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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1124/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2442/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012416617000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 094202490012416617000 con cui si richiedeva il pagamento di euro
412,98 relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021 ente creditore Regione Calabria.
Premetteva che oggetto del presente giudizio è soltanto il ruolo 2024/002336 relativo alla tassa automobilistica del 2019.
Assumeva la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del credito vantato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ADER ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione rispetto ad atti dell'Ente impositore chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Calabria e sosteneva la legittimità del proprio operato con riferimento alla tassa del
2021 mentre, prendendo atto di una relata di notifica illeggibile dell'avviso di accertamento sotteso alla tassa del 2019, deduceva di aver disposto lo sgravio.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Con una prima memoria parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese della Regione in considerazione dell'avvenuto sgravio solo successivamente alla notifica del ricorso.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il ricorrente delimitato l'oggetto del ricorso al ruolo 2024/002336 relativo alla tassa automobilistica del 2019, l'intervenuto provvedimento di sgravio della cartella impone di pervenire ad una declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio possono compensarsi atteso che lo sgravio è avvenuto in considerazione dell'illeggibilità della firma apposta nella relata di notifica e, quindi, epr un motivo non specificamente dedotto in ricorso nel quale si è sostenuto l'omessa radicale notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al carico tributario del 2019 e conferma nel resto. Spese compensate. Reggio Calabria, 30.01.2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2442/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012416617000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 094202490012416617000 con cui si richiedeva il pagamento di euro
412,98 relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021 ente creditore Regione Calabria.
Premetteva che oggetto del presente giudizio è soltanto il ruolo 2024/002336 relativo alla tassa automobilistica del 2019.
Assumeva la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del credito vantato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ADER ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione rispetto ad atti dell'Ente impositore chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Calabria e sosteneva la legittimità del proprio operato con riferimento alla tassa del
2021 mentre, prendendo atto di una relata di notifica illeggibile dell'avviso di accertamento sotteso alla tassa del 2019, deduceva di aver disposto lo sgravio.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Con una prima memoria parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese della Regione in considerazione dell'avvenuto sgravio solo successivamente alla notifica del ricorso.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il ricorrente delimitato l'oggetto del ricorso al ruolo 2024/002336 relativo alla tassa automobilistica del 2019, l'intervenuto provvedimento di sgravio della cartella impone di pervenire ad una declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio possono compensarsi atteso che lo sgravio è avvenuto in considerazione dell'illeggibilità della firma apposta nella relata di notifica e, quindi, epr un motivo non specificamente dedotto in ricorso nel quale si è sostenuto l'omessa radicale notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al carico tributario del 2019 e conferma nel resto. Spese compensate. Reggio Calabria, 30.01.2026