della struttura sanitaria, sia del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte: un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso. In particolare, con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6945 del
22/03/2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, ecc.) ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari
(personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c..
Proprio dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere una conseguenza rilevante, ossia l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533 del 2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
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In tale storica pronuncia, infatti, il Supremo Collegio ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Grava dunque sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez.
Un., Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/01/2010).
La Cassazione ha anche precisato che l'onere probatorio del paziente-danneggiato, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale, si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20904 del 12/09/2013).
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
È onere del sanitario (o della struttura) provare che l'esito negativo non è ascrivibile a una condotta negligente od imprudente ovvero, ove intenda invocare il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., dimostrare che la natura complessa della prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 04/02/1998; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3492 del
11/03/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004).
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È appena il caso, infine, di precisare come alcuna rilevanza assuma, ai fini delle considerazioni finora sviluppate, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “Decreto DU), come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (cd. “Legge
DU). E ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il
Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, articolo 3, comma 1 come modificato dalla
Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo
2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.” (cfr., all'uopo, Cass., Sez. VI, ordinanza del 24/12/2014, n. 27391, nonché
Cass., Sez. VI, ordinanza del 17/04/2014, n. 8940, secondo cui “L'art. 3, comma 1, delle Legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni”; (v. anche Cass. Sentenza n. 4792 del 2013).
Nel caso in esame non assume rilevanza nemmeno il disposto dell'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), nella parte in cui (al comma 3) ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all'interno di una struttura sanitaria,
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risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.; e infatti, i fatti oggetto di causa risalgono alla fine dell'anno 2012 e non può essere riconosciuta alla legge 8 marzo
2017, n. 24 un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola generale sancita dall'art. 11 delle Disposizioni Preliminari sulla legge in generale (contenute nella premessa al Codice civile).
Sul punto è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il principio dell'irretroattività della legge enunciato nell'art 11 delle Disposizioni della legge in generale comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, e dall'altro, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 27/05/1971; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2433 del 03/03/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16039 del 02/08/2016).
Appare evidente che, a differenza di quanto previsto dalla cd. “Legge DU (già sopra citata), l'applicazione della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. “Legge Gelli -
Bianco”) a fattispecie già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, così, in maniera peraltro del tutto ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
-5. Fatte queste doverose premesse in diritto e passando al vaglio della fattispecie in esame, non può prescindersi dalle dirimenti conclusioni della c.t.u., espletata nel presente giudizio dal collegio peritale composto dal dott. e dal dott. Persona_3
. Persona_4
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I CC.TT.UU. hanno introdotto la loro analisi partendo dall'esame del complesso quadro clinico presentato dal paziente all'epoca dei fatti: “ Persona_1 all'epoca dei fatti di anni 51, fumatore, emodializzato dall'età di 34 anni per insufficienza renale cronica e portatore d'ischemia critica all'arto inferiore sinistro, già trapiantato renale, con esito sfavorevole (rigetto), in data 28.4.2008, si ricoverava presso la U.O. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale “S. Anna e San Sebastiano” di
, per: “Ischemia critica arto inferiore sinistro”. Dalla raccolta anamnestica CP_1 emergeva che il ricovero era motivato dalla persistenza di claudicatio all'arto inferiore sinistro da alcuni mesi, con recente peggioramento, cui si sovrapponeva la comparsa nei 2-3 giorni precedenti il ricovero di diarrea associata a crisi ipoglicemiche. Gli esami ematochimici, praticati all'ingresso in ospedale avevano evidenziato un marcato scompenso degli indici di funzionalità renale e dell'equilibrio idroelettrolitico, per cui il p. fu subito sottoposto a trattamento dialitico (28/4), poi ripetuto nei giorni successivi a cadenza quotidiana (30/4, 1/5, 3/5, 4/5 e 5/5).”
Nella relazione peritale i CC.TT.UU ricostruiscono in modo puntuale l'andamento del ricovero, evidenziando come, nei giorni successivi all'ingresso in ospedale, le condizioni cliniche del paziente abbiano subito un progressivo e costante peggioramento.
Dalla documentazione in atti i consulenti hanno accertato che in data 3.5.2008 , a seguito di un trattamento emodialitico, veniva riscontrato a carico del Per_1 uno stato soporoso, associato a ipoglicemia e significative alterazioni
[...] elettrolitiche, trattate mediante infusione di glucosio, con temporaneo miglioramento.
Persistendo il quadro clinico complesso, il giorno successivo i sanitari decidevano di eseguire una nuova dialisi, durante la quale rilevavano un nuovo grave episodio di ipoglicemia;
al termine del trattamento, il paziente rientrava in reparto in stato di agitazione e obnubilamento del sensorio, rendendosi necessario il trasferimento presso il reparto di Medicina d'Urgenza.
Durante la permanenza in reparto, il paziente versava in condizioni cliniche gravemente compromesse, con agitazione psicomotoria, instabilità emodinamica, pressione arteriosa difficilmente rilevabile, segni di ascite e ittero, ipertermia.
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Nella mattinata del 5.5.2008, a fronte del riscontro di una persistente iperpotassiemia e di un quadro generale severamente compromesso, veniva avviata una nuova seduta di emodialisi, che tuttavia veniva interrotta dopo circa un'ora per la comparsa di un
“episodio di shock”. Nonostante la consulenza rianimatoria, l'instabilità emodinamica era tale da indurre alla sospensione definitiva del trattamento. Il paziente decedeva in pari data, senza che dalla cartella clinica sia indicato l'orario preciso del decesso. (cfr. pg. 9,10 relazione peritale)
Tanto premesso i CC.TT.UU. hanno ritenuto di poter condividere il percorso assistenziale a cui fu sottoposto il paziente: “alla luce della ricostruzione storico- documentale dei fatti di interesse deve rilevarsi una sostanziale condivisione del percorso assistenziale sostenuto dal sig. dal 28.4.2008 sino all'epoca del Per_1 decesso avvenuto il 5.5.2008.” avendo peraltro precisato i consulenti che: “Durante
l'intera degenza il paziente fu attentamente monitorato dal punto di vista clinico e laboratoristico, fu tempestivamente sottoposto a correzioni con terapia farmacologica della glicemia e a trattamenti dialitici quotidiani per i rilevanti squilibri idro- elettrolitici dipendenti dalla patologia renale di base. Il rilevante quadro di comorbidità del paziente e la infausta progressione della patologia renale resero ogni trattamento vano, pertanto il decesso ebbe a verificarsi per un severo squilibrio emodinamico provocato dalla persistenza di uno scompenso idro-elettrolitico (con grave iperpotassiemia) refrattario al trattamento.”.
Benché non sia stato possibile procedere ad accertamento autoptico, per i consulenti sono pervenuti alla conclusione secondo cui “è ragionevole ricondurre il decesso del sig. ad una morte cardiaca correlata ad un severo scompenso idro- Per_1 elettrolitico (con grave iperpotassiemia) conseguente ad una condizione di insufficienza renale acuta su cronica in soggetto portatore di significative comorbidità cardiovascolari (portatore d'ischemia critica all'arto inferiore sinistro, cardiopatico ischemico cronico trattato con PTCA) con sovrapposto processo settico”
-6. A fronte dei rilievi del consulente di parte attrice in merito all'omesso riscontro nel paziente dell'arteriopatia periferica degli arti inferiori (cosiddetta PAD).: “deve rilevarsi che nella fattispecie ai Curanti dell'AO e non CP_1 CP_1 sfuggì la diagnosi di PAD e che furono correttamente praticate le indagini cliniche e
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le tecniche di imaging previste (esame angiografico dell'aorta addominale e degli arti inferiori) in ambiente specialistico dedicato (UO di Chirurgia Vascolare). In altri termini l'arteriopatia periferica, che motivò inizialmente il ricovero, rappresentò nel caso esclusivamente una comorbidità di cui era portatore il paziente e l'effettiva causa del decesso è attribuibile al severo scompenso idro-elettrolitico correlato alla grave insufficienza renale di cui fu portatore mostratasi refrattaria al trattamento dialitico
(sebbene lo stesso sia stato praticato con cadenza quotidiana)”
Quanto ai rilievi concernenti la mancata acquisizione di un valido consenso informato,
i Consulenti Tecnici d'Ufficio hanno evidenziato la natura d'urgenza dei trattamenti effettuati, consistiti in sedute dialitiche ravvicinate, precisando altresì che il paziente non fu mai sottoposto ad alcun intervento di natura chirurgica Persona_1 sebbene nel fascicolo di pate è allegato un consenso informato reso dal paziente per una arteriografia.
Tanto rilevato si reputano corrette e condivisibili le valutazioni e le conclusioni rese dal collegio peritale poiché coerenti ed adeguatamente argomentate dal punto di vista logico-scientifico, fondate su un'analisi completa del quadro clinico e perfettamente rispondenti ai criteri medico-legali di causalità.
In conclusione, alla stregua delle emergenze processuali evidenziate, la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata, non ravvisandosi alcuna condotta colposa dei sanitari, né alcuna conseguente responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
-7. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale un valore medio dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'oggetto e della bassa complessità della controversia.
Le spese di c.t.u. (già liquidate con separato decreto del 11.10.2022), vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Il rigetto della domanda risulta assorbente rispetto alle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e n.q. Parte_1 Parte_2 Parte_3
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di eredi di nei confronti dell' Persona_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t,, così decide:
[...]
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione delle spese di lite, in favore della convenuta
[...]
liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre oneri riflessi nella misura del
23,80% e rimborso spese genrali come per legge
- condanna, inoltre, gli attori al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della ctu, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V.24/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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