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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 02/07/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 18584/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 11685/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Pier Paolo Zambardino
e Florida Iervolino (C.F. ), i quali CodiceFiscale_2 C.F._3
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081-8391628 e/o indirizzo di pec e/o indirizzo di posta Email_1
elettronica così indicati ai sensi e per gli effetti di cui Email_2
all'art. 2 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68
RICORRENTE
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti. C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.8.24, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e handicap grave); che, l'istante, nel termine fissato dal Giudice esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con connotazione di gravità dalla data della domanda amministrativa (18/05/2023).
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o comunque CP_1
rigettarsi la stessa perché infondata.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione e disposta una integrazione di perizia, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992)
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli
2 vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, oltre a contestare le valutazioni e le conclusioni del CTU, ha depositato nuova documentazione medica.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU, già nominato nella fase di Atp, a depositare una integrazione di perizia al fine di esaminare la nuova certificazione medica.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott. , ha sostanzialmente Persona_1
confermato il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la ricorrente non presenta una condizione patologica tale da determinare le condizioni per il riconoscimento dei benefici richiesti (indennità di accompagnamento e handicap grave).
In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, pur dopo aver valutato l'ulteriore documentazione medica prodotta: “…. Al colloquio con il CTU si evince che la pz. è sveglia, lucida, orientata nel tempo e nello spazio, assenza di deficit di critica e di giudizio, non amnesie per fatti
3 recenti e passati, buona l'ideazione. Collaborante alla raccolta anamnestica riferendo tutte le patologie sofferte indicando l'epoca di insorgenza. Dal libero colloquio avvenuto con la ricorrente non si evince alcuna demenza verosimilmente evolutiva ne uno stato depressivo di grado elevato. Infatti, alla somministrazione dei test per valutare l'autonomia, si evince che la ricorrente è in grado di uscire da sola per andare dal medico curante e/o effettuare visite specialistiche urologiche ed oncologiche. Conosce il valore del denaro ed il suo potere di acquisto. Non cucina ne fa la spesa perché lo fa il marito. Si alimenta, si lava e si veste in modo autonomo, usa da sola il WC. Effettua telefonate ai figli componendo i numeri telefonici, vede la
TV preferendo TG e film in genere. Stende la biancheria lavata nella lavatrice, prepara la tavola per il pranzo e la cena. È ben curata nell'igiene e nell'abbigliamento. Stazione eretta possibile senza appoggio, la deambulazione avviene nella norma. Il colloquio avviene ad un tono di voce normale. ESAME
FISICO DELL'APPARATO OSTEOARTICOLARE Stazione eretta possibile senza appoggio.
La deambulazione avviene nella norma. Assenza di spinalgie alla digitopressione dei processi spinosi dei corpi vertebrali del rachide in toto. Non contratture muscolari paravertebrali. Buona ed efficiente la dinamica flessoestensoria del rachide lombosacrale (si piega su se stessa per alzarsi i pannolini). Passaggi posturali autonomi. Non deficit articolari a carico delle anche e ginocchia bilateralmente. Manovra di
Laseguè negativa bilateralmente a 80° dal piano orizzontale del lettino. Manovra di Mingazzini negativa bilateralmente. Buoni ed efficienti i movimenti del capo. Spalle libere nei movimenti articolari con normale iperestensione degli arti superiori. UDITO: Indenne VISTA: Indenne. VALUTAZIONI E
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI: Dall'esame anamnestico, clinico e mediante libero colloquio avvenuto con la ricorrente nulla è cambiato rispetto alle condizioni cliniche e generali dell'istante nella perizia peritale già depositata in Tribunale. Il CTU ritiene non conforme quanto rilevato al suo esame obiettivo rispetto alla recente visita medico-legale con la relazione geriatrica esibita e datata 25/7/24; in particolare rileva discordante il test MMSE somministrato dal geriatra in data 25/7/24 (MMSE
15/16) con la diagnosi posta di demenza verosimilmente involutiva senile di grado moderato in quanto il geriatra riscontra una sola perdita di una funzione cerebrale su 16 quindi ci si chiede come può diagnosticare nella ricorrente la demenza senile. Ancora i test di autonomia (ADL ed IADL) somministrati dal geriatra, peraltro non acclusi alla consulenza geriatrica, non corrispondono minimamente
a quanto riscontrato dal CTU durante le nuove operazioni peritali. Pertanto, il CTU, in base a quanto riscontrato nel nuovo esame clinico e mediante il libero colloquio con la ricorrente, ritiene che non vi è stato alcun aggravamento dello stato di salute dell'istante tale da poter giustificare e riconoscere un'indennità di
4 accompagnamento e/o una condizione di handicap grave. In conclusioni si confermano le valutazioni medico-legale e le conclusioni dell'elaborato peritale già depositato in Tribunale con RG n°11685/23”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, alcuna puntuale o documentata censura
è stata prospettata, essendo in definitiva proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della ricorrente che si traduce in un inammissibile dissenso diagnostico. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
In mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.pc. (quella in atti relativa al reddito del nucleo familiare riguarda l'esenzione dal contributo unificato) le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.200,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, così deciso in data 02/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 02/07/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 18584/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 11685/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Pier Paolo Zambardino
e Florida Iervolino (C.F. ), i quali CodiceFiscale_2 C.F._3
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081-8391628 e/o indirizzo di pec e/o indirizzo di posta Email_1
elettronica così indicati ai sensi e per gli effetti di cui Email_2
all'art. 2 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68
RICORRENTE
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti. C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.8.24, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e handicap grave); che, l'istante, nel termine fissato dal Giudice esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con connotazione di gravità dalla data della domanda amministrativa (18/05/2023).
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o comunque CP_1
rigettarsi la stessa perché infondata.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione e disposta una integrazione di perizia, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992)
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli
2 vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, oltre a contestare le valutazioni e le conclusioni del CTU, ha depositato nuova documentazione medica.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU, già nominato nella fase di Atp, a depositare una integrazione di perizia al fine di esaminare la nuova certificazione medica.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott. , ha sostanzialmente Persona_1
confermato il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la ricorrente non presenta una condizione patologica tale da determinare le condizioni per il riconoscimento dei benefici richiesti (indennità di accompagnamento e handicap grave).
In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, pur dopo aver valutato l'ulteriore documentazione medica prodotta: “…. Al colloquio con il CTU si evince che la pz. è sveglia, lucida, orientata nel tempo e nello spazio, assenza di deficit di critica e di giudizio, non amnesie per fatti
3 recenti e passati, buona l'ideazione. Collaborante alla raccolta anamnestica riferendo tutte le patologie sofferte indicando l'epoca di insorgenza. Dal libero colloquio avvenuto con la ricorrente non si evince alcuna demenza verosimilmente evolutiva ne uno stato depressivo di grado elevato. Infatti, alla somministrazione dei test per valutare l'autonomia, si evince che la ricorrente è in grado di uscire da sola per andare dal medico curante e/o effettuare visite specialistiche urologiche ed oncologiche. Conosce il valore del denaro ed il suo potere di acquisto. Non cucina ne fa la spesa perché lo fa il marito. Si alimenta, si lava e si veste in modo autonomo, usa da sola il WC. Effettua telefonate ai figli componendo i numeri telefonici, vede la
TV preferendo TG e film in genere. Stende la biancheria lavata nella lavatrice, prepara la tavola per il pranzo e la cena. È ben curata nell'igiene e nell'abbigliamento. Stazione eretta possibile senza appoggio, la deambulazione avviene nella norma. Il colloquio avviene ad un tono di voce normale. ESAME
FISICO DELL'APPARATO OSTEOARTICOLARE Stazione eretta possibile senza appoggio.
La deambulazione avviene nella norma. Assenza di spinalgie alla digitopressione dei processi spinosi dei corpi vertebrali del rachide in toto. Non contratture muscolari paravertebrali. Buona ed efficiente la dinamica flessoestensoria del rachide lombosacrale (si piega su se stessa per alzarsi i pannolini). Passaggi posturali autonomi. Non deficit articolari a carico delle anche e ginocchia bilateralmente. Manovra di
Laseguè negativa bilateralmente a 80° dal piano orizzontale del lettino. Manovra di Mingazzini negativa bilateralmente. Buoni ed efficienti i movimenti del capo. Spalle libere nei movimenti articolari con normale iperestensione degli arti superiori. UDITO: Indenne VISTA: Indenne. VALUTAZIONI E
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI: Dall'esame anamnestico, clinico e mediante libero colloquio avvenuto con la ricorrente nulla è cambiato rispetto alle condizioni cliniche e generali dell'istante nella perizia peritale già depositata in Tribunale. Il CTU ritiene non conforme quanto rilevato al suo esame obiettivo rispetto alla recente visita medico-legale con la relazione geriatrica esibita e datata 25/7/24; in particolare rileva discordante il test MMSE somministrato dal geriatra in data 25/7/24 (MMSE
15/16) con la diagnosi posta di demenza verosimilmente involutiva senile di grado moderato in quanto il geriatra riscontra una sola perdita di una funzione cerebrale su 16 quindi ci si chiede come può diagnosticare nella ricorrente la demenza senile. Ancora i test di autonomia (ADL ed IADL) somministrati dal geriatra, peraltro non acclusi alla consulenza geriatrica, non corrispondono minimamente
a quanto riscontrato dal CTU durante le nuove operazioni peritali. Pertanto, il CTU, in base a quanto riscontrato nel nuovo esame clinico e mediante il libero colloquio con la ricorrente, ritiene che non vi è stato alcun aggravamento dello stato di salute dell'istante tale da poter giustificare e riconoscere un'indennità di
4 accompagnamento e/o una condizione di handicap grave. In conclusioni si confermano le valutazioni medico-legale e le conclusioni dell'elaborato peritale già depositato in Tribunale con RG n°11685/23”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, alcuna puntuale o documentata censura
è stata prospettata, essendo in definitiva proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della ricorrente che si traduce in un inammissibile dissenso diagnostico. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
In mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.pc. (quella in atti relativa al reddito del nucleo familiare riguarda l'esenzione dal contributo unificato) le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.200,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, così deciso in data 02/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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