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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1169/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5341/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Gravina Di Catania - Casa Comunale 95030 Gravina Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019085992000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha ritualmente impugnato le intimazioni di pagamento di cui in epigrafe, delle quali chiedeva l'annullamento per omessa notifica deli atti prodromici e per prescrizione /decadenza della pretesa tributaria, con conseguenti statuizioni in ordine alle spese.
Si è costituito il Comune di Gravina di Catania, il quale con riferimento alle somme dovute per ICI anni 2005,
2006, 2007 e 2008 ha rilevato che stante l'avvenuto discarico degli avvisi di accertamento ICI n. 950889 del
17/09/2009 - anno d'imposta 2005-, n. 1050233 del 17/09/2009 - anno d'imposta 2006, n.1150393 del
13/01/2010 – anno d'imposta 2007 e n. 98 del 13/01/2010 – anno d'imposta 2008- la materia del contendere
è da considerarsi cessata;
pertanto, per i motivi sopra esposti, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con il comune di Gravina di Catania con compensazione delle spese.
Si sono costituite le altre resistenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto di quanto argomentato dal resistente comune di Gravina di Catania, ritiene che debba dichiararsi estinto il giudizio - con riferimento all'ICI anni 2005, 2006, 2007 e 2008 - per cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio.
Del pari, per quanto attiene le tasse auto anni 2004, 2005 e 2007 ritiene debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché l'importo dovuto rientra ope legis nelle previsioni dell'art. 4 D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018.
Ricorrono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, sez. 12 in composizione monocratica, visto l'art. 46 D.Lgs. 546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5341/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Gravina Di Catania - Casa Comunale 95030 Gravina Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013196079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239019085992000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha ritualmente impugnato le intimazioni di pagamento di cui in epigrafe, delle quali chiedeva l'annullamento per omessa notifica deli atti prodromici e per prescrizione /decadenza della pretesa tributaria, con conseguenti statuizioni in ordine alle spese.
Si è costituito il Comune di Gravina di Catania, il quale con riferimento alle somme dovute per ICI anni 2005,
2006, 2007 e 2008 ha rilevato che stante l'avvenuto discarico degli avvisi di accertamento ICI n. 950889 del
17/09/2009 - anno d'imposta 2005-, n. 1050233 del 17/09/2009 - anno d'imposta 2006, n.1150393 del
13/01/2010 – anno d'imposta 2007 e n. 98 del 13/01/2010 – anno d'imposta 2008- la materia del contendere
è da considerarsi cessata;
pertanto, per i motivi sopra esposti, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con il comune di Gravina di Catania con compensazione delle spese.
Si sono costituite le altre resistenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto di quanto argomentato dal resistente comune di Gravina di Catania, ritiene che debba dichiararsi estinto il giudizio - con riferimento all'ICI anni 2005, 2006, 2007 e 2008 - per cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio.
Del pari, per quanto attiene le tasse auto anni 2004, 2005 e 2007 ritiene debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché l'importo dovuto rientra ope legis nelle previsioni dell'art. 4 D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018.
Ricorrono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, sez. 12 in composizione monocratica, visto l'art. 46 D.Lgs. 546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.