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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 371 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...] CP_1
19/03/1968 C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. ALPI ANNALISA matrimonio celebrato in BAGNO DI ROMAGNA il 14/11/1998 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'alloggio coniugale, sito in San Piero in Bagno in Via D. Alighieri 23 di proprietà della sig.ra verrà assegnato alla signora la quale vi continuerà a Pt_1 risiedere assieme ai figli e rimarrà nell'esclusiva disponibilità della stessa;
il marito lascerà la casa coniugale entro 6 mesi dalla firma del ricorso.
3) Il figlio minore , continuerà con prevalenza a vivere con la madre, viene Per_1 affidato ad entrambi i genitori ed entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale. I coniugi provvederanno separatamente all'esercizio della ordinaria e quotidiana amministrazione. Il padre avrà facoltà di visitarlo e tenerlo con sé a settimane alternate esclusi i fine settimana lavorativi del padre e 2 giorni infrasettimanali. Per ciò che riguarda i periodi festivi (pasquali, natalizi) i coniugi concordano affinchè tali periodi vengano divisi equamente alternando il giorno di Natale e Pasqua di anno in anno. Per il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il figlio.
4) Per ciò che riguarda le spese di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, il padre corrisponderà alla moglie la somma mensile di euro 100,00 (cento/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per la figlia , Per_2 corrisponderà inoltre € 200,00 (duecento/00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio ed inoltre verserà € 200,00 a titolo di rimborso forfettario per le spese Per_1 straordinarie. Tali importi verranno versati entro il 15 di ogni mese.
5) Il versamento avverrà su c/c intestato alla signora Il mantenimento Pt_1 ordinario, sarà rivalutata alla data del primo ottobre di ogni anno sulla base degli indici ISTAT, a decorrere da ottobre 2025.
6) l'assegno per il nucleo familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla madre
2 7) il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di proprietà della sig.ra verrà versato in via esclusiva dalla signora Pt_1
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per cui nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
9) Spese di procedura compensate fra le parti ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BAGNO DI ROMAGNA (Atto n. 17 parte 2 serie A anno 1998). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/07/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 371/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 371/2025 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. ALPI ANNALISA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. ALPI ANNALISA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio dell' 11/03/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/07/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...] CP_1
19/03/1968 C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. ALPI ANNALISA matrimonio celebrato in BAGNO DI ROMAGNA il 14/11/1998 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'alloggio coniugale, sito in San Piero in Bagno in Via D. Alighieri 23 di proprietà della sig.ra verrà assegnato alla signora la quale vi continuerà a Pt_1 risiedere assieme ai figli e rimarrà nell'esclusiva disponibilità della stessa;
il marito lascerà la casa coniugale entro 6 mesi dalla firma del ricorso.
3) Il figlio minore , continuerà con prevalenza a vivere con la madre, viene Per_1 affidato ad entrambi i genitori ed entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale. I coniugi provvederanno separatamente all'esercizio della ordinaria e quotidiana amministrazione. Il padre avrà facoltà di visitarlo e tenerlo con sé a settimane alternate esclusi i fine settimana lavorativi del padre e 2 giorni infrasettimanali. Per ciò che riguarda i periodi festivi (pasquali, natalizi) i coniugi concordano affinchè tali periodi vengano divisi equamente alternando il giorno di Natale e Pasqua di anno in anno. Per il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il figlio.
4) Per ciò che riguarda le spese di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, il padre corrisponderà alla moglie la somma mensile di euro 100,00 (cento/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per la figlia , Per_2 corrisponderà inoltre € 200,00 (duecento/00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio ed inoltre verserà € 200,00 a titolo di rimborso forfettario per le spese Per_1 straordinarie. Tali importi verranno versati entro il 15 di ogni mese.
5) Il versamento avverrà su c/c intestato alla signora Il mantenimento Pt_1 ordinario, sarà rivalutata alla data del primo ottobre di ogni anno sulla base degli indici ISTAT, a decorrere da ottobre 2025.
6) l'assegno per il nucleo familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla madre
2 7) il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di proprietà della sig.ra verrà versato in via esclusiva dalla signora Pt_1
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per cui nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
9) Spese di procedura compensate fra le parti ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BAGNO DI ROMAGNA (Atto n. 17 parte 2 serie A anno 1998). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 14/07/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 371/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 371/2025 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. ALPI ANNALISA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. ALPI ANNALISA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio dell' 11/03/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/07/2025
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