Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2025, proposto da
Hope Engineering S.r.l., Salice Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Valeria Viti, Lorenzo Massaro, Cesare Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Regione Puglia, Ministero della Cultura, Ministero della Cultura DG Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Ministero della Cultura DG Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero delle Imprese e del made in Italy, Ministero delle Imprese e del made in Italy DG Tecnologie Com e Sic Inforis Come Tecnologi, Ministero Imprese e made in Italy dipartimento per le Comunicazioni, Ministero Imprese e Made in Italy dipartimento Comisp Terr Puglia e Basilicatadiv, Ministero della Difesa, Ministero Interno, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Enacente Nazionale Aviazione Civile, Enav S.p.A. Ente Nazionale Assistenza al Volo, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Salice Salentino, Comune di San Pancrazio Salentino, Comune di Guagnano, Comune di Veglie, Provincia di Lecce, Provincia di Brindisi, Mimit - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (Dgtcsiiscti), Mimit - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Agenzia del Demanio, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, non costituiti in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Testi, Simona Anna Tondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E-Distribuzione S.p.A., non costituita in giudizio;
Hepv20 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
OS RA, NA RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. 00232 del 28/05/2025 emessa dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Autorizzazioni Ambientali, costituente il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27- bis D.lgs. 152/2006 in favore della società HEPV20 S.r.l. rispetto al progetto agrivoltaico per una potenza nominale pari a 6,3 MW, sito nel Comune di Salice Salentino, comprensivo di opere di connessione alla rete elettrica nei Comuni di Salice Salentino, San Pancrazio Salentino, Guagnano e di Veglie;
- della Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 n. 116 del 20/05/2025 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia emessa in favore di HEPV20 S.r.l. in relazione al menzionato progetto agrivoltaico;
- della Determinazione Dirigenziale di Valutazione di Impatto Ambientale n. 379 del 31/07/2024 del Servizio VIA/VIncA - Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia emessa in favore di HEPV20 S.r.l. in relazione al menzionato progetto agrivoltaico;
- della Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2024 emessa rispetto alla procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 in relazione al predetto progetto agrivoltaico;
- di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorché non conosciuto dalle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Puglia e di Regione Puglia e di Ministero della Cultura e di Ministero della Cultura dg Archeologia Belle Arti e Paesaggio e di Ministero della Cultura dg Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e di Ministero delle Imprese e del made in Italy e di Ministero delle Imprese e del made in Italy dg Tecnologie Com e Sic Inforis Come Tecnologi e di Ministero Imprese e made in Italy dipartimento per le Comunicazioni e di Ministero Imprese e made in Italydip Comisp Terr Puglia e Basilicata div 3 e di Ministero della Difesa e di Ministero Interno e di Ministero Infrastrutture e Trasporti e di Enacente Nazionale Aviazione Civile e di Enav S.p.A. Ente Nazionale Assistenza al Volo e di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e di Agenzia Regionale Protezione Ambiente Puglia e di Provincia di Lecce e di Hepv20 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. SI CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- le società ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso con atto in data 4.3.2026, ritualmente notificato alle parti costituite;
- HEPV20 S.R.L. e le prof.sse OS RA e NA RA hanno espressamente aderito alla rinuncia;
- le altre parti costituite non si sono formalmente opposte alla rinuncia;
Considerato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di opposizione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2 lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che a norma dell'art. 84, comma 2, c.p.a., avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
SI CA, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI CA | TO CA |
IL SEGRETARIO