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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11373 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 32935 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024 TRA
in persona del procuratore, Avv. Cristian De Parte_1
Lorenzo, giusta procura dell'1.12.2020 a rogito del dott. notaio Persona_1 in Como n. 608080 Rep. – 29493 Racc., elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione n. 10, presso lo Studio Toffoletto Parte_2 rappresentata e difesa, , dagli Avvocati Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Ezio Moro, Gregorio Malta, giusta delega allegata alla busta contenente il ricorso OPPONENTE E
elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico Controparte_1
II n. 5 presso lo studio dell'Avv. Ambra Reale che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato in atti OPPOSTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 13.9.2024 ed iscritto a ruolo il 16.9.2024 la società in epigrafe nominata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5296/2024 emesso il 3.8.20234 dal Tribunale di Roma sezione lavoro, in favore di per l'importo di € 1.023,93, Controparte_1 oltre accessori e spese di procedura. La parte opponente ha esposto: che il sig. lavora alle dipendenze CP_1 di in qualità di guardia particolare giurata a far data dal Parte_1
5/10/2019; che nel corso dello svolgimento delle proprie incombenze lavorative il lavoratore ha sempre avuto la possibilità di godere, nel caso di turni di durata superiore alle sei ore continuative, della pausa giornaliera durante detti turni;
che tali pause sono sempre state retribuite dalla società; che le guardie potevano organizzare in modo autonomo la pausa (da godere in ogni caso sul posto di lavoro) e segnalando alla direzione aziendale l'eventuale mancata effettuazione della pausa;
che tutte le gpg sono sempre state edotte del fatto che, se nel corso del turno di lavoro vi era la necessità di assentarsi temporaneamente e non vi erano colleghi sul posto era necessario chiamare la Centrale Operativa perché mandasse una pattuglia a copertura dell'assenza; che il ricorrente, nel corso dello svolgimento dei servizi assegnati, non ha mai segnalato di essere stato impossibilitato a godere della pausa di 10 minuti;
che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente ha prestato vari servizi di vigilanza, sia di pattugliamento che di vigilanza fissa presso vari clienti di a seconda delle esigenze aziendali. Parte_1
In punto di diritto la società opponente ha dedotto: che non sussistevano i requisiti di cui all'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
che il ricorrente non è creditore di alcuna somma certa, liquida ed esigibile di denaro e il preteso credito non è fondato su prova scritta ai sensi dell'art. 634 cod proc. civ.; che il lavoratore si limita a richiamare una sentenza del Tribunale di Roma, resa in un giudizio ove è rimasta Parte_1 contumace, senza allegare nulla in merito al periodo successivo per il quale il lavoratore richiede differenze retributive asseritamente dovute per il mancato godimento della pausa;
che anche in ragione della natura discontinua dell'attività di sorveglianza svolta dal ricorrente, quest'ultimo ha sempre potuto usufruire di pause durante i turni di lavoro;
che in ogni caso il ricorrente non ha mai segnalato ai propri responsabili l'impossibilità di godere dei 10 minuti di pausa giornaliera;
che analoghe domande sono state rigettate dalla giurisprudenza di merito richiamata in ricorso;
che la norma contrattuale invocata dal ricorrente non prevede un risarcimento “monetario” nel caso in cui la pausa non venga goduta;
che anzi la possibilità di prevedere un compensazione di natura economica in luogo del godimento della pausa deve ritenersi esclusa ai sensi degli artt. 8 e 17 del D. Lgs. n. 66/03; che appare infondata la richiesta di pagamento di una somma pari alla retribuzione per i 10 minuti di pausa asseritamente non goduta dal momento che l'art. 74 CCNL prevede che la pausa sia comunque retribuita;
che i conteggi del ricorrente sono infondati e sforniti di prova. Tanto esposto la ha cosi concluso:” nel merito, previa Parte_1 emanazione del decreto di fissazione dell'udienza, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in narrativa da intendersi qui ritrascritti, mandando esente da qualunque Parte_1 condanna di pagamento;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”. Si è costituito in giudizio l'opposto, depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere “ A) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione, totale o parziale, del decreto ingiuntivo opposto;
B) In via principale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla e, per l'effetto, a conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, condannare la medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del lavoratore opposto dell'importo di Euro 1.023,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo e le spese legali della fase monitoria già liquidate in complessivi Euro 350,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi;
C) In via subordinata, condannare in ogni caso la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] in favore del lavoratore opposto dell'importo di Euro 1.023,93, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
D) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi”. In particolare il sig. ha dedotto: che parte opponente nulla Controparte_1 ha eccepito in ordine alle differenze richieste ed ingiunte a titolo di straordinario e pari a complessivi Euro 544,51 limitandosi a contestare le differenze ingiunte per mancato godimento della pausa giornaliera, cd. quater pausa, pari ad Euro 479,42; che l'opposto lavora alle dipendenze della a far data dal 05/10/2019, in qualità di Guardia Giurata Parte_1 inquadrata nel IV livello del Ccnl Vigilanza Privata;
che il lavoratore osserva una turnazione di 6 giorni consecutivi a cui seguono 1 giorno di riposo ed 1 giorno di permesso (6+1+1) e svolge esclusivamente mansioni di pattugliamento stradale notturno;
che sin dall'assunzione e sino a maggio 2024 incluso la parte opponente ha retribuito al lavoratore opposto il lavoro straordinario non su base oraria, bensì su base giornaliera, così corrispondendogli una quota giornaliera della retribuzione mensile per ogni 7 ore e 15 minuti di straordinario effettuato, essendo l'orario di lavoro ordinario del medesimo di 7 ore e 15 minuti;
che tuttavia la quota giornaliera di retribuzione non corrisponde alla retribuzione di 7 ore e 15 minuti, bensì alla retribuzione di 6 ore e 40 minuti (173 ore mensili : 26 giorni = 6,65 centesimi, ossia 6 ore e 40 minuti, in quanto 0,65 centesimi sono 40 minuti espressi in centesimi); che inoltre, il lavoratore, pur svolgendo turni di lavoro superiori a 6 ore consecutive, come risultante dalle buste paga, non gode delle pause giornaliere di dieci minuti di cui all'art. 74 del Ccnl (cd. quater pausa), né, in alternativa, dei riposi compensativi di pari durata;
che il Tribunale di Roma sezione lavoro con sentenza n. 10206/2023 del 15/11/2023 ha accertato e dichiarato che l'opposto sin dall'assunzione percepisce per il lavoro straordinario svolto un compenso inferiore rispetto a quello contrattualmente spettante, tenuto conto del numero di ore e frazioni di ora di lavoro straordinario in concreto svolto e risultante in busta paga e che, per l'effetto, ha diritto a percepire l'integrale e corretta retribuzione del lavoro straordinario;
che in punto di pause giornaliere ex art. 74 del Ccnl, detta sentenza ha accertato e dichiarato la mancata fruizione da parte del lavoratore delle pause, nonché dei corrispondenti riposi compensativi, ed ha accertato e dichiarato il diritto del lavoratore opposto al pagamento in suo favore della relativa indennità sostitutiva. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice ha deciso la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che “ In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (Cass. sez. 2, Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021). Ciò premesso si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che:
-il sig. lavora alle dipendenze di in Controparte_1 Parte_1 qualità di guardia particolare giurata a far data dal 5/10/2019;
- con ricorso R.G. n. 35497/2022 depositato presso il Tribunale di Roma sezione lavoro il sig. ha chiesto di volere: “ 1) Accertare e Controparte_1 dichiarare la natura di retribuzione ordinaria di lavoro dell'anticipo copertura economica di cui all'art. 109 Ccnl di settore corrisposto dalla società resistente a parte ricorrente, con conseguente diritto di quest'ultimo alle relative incidenze sui singoli istituti retributivi indiretti e differiti, incluso il TFR;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente, sin dall'assunzione, percepisce per il lavoro straordinario svolto, quale risultante in busta paga, un compenso inferiore rispetto a quello contrattualmente spettante tenuto conto del numero di ore e frazioni di ora di lavoro straordinario in concreto svolto, con conseguente diritto del medesimo alla integrale e corretta retribuzione del lavoro straordinario;
3) Accertare e dichiarare la mancata fruizione di parte ricorrente delle pause giornaliere e dei relativi riposi compensativi, in violazione dell'art. 74 Ccnl Vigilanza Privata, con conseguente diritto del ricorrente al pagamento della relativa indennità sostitutiva;
4) Per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 1.295,85, per i titoli meglio specificati in premessa e per il periodo intercorrente dall'assunzione sino alla busta paga di agosto 2022, come da conteggi analitici allegati, oltre alle ulteriori differenze retributive maturate e maturande dalla busta paga di settembre 2022 in poi (…)”;
- con sentenza n.10206/2023 pubblicata il 15/11/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Roma ha così deciso:” accerta e dichiara la natura di retribuzione ordinaria dell'anticipo copertura economica di cui all'art. 109 CCNL Vigilanza Privata corrisposto dalla società resistente, con conseguente diritto del lavoratore alle relative incidenze sui singoli istituti retributivi indiretti e differiti, incluso il TFR;
accerta e dichiara che il ricorrente, sin dall'assunzione, percepisce per il lavoro straordinario svolto, quale risultante in busta paga, un compenso inferiore rispetto a quello contrattualmente spettante, tenuto conto del numero di ore e frazioni di ora di lavoro straordinario in concreto svolto, con conseguente diritto alla integrale e corretta retribuzione del lavoro straordinario;
accerta e dichiara la mancata fruizione delle pause giornaliere e dei corrispondenti riposi compensativi con conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostituiva;
per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, al pagamento in favore del ricorrente, per i suddetti titoli, della somma di euro 1.295,85 sino ad agosto 2022 incluso, oltre differenze successive, interessi e rivalutazione monetaria. Condanna la società convenuta alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite….”. Il Tribunale di Roma nella sentenza n. 10206/2023 ha così motivato la propria decisione:
“La domanda è fondata sia con riferimento all'inclusione nella retribuzione ordinaria della “Copertura Economica art.109 CCNL”, sia con riferimento all'illegittimità del calcolo dello straordinario operata dall'azienda, sia infine, con riferimento alla reclamata indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle pause giornaliere e, in quanto tale meritevole di accoglimento. Sotto il primo profilo il ricorrente lamenta, in particolare, che società convenuta abbia erogato l'emolumento dovuto a titolo di Copertura Economica art.109 CCNL quale indennità separata ed assoluta, anziché quale elemento della paga base conglobata, come tale, incidente su tutti gli ulteriori istituti contrattuali accessori e differiti. L'art.109 CCNL stabilisce che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo… e garantire un'adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno a decorrere dal 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili, da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”. Già la previsione dell'assorbimento nei futuri incrementi retributivi si evince oltre ogni ragionevole dubbio la natura appunto retributiva dell'indennità di vacanza contrattuale. A ciò si aggiunga che l'art. 105 del CCNL individua tra gli elementi che compongono la retribuzione normale anche il “salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)” e l'art.106, a sua volta, individua tra gli elementi che compongono il salario unico nazionale, proprio l'indennità di vacanza contrattuale. Dal combinato disposto delle norme contrattuali richiamate emerge indiscutibilmente che le parti sociali hanno inteso ricomprendere la copertura economica prevista dall'art. 109 CCNL nella normale retribuzione, con conseguente incidenza su tutti gli istituti contrattuali che rimandino a essa (Trib. Milano 750/2018; 2238/2018; 178/2019; Trib. Roma 4813/2021; 7623/2021; 9023/2021; 8625/2022). Parimenti fondata risulta la domanda di accertamento dell'illegittimo sistema di remunerazione del lavoro straordinario adottato dalla a Parte_1 decorrere dal 2017, in difetto di consenso del lavoratore, passando dalla base oraria alla base giornaliera, ma con una quota giornaliera di retribuzione non conforme al dettato contrattuale. L'art.115 CCNL Vigilanza Privata stabilisce: “La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26. La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173.”, sicché la quota giornaliera di retribuzione mensile corrisponde a 6 ore e 40 minuti di retribuzione. Dalle buste paga versate in atti emerge che, contrariamente alla previsione della contrattazione collettiva, la società convenuta riconosce una quota giornaliera di retribuzione ogni 7 ore e 15 di straordinari espletati, parametrandola arbitrariamente all'orario di lavoro ordinario svolto anziché alla “quota giornaliera” all'uopo individuata dal CCNL. A tale sistema di retribuzione del lavoro straordinario da ultimo unilateralmente adottato da parte resistente, consegue un indebito risparmio della società ed un corrispettivo danno economico per il lavoratore che non si vede retribuiti 35 minuti ogni 7 ore e 15 minuti di straordinario effettuato. Risulta infine fondata la domanda di accertamento della mancata fruizione da parte dei ricorrenti delle pause giornaliere e dei corrispondenti riposi compensativi con condanna della società convenuta al pagamento della relativa indennità sostitutiva. L'art.74 CCNL Vigilanza Privata recepisce la disciplina dettata dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, che al comma 1 così dispone: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. In mancanza della regolamentazione contrattuale collettiva, trova applicazione quanto dispone il comma 2: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. Dall'istruttoria svolta sul punto è chiaramente emerso infatti che il vigilante svolge il servizio di pattugliamento notturno da solo e sempre collegato con la centrale operativa con il da cui non può scollegarsi per espressa Pt_3 disposizione aziendale;
che tale dispositivo è trasportabile, ma non si può lasciare il mezzo che contiene borse con chiavi di uffici e banche, perché i relativi contenitori sono pesanti e non trasportabili;
che non sono concessi riposi compensativi delle pause non godute, in evidente violazione dell'art.74 citato. Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo (…)”. Con ricorso monitorio depositato il 19.7.2024 il sig. sulla Controparte_1 scorta della sentenza del Tribunale di Roma sezione lavoro n. 10206/2023 del 15/11/2023, premesso che la corrispondeva al lavoratore Parte_1 unicamente le differenze retributive di cui ai conteggi allegati al ricorso R.G. n. 35497/2022, relativi al periodo sino ad agosto 2022 incluso, ma non le successive differenze maturate da settembre 2022 e non conformava le buste paga a quanto statuito in via definitiva dalla sentenza n. 10206/2023, continuando a remunerare il lavoro straordinario su base giornaliera e non su base oraria, deduceva di essere creditore nei confronti della Parte_1 delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto
[...] spettante per lavoro straordinario e pausa, in virtù di quanto stabilito dalla sentenza definitiva n. 10206/2023, pari, per il periodo da settembre 2022 e sino alla busta paga di maggio 2024 inclusa, a complessivi lordi Euro 1.023,93, di cui: Euro 474,78 a titolo di straordinario 30%, Euro 479,42 a titolo di quater pausa, Euro 22,50 a titolo di straordinario festivo 40%, Euro 47,23 a titolo di lavoro festivo 35%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, giusta conteggi allegati. Con decreto ingiuntivo n. 5296/2024 del 3.8.2024, opposto in questa sede, il Tribunale di Roma sezione lavoro ha ingiunto a di pagare, Parte_1 in favore di la somma di €. 1.023,93, oltre rivalutazione, Controparte_1 interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e spese legali. Quindi la sentenza n. 10206/2023 del 15.11.2023, ad oggi passata in giudicato, ha accertato il diritto del lavoratore “alla integrale e corretta retribuzione del lavoro straordinario” nonché “la mancata fruizione delle pause giornaliere e dei corrispondenti riposi” con conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva”, con conseguente condanna di al pagamento in favore del ricorrente, per i suddetti titoli, Parte_1
“della somma di euro 1.295,85 sino ad agosto 2022 incluso, oltre differenze successive, interessi e rivalutazione monetaria”. Risulta di tutta evidenza che la sentenza n. 10206/2023 “copre” il periodo non solo fino ad agosto 2022, ma anche il periodo da settembre 2022 al 15.11.2023, data di pubblicazione della sentenza (“ oltre differenze successive”). E' pacifico ed incontestato che la società opponente ha corrisposto all'opposto la somma di € 1.295,85, relativa al periodo fino ad agosto 2022,ma non le differenze successive oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Il ricorso monitorio, sulla scorta della sentenza n. 10206/2023, ha ad oggetto il periodo da settembre 2022 a maggio 2024.
Si deve rilevare che la società opponente ha contestato unicamente la sussistenza del diritto dell'opposto alla somma di € 479,42 richiesta e ingiunta a titolo di mancato godimento della pausa, mentre l'importo di € 544,51 richiesto e ingiunto a titolo di straordinario e lavoro festivo è pacifico in quanto non contestato dalla società opponente. Dai conteggi allegati al ricorso monitorio, eseguiti correttamente dall'opposto sulla base delle buste paga e dei relativi fogli presenza elaborati dalla datrice di lavoro, emerge che l'importo dovuto a titolo di pause giornaliere per il periodo settembre 2022-15.11.2023 è pari ad € 312,24. Per ciò che concerne il periodo successivo alla sentenza n. 10206/2023 del 15.11.2023 vanno richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. le considerazioni svolte in fattispecie analoga dal Tribunale di Napoli sezione lavoro nella sentenza del 13.3.2024 RG 2669/2022:
“…Quanto alla domanda relativa alla asserita violazione dell'art. 74 del CCNL di categoria, la stessa, per come formulata dalla parte ricorrente, non può trovare accoglimento. In proposito si condividono, integralmente, le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello di Napoli in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa che vengono integralmente richiamate, in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Nella sentenza del 06.12.2022, allegata in atti, si osserva che: “Occorre premettere che l'art. 74 del C.C.N.L. di settore espressamente prevede: “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della guardia particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del d lgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposo compensativi di pari durata, do godersi entro i trenta giorni successivi”. In base a detta disposizione al dipendente che espleti un orario di lavoro superiore alle sei ore consecutive è concesso un intervallo pausa retribuita di dieci minuti e, se non è possibile goderne, dovranno essere concessi riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi. Nel caso in esame, al di là del dato controverso tra le parti sul godimento o meno della pausa di dieci minuti, è pacifico che in costanza di rapporto mai i lavoratori e le organizzazioni sindacali abbiano richiesto alla società il godimento della pausa e, tanto meno, il godimento del riposo compensativo. Tanto premesso in punto di fatto, va sottolineato che la norma espressamente prevede che la pausa in questione sia retribuita e che, qualora il lavoratore non ne fruisca, costui ha diritto ad un riposo compensativo da godersi nei successivi trenta giorni. Non è, invece, previsto il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva in caso di mancato godimento della pausa. Dunque, a parere della Corte – premesso che gli odierni appellanti hanno percepito l'intera retribuzione per i turni di lavoro svolti come indicati in ricorso e che, se anche avessero goduto della pausa, l'ammontare della retribuzione sarebbe rimasto invariato – alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente. Nel caso in esame …(omissis) e … (omissis), che hanno agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale, nulla hanno allegato in merito ad eventuali danni subiti. Né, va ribadito, vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di una retribuzione aggiuntiva, come sostanzialmente richiesto in questa sede. Oltretutto, i lavoratori non hanno neppure dedotto di aver richiesto, in considerazione del mancato godimento della pausa, il riposo compensativo (che, come prevede lo stesso articolo 74, deve essere goduto “entro i trenta giorni successivi”) e che la datrice di lavoro lo abbia loro negato. Per le ragioni sopra svolte l'appello va, pertanto, rigettato”. E, ancora, il Tribunale di Roma, in una fattispecie di identico tenore a quella attuale, ha sostenuto che: “non è intervenuto alcun accordo aziendale a regolare le modalità di fruizione della pausa e non consta né che le organizzazioni sindacali aziendali né che singoli lavoratori, e tantomeno il ricorrente, abbiano sollecitato la azienda resistente a stipulare l'accordo. Del pari non risulta che il ricorrente abbia chiesto in costanza di rapporto e la azienda rifiutato il godimento della pausa di dieci minuti. Il suddetto deduce che le modalità di lavoro imposte non consentivano il godimento della pausa. Vi è, tuttavia, da obiettare che a prescindere dalla conformità a vero dell'assunto tale impedimento avrebbe legittimato la richiesta in costanza di rapporto di concordare modalità di lavoro idonee a consentire il godimento della pausa e, in presenza di rifiuto della parte datrice resistente, la domanda in giudizio della condanna all'adempimento od al risarcimento per equivalente;
ed, invece, non legittima ora il ricorrente, a rapporto concluso e senza la previa richiesta di adempimento in costanza di rapporto, a chiedere la condanna al risarcimento per equivalente, difettando in ogni caso l'inadempimento colpevole della parte datrice alla omissione della convenzione attuativa delle modalità di fruizione della pausa (cfr. tra le altre, Trib. Roma, 10 maggio 2016, n. 4513).” (cfr. doc.A allegato alle note di parte opponente, conformi Trib. Napoli sez. lav. RG n. 11294/2022 del 14.3.2024 e RG n. 12436/2022 e 12437/2022 del 15.10.2024, RG n. 10721/2022 del 26.2.2025 di cui ai doc. B,C,D allegati alle note ). Parte_1
Nel caso di specie l'opposto nulla ha allegato in merito ad eventuali danni subiti derivanti dalla dedotta mancata fruizione della pausa di dieci minuti retribuita, né ha dedotto e provato di avere richiesto, in considerazione del mancato godimento della pausa, il riposo compensativo e di avere ricevuto il rifiuto da parte della datrice di lavoro, sicché la domanda relativa alla pausa con riferimento al periodo a decorrere dal 16.11.2023 deve essere respinta. Per le considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per l'effetto, la società opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto di complessivi € 856,75, di cui € 544,51 a titolo di straordinario e lavoro festivo ed € 312,24 a titolo di pause giornaliere ex art. 74 ccnl per il periodo settembre 2022-15.11.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione si compensano tra le parti per un quarto le spese di lite mentre i tre quarti vanno posti a carico della società opponente, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
P.Q.M.
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5296/2024 e, per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento in favore di di Controparte_1 complessivi € 856,75, di cui € 544,51 a titolo di straordinario e lavoro festivo ed € 312,24 a titolo di pause giornaliere ex art. 74 ccnl per il periodo settembre 2022-15.11.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) compensa tra le parti per un quarto le spese di lite e pone i tre quarti a carico della società opponente che liquida, già operata la compensazione, in complessivi € 570,97 di cui € 496,5 per compensi ed € 74,47 per spese generali, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi