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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2452/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MARSONI CHIARA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 CP_1
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in SAVIGLIANO (CN) il 25/09/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 43, parte II,
Serie A, dell'anno 2010; - che dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...] il Persona_1
02/01/2015 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
"a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in Savigliano (CN) in data 25.9.2010, con atto trascritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano (CN) al n. 43, anno 2010, parte II, Serie
A), ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
b) Assegnare la casa familiare sita in Savigliano (CN), viale del Sole n. 17, con ogni arredo e pertinenza, alla madre per destinarla ad abitazione per sé e per le figlie, con possibilità in capo al signor IL RE di prelevare tutti o suoi effetti personali;
c) Disporre l'affidamento congiunto ai genitori delle figlie RA e con Persona_2 collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
d)Omologare le seguenti condizioni concordate della separazione:
1) Le figlie minori e rimangono affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente di comune accordo la responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno delle figlie e a provvedere alla loro cura, educazione, istruzione ed assistenza morale.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
Per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà le figlie con sé.
I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra le figlie ed i nonni paterni e materni.
2) Le figlie minori vivranno con la madre, con collocamento prevalente presso la stessa, e la loro residenza anagrafica verrà mantenuta in Savigliano (CN), viale del Sole n. 17.
3) Il padre avrà diritto a trascorrere con le figlie minori, RA e due Persona_2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì e il mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. Il tempo concesso avrà inizio al termine delle lezioni scolastiche e terminerà alle ore 20.30, quando il padre riporterà le figlie presso l'abitazione materna, dopo aver consumato la cena. A mercoledì alterni, le minori pernotteranno presso il padre, compatibilmente con le sue esigenze lavorative, e il giorno successivo saranno accompagnate a scuola dal padre stesso.
Le minori trascorreranno i fine settimana e le festività infrasettimanali (da intendersi come fine settimana) alternativamente con ciascun genitore, a partire dall'uscita da scuola del venerdì, fino al lunedì mattina, quando verranno accompagnate dal genitore presso la propria scuola.
4) Nel periodo delle vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il periodo di festività in modo alternato dal 25 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con alternanza annuale.
Nel periodo delle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno ad anni alterni la festività del giorno di Pasqua con il padre, e la festività del lunedì dell'Angelo con la madre, e viceversa.
Per quanto riguarda le altre festività e le date dei compleanni, le minori trascorreranno tali giorni alternativamente con ciascun genitore, secondo un criterio di alternanza annuale.
5) In ogni caso, previo accordo tra i genitori e congruo preavviso, nonché compatibilmente con le esigenze e i desideri delle minori, le figlie potranno trascorrere con il padre del tempo in giorni ed orari diversi e per periodi anche più lunghi rispetto a quelli sopra fissati che le parti riconoscono come contenuto minimo del diritto di visita.
I genitori si impegnano a facilitare e a mantenere le comunicazioni quotidiane tra le figlie ed il genitore non collocatario.
I genitori si impegnano inoltre a collaborare in modo reciproco e costruttivo nella gestione ordinaria della vita quotidiana delle minori, con l'obiettivo di agevolare le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
6) Il padre verserà un contributo mensile al mantenimento delle due figlie pari a complessivi
€ 650,00 (€ 325,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il mantenimento dovrà essere versato alla madre, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla stessa, entro il giorno quindici di ogni mese sino al reperimento da parte di ciascun figlio di un'occupazione lavorativa idonea ai fini dell'indipendenza economica.
L'assegno unico e/o altri contributi similari verranno percepiti nella misura del 100% dalla madre presso la quale sono collocate le figlie;
il padre rinuncia espressamente al suddetto assegno unico.
I genitori danno atto che, alla data odierna, l'importo complessivo dell'assegno unico percepito per le figlie ammonta a € 115,00 mensili. Le parti convengono che, qualora detto importo dovesse diminuire per qualsiasi ragione, il padre integrerà tale diminuzione versando alla madre la differenza, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dalla data della variazione. 7) I ricorrenti concordano che le spese straordinarie relative alle figlie, ovvero tutte quelle spese che non rientrano nell'ordinaria gestione della vita quotidiana e che sono necessarie o impreviste, saranno suddivise tra i genitori in parti uguali, cioè al 50% ciascuno. Tali spese straordinarie comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o da assicurazioni sanitarie private (ad esempio: visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci, spese per protesi, apparecchi ortodontici e occhiali da vista);
• Spese scolastiche (ad esempio: libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno, viaggi e gite scolastiche, abbonamento trasporti pubblici, corsi di recupero e lezioni private, assicurazioni e tasse anche universitarie, scuole di lingue, corsi);
• Spese per attività sportive, culturali o ricreative extra-scolastiche (ad esempio: corsi, pre e dopo scuola, centri estivi, corsi per il conseguimento di patenti di guida, costi per l'acquisto di mezzi di locomozione);
• Spese di emergenza per il benessere dei figli, che non possano essere rimandate.
Le spese straordinarie, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle spese mediche e delle spese urgenti e necessarie, saranno sostenute direttamente dal genitore che ne avrà anticipato il pagamento, con obbligo per l'altro genitore di rimborsare la propria quota (pari al 50%) entro 3 giorni dalla richiesta di rimborso, che dovrà essere corredata da documentazione giustificativa (fatture, ricevute, preventivi, etc.).
Le spese mediche relative alle figlie godono, in tutto o in parte, di copertura assicurativa, in forza di polizza assicurativa privata sottoscritta dal padre, il quale si obbliga a pagare interamente il relativo premio.
Nel caso di disaccordo tra i genitori riguardo alla necessità o all'importo di una spesa straordinaria, le parti si impegnano a risolvere la controversia in modo amichevole, ricorrendo, se necessario, ad un tentativo di mediazione. In caso di mancato accordo, ciascun genitore potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per la risoluzione della controversia.
8) I ricorrenti concordano di estinguere il conto corrente n. 20115 presso il Banco BPM SPA, filiale di Savigliano (CN), cointestato, entro e non oltre il giugno 2026; il saldo del suddetto conto verrà ripartito in parti uguali tra i ricorrenti.
9) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione al mantenimento reciproco
10) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minorenni, prestando reciproco consenso per il rilascio di qualsivoglia documento che richieda la firma congiunta.
11) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
27/07/1984 a HK (ALBANIA), e , nato il Controparte_1
04/10/1974 a SAVIGLIANO (CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in
SAVIGLIANO (CN) il 25/09/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 43, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2452/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MARSONI CHIARA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 CP_1
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in SAVIGLIANO (CN) il 25/09/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 43, parte II,
Serie A, dell'anno 2010; - che dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...] il Persona_1
02/01/2015 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
"a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in Savigliano (CN) in data 25.9.2010, con atto trascritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano (CN) al n. 43, anno 2010, parte II, Serie
A), ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
b) Assegnare la casa familiare sita in Savigliano (CN), viale del Sole n. 17, con ogni arredo e pertinenza, alla madre per destinarla ad abitazione per sé e per le figlie, con possibilità in capo al signor IL RE di prelevare tutti o suoi effetti personali;
c) Disporre l'affidamento congiunto ai genitori delle figlie RA e con Persona_2 collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
d)Omologare le seguenti condizioni concordate della separazione:
1) Le figlie minori e rimangono affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente di comune accordo la responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno delle figlie e a provvedere alla loro cura, educazione, istruzione ed assistenza morale.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
Per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà le figlie con sé.
I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra le figlie ed i nonni paterni e materni.
2) Le figlie minori vivranno con la madre, con collocamento prevalente presso la stessa, e la loro residenza anagrafica verrà mantenuta in Savigliano (CN), viale del Sole n. 17.
3) Il padre avrà diritto a trascorrere con le figlie minori, RA e due Persona_2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì e il mercoledì, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. Il tempo concesso avrà inizio al termine delle lezioni scolastiche e terminerà alle ore 20.30, quando il padre riporterà le figlie presso l'abitazione materna, dopo aver consumato la cena. A mercoledì alterni, le minori pernotteranno presso il padre, compatibilmente con le sue esigenze lavorative, e il giorno successivo saranno accompagnate a scuola dal padre stesso.
Le minori trascorreranno i fine settimana e le festività infrasettimanali (da intendersi come fine settimana) alternativamente con ciascun genitore, a partire dall'uscita da scuola del venerdì, fino al lunedì mattina, quando verranno accompagnate dal genitore presso la propria scuola.
4) Nel periodo delle vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il periodo di festività in modo alternato dal 25 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con alternanza annuale.
Nel periodo delle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno ad anni alterni la festività del giorno di Pasqua con il padre, e la festività del lunedì dell'Angelo con la madre, e viceversa.
Per quanto riguarda le altre festività e le date dei compleanni, le minori trascorreranno tali giorni alternativamente con ciascun genitore, secondo un criterio di alternanza annuale.
5) In ogni caso, previo accordo tra i genitori e congruo preavviso, nonché compatibilmente con le esigenze e i desideri delle minori, le figlie potranno trascorrere con il padre del tempo in giorni ed orari diversi e per periodi anche più lunghi rispetto a quelli sopra fissati che le parti riconoscono come contenuto minimo del diritto di visita.
I genitori si impegnano a facilitare e a mantenere le comunicazioni quotidiane tra le figlie ed il genitore non collocatario.
I genitori si impegnano inoltre a collaborare in modo reciproco e costruttivo nella gestione ordinaria della vita quotidiana delle minori, con l'obiettivo di agevolare le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
6) Il padre verserà un contributo mensile al mantenimento delle due figlie pari a complessivi
€ 650,00 (€ 325,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il mantenimento dovrà essere versato alla madre, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla stessa, entro il giorno quindici di ogni mese sino al reperimento da parte di ciascun figlio di un'occupazione lavorativa idonea ai fini dell'indipendenza economica.
L'assegno unico e/o altri contributi similari verranno percepiti nella misura del 100% dalla madre presso la quale sono collocate le figlie;
il padre rinuncia espressamente al suddetto assegno unico.
I genitori danno atto che, alla data odierna, l'importo complessivo dell'assegno unico percepito per le figlie ammonta a € 115,00 mensili. Le parti convengono che, qualora detto importo dovesse diminuire per qualsiasi ragione, il padre integrerà tale diminuzione versando alla madre la differenza, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dalla data della variazione. 7) I ricorrenti concordano che le spese straordinarie relative alle figlie, ovvero tutte quelle spese che non rientrano nell'ordinaria gestione della vita quotidiana e che sono necessarie o impreviste, saranno suddivise tra i genitori in parti uguali, cioè al 50% ciascuno. Tali spese straordinarie comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o da assicurazioni sanitarie private (ad esempio: visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci, spese per protesi, apparecchi ortodontici e occhiali da vista);
• Spese scolastiche (ad esempio: libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno, viaggi e gite scolastiche, abbonamento trasporti pubblici, corsi di recupero e lezioni private, assicurazioni e tasse anche universitarie, scuole di lingue, corsi);
• Spese per attività sportive, culturali o ricreative extra-scolastiche (ad esempio: corsi, pre e dopo scuola, centri estivi, corsi per il conseguimento di patenti di guida, costi per l'acquisto di mezzi di locomozione);
• Spese di emergenza per il benessere dei figli, che non possano essere rimandate.
Le spese straordinarie, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle spese mediche e delle spese urgenti e necessarie, saranno sostenute direttamente dal genitore che ne avrà anticipato il pagamento, con obbligo per l'altro genitore di rimborsare la propria quota (pari al 50%) entro 3 giorni dalla richiesta di rimborso, che dovrà essere corredata da documentazione giustificativa (fatture, ricevute, preventivi, etc.).
Le spese mediche relative alle figlie godono, in tutto o in parte, di copertura assicurativa, in forza di polizza assicurativa privata sottoscritta dal padre, il quale si obbliga a pagare interamente il relativo premio.
Nel caso di disaccordo tra i genitori riguardo alla necessità o all'importo di una spesa straordinaria, le parti si impegnano a risolvere la controversia in modo amichevole, ricorrendo, se necessario, ad un tentativo di mediazione. In caso di mancato accordo, ciascun genitore potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per la risoluzione della controversia.
8) I ricorrenti concordano di estinguere il conto corrente n. 20115 presso il Banco BPM SPA, filiale di Savigliano (CN), cointestato, entro e non oltre il giugno 2026; il saldo del suddetto conto verrà ripartito in parti uguali tra i ricorrenti.
9) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione al mantenimento reciproco
10) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minorenni, prestando reciproco consenso per il rilascio di qualsivoglia documento che richieda la firma congiunta.
11) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
27/07/1984 a HK (ALBANIA), e , nato il Controparte_1
04/10/1974 a SAVIGLIANO (CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in
SAVIGLIANO (CN) il 25/09/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 43, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi