Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 06/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SCIOGLIMENTO
MATRIMONIO CONGIUNTO
R.G. n. 1434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1434/2024, promossa con ricorso depositato il 18/03/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Kyiv (Ucraina) in data 12.01.1993
cittadina: ucraina Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Federica Del Malvò
e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) in adta 02.07.1995
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Federica Del Malvò
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Parabiago (MI) in data 19.02.2022
□ senza figli
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.03.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
a) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto (in particolare, evitando condotte che possano pregiudicare e/o porre in pericolo la salute e/o l'integrità psico fisica dell'altro coniuge);
b) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richieste economiche per loro stessi.
c) i ricorrenti assumeranno, per tutti gli aspetti non specificati nel presente accordo, intese condivise ponendo come criterio guida il reciproco rispetto di loro stessi
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistendo i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indicava compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
In data 22.04.2024 è stata depositata sentenza di omologa della separazione consensuale della sig.ra e del sig. Parte_1 Pt_2
In conseguenza, gli stessi – rinunciando ad impugnare l'omologa – chiedevano la pronuncia della sentenza dichiarativa di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Previ gli adempimenti di legge, sussistendone i presupposti
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CONTRATTO DAI CONIUGI IN DATA
19.02.2022, IN PARABIAGO (MI), CON ATTO TRASCRITTO NEI REGISTRI DELLO STATO
CIVILE DEL COMUNE DI PARABIAGO AL N. 4 PARTE I ALLE CONDIZIONI STABILITE
DALLE PARTI, COME INDICATE IN PARTE NARRATIVA, DA INTENDERSI QUI
TRASCRITTE;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __29.1.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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