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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8554 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 21.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3479/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. CIRILLO ERNESTO Parte_1
IA e dall' avv. CIRILLO FRANCESCO con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. FUSO RICCARDO, con cui Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 22.2.2023, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) ad assegnare alla sig.ra mansioni corrispondenti al livello inquadramentale Parte_1 rivestito, il 5° del CCNL di categoria;
b) a risarcire alla ricorrente il danno professionale non patrimoniale nella misura specificata in premessa di € 1.389,00 mensili netti per ogni mese a far data da marzo 2018 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e riva-lutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è parzialmente fondata e come tale può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
In punto di diritto, si ricorda che nel caso in cui un lavoratore deduca di essere stato demansionato, o di essere rimasto inoperoso per non essergli stata assegnata alcuna mansione, egli, in sostanza, lamenta un inesatto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo, derivante dall'art. 2103 c.c., di adibirlo
“alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito…”
Pertanto, è sul datore di lavoro che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo.
In particolare la Suprema Corte si è così pronunciata nella sentenza n. 4766/06:
“… anche in materia di dequalificazione deve, quindi, affermarsi la applicabilità del principio affermato in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U.
30/10/2001 n. 13533) secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, perché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento". Pertanto, demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una
o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)”.
Orbene, ciò premesso, si può ritenere che, dall'analisi analitica e complessiva delle prove raccolte in giudizio, è emersa la veridicità e l'esistenza dei presupposti costitutivi della domanda.
Infatti, il primo teste di parte ricorrente , dichiarava quanto Testimone_1 segue: “sono indifferente ”.
Adr:”Ho lavorato per dal '90 fino al 30.6.2024, epoca in cui ho inizia a CP_1 lavorare per “FiberCop” a seguito di un trasferimento di azienda, in qualità di analista programmatore livello VI”.
Adr:”Avevo un causa in corso per gli stessi motivi e si è conclusa con una sentenza di accoglimento depositato il 14.3.2024”.
Adr:”Io e la ricorrente abbiamo lavorato per un lungo periodo insieme: ricordo di avere lavorato con la ricorrente presso il settore “IT”, sia io che la ricorrente svolgevamo la stessa attività, ossia ci occupavamo di sviluppo del software, in sostanza, ci occupava di progettare e sviluppare un insieme di programmi informatici, di cui, poi, effettuavamo anche dei test, prima di consegnarli alla struttura che si occupava del collaudo finale, ci siamo occupati di quest'attività, perlomeno, dal 2009, per 4/5 anni ”.
Adr:”E' vero il capo 5 delle note istruttorie ”.
Adr:”E' vero il capo 6 delle note istruttorie”.
Adr:”E' vero il capo 7 delle note istruttorie”.
Adr:”Lavoravamo in un team interfacciandoci con i nostri responsabili che pianificava le nostre attività”.
Adr:”Inoltre, io e la ricorrente, abbiamo lavorato insieme, non ricordo se dal 2013 al 2017, con il ricordo di analista programmatore nel “settore fatturazione” occupandoci di collaudo;
sia io che la ricorrente ci occupavamo, quindi, del controllo delle fatture prima ancora dell'emissione”.
Adr:”Nel caso in cui verificavamo l'errore facevamo la segnalazione al gruppo degli ingegneri che poi dovevano provvedere a modificare la bolletta. In questa fase, né io e la ricorrente, non provvedevamo alla programmazione ma solo il controllo. In questa fase io e la ricorrente ci occupavamo solo di ciò che ho riferito ”.
Adr:”Nel gennaio 2017, sia io che la ricorrente, siamo stati trasferiti nella struttura soc market security, dove, per 9 mesi , abbiamo fatto un periodo di formazione, per poi passare ad operare presso questa struttura in turni di 24 ore”. Testi
”In questo settore, sia io che la ricorrente, ci occupavamo di tutta altra attività rispetto a quella di cui ci siamo occupati nel 2017, ci siamo occupati di sicurezza informatica nel senso che dovevamo controllare dagli schermi giganti o dalle nostre email personale, se vi fossero degli alert, cioè attacchi informatici, ai clienti business della;
nella maggior parte dei casi dovevamo seguire una CP_1 semplice procedura, ossia, talvolta, telefonare al cliente “speciale”, ma la maggior parte delle volte, dovevamo semplicemente avvisare il cliente attraverso una email, nella quale si indicava la tipologia di attacco;
nel caso di attacco più grave di
DDOS dovevamo pure allertare l'ufficio soc di Roma, ed era quest'ultimo che interveniva”.
Adr:”Né io, né la ricorrente, avevamo il poteri di intervenire sull'attacco informatico;
effettuavamo solo l'analisi ma non avevamo poteri risolutivi”. Adr:”Oltre questa attività, ci occupavamo di rispondere alle chiamate dei clienti dando informazioni di varie natura, tipo cambio password per accedere alla propria aria personale ”.
Adr:”Dal luglio 2021 a marzo del 2022 è vero che la ricorrente ha lavorato con regime di distacco presso la società “Tersi spa”, nei medesimi locali di CP_1
Napoli sito in Centro Direzionale, ciò so perché ho lavorato presso lo stessa società per lo stesso periodo”.
Adr:”Preciso che io sono entrato in con il IV livello , dopo un breve periodo CP_1 solo diventato V livello e quando ero al settore collaudo già ero VI”.
Il secondo teste di parte ricorrente , dichiarava quanto segue: Parte_2
“sono indifferente;
ho una causa in corso nei confronti delle per gli stessi CP_1 motivi che pende in Appello”.
Adr:”Lavoro per “ ” dal 1992, attualmente, sono nel VI livello e mi occupo CP_1 del settore di recupero crediti”.
Adr:”Dal luglio 2017 fino a dicembre dello stesso anno ho lavorato unitamente alla ricorrente nell'ambiente collaudo”.
Adr:”In questo periodo, in cui abbiamo lavorato insieme, la ricorrente aveva il ruolo di analista programmatore occupandosi di collaudo, Ella si occupava dei test di collaudo che supportano la fatturazione dei clienti di ”. CP_1
Adr:”Quindi, il compito della ricorrente era quello di verificare la bontà delle realizzazioni e delle modifiche eseguendo gli opportuni test di collaudo”.
Adr:”Durante la fase di collaudo, in caso di problematiche, la ricorrente segnalava al settore sviluppo la problematica in maniera tale da rivedere il requisito cosiddetto carente”.
Adr:”Dopodiché, il tutto ritornava al collaudo e a quest'ultimo competeva l'ultima parola sull'effettiva esercitabilità della realizzazione delle linee interne ”.
Adr:”La ricorrente aveva il compito di elaborare la progettazione dei casi di test, che era un documento word nel quale venivano inseriti i casi di test”.
Adr:”La ricorrente si occupava anche di una parte del cosiddetto “collaudo integrato”, ovvero dall'analisi del dato all'emissione della fattura”.
Adr:”Dal febbraio a novembre 2017 siamo stati assegnato presso la struttura “Soc
Market security”, ma in questo periodo abbiamo seguito solo corsi di preparazioni durati 9 mesi, poi siamo diventati operativi presso la struttura nel marzo del 2018, dove siamo rimasti fino a luglio 2021,”. Adr:”In questo periodo, sia io che la ricorrente svolgevamo gli stessi compiti, ovvero quelli di cui al capo 22 delle note istruttore”.”.
Adr:”E' vero il capo 23”.
Adr:”E' vero il capo 24, ossia dovevamo controllare, insieme ad altro colleghi, due maxi schermi dai quali risultavano eventuali alert (attacchi) proveniente dall'esterno verso i clienti ”. CP_1
Adr:”E' vero il capo 25”.
Adr:”E' vero il capo 26”.
Adr:”E' vero il capo 27, in caso di attacco informatico ai sistemi “Dos”, la ricorrente, come me, doveva seguire una procedura definita e standardizzata e consisteva in questo: telefonare al cliente avvisandolo della segnalazione entro un brevissimo termine, dopo la risposta del cliente, inviavamo una email di alert all'ufficio soc di Roma affinchè poi i tecnici informatici di Roma effettuassero una seria di azioni finalizzate ad isolare l'attacco ai clienti ”. CP_1
Adr:”E' vero il capo 28, l'ufficio di Roma ci aggiornava sull'aggiornamento dell'intervento e noi informavamo il cliente sull'andamento del traffico”.
Adr:”La ricorrente non interveniva tecnicamente sull'attacco, né effettuava l'analisi o la risoluzione delle stesso, si limitava a seguire la procedura standardizzata”.
Adr:”Preciso che a monte di questa procedura noi aprivamo un ticket che serviva per tracciare questi attacchi informatici, ticket che veniva chiuso con la consegna del documento di chiusura”.
Adr:”E' vero il capo 30”.
Adr:”Dal luglio 2021 fino a marzo 2022, sia io che la ricorrente, e altri lavoratori, siamo stati dislocati presso la società nei medesimi locali , CP_2 CP_1
Centro Direzionale isola f7, svolgendo, tuttavia, sempre le stesse mansioni che svolgevamo presso la struttura Soc”.
Adr:”Né io , né la ricorrente spiegavamo al cliente il tipo di attacco informatico, ci limitavamo solo a trasmettere soltanto il dato”.
L'istruttoria ha pertanto confermato che dal marzo 2018 in poi, la ricorrente è stata adibita a mansione avente carattere operativo e standardizzato, nell'ambito di processi predefiniti e sulla base di istruzioni operative senza autonomia di iniziativa e decisionale. Né si giunge a diversa conclusione esaminando la testimonianza dei testi di parte resistente, posto che la teste , riguarda un brevissimo Testimone_3 periodo ovvero dal novembre del 2022 e la sua testimonianza, inoltre, è generica e contraddittoria.
Infatti, quest'ultima dichiarava quanto segue: “sono indifferente”.
Adr:”Lavoro per la convenuta dal 1988, attualmente, solo responsabile del gruppo back office nell'ambito del servizio I.T.”.
Adr:”Conosco la ricorrente perché sono stata la sua responsabile dal novembre
2022 ad aprile 2024”.
Adr:”La ricorrente ha lavorato già dal luglio 2021 nella suddetta divisione ma aveva un altro responsabile il sig. , il quale poi, essendo andato in Persona_1 pensione, è stato da me sostituito nel novembre 2022; in quel periodo so che la ricorrente ha svolto attività di formazione, ciò so, perché è la prassi ”.
Adr:”La ricorrente faceva parte di un gruppo di back office di 40 persone, che io coordinavo e di cui ero la responsabile”.
Adr:”La ricorrente, in questo periodo, si occupava, in pratica, dell'analisi dei ticket che venivano aperti dai clienti e quindi, in particolare, si occupava della verifica delle problematiche e di risolverli dopo un' analisi del ticket uno studio degli stessi, individuando eventualmente delle anomalie al software”.
Adr:”In alcuni casi, la ricorrente procedeva anche alla bonifica della base dati ”.
Adr:”Preciso che la ricorrente è stato, all'inizio, affiancata dai colleghi più esperti come ad esempio e , essendo un'attività molto Persona_2 Persona_3 delicata”. Testi
”Nulla posso riferire di preciso in merito all'attività svolta dal ricorrente prima del mio arrivo nel gruppo”.
La deposizione dell'altro teste di parte resistente conferma l'assunto attoreo.
Infatti, il teste riferiva quanto segue: “…….La ricorrente non aveva il potere Tes_4 di intervenire tecnicamente sull' attacco informatico, né di risolvere”.
Adr:”Ella doveva occuparsi solo della segnalazione dell'alert o di trasmissione dell'alert all'altro gruppo che lo risolveva”.
Adr:”La ricorrente si occupava anche di rispondere alle chiamate dei clienti business verso un numero verde dedicato, dando informazioni di varia natura sempre relative all'attività che noi svolgevamo.”. Accertata dunque la dequalificazione, va risarcito all'istante il danno professionale.
Nel caso in esame è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, che la ricorrente operava in un settore caratterizzato da una continua e rapida evoluzione tecnologica, soprattutto sotto l'aspetto dell'informatica.
Ed invero, il livello 5° che rivestiva la è riservato a: “Appartengono a Pt_1 questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali corre-late ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia
e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.”.
Contrariamente, le mansioni assegnate all'istante dal marzo del 2018 al più sono riconducibili agli inferiori livelli 2°-3° del CCNL di categoria.
Infatti, l'attività svolta dalla ricorrente a decorrere dalla data suddetta in realtà è risultata di mero monitoraggio degli alert segnalati dal sistema che vengono solo smistati ai reparti competenti, senza alcun potere di intervento, analisi, gestione dell'anomalia, coordinamento delle attività e del personale.
E' evidente, quindi, come trattasi, nel caso di specie, di attività esecutive, manuali, ripetitive, standardizzate, prive di particolare complessità, professionalità e specializzazione, che non hanno alcuna attinenza con le caratteristiche professionali delle attività tipiche del livello 5° costituite da adeguata autonomia e decisionalità, eserciate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ed elevata tecnicalità.
Al contrario, la ricorrente, a decorrere dal marzo 2018 in poi, non ha coordinato né gestito settori operativi, non ha avuto potere direttivo, non ha esercitato alcun potere decisionale né alcuna autonomia nei limiti delle sole direttive generali impartitele né ha fornito un contributo professionale innovativo, essendo stata, al contrario, l'attività da lei svolta fortemente standardizzata e proceduralizzata, non avendo esercitato attività complesse, ma, piuttosto, ripetitive e semplici, non presupponenti competenze specialistiche. In definitiva, l'attività che ha svolto da marzo 2018 in poi è, al più, riconducibile agli inferiori livelli 3°- 4° del CCNL.
Ed, infatti, al livello 3° appartiene la figura professionale del tecnico di supervisione e controllo che si occupa di: “…monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete attraverso sistemi di supervisione e controllo, esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate. Tali attività richiedono, per il loro espletamento, un'efficacia realizzativa basata sulla capacità di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo, nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell'ambito del processo operativo di appartenenza”.
A sua volta, al livello 4° appartiene, invece, la figura del tecnico specialista di supervisione e controllo che si occupa di: “svolge compiti di contenuto specialistico
e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati”.
In definitiva, dal marzo 2018 in poi parte ricorrente è stata addetta allo svolgimento di attività semplici, sequenziali, prive di elementi professionali significativi, decisionalità ed autonomia, così come evidenziato dall'istruttoria espletata.
Trattasi, pertanto, di attività sicuramente riferibili a livelli inferiori rispetto a quello nel quale parte ricorrente è inquadrata e che nulla hanno a che vedere con quelle espletate fino al momento della sua assegnazione al settore SOC.
E', infatti, di palese evidenza la disequivalenza dovuta alla sottrazione di attività specialistiche: in precedenza, infatti, dal punto di vista tecnico, la ricorrente operava sulla progettazione e sviluppo dei sistemi software utilizzati dalla CP_1 nell'ambito del progetto Sap r3 moduli mm-sd; curava la parte di progettazione della rete informatica e lo sviluppo della stessa sino al collaudo finale.
In definitiva, ha violato, nel caso di specie, i principi costituzionali CP_1 di tutela del lavoro e della dignità del lavoratore in quanto le nuove mansioni assegnate alla ricorrente hanno natura manuale, esecutiva e standardizzata, non corrispondono al livello di inquadramento contrattuale da lei ottenuto né sono equivalenti rispetto al bagaglio professionale maturato sino a quel momento. Dal confronto con le mansioni svolte dalla ricorrente a decorrere dall'assegnazione al settore SOC ed il livello posseduto emerge, pertanto, che devono ritenersi provati il lamentato demansionamento e la dequalificazione dal V al III o, tutt'al più, al IV livello del CCNL di categoria.
Nessun ragionevole dubbio, quindi, residua quanto alla natura semplice e ripetitiva delle mansioni assegnate alla ricorrente ed alla avvenuta dequalificazione, anche considerando le modifiche normative intervenute in tema di ius variandi, essendole state assegnate attività non appartenenti al livello di inquadramento, pur volendo prescindere dal raffronto implicito nel concetto giurisprudenziale, ormai superato in ragione della modifica legislativa, di equivalenza.
Alla ricorrente per come accertato, sono state, infatti, assegnate mansioni del tutto prive di conoscenze qualificate/specialistiche, senza alcuna complessità e non richiedenti alcuna capacità di valutazione/elaborazione mentre la società non comprova, come suo onere, che le mansioni in contestazione siano tali da ricondursi alla declaratoria del livello di inquadramento.
Veniamo, quindi, alle conseguenze.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve senz'altro ritenersi sussistente, già alla stregua del criterio della cd. equivalenza formale, da cui non può prescindersi neppure dopo la riforma dell'art. 2103 c.c. operata dal d.lgs. n. 15 giugno 2015 n.
81, la dequalificazione lamentata dal ricorrente.
L'inadempimento da parte del datore di lavoro al disposto dell'art. 2103 c.c. è suscettivo di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, che non patrimoniali, così da potersi ascrivere alla condotta datoriale, illegittima ed illecita, un connotato di plurioffensività.
Sotto il profilo patrimoniale, viene in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore saper fare, che possono pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'azienda, anche sotto il profilo della perdita di chance di carriera, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro.
La violazione dell'art. 2103 c.c. può, invero, pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di professionalità, che di certo bene economicamente valutabile, posto che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro
(v., tra le altre, Cass., 12.6.2015, n. 12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
L'inadempimento in parola è, inoltre, in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenze 26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali.
Il che può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. ( v., Cass., n
26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez. un.,
24.3.2006, n.65729).
"Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 c.c., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa" (v. Cass.,
n. 26972/2011, cit).
Va, poi, sottolineato che condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2013 e 2087 c.c. possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale,
l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Tale conclusione risulta ribadita dalla più recente giurisprudenza della terza sezione della Suprema Corte, secondo cui "il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria" ( v., tra le altre, Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n.
9196, Ord.).
Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico - relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice "deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto" (v. Cass., 31.1.2019 n. 13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura "come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana" ( v. Cass.,
11.6.2009 n. 13530 e Cass., 16.2.2012, n. 2228), sicché esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 ( v. Cass., 23.1.2014, n. 1361; Cass., n. 2228/2012
e Cass., 10.3.2010 n. 5770).
Tutti i pregiudizi che possono discendere dall'astratta potenzialità lesiva dall'assegnazione a mansioni inferiori da parte del datore di lavoro devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, atteso che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non può essere ritenuto sussistente solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo, essendo il danno risarcibile sempre un danno - conseguenza, che non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, ciò valendo anche nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona, come tale costituzionalmente garantiti ( v. Cass., Sez. un., n. 6572/2006; Cass., 18.11.2014, n. 24474; Cass., 17.9.2010, n. 19785;
Cass., 19.3.2013 n. 6797).
Ai fini della prova di tali pregiudizi, assume peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.,
a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (v. Cass., Sez. un., n.
6572/2006, cit;
Cass., 19.9.2014, n. 19778). La liquidazione deve, poi, avvenire in via equitativa, secondo parametri che consentano una valutazione che sia adeguata e proporzionata e il completo ristoro del pregiudizio effettivamente subito, ma evitando duplicazione risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. (v, Cass. 7.3.2016,
n. 4379; Cass. 20.4.2016, n. 7766; Cass., n.7513/2018, cit).
La Suprema Corte ha, invero, evidenziato che "è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino - lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale (v. Cass.,. 15.1.2016, n. 583, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del cd. danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attività sportive e relazionali, per essere stata detta componente già riconosciuta a titolo di danno morale).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale che ricorrono una serie di concordanti elementi di fatto atti a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento, di natura patrimoniale, che ha superato la soglia della normale tollerabilità.
Essi sono rappresentati: a) dalla rilevantissima durata della dequalificazione, che
è in essere fin dal marzo del 2018; b) dalla gravità della stessa, atteso che le mansioni cui è stata adibita la ricorrente nel periodo dedotto in giudizio sono non solo di ben due-tre livelli al di sotto delle mansioni proprie dell'inquadramento attribuitole, ma di natura eminentemente esecutiva ed espletate secondo metodi di lavoro e procedure definite;
c) dalla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa. Alla stregua di tali elementi, può ritenersi, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze della ricorrente e la compromissione della sua professionalità.
Ai fini della liquidazione del danno in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dalla ricorrente, atteso che "elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v. Cass., 12.6.2015, n.12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
Tenuto conto degli elementi in precedenza indicati, ritiene il Tribunale che il danno patrimoniale può essere liquidato, per il periodo intercorso dal mese di marzo del 2018 alla data del deposito del ricorso (22.02.2023), in misura pari al
40% della retribuzione mensile ( pari ad € 1.389,00 netti).
In definitiva, applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Giudice che nella fattispecie ricorrono una serie di concordanti elementi di fatto atti a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento di natura patrimoniale, che ha superato la soglia della normale tollerabilità, rappresentato dalla durata della dequalificazione, che deve essere considerata dal marzodel 2018
e dalla gravità della stessa, atteso che le mansioni cui è stata adibita la ricorrente, per come accertato sono risultate meramente esecutive, standardizzate e ripetitive e che, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, ben possono comprovare il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze della ricorrente e la compromissione della sua professionalità.
Dovendosi, quindi, assumere a parametro la retribuzione percepita dalla ricorrente (v. Cass.,12.6.2015, n.12253), si ritiene che il danno patrimoniale possa essere liquidato, per il periodo intercorso dal marzo del 2018 alla data del deposito del ricorso (22.02.2023), in misura pari al quaranta per cento della retribuzione mensile (di € 1.389,00).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenendo contro dei criteri di cui al
D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche, seguono la soccombenza. L'esito della lite, solo in parte favorevole alla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna Controparte_1 ad adibire la ricorrente a mansioni proprie del livello di inquadramento riconosciutole (V livello CCNL Telecomunicazioni) ed a corrisponderle, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del demansionamento patito dal marzo del 2018 alla data del deposito del ricorso (22.02.2023),
l'importo complessivo pari ad € 33.336,00 netti, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
B) condanna la società resistente al pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 3.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione, compensa le spese processuali per la restante parte.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 21.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3479/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. CIRILLO ERNESTO Parte_1
IA e dall' avv. CIRILLO FRANCESCO con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. FUSO RICCARDO, con cui Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 22.2.2023, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) ad assegnare alla sig.ra mansioni corrispondenti al livello inquadramentale Parte_1 rivestito, il 5° del CCNL di categoria;
b) a risarcire alla ricorrente il danno professionale non patrimoniale nella misura specificata in premessa di € 1.389,00 mensili netti per ogni mese a far data da marzo 2018 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e riva-lutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è parzialmente fondata e come tale può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
In punto di diritto, si ricorda che nel caso in cui un lavoratore deduca di essere stato demansionato, o di essere rimasto inoperoso per non essergli stata assegnata alcuna mansione, egli, in sostanza, lamenta un inesatto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo, derivante dall'art. 2103 c.c., di adibirlo
“alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito…”
Pertanto, è sul datore di lavoro che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo.
In particolare la Suprema Corte si è così pronunciata nella sentenza n. 4766/06:
“… anche in materia di dequalificazione deve, quindi, affermarsi la applicabilità del principio affermato in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U.
30/10/2001 n. 13533) secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, perché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento". Pertanto, demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una
o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)”.
Orbene, ciò premesso, si può ritenere che, dall'analisi analitica e complessiva delle prove raccolte in giudizio, è emersa la veridicità e l'esistenza dei presupposti costitutivi della domanda.
Infatti, il primo teste di parte ricorrente , dichiarava quanto Testimone_1 segue: “sono indifferente ”.
Adr:”Ho lavorato per dal '90 fino al 30.6.2024, epoca in cui ho inizia a CP_1 lavorare per “FiberCop” a seguito di un trasferimento di azienda, in qualità di analista programmatore livello VI”.
Adr:”Avevo un causa in corso per gli stessi motivi e si è conclusa con una sentenza di accoglimento depositato il 14.3.2024”.
Adr:”Io e la ricorrente abbiamo lavorato per un lungo periodo insieme: ricordo di avere lavorato con la ricorrente presso il settore “IT”, sia io che la ricorrente svolgevamo la stessa attività, ossia ci occupavamo di sviluppo del software, in sostanza, ci occupava di progettare e sviluppare un insieme di programmi informatici, di cui, poi, effettuavamo anche dei test, prima di consegnarli alla struttura che si occupava del collaudo finale, ci siamo occupati di quest'attività, perlomeno, dal 2009, per 4/5 anni ”.
Adr:”E' vero il capo 5 delle note istruttorie ”.
Adr:”E' vero il capo 6 delle note istruttorie”.
Adr:”E' vero il capo 7 delle note istruttorie”.
Adr:”Lavoravamo in un team interfacciandoci con i nostri responsabili che pianificava le nostre attività”.
Adr:”Inoltre, io e la ricorrente, abbiamo lavorato insieme, non ricordo se dal 2013 al 2017, con il ricordo di analista programmatore nel “settore fatturazione” occupandoci di collaudo;
sia io che la ricorrente ci occupavamo, quindi, del controllo delle fatture prima ancora dell'emissione”.
Adr:”Nel caso in cui verificavamo l'errore facevamo la segnalazione al gruppo degli ingegneri che poi dovevano provvedere a modificare la bolletta. In questa fase, né io e la ricorrente, non provvedevamo alla programmazione ma solo il controllo. In questa fase io e la ricorrente ci occupavamo solo di ciò che ho riferito ”.
Adr:”Nel gennaio 2017, sia io che la ricorrente, siamo stati trasferiti nella struttura soc market security, dove, per 9 mesi , abbiamo fatto un periodo di formazione, per poi passare ad operare presso questa struttura in turni di 24 ore”. Testi
”In questo settore, sia io che la ricorrente, ci occupavamo di tutta altra attività rispetto a quella di cui ci siamo occupati nel 2017, ci siamo occupati di sicurezza informatica nel senso che dovevamo controllare dagli schermi giganti o dalle nostre email personale, se vi fossero degli alert, cioè attacchi informatici, ai clienti business della;
nella maggior parte dei casi dovevamo seguire una CP_1 semplice procedura, ossia, talvolta, telefonare al cliente “speciale”, ma la maggior parte delle volte, dovevamo semplicemente avvisare il cliente attraverso una email, nella quale si indicava la tipologia di attacco;
nel caso di attacco più grave di
DDOS dovevamo pure allertare l'ufficio soc di Roma, ed era quest'ultimo che interveniva”.
Adr:”Né io, né la ricorrente, avevamo il poteri di intervenire sull'attacco informatico;
effettuavamo solo l'analisi ma non avevamo poteri risolutivi”. Adr:”Oltre questa attività, ci occupavamo di rispondere alle chiamate dei clienti dando informazioni di varie natura, tipo cambio password per accedere alla propria aria personale ”.
Adr:”Dal luglio 2021 a marzo del 2022 è vero che la ricorrente ha lavorato con regime di distacco presso la società “Tersi spa”, nei medesimi locali di CP_1
Napoli sito in Centro Direzionale, ciò so perché ho lavorato presso lo stessa società per lo stesso periodo”.
Adr:”Preciso che io sono entrato in con il IV livello , dopo un breve periodo CP_1 solo diventato V livello e quando ero al settore collaudo già ero VI”.
Il secondo teste di parte ricorrente , dichiarava quanto segue: Parte_2
“sono indifferente;
ho una causa in corso nei confronti delle per gli stessi CP_1 motivi che pende in Appello”.
Adr:”Lavoro per “ ” dal 1992, attualmente, sono nel VI livello e mi occupo CP_1 del settore di recupero crediti”.
Adr:”Dal luglio 2017 fino a dicembre dello stesso anno ho lavorato unitamente alla ricorrente nell'ambiente collaudo”.
Adr:”In questo periodo, in cui abbiamo lavorato insieme, la ricorrente aveva il ruolo di analista programmatore occupandosi di collaudo, Ella si occupava dei test di collaudo che supportano la fatturazione dei clienti di ”. CP_1
Adr:”Quindi, il compito della ricorrente era quello di verificare la bontà delle realizzazioni e delle modifiche eseguendo gli opportuni test di collaudo”.
Adr:”Durante la fase di collaudo, in caso di problematiche, la ricorrente segnalava al settore sviluppo la problematica in maniera tale da rivedere il requisito cosiddetto carente”.
Adr:”Dopodiché, il tutto ritornava al collaudo e a quest'ultimo competeva l'ultima parola sull'effettiva esercitabilità della realizzazione delle linee interne ”.
Adr:”La ricorrente aveva il compito di elaborare la progettazione dei casi di test, che era un documento word nel quale venivano inseriti i casi di test”.
Adr:”La ricorrente si occupava anche di una parte del cosiddetto “collaudo integrato”, ovvero dall'analisi del dato all'emissione della fattura”.
Adr:”Dal febbraio a novembre 2017 siamo stati assegnato presso la struttura “Soc
Market security”, ma in questo periodo abbiamo seguito solo corsi di preparazioni durati 9 mesi, poi siamo diventati operativi presso la struttura nel marzo del 2018, dove siamo rimasti fino a luglio 2021,”. Adr:”In questo periodo, sia io che la ricorrente svolgevamo gli stessi compiti, ovvero quelli di cui al capo 22 delle note istruttore”.”.
Adr:”E' vero il capo 23”.
Adr:”E' vero il capo 24, ossia dovevamo controllare, insieme ad altro colleghi, due maxi schermi dai quali risultavano eventuali alert (attacchi) proveniente dall'esterno verso i clienti ”. CP_1
Adr:”E' vero il capo 25”.
Adr:”E' vero il capo 26”.
Adr:”E' vero il capo 27, in caso di attacco informatico ai sistemi “Dos”, la ricorrente, come me, doveva seguire una procedura definita e standardizzata e consisteva in questo: telefonare al cliente avvisandolo della segnalazione entro un brevissimo termine, dopo la risposta del cliente, inviavamo una email di alert all'ufficio soc di Roma affinchè poi i tecnici informatici di Roma effettuassero una seria di azioni finalizzate ad isolare l'attacco ai clienti ”. CP_1
Adr:”E' vero il capo 28, l'ufficio di Roma ci aggiornava sull'aggiornamento dell'intervento e noi informavamo il cliente sull'andamento del traffico”.
Adr:”La ricorrente non interveniva tecnicamente sull'attacco, né effettuava l'analisi o la risoluzione delle stesso, si limitava a seguire la procedura standardizzata”.
Adr:”Preciso che a monte di questa procedura noi aprivamo un ticket che serviva per tracciare questi attacchi informatici, ticket che veniva chiuso con la consegna del documento di chiusura”.
Adr:”E' vero il capo 30”.
Adr:”Dal luglio 2021 fino a marzo 2022, sia io che la ricorrente, e altri lavoratori, siamo stati dislocati presso la società nei medesimi locali , CP_2 CP_1
Centro Direzionale isola f7, svolgendo, tuttavia, sempre le stesse mansioni che svolgevamo presso la struttura Soc”.
Adr:”Né io , né la ricorrente spiegavamo al cliente il tipo di attacco informatico, ci limitavamo solo a trasmettere soltanto il dato”.
L'istruttoria ha pertanto confermato che dal marzo 2018 in poi, la ricorrente è stata adibita a mansione avente carattere operativo e standardizzato, nell'ambito di processi predefiniti e sulla base di istruzioni operative senza autonomia di iniziativa e decisionale. Né si giunge a diversa conclusione esaminando la testimonianza dei testi di parte resistente, posto che la teste , riguarda un brevissimo Testimone_3 periodo ovvero dal novembre del 2022 e la sua testimonianza, inoltre, è generica e contraddittoria.
Infatti, quest'ultima dichiarava quanto segue: “sono indifferente”.
Adr:”Lavoro per la convenuta dal 1988, attualmente, solo responsabile del gruppo back office nell'ambito del servizio I.T.”.
Adr:”Conosco la ricorrente perché sono stata la sua responsabile dal novembre
2022 ad aprile 2024”.
Adr:”La ricorrente ha lavorato già dal luglio 2021 nella suddetta divisione ma aveva un altro responsabile il sig. , il quale poi, essendo andato in Persona_1 pensione, è stato da me sostituito nel novembre 2022; in quel periodo so che la ricorrente ha svolto attività di formazione, ciò so, perché è la prassi ”.
Adr:”La ricorrente faceva parte di un gruppo di back office di 40 persone, che io coordinavo e di cui ero la responsabile”.
Adr:”La ricorrente, in questo periodo, si occupava, in pratica, dell'analisi dei ticket che venivano aperti dai clienti e quindi, in particolare, si occupava della verifica delle problematiche e di risolverli dopo un' analisi del ticket uno studio degli stessi, individuando eventualmente delle anomalie al software”.
Adr:”In alcuni casi, la ricorrente procedeva anche alla bonifica della base dati ”.
Adr:”Preciso che la ricorrente è stato, all'inizio, affiancata dai colleghi più esperti come ad esempio e , essendo un'attività molto Persona_2 Persona_3 delicata”. Testi
”Nulla posso riferire di preciso in merito all'attività svolta dal ricorrente prima del mio arrivo nel gruppo”.
La deposizione dell'altro teste di parte resistente conferma l'assunto attoreo.
Infatti, il teste riferiva quanto segue: “…….La ricorrente non aveva il potere Tes_4 di intervenire tecnicamente sull' attacco informatico, né di risolvere”.
Adr:”Ella doveva occuparsi solo della segnalazione dell'alert o di trasmissione dell'alert all'altro gruppo che lo risolveva”.
Adr:”La ricorrente si occupava anche di rispondere alle chiamate dei clienti business verso un numero verde dedicato, dando informazioni di varia natura sempre relative all'attività che noi svolgevamo.”. Accertata dunque la dequalificazione, va risarcito all'istante il danno professionale.
Nel caso in esame è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, che la ricorrente operava in un settore caratterizzato da una continua e rapida evoluzione tecnologica, soprattutto sotto l'aspetto dell'informatica.
Ed invero, il livello 5° che rivestiva la è riservato a: “Appartengono a Pt_1 questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali corre-late ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia
e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.”.
Contrariamente, le mansioni assegnate all'istante dal marzo del 2018 al più sono riconducibili agli inferiori livelli 2°-3° del CCNL di categoria.
Infatti, l'attività svolta dalla ricorrente a decorrere dalla data suddetta in realtà è risultata di mero monitoraggio degli alert segnalati dal sistema che vengono solo smistati ai reparti competenti, senza alcun potere di intervento, analisi, gestione dell'anomalia, coordinamento delle attività e del personale.
E' evidente, quindi, come trattasi, nel caso di specie, di attività esecutive, manuali, ripetitive, standardizzate, prive di particolare complessità, professionalità e specializzazione, che non hanno alcuna attinenza con le caratteristiche professionali delle attività tipiche del livello 5° costituite da adeguata autonomia e decisionalità, eserciate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ed elevata tecnicalità.
Al contrario, la ricorrente, a decorrere dal marzo 2018 in poi, non ha coordinato né gestito settori operativi, non ha avuto potere direttivo, non ha esercitato alcun potere decisionale né alcuna autonomia nei limiti delle sole direttive generali impartitele né ha fornito un contributo professionale innovativo, essendo stata, al contrario, l'attività da lei svolta fortemente standardizzata e proceduralizzata, non avendo esercitato attività complesse, ma, piuttosto, ripetitive e semplici, non presupponenti competenze specialistiche. In definitiva, l'attività che ha svolto da marzo 2018 in poi è, al più, riconducibile agli inferiori livelli 3°- 4° del CCNL.
Ed, infatti, al livello 3° appartiene la figura professionale del tecnico di supervisione e controllo che si occupa di: “…monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete attraverso sistemi di supervisione e controllo, esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate. Tali attività richiedono, per il loro espletamento, un'efficacia realizzativa basata sulla capacità di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo, nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell'ambito del processo operativo di appartenenza”.
A sua volta, al livello 4° appartiene, invece, la figura del tecnico specialista di supervisione e controllo che si occupa di: “svolge compiti di contenuto specialistico
e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati”.
In definitiva, dal marzo 2018 in poi parte ricorrente è stata addetta allo svolgimento di attività semplici, sequenziali, prive di elementi professionali significativi, decisionalità ed autonomia, così come evidenziato dall'istruttoria espletata.
Trattasi, pertanto, di attività sicuramente riferibili a livelli inferiori rispetto a quello nel quale parte ricorrente è inquadrata e che nulla hanno a che vedere con quelle espletate fino al momento della sua assegnazione al settore SOC.
E', infatti, di palese evidenza la disequivalenza dovuta alla sottrazione di attività specialistiche: in precedenza, infatti, dal punto di vista tecnico, la ricorrente operava sulla progettazione e sviluppo dei sistemi software utilizzati dalla CP_1 nell'ambito del progetto Sap r3 moduli mm-sd; curava la parte di progettazione della rete informatica e lo sviluppo della stessa sino al collaudo finale.
In definitiva, ha violato, nel caso di specie, i principi costituzionali CP_1 di tutela del lavoro e della dignità del lavoratore in quanto le nuove mansioni assegnate alla ricorrente hanno natura manuale, esecutiva e standardizzata, non corrispondono al livello di inquadramento contrattuale da lei ottenuto né sono equivalenti rispetto al bagaglio professionale maturato sino a quel momento. Dal confronto con le mansioni svolte dalla ricorrente a decorrere dall'assegnazione al settore SOC ed il livello posseduto emerge, pertanto, che devono ritenersi provati il lamentato demansionamento e la dequalificazione dal V al III o, tutt'al più, al IV livello del CCNL di categoria.
Nessun ragionevole dubbio, quindi, residua quanto alla natura semplice e ripetitiva delle mansioni assegnate alla ricorrente ed alla avvenuta dequalificazione, anche considerando le modifiche normative intervenute in tema di ius variandi, essendole state assegnate attività non appartenenti al livello di inquadramento, pur volendo prescindere dal raffronto implicito nel concetto giurisprudenziale, ormai superato in ragione della modifica legislativa, di equivalenza.
Alla ricorrente per come accertato, sono state, infatti, assegnate mansioni del tutto prive di conoscenze qualificate/specialistiche, senza alcuna complessità e non richiedenti alcuna capacità di valutazione/elaborazione mentre la società non comprova, come suo onere, che le mansioni in contestazione siano tali da ricondursi alla declaratoria del livello di inquadramento.
Veniamo, quindi, alle conseguenze.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve senz'altro ritenersi sussistente, già alla stregua del criterio della cd. equivalenza formale, da cui non può prescindersi neppure dopo la riforma dell'art. 2103 c.c. operata dal d.lgs. n. 15 giugno 2015 n.
81, la dequalificazione lamentata dal ricorrente.
L'inadempimento da parte del datore di lavoro al disposto dell'art. 2103 c.c. è suscettivo di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, che non patrimoniali, così da potersi ascrivere alla condotta datoriale, illegittima ed illecita, un connotato di plurioffensività.
Sotto il profilo patrimoniale, viene in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore saper fare, che possono pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'azienda, anche sotto il profilo della perdita di chance di carriera, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro.
La violazione dell'art. 2103 c.c. può, invero, pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di professionalità, che di certo bene economicamente valutabile, posto che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro
(v., tra le altre, Cass., 12.6.2015, n. 12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
L'inadempimento in parola è, inoltre, in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenze 26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali.
Il che può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. ( v., Cass., n
26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez. un.,
24.3.2006, n.65729).
"Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 c.c., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa" (v. Cass.,
n. 26972/2011, cit).
Va, poi, sottolineato che condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2013 e 2087 c.c. possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale,
l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Tale conclusione risulta ribadita dalla più recente giurisprudenza della terza sezione della Suprema Corte, secondo cui "il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria" ( v., tra le altre, Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n.
9196, Ord.).
Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico - relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice "deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto" (v. Cass., 31.1.2019 n. 13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura "come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana" ( v. Cass.,
11.6.2009 n. 13530 e Cass., 16.2.2012, n. 2228), sicché esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 ( v. Cass., 23.1.2014, n. 1361; Cass., n. 2228/2012
e Cass., 10.3.2010 n. 5770).
Tutti i pregiudizi che possono discendere dall'astratta potenzialità lesiva dall'assegnazione a mansioni inferiori da parte del datore di lavoro devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, atteso che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non può essere ritenuto sussistente solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo, essendo il danno risarcibile sempre un danno - conseguenza, che non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, ciò valendo anche nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona, come tale costituzionalmente garantiti ( v. Cass., Sez. un., n. 6572/2006; Cass., 18.11.2014, n. 24474; Cass., 17.9.2010, n. 19785;
Cass., 19.3.2013 n. 6797).
Ai fini della prova di tali pregiudizi, assume peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.,
a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (v. Cass., Sez. un., n.
6572/2006, cit;
Cass., 19.9.2014, n. 19778). La liquidazione deve, poi, avvenire in via equitativa, secondo parametri che consentano una valutazione che sia adeguata e proporzionata e il completo ristoro del pregiudizio effettivamente subito, ma evitando duplicazione risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. (v, Cass. 7.3.2016,
n. 4379; Cass. 20.4.2016, n. 7766; Cass., n.7513/2018, cit).
La Suprema Corte ha, invero, evidenziato che "è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino - lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale (v. Cass.,. 15.1.2016, n. 583, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del cd. danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attività sportive e relazionali, per essere stata detta componente già riconosciuta a titolo di danno morale).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale che ricorrono una serie di concordanti elementi di fatto atti a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento, di natura patrimoniale, che ha superato la soglia della normale tollerabilità.
Essi sono rappresentati: a) dalla rilevantissima durata della dequalificazione, che
è in essere fin dal marzo del 2018; b) dalla gravità della stessa, atteso che le mansioni cui è stata adibita la ricorrente nel periodo dedotto in giudizio sono non solo di ben due-tre livelli al di sotto delle mansioni proprie dell'inquadramento attribuitole, ma di natura eminentemente esecutiva ed espletate secondo metodi di lavoro e procedure definite;
c) dalla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa. Alla stregua di tali elementi, può ritenersi, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze della ricorrente e la compromissione della sua professionalità.
Ai fini della liquidazione del danno in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dalla ricorrente, atteso che "elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v. Cass., 12.6.2015, n.12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
Tenuto conto degli elementi in precedenza indicati, ritiene il Tribunale che il danno patrimoniale può essere liquidato, per il periodo intercorso dal mese di marzo del 2018 alla data del deposito del ricorso (22.02.2023), in misura pari al
40% della retribuzione mensile ( pari ad € 1.389,00 netti).
In definitiva, applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Giudice che nella fattispecie ricorrono una serie di concordanti elementi di fatto atti a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento di natura patrimoniale, che ha superato la soglia della normale tollerabilità, rappresentato dalla durata della dequalificazione, che deve essere considerata dal marzodel 2018
e dalla gravità della stessa, atteso che le mansioni cui è stata adibita la ricorrente, per come accertato sono risultate meramente esecutive, standardizzate e ripetitive e che, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, ben possono comprovare il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze della ricorrente e la compromissione della sua professionalità.
Dovendosi, quindi, assumere a parametro la retribuzione percepita dalla ricorrente (v. Cass.,12.6.2015, n.12253), si ritiene che il danno patrimoniale possa essere liquidato, per il periodo intercorso dal marzo del 2018 alla data del deposito del ricorso (22.02.2023), in misura pari al quaranta per cento della retribuzione mensile (di € 1.389,00).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenendo contro dei criteri di cui al
D.M. n. 55 del 2014 e ss modifiche, seguono la soccombenza. L'esito della lite, solo in parte favorevole alla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna Controparte_1 ad adibire la ricorrente a mansioni proprie del livello di inquadramento riconosciutole (V livello CCNL Telecomunicazioni) ed a corrisponderle, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del demansionamento patito dal marzo del 2018 alla data del deposito del ricorso (22.02.2023),
l'importo complessivo pari ad € 33.336,00 netti, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
B) condanna la società resistente al pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 3.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione, compensa le spese processuali per la restante parte.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo