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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6653/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 23.9.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 23.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 6653/2017
TRA
, , E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di rappresentate e difese dall'avv. Raffaele Persona_1
Guadagni, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Mauro
Leone n. 125, come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario
ATTRICI
E
nella qualità di Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Maurizio Rumolo, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Raffaele Curcio in Nola, alla Via G. A. Miranda n. 30
CONVENUTA
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Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 23.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che conveniva in giudizio la società nella Persona_1 Controparte_1
qualità di impresa designata per la per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada (nel prosieguo, semplicemente o ), innanzi al CP_1 CP_2
Tribunale di Nola, onde ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.3.2016, alle ore 19:15 circa, in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Roma, allorché, in qualità di pedone, mentre era intenta ad attraversare la suddetta strada utilizzando l'attraversamento ivi presente, nei pressi della scuola “Ponte”, veniva investita da un motociclo non identificato, che procedeva lungo la medesima via in direzione di Napoli.
Per effetto dell'investimento e della caduta rovinosa, l'istante riportava lesioni che ne rendevano necessario il ricovero, dapprima presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura “Villa dei Fiori” di Acerra, in data 06.3.2016, dove le veniva diagnosticato “trauma contusivo al bacino” e “frattura basicervicale del femore sinistro”; successivamente, l'attrice veniva trasferita presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” di
Frattamaggiore, con diagnosi di “frattura del femore” e prognosi di 30 giorni. Presso il tale nosocomio la veniva ricoverata fino al 13.3.2016, per poi essere nuovamente trasferita, stavolta presso Per_1
l'Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, prima al Pronto Soccorso e poi nel reparto di
Ortopedia e Traumatologia, fino al 30.3.2016, dove veniva sottoposta ad intervento di endoprotesi biarticolare cementata all'anca sinistra e dimessa con diagnosi di frattura sottocapitata del femore sinistro.
Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda attorea, per tutte le ragioni esposte nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
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Istruita la causa mediante escussione testimoniale e nomina di C.T.U. medico-legale, interveniva, nelle more, il decesso dell'attrice, cui faceva seguito, mediante il deposito di comparsa di intervento volontario, in data 09.6.2021, la costituzione in giudizio di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , quali eredi di
[...] Parte_4 Persona_1
Completata la fase istruttoria con la consulenza tecnica d'ufficio del dott. , Persona_2
espletata sulla documentazione medica versata in atti, all'odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria, atteso che risulta ottemperato il disposto dell'art. 287 del D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), con il deposito della prova della tempestiva e rituale richiesta di risarcimento rivolta all'impresa assicuratrice, con pec del 13.5.2016 (all. n. 2 produzione di parte attorea) ed avendo l'attrice atteso il decorso del termine di sessanta giorni prima di instaurare il presente giudizio. La suddetta missiva è, altresì, idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., non secondo, bensì terzo comma, trattandosi dell'allegazione di un fatto previsto dalla legge come reato (lesioni colpose).
Va, poi, vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla A tal proposito, CP_1
occorre rilevare che la legitimatio ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non già di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la “legitimatio ad causam”, bensì dell'effettiva titolarità passiva del rapporto
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controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore, con conseguenze in termini di accoglimento o rigetto nel merito della domanda.
Ebbene, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è infondata, poiché, alla luce della domanda proposta dall'istante, la fattispecie in esame attiene ad un'ipotesi di danno da circolazione stradale imputabile a veicolo rimasto ignoto -in questo caso, motociclo- pertanto la legittimazione passiva della relativa domanda risarcitoria si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del che, nella specie, Controparte_2
risulta essere la convenuta nella predetta qualità.
Piuttosto, le contestazioni sollevate dalla afferiscono alla titolarità passiva del rapporto oggetto CP_1
di giudizio e, pertanto, attengono al merito della controversia, su cui ci si soffermerà nel prosieguo.
Ed infatti, passando al merito della res controversa, in base alla prospettazione attorea, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 283, co. 1, lett. a) C.d.A., atteso che parte attrice deduceva che
[...]
aveva subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da un motoveicolo non Per_1
identificato.
In virtù della disciplina invocata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sul danneggiato grava l'onere di provare: 1) le modalità del sinistro, 2) l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, 3) che tale veicolo è rimasto sconosciuto (si cfr. in tema, ex plurimis, Cass., sez. III, 19.9.1992, n. 10762; in senso conforme Cass., sez.
III, 25.7.1995 n. 8086; Cass., sez. III, 01.8.2001 n. 10484; Cass., sez. III, 10.6.2005 n. 12304).
Come sintetizzato dalla Suprema Corte (Cass., sez. III, 24.3.2016, n. 5892), in ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui «la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto», ma, in tale ottica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di
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collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”» (Cass., sez. III, 18.11.2005, n. 24449).
Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa» (Cass., sez. III, 03.9.2007, n. 18532). Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per
l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato
l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cass., sez. III, 13.7.2011, n. 15367). In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
Occorre, infatti, partire dal presupposto, come innanzi detto, che il danneggiato è tenuto a provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato (si cfr. Corte appello Messina sez. II, 04.02.2021, n. 86, in Redazione
Giuffrè 2021).
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che, quanto alla prova dell'accadimento del fatto storico, «nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, con successivo intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni, ex art.
19 e ss., l. n. 990 del 1969, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria» (Tribunale Bari, sez. III, 10.04.2008, n. 917, in
Giurisprudenzabarese.it 2008).
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Ciò chiarito, nel caso de quo l'attrice ha presentato una tempestiva denuncia-querela in data 17.5.2016 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
Inoltre, in ordine alla dinamica, il teste di parte attrice, , escusso all'udienza del Testimone_1
22.9.2020, ha riferito: “era inizio di marzo 2016, prima serata, circa le 19:30, io mi trovavo a Via Roma in
Pomigliano D'Arco, alla guida della mia auto e circolavo dietro una moto scura, percorrendo la Via Roma in direzione di Napoli, allorché giunti nei pressi della scuola elementare vidi una vecchietta che attraversava sulle strisce e si trovava già
a metà carreggiata, quando la moto la colpì sul lato destro e lei cadde sul lato opposto. Il conducente della moto fuggì senza prestare soccorso. Quindi io mi accostai, prestai soccorso alla vecchietta e aspettai che arrivassero i suoi parenti, ai quali lasciai i mei dati e andai via. (…) Non ricordo nulla del conducente della moto, ricordo solo che la moto era scura, forse nera. (…) Quando mi avvicinai a prestare soccorso vidi che la vecchietta piangeva per il dolore, in particolare lamentava dolori alla gamba sinistra e al bacino. (…) Preciso che la vecchietta attraversava andando verso la scuola, che guardando la direzione verso Napoli, si trova sul marciapiede di destra della carreggiata”.
A sostegno della dinamica così descritta si pone anche la documentazione in atti, con particolare riguardo ai referti medici depositati da parte istante, che confermano l'accesso in Pronto Soccorso della in orario compatibile con quello indicato dal teste e per lesioni congruenti con il descritto Per_1
evento.
Più precisamente, dal referto di Pronto Soccorso del 06.3.2016 presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di
Acerra, emerge che riferì ai sanitari del già menzionato nosocomio di essere stata investita da un Per_1
motorino in Via Roma a Pomigliano d'Arco, con conseguente menzione dell'omissione di soccorso (cfr. referto di Pronto Soccorso della Casa di cura Villa dei Fiori, del 06.3.2016, ore 20:17, in all. n. 3 nella produzione attorea, ove si legge: “Incidente stradale” e “Dichiara di essere stata investita da un motorino a Via
Roma a Pomigliano, con omissione di soccorso”).
Né può attribuirsi rilievo in senso contrario alla ricostruzione della dinamica offerta da parte attrice al secondo verbale di Pronto Soccorso dove si legge che la paziente riferiva ai sanitari: “caduta accidentale”
(cfr. cartella clinica dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in all. n. 4). Ritiene, infatti, la scrivente di dover attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, piuttosto
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che a quelle rese a distanza di giorni, potendosi verosimilmente ipotizzare tanto una errata verbalizzazione dei sanitari dell'ospedale di Avellino tanto una approssimativa narrazione da parte della paziente anziana (77 anni all'epoca del fatto).
Pertanto, ritiene il Tribunale che, sulla scorta della acquisita prova orale e della documentazione in atti, emerga un comportamento negligente ed imprudente, quindi colposo, del conducente del motoveicolo rimasto sconosciuto, nonché la sua mancata incolpevole identificazione ad opera dell'attrice, atteso che il conducente del motoveicolo pirata si è dileguato mentre la era a terra ferita. Invero, quanto Per_1
alla responsabilità del veicolo investitore va rimarcato che nell'accadimento, rivestiva Persona_1
la qualità di pedone. Ebbene, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8487 del 16.3.2022, ha escluso il concorso di colpa nel caso di investimento del pedone, presumendo la responsabilità del conducente del veicolo che non dimostri di aver fatto il possibile per evitare il sinistro, affermando che la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento è presunta e può essere esclusa solo quando l'investitore abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o quando risulti con certezza dalla modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità da parte sua di evitare il sinistro.
Quanto, invece, alla mancata identificazione del veicolo, l'allontanamento dell'investitore, che ha proseguito la marcia senza fermarsi, e la rovinosa caduta dell'attrice, nonché l'interesse immediato del soccorritore per le sue condizioni, giustificano l'impossibilità da parte sia dell'una che dell'altro di rinvenire la targa del danneggiante.
Dalle risultanze processuali, in definitiva, emerge chiaramente che la responsabilità della verificazione del sinistro è da ascrivere esclusivamente al conducente del mezzo investitore, rimasto sconosciuto.
Venendo al quantum debeatur, sulla scorta della C.T.U. medico-legale depositata in data 10.11.2021 a firma del dott. - cui questo Giudice ritiene di prestare adesione, in quanto immune da vizi logici e Per_2
congruamente motivata - i danni subiti dalla possono stimarsi nella misura che segue: 15% di Per_1
danno biologico permanente per un soggetto di 77 anni al momento del sinistro;
ITT di 24 giorni;
ITP al 75% di giorni 20, ITP al 50% di giorni 30 e ITP al 25% di giorni 30. In definitiva, in considerazione
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di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere, sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quale parametro nazionale per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona (Cassazione civile sez. III, 25.02.2014, n. 4447; tra le ultime, si cfr. Cassazione civile sez. VI, 23.6.2022, n. 20292), specificamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità: € 34.347,05 per danno biologico permanente nel grado del 15% per un soggetto di 77 anni al momento del sinistro;
€ 2.760,00 per ITT di giorni 24; € 1.725,00 per ITP al 75% di giorni 20; € 1.725,00 per ITP al 50% di giorni 30; € 862,50 per ITP al 25% di giorni 30.
Con la precisazione che l'importo di € 34.347,05 a titolo di danno da invalidità permanente è stato calcolato operando l'incremento nella misura del 15% del valore monetario di base previsto dalla
Tabella di Milano in relazione alla percentuale di invalidità permanente come dinanzi calcolata, e pari nella specie ad € 29.867,00, allo scopo di adeguare il risarcimento all'effettiva entità del pregiudizio.
Infatti, il predetto aumento è finalizzato a garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, tramite la c.d. personalizzazione, ai fini della ricomprensione nell'unitaria voce di danno non patrimoniale anche del c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo), alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
In particolare, nel caso di specie, occorre evidenziare che ricorrono certamente i presupposti per procedere all'anzidetta personalizzazione, ove si consideri che il fatto dannoso integra astrattamente gli estremi del reato di lesioni colpose. Vanno, altresì, considerate la sottoposizione dell'attrice ad intervento chirurgico, la degenza ospedaliera e l'entità significativa del tempo occorso per la stabilizzazione dei postumi (si cfr. documentazione medica, in atti nella produzione attorea).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore di , CP_2 Parte_1 Pt_2
e n.q. di eredi di in solido tra loro, della
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
somma di € 41.419,55.
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L'importo appena liquidato, già calcolato all'attualità, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del c.d. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla parte danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad essa dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento della Suprema Corte, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale dall'1.01.2021 al saldo, individuata come data intermedia (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante: si cfr.no sentenze Cass. n. 25571/2011 e Cass. n.
3931/2010, nonché ord. Cass. n. 7267/2018, secondo cui: «In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione
a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato»).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate a suo carico ed in favore di e in solido, come in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dispositivo, in base al decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con
D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori medi, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, del comportamento processuale delle parti, nonché degli esiti complessivi dell'istruttoria, con attribuzione all'avv. Raffaele Guadagni dichiaratosi antistatario (si cfr.no conclusioni comparsa di intervento volontario).
Infine, le spese di C.T.U., liquidate come da decreti emessi in corso di causa, vanno poste per l'intero a definitivo carico della convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. Accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna la n.q. Controparte_1
di Impresa Designata per la Gestione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
e nella qualità di eredi di , in solido Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
tra loro, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 41.419,55, oltre interessi legali dall'1.01.2021 e sino al soddisfo.
2. Condanna la n.q. di Impresa Designata per la Gestione dei Sinistri a carico del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di , Parte_1 Parte_2
e nella qualità di eredi di , in solido, che liquida in € Parte_3 Parte_4 Persona_1
520,00 per spese ed in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Raffaele Guadagni;
3. Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero, a carico della n.q. di Impresa Designata per la Gestione dei Sinistri a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in Nola, il 23.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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