Versione
4 maggio 1973
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Versione
1 settembre 1999
1 settembre 1999
Art. 154.
Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio
L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui e' stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.
L'interesse e' corrisposto sulle somme superiori a lire 100 ed il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per difetto a lire 100.
La somma liquidata e' arrotondata a lire 10 sempre per difetto.
((29a)) --------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio
L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui e' stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.
L'interesse e' corrisposto sulle somme superiori a lire 100 ed il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per difetto a lire 100.
La somma liquidata e' arrotondata a lire 10 sempre per difetto.
((29a)) --------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Commentari • 56
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Giurisprudenza • 121
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- direttiva 2014/23/UE·
- circostanze imprevedibili·
- entità in house·
- controllo incidentale·
- articolo 132 GWB·
- SchnellLG·
- giurisdizione Corte di giustizia UE·
- modifica concessione·
- articolo 135 GWB·
- articolo 17 direttiva 2014/23/UE·
- rinvio pregiudiziale·
- articolo 72, paragrafo 1, lettera c) direttiva 2014/24/UE·
- direttiva 89/665/CEE·
- articolo 43, paragrafo 1, lettera c)·
- certezza del diritto