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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2358/2022
Oggi 04/03/2025 alle ore 10.40 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. Giada Scannerini in sostituzione dell'avv. GIACOMO DE CESARIS;
- Per parte convenuta l'Avv. Mirko Bonari in sost. dell'avv. VINCENZO FEDELE;
l'avv. Scannerini si riporta agli atti, alle memorie ed alla produzione documentale ed insiste, pertanto, in tutte le domande, eccezioni, istanze e deduzioni, formulate e sollevate con le precedenti difese;
in particolare richiama il contenuto delle note finali depositate il 29.11.2024 ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Contesta quanto dedotto, ritenuto, eccepito e richiesto da nelle proprie note Controparte_1 conclusive e chiede il rigetto di tutte le domande avversarie rassegnate nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta datata 13.02.2023 a firma Avv. Messina e successivamente fatte proprie dal nuovo difensore di parte convenuta Avv. Fedele.
L'avv. Scannerini rappresenta nuovamente di essere disponibile a rinunciare al presente giudizio a spese di lite compensate, anche verificando i presupposti per la definizione complessiva della posizione, senza riconoscimento alcuno ma solo a fine transattivi.
Voglia quindi il G.I. tenere conto del comportamento processuale dell'attore di apertura ad una soluzione transattiva e rigettare la richiesta di controparte circa la condanna al pagamento delle spese legali a carico del Sig. Pt_1
L'Avv. Bonari discute la causa riportandosi a tutto quanto richiesto, eccepito, dedotto ed argomentato in atti ed in particolare nelle note difensive finali;
contesta quando oggi ex adverso rappresentato ai fini della definizione complessiva della vicenda debitoria siccome infondato giacché nessuna seria proposta è stata formulata alla creditrice ed in quanto le plurime opposizioni, compresa la presente, sono state tutte introdotte a meri fini dilatori. Insiste, dunque, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2358/2022, promossa da:
(C.F. , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima Parte_2 C.F._1
impresa individuale, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 86, presso lo studio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. , per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in Paola (CS), Piazza del Popolo n. 5., presso lo studio dell'avv. VINCENZO FEDELE
che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di nuovo difensore;
CONVENUTA
, quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 29/2021;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da Parte_2
all'esito dell'ordinanza emessa in data 22.9.2022, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di
[...] sospensione dallo stesso formulata unitamente al ricorso in opposizione. In particolare, parte attrice ha chiesto accertarsi:
- Il difetto di rappresentanza in capo a parte opposta in ragione della nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto in data 26 maggio 2016 a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per assenza di effettiva traditio della somma mutuata (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB
(motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Ciò detto, parte attrice ha chiesto “dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del
contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi,
dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna
somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi
disporre la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulta
dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, invalidità ed
inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui beni indicati nel contratto stesso sopra richiamato;
- dichiarare
la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa
rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale,
previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed
interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dal debitore;
- dichiarare l'inesistenza del
diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli
e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi
compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva
di titolo;
- dichiarare on ogni caso la nullità, illegittimità, inefficacia del precetto, del pignoramento e di ogni
latro atto conseguente ex art. 617 I° e II° comma c.p.c. e quindi dichiarare nullità, l'annullamento, l'inefficacia
del precetto e comunque di tutto gli atti esecutivi compiuti, disponendo l'assegnazione delle somme depositate
nel proseguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo alla parte opponente e la restituzione delle somme
eventualmente distribuite ai creditori alla stessa parte opponente, nella misura dai medesimi percepita,
condannando gli stessi alla restituzione, con ogni conseguenziale pronuncia;
- condannare la parte procedente,
ex art. 96 o ex art. 2043 c.c., a risarcire alla parte esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza
della procedura esecutiva”.
Si è costituita con la mandataria Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e in subordine in subordine, con riferimento alla dedotta nullità ex art. 1418 del titolo esecutivo in relazione agli artt.
38 e segg. del D.Lgs n.385/1993, convertire il contratto di mutuo fondiario in un finanziamento avente integrale natura di mutuo ordinario ipotecario.
All'udienza del 28.3.2023 le parti hanno chiesto concedersi termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. parte attrice contestava, altresì, la legittimazione attiva della e/o di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 19.12.2023, rigettate le istanze istruttorie formulata da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 10.12.2024 è stato concesso un rinvio per valutare l'esito transattivo del giudizio.
La causa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisate le conclusioni,
viene oggi in decisione.
******
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , quale mandataria Controparte_2
di la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio di Controparte_3
merito.
Ancora in via preliminare occorre rilevare che parte attrice nelle note finali ha rappresentato che con provvedimento emesso in data 15/02/2024, il Tribunale di Grosseto, ha accolto il reclamo ex Art. 630
c.p.c. proposto dall'odierno attore avverso l'ordinanza resa dal GE in data 29/11/2023 nella procedura esecutiva n. 29/2021, dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva.
Ebbene, al riguardo occorre precisare che, qualora siano state proposte opposizioni esecutive,
l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi,
mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. Cass. Civ. n. 15761/2014). Ciò detto, le parti hanno insistito per la decisione del presente giudizio, precisando le rispettive conclusioni, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Infine, sempre in via preliminare occorre rilevare che solo con memoria ex art. 183 comma VI n. 3
c.p.c. parte attrice ha contestato, altresì, la legittimazione attiva della e/o di titolarità Controparte_1
passiva del rapporto dedotto in giudizio.
Ebbene, giova evidenziare che nel presente giudizio parte attrice ha convenuto in Controparte_1
forza dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato nella procedura esecutiva in data anteriore alla decisione cautelare.
Al riguardo, deve rilevarsi che, sebbene il difetto di titolarità sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche mediante rilievo officioso, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, tuttavia, tale elemento può
essere provato in positivo dall'attore, ma può dirsi provato anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, parte attrice ha espressamente contestato le deduzioni svolte da Controparte_1
anche in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. senza dedurre alcun difetto di legittimazione attiva per assenza di prova in ordine all'effettiva cessione del credito.
Inoltre, al pari delle mere difese, anche la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, se non è
condizionata all'onere di allegazione dei fatti per esse rilevanti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, lo è pur sempre però condizionata alla emergenza ex actis degli elementi sulla cui base quella eccezione o difesa possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 19714/2023 e Cass. S.U. n. 10531/2013).
Nel caso di specie, trattasi di questione nuova e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
Ciò detto, nel merito l'opposizione è infondata
Quanto al primo motivo di opposizione deve rilevarsi che l'art. 1436 c.c., nel prescrivere che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma che lo stesso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto. In particolare, nel caso di specie, la procura di cui si discute, si riferisce all'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui alla prima
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla procura del 21/06/2019 emerge uno specifico mandato rilasciato dal creditore in favore di Controparte_3 [...]
In particolare, ha nominato quale procuratrice la società Controparte_4 Controparte_3 [...]
al fine di porre in essere, “in nome e per conto della Mandante, in qualità di Controparte_4
Mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei
crediti affidati in gestione alla Mandataria”. Inoltre, deve rilevarsi che dalla missiva del 31.8.2020, con cui procedeva a comunicare a il conferimento del mandato a CP_3 Parte_2 [...]
(cfr. doc. 10 comparsa di costituzione ove si legge “con contratto sottoscritto in data Controparte_4
31 maggio 2019 con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale CP_3 Controparte_5
e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza- Brianza-
Lodi , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2109611- ha conferito a - P.IVA_2 Controparte_4
con sede in Roma, Via Piemonte 38 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Credito Fondiario
S.p.A. – l'attività di amministrazione, gestione e il recupero dei propri Crediti, tra i quali il credito rinveniente
dal rapporto richiamato in oggetto con le relative garanzie accessorie, conferendo a quest'ultima relativa
procura”), emerge all'evidenza che il mandato è stato conferito anche in rifermento al credito vantato da nei confronti dell'odierno attore. CP_3
Parte attrice ha chiesto, inoltre, accertarsi l'idoneità del contratto di mutuo del 26.5.2016 a valere quale idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Sul punto, parte opponente ha dedotto la sussistenza di un contratto di mutuo cd “condizionato”
per assenza di effettiva traditio della somma mutuata rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova.
Ebbene, la tematica che viene in rilievo è quella del contratto di mutuo c.d. “condizionato” - al quale si nega la natura di titolo esecutivo giacché, in luogo di perfezionarsi con la dazione del denaro, ha efficacia meramente obbligatoria della successiva erogazione - e la ricorrenza di tale figura nel caso di specie.
Inoltre, deve rilevarsi che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità anche giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass., Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
Nel caso di specie dalle pattuizioni contrattuali non emerge la costituzione di un deposito cauzionale presso la stessa, bensì le parti hanno espressamente concordato l'accredito della somma CP_6
mutuata in favore della parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza.
In particolare, l'art. 1 del contratto de quo prevede che “La Banca [Banco Popolare Società
Cooperativa] concede alla Parte Mutuataria, signor , titolare della omonima impresa Parte_2
individuale, che accetta, un mutuo agrario fondiario […] per l'importo di euro seicentodiciannovemila virgola
zero zero (euro 619.000,00)” e al successivo art. 13 vi è espressa dichiarazione della parte mutuataria di aver ricevuto l'intera somma mutuata. In particolare, si legge “la Parte Mutuataria dichiara di
ricevere qui all'atto mediante accredito sul proprio conto corrente n. 1219 in essere presso la Dipendenza di
Orbetello l'intera somma di euro seicentodiciannovemila virgola zero zero (euro 619.000,00) della quale
rilascia ora, col presente atto, ampia e liberatoria quietanza, riconoscendosi per ciò stesso debitrice nei confronti
della Banca mutuante”.
In definitiva, nel caso di specie il momento perfezionativo del negozio è coinciso con la materiale
traditio del denaro.
Ne consegue che il contratto di mutuo del 26.5.2016 risulta idoneo titolo per procedere in executivis.
Parimenti, infondato, risulta il motivo di opposizione, ribadito nella presente sede, relativo alla nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che “il credito fondiario ha per oggetto
la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo
grado su immobili”, prevede, al comma 2, che “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR
[Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti,
individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le
ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Ebbene, il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale limite di finanziabilità, quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
Ciò detto, deve ribadirsi l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385
del 1993, non è valutabile quale elemento essenziale del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto (cfr. Cass. S.U. n.
33719/2022, ribadito da Cass. n. 7949/2023).
In conclusione, alcuna ipotesi di nullità del contratto di mutuo è ravvisabile nell'ipotesi dell'eventuale superamento del limite di finanziabilità cui all'art. 38 TUB.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito, non risultando rilevante ai fini delle spese la circostanza relativa all'avvenuta estinzione della procedura esecutiva, e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e della fase decisionale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_2 [...]
con la mandataria, che liquida in CP_1 Controparte_2
complessivi € 18.420,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 04/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
Oggi 04/03/2025 alle ore 10.40 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. Giada Scannerini in sostituzione dell'avv. GIACOMO DE CESARIS;
- Per parte convenuta l'Avv. Mirko Bonari in sost. dell'avv. VINCENZO FEDELE;
l'avv. Scannerini si riporta agli atti, alle memorie ed alla produzione documentale ed insiste, pertanto, in tutte le domande, eccezioni, istanze e deduzioni, formulate e sollevate con le precedenti difese;
in particolare richiama il contenuto delle note finali depositate il 29.11.2024 ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Contesta quanto dedotto, ritenuto, eccepito e richiesto da nelle proprie note Controparte_1 conclusive e chiede il rigetto di tutte le domande avversarie rassegnate nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta datata 13.02.2023 a firma Avv. Messina e successivamente fatte proprie dal nuovo difensore di parte convenuta Avv. Fedele.
L'avv. Scannerini rappresenta nuovamente di essere disponibile a rinunciare al presente giudizio a spese di lite compensate, anche verificando i presupposti per la definizione complessiva della posizione, senza riconoscimento alcuno ma solo a fine transattivi.
Voglia quindi il G.I. tenere conto del comportamento processuale dell'attore di apertura ad una soluzione transattiva e rigettare la richiesta di controparte circa la condanna al pagamento delle spese legali a carico del Sig. Pt_1
L'Avv. Bonari discute la causa riportandosi a tutto quanto richiesto, eccepito, dedotto ed argomentato in atti ed in particolare nelle note difensive finali;
contesta quando oggi ex adverso rappresentato ai fini della definizione complessiva della vicenda debitoria siccome infondato giacché nessuna seria proposta è stata formulata alla creditrice ed in quanto le plurime opposizioni, compresa la presente, sono state tutte introdotte a meri fini dilatori. Insiste, dunque, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2358/2022, promossa da:
(C.F. , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima Parte_2 C.F._1
impresa individuale, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 86, presso lo studio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. , per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in Paola (CS), Piazza del Popolo n. 5., presso lo studio dell'avv. VINCENZO FEDELE
che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di nuovo difensore;
CONVENUTA
, quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 29/2021;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da Parte_2
all'esito dell'ordinanza emessa in data 22.9.2022, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di
[...] sospensione dallo stesso formulata unitamente al ricorso in opposizione. In particolare, parte attrice ha chiesto accertarsi:
- Il difetto di rappresentanza in capo a parte opposta in ragione della nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto in data 26 maggio 2016 a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per assenza di effettiva traditio della somma mutuata (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB
(motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Ciò detto, parte attrice ha chiesto “dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del
contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi,
dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna
somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi
disporre la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate in forza del titolo invalido, nella misura che risulta
dagli atti di causa od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dichiarare la nullità, invalidità ed
inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui beni indicati nel contratto stesso sopra richiamato;
- dichiarare
la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa
rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale,
previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed
interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dal debitore;
- dichiarare l'inesistenza del
diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli
e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia del precetto e comunque di tutti gli atti esecutivi
compiuti, disponendo la restituzione delle somme versate nell'eventuale prosieguo dell'esecuzione nulla e priva
di titolo;
- dichiarare on ogni caso la nullità, illegittimità, inefficacia del precetto, del pignoramento e di ogni
latro atto conseguente ex art. 617 I° e II° comma c.p.c. e quindi dichiarare nullità, l'annullamento, l'inefficacia
del precetto e comunque di tutto gli atti esecutivi compiuti, disponendo l'assegnazione delle somme depositate
nel proseguo dell'esecuzione nulla e priva di titolo alla parte opponente e la restituzione delle somme
eventualmente distribuite ai creditori alla stessa parte opponente, nella misura dai medesimi percepita,
condannando gli stessi alla restituzione, con ogni conseguenziale pronuncia;
- condannare la parte procedente,
ex art. 96 o ex art. 2043 c.c., a risarcire alla parte esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza
della procedura esecutiva”.
Si è costituita con la mandataria Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e in subordine in subordine, con riferimento alla dedotta nullità ex art. 1418 del titolo esecutivo in relazione agli artt.
38 e segg. del D.Lgs n.385/1993, convertire il contratto di mutuo fondiario in un finanziamento avente integrale natura di mutuo ordinario ipotecario.
All'udienza del 28.3.2023 le parti hanno chiesto concedersi termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. parte attrice contestava, altresì, la legittimazione attiva della e/o di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 19.12.2023, rigettate le istanze istruttorie formulata da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 10.12.2024 è stato concesso un rinvio per valutare l'esito transattivo del giudizio.
La causa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisate le conclusioni,
viene oggi in decisione.
******
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , quale mandataria Controparte_2
di la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio di Controparte_3
merito.
Ancora in via preliminare occorre rilevare che parte attrice nelle note finali ha rappresentato che con provvedimento emesso in data 15/02/2024, il Tribunale di Grosseto, ha accolto il reclamo ex Art. 630
c.p.c. proposto dall'odierno attore avverso l'ordinanza resa dal GE in data 29/11/2023 nella procedura esecutiva n. 29/2021, dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva.
Ebbene, al riguardo occorre precisare che, qualora siano state proposte opposizioni esecutive,
l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi,
mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. Cass. Civ. n. 15761/2014). Ciò detto, le parti hanno insistito per la decisione del presente giudizio, precisando le rispettive conclusioni, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Infine, sempre in via preliminare occorre rilevare che solo con memoria ex art. 183 comma VI n. 3
c.p.c. parte attrice ha contestato, altresì, la legittimazione attiva della e/o di titolarità Controparte_1
passiva del rapporto dedotto in giudizio.
Ebbene, giova evidenziare che nel presente giudizio parte attrice ha convenuto in Controparte_1
forza dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato nella procedura esecutiva in data anteriore alla decisione cautelare.
Al riguardo, deve rilevarsi che, sebbene il difetto di titolarità sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche mediante rilievo officioso, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, tuttavia, tale elemento può
essere provato in positivo dall'attore, ma può dirsi provato anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, parte attrice ha espressamente contestato le deduzioni svolte da Controparte_1
anche in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. senza dedurre alcun difetto di legittimazione attiva per assenza di prova in ordine all'effettiva cessione del credito.
Inoltre, al pari delle mere difese, anche la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, se non è
condizionata all'onere di allegazione dei fatti per esse rilevanti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, lo è pur sempre però condizionata alla emergenza ex actis degli elementi sulla cui base quella eccezione o difesa possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 19714/2023 e Cass. S.U. n. 10531/2013).
Nel caso di specie, trattasi di questione nuova e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
Ciò detto, nel merito l'opposizione è infondata
Quanto al primo motivo di opposizione deve rilevarsi che l'art. 1436 c.c., nel prescrivere che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma che lo stesso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto. In particolare, nel caso di specie, la procura di cui si discute, si riferisce all'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui alla prima
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla procura del 21/06/2019 emerge uno specifico mandato rilasciato dal creditore in favore di Controparte_3 [...]
In particolare, ha nominato quale procuratrice la società Controparte_4 Controparte_3 [...]
al fine di porre in essere, “in nome e per conto della Mandante, in qualità di Controparte_4
Mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei
crediti affidati in gestione alla Mandataria”. Inoltre, deve rilevarsi che dalla missiva del 31.8.2020, con cui procedeva a comunicare a il conferimento del mandato a CP_3 Parte_2 [...]
(cfr. doc. 10 comparsa di costituzione ove si legge “con contratto sottoscritto in data Controparte_4
31 maggio 2019 con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale CP_3 Controparte_5
e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza- Brianza-
Lodi , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2109611- ha conferito a - P.IVA_2 Controparte_4
con sede in Roma, Via Piemonte 38 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Credito Fondiario
S.p.A. – l'attività di amministrazione, gestione e il recupero dei propri Crediti, tra i quali il credito rinveniente
dal rapporto richiamato in oggetto con le relative garanzie accessorie, conferendo a quest'ultima relativa
procura”), emerge all'evidenza che il mandato è stato conferito anche in rifermento al credito vantato da nei confronti dell'odierno attore. CP_3
Parte attrice ha chiesto, inoltre, accertarsi l'idoneità del contratto di mutuo del 26.5.2016 a valere quale idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Sul punto, parte opponente ha dedotto la sussistenza di un contratto di mutuo cd “condizionato”
per assenza di effettiva traditio della somma mutuata rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova.
Ebbene, la tematica che viene in rilievo è quella del contratto di mutuo c.d. “condizionato” - al quale si nega la natura di titolo esecutivo giacché, in luogo di perfezionarsi con la dazione del denaro, ha efficacia meramente obbligatoria della successiva erogazione - e la ricorrenza di tale figura nel caso di specie.
Inoltre, deve rilevarsi che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità anche giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass., Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
Nel caso di specie dalle pattuizioni contrattuali non emerge la costituzione di un deposito cauzionale presso la stessa, bensì le parti hanno espressamente concordato l'accredito della somma CP_6
mutuata in favore della parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza.
In particolare, l'art. 1 del contratto de quo prevede che “La Banca [Banco Popolare Società
Cooperativa] concede alla Parte Mutuataria, signor , titolare della omonima impresa Parte_2
individuale, che accetta, un mutuo agrario fondiario […] per l'importo di euro seicentodiciannovemila virgola
zero zero (euro 619.000,00)” e al successivo art. 13 vi è espressa dichiarazione della parte mutuataria di aver ricevuto l'intera somma mutuata. In particolare, si legge “la Parte Mutuataria dichiara di
ricevere qui all'atto mediante accredito sul proprio conto corrente n. 1219 in essere presso la Dipendenza di
Orbetello l'intera somma di euro seicentodiciannovemila virgola zero zero (euro 619.000,00) della quale
rilascia ora, col presente atto, ampia e liberatoria quietanza, riconoscendosi per ciò stesso debitrice nei confronti
della Banca mutuante”.
In definitiva, nel caso di specie il momento perfezionativo del negozio è coinciso con la materiale
traditio del denaro.
Ne consegue che il contratto di mutuo del 26.5.2016 risulta idoneo titolo per procedere in executivis.
Parimenti, infondato, risulta il motivo di opposizione, ribadito nella presente sede, relativo alla nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che “il credito fondiario ha per oggetto
la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo
grado su immobili”, prevede, al comma 2, che “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR
[Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti,
individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le
ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Ebbene, il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale limite di finanziabilità, quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
Ciò detto, deve ribadirsi l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385
del 1993, non è valutabile quale elemento essenziale del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto (cfr. Cass. S.U. n.
33719/2022, ribadito da Cass. n. 7949/2023).
In conclusione, alcuna ipotesi di nullità del contratto di mutuo è ravvisabile nell'ipotesi dell'eventuale superamento del limite di finanziabilità cui all'art. 38 TUB.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito, non risultando rilevante ai fini delle spese la circostanza relativa all'avvenuta estinzione della procedura esecutiva, e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e della fase decisionale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_2 [...]
con la mandataria, che liquida in CP_1 Controparte_2
complessivi € 18.420,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 04/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò