Articolo 57 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 56Articolo 58
Versione
14 maggio 1978
Art. 57.

Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1978, e' stabilito in 100.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978