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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 361/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 361/2023 in data 27.02.2023, rimessa al Collegio all'udienza cartolare del 2.04.2025 e discussa nella camera di consiglio del 16.10.2025 promossa da
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO ROSA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. COVELLI PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio pagina 1 di 6 Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 2.04.2025.
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis previo rigetto di tutte Parte_1 le richieste di parte resistente: • Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di RÒ AR (KR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
•Disporre per il ricorrente l'obbligo di mantenimento dei figli minori per la somma di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT o, di ogni altra diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre la corresponsione al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, da concordarsi preventivamente, salvo i casi di urgenza”;
Per : “A) nessuna statuizione si chiede per l'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale, considerato che le parti da anni vivono in residenze e domicili diversi dalla ex casa coniugale;
B) Affidamento condiviso della prole per entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre. Il sig. s'impegna a chè i bambini vengano prelevati dallo Parte_1 stesso i venerdi all'uscita da scuola, atteso che, il sopraggiunto mancato aiuto del padre, non gli consente che egli possa accompagnare i figli a scuola il venerdì mattina, dovendo lavorare. Pertanto, il sig. per i due weekend al mese di sua spettanza terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita di Pt_1 scuola alla domenica sera dopo cena accompagnandoli presso il domicilio della madre. Il sig. Pt_1 avrà con sé i minori, altresì, per un pomeriggio nella settimana in cui non li avrà per il week-end. Le parti, comunque s'impegnano ad essere flessibili, laddove reciprocamente potrebbero avere difficoltà per il trascorrimento dei minori seco, avvertendo per tempo, l'altro genitore. Per le feste principali Natale/ Pasqua i minori le trascorreranno con il padre secondo il regime alternato, che le parti concorderanno almeno 10 giorni prima della ricorrenza natalizia, di Capodanno e di Pasqua. I figli trascorreranno, durante l'estate, con il padre 15 giorni consecutivi, o in modo diverso, compresi tra il mese di giugno e di luglio, che le parti concorderanno 15 giorni prima. C) Imporre al sig.
[...]
la corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile per la prole, pari ad euro 500,00 da Pt_1 corrispondere alla signora , entro giorno 20 di ogni mese da adeguarsi secondo gli Controparte_1 indici ISTAT, come per legge, oltre la corresponsione per intero dell'assegno unico, giusto quanto pronunciato dalla Suprema Corte, come retro descritto, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Crotone, e nelle quali si annoverano le spese necessarie, laddove occorrenti, per i farmaci omeopatici o specialistici e/o prodotti alimentari specifici laddove necessari per . D) Con vittoria di spese e competenze.” CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
29.12.2009, celebrato in RÒ AR e regolarmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune di RÒ AR al n. 55, Parte II, Serie A, anno 2009.
Il ricorrente ha esposto che con sentenza n. 824/2022 emessa dal Tribunale di Crotone in data 03.11.2022 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e che da tale data non vi è stata alcuna pagina 2 di 6 riconciliazione, essendo cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale. In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei due figli minori, (nata il [...] a [...]) e CP_2
(nato il [...] a [...]), la determinazione del contributo per i figli nella misura di € Per_1
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, nonché la regolamentazione delle visite con particolare riguardo alle vacanze estive, proponendo un periodo di tre settimane nei mesi di luglio e agosto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2023, si è costituita in Controparte_1 giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la congruità del contributo di mantenimento proposto. In particolare, la resistente ha documentato la maggiore capacità reddituale del ricorrente rispetto alla propria, le crescenti esigenze dei figli in età adolescenziale e ha domandato l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli a € 500,00 mensili. La resistente ha inoltre chiesto che le vacanze estive con il padre fossero limitate a quindici giorni consecutivi nei mesi di giugno e luglio.
All'udienza di comparizione del 24.10.2023 innanzi al Presidente, comparsi personalmente i coniugi, è stato esperito il tentativo di conciliazione, che non ha avuto esito positivo. Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta, ha disposto l'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente, la determinazione provvisoria del contributo di mantenimento dei figli minori nella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla data di comparizione dei coniugi e la conferma delle ulteriori condizioni già fissate con la sentenza di separazione n. 824/2022.
Alla successiva udienza del 25.06.2024 le parti hanno chiesto di pronunciare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva del 31.08.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, rimettendo la causa sul ruolo per la decisione sulle condizioni accessorie.
Con ordinanza del 15.02.2025 il Giudice Istruttore ha fissato udienza per l'ascolto del minore Per_1
Con note congiunte depositate in data 24.03.2025 le parti rappresentavano di rinunciare all'ascolto del minore stante la volontà del minore di restare ad abitare presso la madre. All'udienza Per_1 cartolare del 2.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni rassegnate in epigrafe e il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa di decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Entrambe le parti concordano sul regime di affidamento condiviso e sul collocamento prevalente dei minori presso la madre, sig.ra . Controparte_1
pagina 3 di 6 Per quanto riguarda le modalità di frequentazione padre-figli, nella sentenza di separazione veniva disposto che i figli trascorressero con il padre i weekend alterni, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena, e che il padre tenesse con sé i minori per un pomeriggio durante le settimane in cui non li vede durante il weekend;
quanto alle vacanze estive, venivano previste due settimane consecutive durante l'estate in un mese concordato tra i coniugi. Le parti si sono inoltre impegnate ad essere flessibili nel rispetto delle reciproche esigenze.
Quanto alle vacanze estive, il ricorrente ha inizialmente chiesto che i figli trascorressero con lui tre settimane nei mesi di luglio e agosto, da concordare con la madre entro il trenta maggio di ogni anno. La resistente ha contestato tale richiesta ritenendola eccessiva e ha proposto un periodo di quindici giorni consecutivi nei mesi di giugno e luglio, sostenendo che tre settimane avrebbero mortificato il trascorrimento estivo della madre con i figli.
Considerata l'età dei minori, rispettivamente di quindici e dieci anni, e valutati i tempi di frequentazione durante l'anno scolastico, questo Tribunale ritiene che il periodo estivo rappresenti un'occasione significativa per consentire al padre di consolidare il rapporto con i figli attraverso una convivenza più prolungata.
Pertanto, si stabilisce che i figli minori e potranno trascorrere con il padre tre CP_2 Per_1 settimane durante i mesi estivi, tra giugno e agosto, anche non consecutive. Le tre settimane potranno essere godute dal padre in modo continuativo oppure essere suddivise, ad esempio, in due periodi distinti, secondo quanto concordato tra i genitori. Il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il trentuno maggio di ogni anno. In mancanza di accordo, il padre comunicherà alla madre le date prescelte con preavviso di almeno venti giorni, garantendo comunque un margine temporale sufficiente per consentire alla madre di organizzare il proprio periodo estivo con i figli.
Per le ulteriori frequentazioni (durante la settimana, nei fine settimana, oltre che per festività natalizie e pasquali) si confermano le modalità già stabilite in sede di separazione.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Parte ricorrente ha chiesto di determinare il contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 mensili, mentre la resistente ha chiesto l'aumento del contributo a € 500,00 mensili.
Applicando il principio di proporzionalità sancito dagli artt. 337-ter e 316-bis c.c., secondo cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, occorre valutare comparativamente la situazione reddituale di entrambi i genitori.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il sig. è titolare di contratto a tempo Parte_1 determinato con scadenza al 30.06.2025, con retribuzione mensile netta di circa € 1.700,00. La sig.ra percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00-1.600,00 ed è invece Controparte_1 titolare di contratto a tempo indeterminato, con reddito annuo lordo pari a circa € 25.000,00.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, l'attuale posizione lavorativa del sig. (collocato nelle graduatorie per la classe Pt_1
A019, Filosofia, in fascia F1C oltre che negli elenchi di prima fascia con riserva, con tre candidati prima di lui - circostanza allegata dalla parte resistente e non specificamente contestata), rende altamente probabile il rinnovo contrattuale e una futura stabilizzazione mediante immissione in ruolo.
I figli , di anni quindici, e di anni dieci, hanno esigenze crescenti tipiche dell'età CP_2 Per_1 adolescenziale e preadolescenziale, destinate ad aumentare per istruzione superiore e attività formative. Deve altresì considerarsi che il regime di frequentazione padre-figli, che prevede weekend alterni, un pomeriggio settimanale, tre settimane estive e festività alternate, configura una presenza significativa durante la quale il padre contribuisce direttamente alle esigenze dei figli.
Bilanciando tutti questi elementi, questo Tribunale ritiene equo determinare il contributo in € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per figlio), da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Il sig. contribuirà poi per il 50% alle spese straordinarie (es. spese mediche e scolastiche), da Pt_1 concordarsi preventivamente, salvi i casi di urgenza, secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Sulle ulteriori domande.
La sig.ra ha chiesto l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale quale genitore CP_1 prevalentemente collocatario, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 4672 del 22 febbraio 2025, secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
Tanto premesso, la richiesta nel caso di specie deve essere rigettata. Ed infatti, i tempi di frequentazione del sig. con i figli (weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera, un Pt_1 pomeriggio settimanale, oltre a periodi di permanenza estivi e festività alternate) configurano una presenza significativa e continuativa che va oltre la mera visita occasionale, traducendosi in una partecipazione attiva alla vita quotidiana dei minori durante la quale il padre sostiene direttamente le spese per alimentazione, svago e cura.
Pertanto, la ripartizione paritaria dell'assegno unico appare coerente con l'assetto economico generale e con l'attuale regime delle visite padre-figli.
Per le ragioni esposte, questo Tribunale dispone che l'assegno unico universale venga ripartito in misura del cinquanta per cento tra ciascun genitore, in coerenza con il regime di affidamento condiviso e con l'effettiva compartecipazione di entrambi alla cura e al mantenimento dei figli.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 361 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Affida i figli minori e in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente CP_2 Per_1 presso la madre;
2. Dispone che le frequentazioni tra il padre e i figli minori avvengano secondo le modalità precisate in parte motiva;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1 mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, della somma di € 400,00 (€ 200,00 per figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. Rigetta la domanda di parte resistente di attribuzione integrale dell'assegno unico universale;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 361/2023 in data 27.02.2023, rimessa al Collegio all'udienza cartolare del 2.04.2025 e discussa nella camera di consiglio del 16.10.2025 promossa da
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO ROSA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. COVELLI PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio pagina 1 di 6 Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 2.04.2025.
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis previo rigetto di tutte Parte_1 le richieste di parte resistente: • Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di RÒ AR (KR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
•Disporre per il ricorrente l'obbligo di mantenimento dei figli minori per la somma di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT o, di ogni altra diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre la corresponsione al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, da concordarsi preventivamente, salvo i casi di urgenza”;
Per : “A) nessuna statuizione si chiede per l'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale, considerato che le parti da anni vivono in residenze e domicili diversi dalla ex casa coniugale;
B) Affidamento condiviso della prole per entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre. Il sig. s'impegna a chè i bambini vengano prelevati dallo Parte_1 stesso i venerdi all'uscita da scuola, atteso che, il sopraggiunto mancato aiuto del padre, non gli consente che egli possa accompagnare i figli a scuola il venerdì mattina, dovendo lavorare. Pertanto, il sig. per i due weekend al mese di sua spettanza terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita di Pt_1 scuola alla domenica sera dopo cena accompagnandoli presso il domicilio della madre. Il sig. Pt_1 avrà con sé i minori, altresì, per un pomeriggio nella settimana in cui non li avrà per il week-end. Le parti, comunque s'impegnano ad essere flessibili, laddove reciprocamente potrebbero avere difficoltà per il trascorrimento dei minori seco, avvertendo per tempo, l'altro genitore. Per le feste principali Natale/ Pasqua i minori le trascorreranno con il padre secondo il regime alternato, che le parti concorderanno almeno 10 giorni prima della ricorrenza natalizia, di Capodanno e di Pasqua. I figli trascorreranno, durante l'estate, con il padre 15 giorni consecutivi, o in modo diverso, compresi tra il mese di giugno e di luglio, che le parti concorderanno 15 giorni prima. C) Imporre al sig.
[...]
la corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile per la prole, pari ad euro 500,00 da Pt_1 corrispondere alla signora , entro giorno 20 di ogni mese da adeguarsi secondo gli Controparte_1 indici ISTAT, come per legge, oltre la corresponsione per intero dell'assegno unico, giusto quanto pronunciato dalla Suprema Corte, come retro descritto, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Crotone, e nelle quali si annoverano le spese necessarie, laddove occorrenti, per i farmaci omeopatici o specialistici e/o prodotti alimentari specifici laddove necessari per . D) Con vittoria di spese e competenze.” CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
29.12.2009, celebrato in RÒ AR e regolarmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune di RÒ AR al n. 55, Parte II, Serie A, anno 2009.
Il ricorrente ha esposto che con sentenza n. 824/2022 emessa dal Tribunale di Crotone in data 03.11.2022 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e che da tale data non vi è stata alcuna pagina 2 di 6 riconciliazione, essendo cessata tra gli stessi ogni comunione spirituale e materiale. In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei due figli minori, (nata il [...] a [...]) e CP_2
(nato il [...] a [...]), la determinazione del contributo per i figli nella misura di € Per_1
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, nonché la regolamentazione delle visite con particolare riguardo alle vacanze estive, proponendo un periodo di tre settimane nei mesi di luglio e agosto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2023, si è costituita in Controparte_1 giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la congruità del contributo di mantenimento proposto. In particolare, la resistente ha documentato la maggiore capacità reddituale del ricorrente rispetto alla propria, le crescenti esigenze dei figli in età adolescenziale e ha domandato l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli a € 500,00 mensili. La resistente ha inoltre chiesto che le vacanze estive con il padre fossero limitate a quindici giorni consecutivi nei mesi di giugno e luglio.
All'udienza di comparizione del 24.10.2023 innanzi al Presidente, comparsi personalmente i coniugi, è stato esperito il tentativo di conciliazione, che non ha avuto esito positivo. Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta, ha disposto l'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente, la determinazione provvisoria del contributo di mantenimento dei figli minori nella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla data di comparizione dei coniugi e la conferma delle ulteriori condizioni già fissate con la sentenza di separazione n. 824/2022.
Alla successiva udienza del 25.06.2024 le parti hanno chiesto di pronunciare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva del 31.08.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, rimettendo la causa sul ruolo per la decisione sulle condizioni accessorie.
Con ordinanza del 15.02.2025 il Giudice Istruttore ha fissato udienza per l'ascolto del minore Per_1
Con note congiunte depositate in data 24.03.2025 le parti rappresentavano di rinunciare all'ascolto del minore stante la volontà del minore di restare ad abitare presso la madre. All'udienza Per_1 cartolare del 2.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni rassegnate in epigrafe e il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa di decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Entrambe le parti concordano sul regime di affidamento condiviso e sul collocamento prevalente dei minori presso la madre, sig.ra . Controparte_1
pagina 3 di 6 Per quanto riguarda le modalità di frequentazione padre-figli, nella sentenza di separazione veniva disposto che i figli trascorressero con il padre i weekend alterni, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena, e che il padre tenesse con sé i minori per un pomeriggio durante le settimane in cui non li vede durante il weekend;
quanto alle vacanze estive, venivano previste due settimane consecutive durante l'estate in un mese concordato tra i coniugi. Le parti si sono inoltre impegnate ad essere flessibili nel rispetto delle reciproche esigenze.
Quanto alle vacanze estive, il ricorrente ha inizialmente chiesto che i figli trascorressero con lui tre settimane nei mesi di luglio e agosto, da concordare con la madre entro il trenta maggio di ogni anno. La resistente ha contestato tale richiesta ritenendola eccessiva e ha proposto un periodo di quindici giorni consecutivi nei mesi di giugno e luglio, sostenendo che tre settimane avrebbero mortificato il trascorrimento estivo della madre con i figli.
Considerata l'età dei minori, rispettivamente di quindici e dieci anni, e valutati i tempi di frequentazione durante l'anno scolastico, questo Tribunale ritiene che il periodo estivo rappresenti un'occasione significativa per consentire al padre di consolidare il rapporto con i figli attraverso una convivenza più prolungata.
Pertanto, si stabilisce che i figli minori e potranno trascorrere con il padre tre CP_2 Per_1 settimane durante i mesi estivi, tra giugno e agosto, anche non consecutive. Le tre settimane potranno essere godute dal padre in modo continuativo oppure essere suddivise, ad esempio, in due periodi distinti, secondo quanto concordato tra i genitori. Il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il trentuno maggio di ogni anno. In mancanza di accordo, il padre comunicherà alla madre le date prescelte con preavviso di almeno venti giorni, garantendo comunque un margine temporale sufficiente per consentire alla madre di organizzare il proprio periodo estivo con i figli.
Per le ulteriori frequentazioni (durante la settimana, nei fine settimana, oltre che per festività natalizie e pasquali) si confermano le modalità già stabilite in sede di separazione.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Parte ricorrente ha chiesto di determinare il contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 mensili, mentre la resistente ha chiesto l'aumento del contributo a € 500,00 mensili.
Applicando il principio di proporzionalità sancito dagli artt. 337-ter e 316-bis c.c., secondo cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, occorre valutare comparativamente la situazione reddituale di entrambi i genitori.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il sig. è titolare di contratto a tempo Parte_1 determinato con scadenza al 30.06.2025, con retribuzione mensile netta di circa € 1.700,00. La sig.ra percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00-1.600,00 ed è invece Controparte_1 titolare di contratto a tempo indeterminato, con reddito annuo lordo pari a circa € 25.000,00.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, l'attuale posizione lavorativa del sig. (collocato nelle graduatorie per la classe Pt_1
A019, Filosofia, in fascia F1C oltre che negli elenchi di prima fascia con riserva, con tre candidati prima di lui - circostanza allegata dalla parte resistente e non specificamente contestata), rende altamente probabile il rinnovo contrattuale e una futura stabilizzazione mediante immissione in ruolo.
I figli , di anni quindici, e di anni dieci, hanno esigenze crescenti tipiche dell'età CP_2 Per_1 adolescenziale e preadolescenziale, destinate ad aumentare per istruzione superiore e attività formative. Deve altresì considerarsi che il regime di frequentazione padre-figli, che prevede weekend alterni, un pomeriggio settimanale, tre settimane estive e festività alternate, configura una presenza significativa durante la quale il padre contribuisce direttamente alle esigenze dei figli.
Bilanciando tutti questi elementi, questo Tribunale ritiene equo determinare il contributo in € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 per figlio), da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Il sig. contribuirà poi per il 50% alle spese straordinarie (es. spese mediche e scolastiche), da Pt_1 concordarsi preventivamente, salvi i casi di urgenza, secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Sulle ulteriori domande.
La sig.ra ha chiesto l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale quale genitore CP_1 prevalentemente collocatario, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 4672 del 22 febbraio 2025, secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
Tanto premesso, la richiesta nel caso di specie deve essere rigettata. Ed infatti, i tempi di frequentazione del sig. con i figli (weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera, un Pt_1 pomeriggio settimanale, oltre a periodi di permanenza estivi e festività alternate) configurano una presenza significativa e continuativa che va oltre la mera visita occasionale, traducendosi in una partecipazione attiva alla vita quotidiana dei minori durante la quale il padre sostiene direttamente le spese per alimentazione, svago e cura.
Pertanto, la ripartizione paritaria dell'assegno unico appare coerente con l'assetto economico generale e con l'attuale regime delle visite padre-figli.
Per le ragioni esposte, questo Tribunale dispone che l'assegno unico universale venga ripartito in misura del cinquanta per cento tra ciascun genitore, in coerenza con il regime di affidamento condiviso e con l'effettiva compartecipazione di entrambi alla cura e al mantenimento dei figli.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 361 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Affida i figli minori e in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente CP_2 Per_1 presso la madre;
2. Dispone che le frequentazioni tra il padre e i figli minori avvengano secondo le modalità precisate in parte motiva;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1 mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, della somma di € 400,00 (€ 200,00 per figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. Rigetta la domanda di parte resistente di attribuzione integrale dell'assegno unico universale;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
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