TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2019 + N. R.G. 3390/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott. IO NE – nei procedimenti riuniti e decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Salvatore Rosario Zito;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'assistenza e difesa dell'Avv. Valentina Sicilia (nel N. R.G. 905/2019) e dell'avv. Mario De Tommasi
(nel N. R.G. 3390/2019);
RESISTENTE
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carlo Costantino De Pompeis, Carmela Filice e
AN Di Cato;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_3
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
[...]
RESISTENTE
(nel giudizio N. R.G. 905/2019)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2019, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 03420161460000459009 fasc. 2016/2391, emessa da Controparte_4
.
[...]
La detta comunicazione di iscrizione ipotecaria era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420060074248343000 (notificata in data 25.11.2006) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi DM 10, contributi IVS fissi e CP_2 percentuali sul minimale, somme aggiuntive, anni 2004 e 2005, per un ammontare complessivo di
€ 17.717,51;
- alla cartella di pagamento n. 03420070000055956000 (notificata in data 13.02.2007) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi IVS a percentuale sul reddito CP_2 eccedente e somme aggiuntive, anno 2003, per un ammontare complessivo di € 1.719,69;
- alla cartella di pagamento n. 03420070046089643000 (notificata in data 10.12.2007) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi IVS a percentuale sul reddito CP_2 eccedente e somme aggiuntive, anno 2004, per un ammontare complessivo di € 2.219,90;
- alla cartella di pagamento n. 03420070046554239000 (notificata in data 29.12.2007) – Ente creditore – Sede di Cosenza – relativa a rate premio e sanzioni civili, anni 2006 e CP_3 CP_3
2007, per un ammontare complessivo di € 672,96;
- alla cartella di pagamento n. 03420070050059935000 (notificata in data 21.01.2008) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi DM 10, contributi IVS fissi e CP_2 percentuali sul minimale, somme aggiuntive, anni 2005 e 2006, per un ammontare complessivo di
€ 12.834,22;
- alla cartella di pagamento n. 03420080032361715000 (notificata in data 24.10.2008) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi IVS fissi e percentuali sul CP_2 minimale, somme aggiuntive, anni 2006 e 2007, per un ammontare complessivo di € 8.837,58;
- alla cartella di pagamento n. 03420090007078735000 (notificata in data 01.04.2009) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi IVS a percentuale sul reddito CP_2 eccedente e somme aggiuntive, anni 2005 e 2008, per un ammontare complessivo di € 339,69;
e così per un totale - esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 44.341,45.
In particolare, la ricorrente ha eccepito: - la carenza di motivazione dell'atto impugnato e delle cartelle sottese;
- l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi;
- la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 per tardiva iscrizione a ruolo;
- il difetto di titoli esecutivi e assenza di prova del credito;
- l'ignoranza dell'attività professionale autonoma, imprenditoriale o artigianale presuntamente svolta che avrebbe generato la pretesa contributiva.
Successivamente, con autonomo ricorso depositato in data 9.10.2019, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420199001865384000, asseritamente notificata in data 19.9.2019
(invero notificata in data 18.9.2019), per un importo complessivo di € 217.501,97 (fondata sulle medesime cartelle di pagamento già oggetto del primo ricorso), ma limitatamente alle cartelle CP_2
n. 03420060074248343000, n. 03420070000055956000, n. 03420070046089643000, n.
03420070050059935000 e n. 03420080032361715000. In tale giudizio la ricorrente ha: - eccepito la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento;
- eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizi formali e difetto di motivazione;
- richiesto la declaratoria di non debenza delle somme pretese;
- richiamato il precedente ricorso R.G. 905/2019, pendente dinanzi al medesimo Giudice, evidenziando che le cartelle oggetto dell'intimazione sarebbero le stesse già contestate in sede di opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Con provvedimento del 22.2.2021 è stata disposta la riunione dei procedimenti, stante la connessione soggettiva ed oggettiva.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
In particolare: - l' ha eccepito la tardività dei ricorsi e la definitività delle cartelle per mancata CP_2 impugnazione nei termini;
- l' , convenuto solo nel procedimento R.G. 905/2019, ha sollevato CP_3 eccezioni di incompetenza territoriale e di inammissibilità; - l' ha Controparte_4 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, la regolarità delle notifiche e la validità degli atti impugnati.
Nel merito hanno contestato con varie argomentazioni la domanda della ricorrente e ne hanno invocato il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025
***
1. Nelle riunite cause in trattazione si verte - distintamente - in tema di opposizione ad iscrizione ipotecaria e di opposizione ad intimazione di pagamento.
2. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' nel CP_3 giudizio NRG 905/2019 (relativamente alla cartella di pagamento n. 03420070046554239000).
In particolare, deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del lavoro, a conoscere della presente controversia nei limiti dei crediti dedotti in CP_3 giudizio, ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c. La norma dispone, infatti, che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”. Come indicato da , a Cosenza ha sede l'ufficio periferico dell'ente CP_3 legittimato a ricevere e pretendere il pagamento dei premi e delle sanzioni in questione, dovendosi, dunque, radicare presso il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del lavoro, la competenza per territorio per la controversia relativa alla debenza degli stessi.
Deve essere dunque dichiarata – in relazione alle pretese - l'incompetenza del Tribunale adito, CP_3 in favore del Tribunale di Cosenza. 3. Ancora preliminarmente si osserva che, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione ad iscrizione ipotecaria è un'azione di accertamento negativo del credito, che dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione e non a un'opposizione esecutiva (v. da ultimo Cass. n. 10272/2021); pertanto, la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (v. Cass. nn. 4871/2021,
18041/2019, 25745/2015; S.U. n. 10261/2018). Essa non ha, infatti, natura di atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura ad essa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass., SS UU., nn. 15354/2015 e 19667/2014).
Inoltre, laddove, come nel caso in esame, venga richiesta la cancellazione dell'ipoteca per vizi propri dell'atto e al contempo sia contestata la pretesa creditoria sottostante, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'agente della riscossione, quanto dell'ente titolare del credito (per quest'ultimo v.
Cass. S.U. n. 7514/2022), tutti evocati in giudizio - rispetto agli atti prodromici contestati - dalla ricorrente.
4. Nel merito, la ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (ovvero delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'iter procedurale legittimante l'azione esecutiva opposta.
In effetti la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l' non può Controparte_5 procedere all'iscrizione d'ipoteca prima di aver notificato al contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria;
ciò a prescindere dalla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione stessa.
Difatti, il preavviso/comunicazione ha la funzione di permettere al destinatario di intervenire nel procedimento cautelare per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
L'omessa attivazione di tale contradditorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per palese violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. Unite sentenza n°19667/2014; Corte di Cassazione, Sez. Unite sentenza n°24823/2015).
In materia sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19667/2014, affermando che in tema di riscossione delle imposte l'Amministrazione prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che attuerà la misura cautelare concedendogli un termine per presentare osservazioni ovvero versare il dovuto. In mancanza, l'iscrizione d'ipoteca dovrà essere dichiarata illegittima. («Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77 del
D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa.
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino
a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità»; in tal senso anche Sezioni Unite sentenza n. 24823/2015).
Tanto premesso, rispetto alla contestata notifica degli atti presupposti la resistente (nel CP_6 procedimento NRG 3390/2019) ha depositato ricevute di notifiche effettuate a mezzo posta attestanti:
- la consegna in data 17.11.2014, a familiare convivente della ricorrente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201400000825000 (depositata anche nel giudizio con
NRG 905/2019 e contenente tutte le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata);
- la consegna in data 2.3.2016, alla ricorrente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201600000644000 (contenente anch'essa tutte le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata).
Orbene, seppur datata la notifica delle succitate comunicazioni preventive, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. trib., n.19790/2025) ha precisato come: “L'iscrizione ipotecaria, tuttavia, non integra un atto di esecuzione forzata, con la conseguenza che non vengono in rilievo i termini previsti nell'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973, ma bensì l'art. 77
D.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma
1, D.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore
e dei coobbligati. Il comma 2-bis dell'art. 77 prevede, poi, che l'agente della riscossione notifichi al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma
1. Di conseguenza, entro il termine di prescrizione del credito, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca, una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e previa comunicazione ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973. Deve essere, quindi, data continuità all'orientamento di questa Corte, secondo il quale l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.
77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R.
n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass., 11/04/2024, n. 9817).”. Pertanto, dalla verifica della documentazione prodotta e tenuto conto di quanto superiormente osservato, l'iscrizione ipotecaria impugnata deve essere dichiarata legittima rispetto ai crediti portati dalle cartelle di competenza di questa sezione.
5. Con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata con il giudizio rubricato al NRG
3390/2019, osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_4 di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema
Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' ui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto CP_6
l'annullamento.
Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Altresì, va preliminarmente dichiarata – come confermato e richiesto dalla stessa - la CP_6 cessazione della materia del contendere in relazione ai carichi/identificativi partite di credito sottesi:
- alla cartella di pagamento n. 03420060074248343000
Ruolo: 2006/997
Ident. Partita: 0512 PartitaIVA_1 [...]
Partita: 0513 CP_7 PartitaIVA_1 [...]
Partita: 0514 CP_7 PartitaIVA_1 [...]
Partita: CP_7 PartitaIVA_1 CP_8
Partita: 0517
[...] PartitaIVA_1 [...]
Partita: 010226131623101040122524 M CP_7 PartitaIVA_2
- alla cartella di pagamento n. 03420070050059935000
Ruolo: 2007/703
Ident. Partita: 0519 PartitaIVA_3 [...]
Partita: 0521 M;
CP_7 PartitaIVA_3
- alla cartella di pagamento n. 03420080032361715000
Ruolo: 2008/1016
Partita: 02501002008I052604282 04 26042822006410281868 M;
CP_7
- alla cartella di pagamento n. 03420090007078735000
Ruolo: 2009/136 Partita: 01 26131623101050103366 M;
CP_7 PartitaIVA_4
(cfr. estratto di ruolo in atti) poiché automaticamente annullate a norma dell'art. 4, comma 1, d. l. 23 ottobre 2018, n. 119, secondo cui: " I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre
2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)".
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass. 20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro. Per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto cioè 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella (in tal senso Cassazione,
Sentenza 17 agosto 2022, n. 2485).
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d. l. opera in via automatica e ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 Giugno 2019, n. 15471).
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a mille euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di annullamento di tali partite sottese alle cartelle di pagamento in parola (cfr. Cass. n.
35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n. 18413/2023).
Parimenti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in relazione al Ruolo:
2009/187 Ident. Partita: 02501002009I042613162310 010226131623101080123371 M della cartella di pagamento n. 03420090007078735000 in quanto - per come confermato in atti dall' – CP_6 risultante già oggetto di separato sgravio con credito residuo pari ad € 0,00 (cfr. estratto di ruolo in atti). 6. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti carichi/partite sottesi alle medesime cartelle di pagamento n. 03420060074248343000, n. 03420070050059935000 e n.
03420080032361715000, nonché alla totalità dei carichi/identificativi partite sottesi alle cartelle di pagamento n. 03420070000055956000 e n. 03420070046089643000.
Va, in proposito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, vizi contenutistici (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) e la decadenza ex art. 25 del d.lgsl 46/99. Tale opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento e la decadenza ex art. 25 del d.lgsl 46/99, essendo stato il ricorso depositato in data 9.10.2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 18.9.2019 (cfr. avviso di ricevimento in allegati
. CP_6 Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella di pagamento e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n.
29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi come l'opposizione in funzione recuperatoria risulti inammissibile poiché:
- la cartella di pagamento n. 03420060074248343000 risulta regolarmente notificata all'opponente, a mani del figlio convivente, tramite raccomandata ar in data 25.1.2006 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420070050059935000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 21.1.2008 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420080032361715000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 24.10.2008 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420070000055956000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 13.2.2007 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420070046089643000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 10.12.2007 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati Ader).
Acclarata la ritualità della notifica di tali atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione delle cartelle in parola entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica della stessa.
Dunque, ulteriore motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c..
La doglianza è infondata.
Non risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, posta l'allegazione di idonei atti interruttivi. Come esposto, in atti vi è prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420060074248343000 in data 25.11.2006, della cartella di pagamento n.
03420070050059935000 in data 21.1.2008, della cartella di pagamento n. 03420080032361715000 in data 24.10.2008, della cartella di pagamento n. 03420070000055956000 in data 13.2.2007 e della cartella di pagamento n. 03420070046089643000 in data 10.12.2007; a cui è seguita, come già esposto, in data 17.11.2014 la notifica della prima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201400000825000 ed in data 2.3.2016 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03476201600000644000 (contenenti - per quanto di competenza - tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata) che, tuttavia, parte ricorrente non risulta aver – illo tempore - impugnato al fine di contestare proprio la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese.
Successivamente a tali atti sono state effettuate le notifiche rispettivamente della iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnate.
Pertanto, rispetto al tempo decorrente dalla data di notifica delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, certamente la prescrizione è stata interrotta dapprima dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e, in seguito, della intimazione di pagamento oggetto dei giudizi riuniti.
Infatti, per quanto attiene la produzione documentale offerta dall' deve evidenziarsi come CP_6 non risulti maturato il termine prescrizionale quinquennale valevole per i crediti previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995.
A tanto consegue, con riferimento al merito, il rigetto del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale definizione ope legis della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
IO NE in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara, relativamente alla cartella n. 03420070046554239000, l'incompetenza territoriale CP_3 del Tribunale di Castrovillari, in favore del Tribunale di Cosenza, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di giorni 30, ex art 428 cpc;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione a parte dei carichi/identificativi partite contenuti nelle cartelle di pagamento n. 03420060074248343000 (Ruolo: 2006/997 - Ident. Partita:
0512 M, Partita: 0513 M, PartitaIVA_1 CP_7 PartitaIVA_1 CP_7
Partita: 0514 M, Partita: , PartitaIVA_1 CP_7 PartitaIVA_1 CP_8
Partita: 0517 M, Partita: CP_7 PartitaIVA_1 CP_7 PartitaIVA_2
010226131623101040122524 M), alla cartella di pagamento n. 03420070050059935000 (Ruolo:
2007/703 - Ident. Partita: 0519 M, Partita: PartitaIVA_3 CP_7 02501002007I012503030627 0521 M), alla cartella di pagamento n. 03420080032361715000
(Ruolo: 2008/1016 - Ident. Partita: 02501002008I052604282 04 26042822006410281868 M), alla cartella di pagamento n. 03420090007078735000 (Ruolo: 2009/136 - Ident. Partita:
02501002009I042613162310 01 26131623101050103366 M, Ruolo: 2009/187- Ident. Partita:
M); PartitaIVA_4 PartitaIVA_5
- rigetta, nel resto, i ricorsi riuniti;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali costituite.
Castrovillari, 24 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. IO NE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott. IO NE – nei procedimenti riuniti e decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Salvatore Rosario Zito;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'assistenza e difesa dell'Avv. Valentina Sicilia (nel N. R.G. 905/2019) e dell'avv. Mario De Tommasi
(nel N. R.G. 3390/2019);
RESISTENTE
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carlo Costantino De Pompeis, Carmela Filice e
AN Di Cato;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_3
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
[...]
RESISTENTE
(nel giudizio N. R.G. 905/2019)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2019, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 03420161460000459009 fasc. 2016/2391, emessa da Controparte_4
.
[...]
La detta comunicazione di iscrizione ipotecaria era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420060074248343000 (notificata in data 25.11.2006) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi DM 10, contributi IVS fissi e CP_2 percentuali sul minimale, somme aggiuntive, anni 2004 e 2005, per un ammontare complessivo di
€ 17.717,51;
- alla cartella di pagamento n. 03420070000055956000 (notificata in data 13.02.2007) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi IVS a percentuale sul reddito CP_2 eccedente e somme aggiuntive, anno 2003, per un ammontare complessivo di € 1.719,69;
- alla cartella di pagamento n. 03420070046089643000 (notificata in data 10.12.2007) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi IVS a percentuale sul reddito CP_2 eccedente e somme aggiuntive, anno 2004, per un ammontare complessivo di € 2.219,90;
- alla cartella di pagamento n. 03420070046554239000 (notificata in data 29.12.2007) – Ente creditore – Sede di Cosenza – relativa a rate premio e sanzioni civili, anni 2006 e CP_3 CP_3
2007, per un ammontare complessivo di € 672,96;
- alla cartella di pagamento n. 03420070050059935000 (notificata in data 21.01.2008) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi DM 10, contributi IVS fissi e CP_2 percentuali sul minimale, somme aggiuntive, anni 2005 e 2006, per un ammontare complessivo di
€ 12.834,22;
- alla cartella di pagamento n. 03420080032361715000 (notificata in data 24.10.2008) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi IVS fissi e percentuali sul CP_2 minimale, somme aggiuntive, anni 2006 e 2007, per un ammontare complessivo di € 8.837,58;
- alla cartella di pagamento n. 03420090007078735000 (notificata in data 01.04.2009) – Ente creditore – Sede di OS LA – relativa a contributi IVS a percentuale sul reddito CP_2 eccedente e somme aggiuntive, anni 2005 e 2008, per un ammontare complessivo di € 339,69;
e così per un totale - esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 44.341,45.
In particolare, la ricorrente ha eccepito: - la carenza di motivazione dell'atto impugnato e delle cartelle sottese;
- l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi;
- la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 per tardiva iscrizione a ruolo;
- il difetto di titoli esecutivi e assenza di prova del credito;
- l'ignoranza dell'attività professionale autonoma, imprenditoriale o artigianale presuntamente svolta che avrebbe generato la pretesa contributiva.
Successivamente, con autonomo ricorso depositato in data 9.10.2019, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420199001865384000, asseritamente notificata in data 19.9.2019
(invero notificata in data 18.9.2019), per un importo complessivo di € 217.501,97 (fondata sulle medesime cartelle di pagamento già oggetto del primo ricorso), ma limitatamente alle cartelle CP_2
n. 03420060074248343000, n. 03420070000055956000, n. 03420070046089643000, n.
03420070050059935000 e n. 03420080032361715000. In tale giudizio la ricorrente ha: - eccepito la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento;
- eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizi formali e difetto di motivazione;
- richiesto la declaratoria di non debenza delle somme pretese;
- richiamato il precedente ricorso R.G. 905/2019, pendente dinanzi al medesimo Giudice, evidenziando che le cartelle oggetto dell'intimazione sarebbero le stesse già contestate in sede di opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Con provvedimento del 22.2.2021 è stata disposta la riunione dei procedimenti, stante la connessione soggettiva ed oggettiva.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
In particolare: - l' ha eccepito la tardività dei ricorsi e la definitività delle cartelle per mancata CP_2 impugnazione nei termini;
- l' , convenuto solo nel procedimento R.G. 905/2019, ha sollevato CP_3 eccezioni di incompetenza territoriale e di inammissibilità; - l' ha Controparte_4 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, la regolarità delle notifiche e la validità degli atti impugnati.
Nel merito hanno contestato con varie argomentazioni la domanda della ricorrente e ne hanno invocato il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025
***
1. Nelle riunite cause in trattazione si verte - distintamente - in tema di opposizione ad iscrizione ipotecaria e di opposizione ad intimazione di pagamento.
2. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' nel CP_3 giudizio NRG 905/2019 (relativamente alla cartella di pagamento n. 03420070046554239000).
In particolare, deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del lavoro, a conoscere della presente controversia nei limiti dei crediti dedotti in CP_3 giudizio, ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c. La norma dispone, infatti, che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”. Come indicato da , a Cosenza ha sede l'ufficio periferico dell'ente CP_3 legittimato a ricevere e pretendere il pagamento dei premi e delle sanzioni in questione, dovendosi, dunque, radicare presso il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del lavoro, la competenza per territorio per la controversia relativa alla debenza degli stessi.
Deve essere dunque dichiarata – in relazione alle pretese - l'incompetenza del Tribunale adito, CP_3 in favore del Tribunale di Cosenza. 3. Ancora preliminarmente si osserva che, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione ad iscrizione ipotecaria è un'azione di accertamento negativo del credito, che dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione e non a un'opposizione esecutiva (v. da ultimo Cass. n. 10272/2021); pertanto, la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (v. Cass. nn. 4871/2021,
18041/2019, 25745/2015; S.U. n. 10261/2018). Essa non ha, infatti, natura di atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura ad essa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass., SS UU., nn. 15354/2015 e 19667/2014).
Inoltre, laddove, come nel caso in esame, venga richiesta la cancellazione dell'ipoteca per vizi propri dell'atto e al contempo sia contestata la pretesa creditoria sottostante, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'agente della riscossione, quanto dell'ente titolare del credito (per quest'ultimo v.
Cass. S.U. n. 7514/2022), tutti evocati in giudizio - rispetto agli atti prodromici contestati - dalla ricorrente.
4. Nel merito, la ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (ovvero delle cartelle di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'iter procedurale legittimante l'azione esecutiva opposta.
In effetti la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l' non può Controparte_5 procedere all'iscrizione d'ipoteca prima di aver notificato al contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria;
ciò a prescindere dalla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione stessa.
Difatti, il preavviso/comunicazione ha la funzione di permettere al destinatario di intervenire nel procedimento cautelare per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
L'omessa attivazione di tale contradditorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per palese violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. Unite sentenza n°19667/2014; Corte di Cassazione, Sez. Unite sentenza n°24823/2015).
In materia sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19667/2014, affermando che in tema di riscossione delle imposte l'Amministrazione prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che attuerà la misura cautelare concedendogli un termine per presentare osservazioni ovvero versare il dovuto. In mancanza, l'iscrizione d'ipoteca dovrà essere dichiarata illegittima. («Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77 del
D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa.
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino
a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità»; in tal senso anche Sezioni Unite sentenza n. 24823/2015).
Tanto premesso, rispetto alla contestata notifica degli atti presupposti la resistente (nel CP_6 procedimento NRG 3390/2019) ha depositato ricevute di notifiche effettuate a mezzo posta attestanti:
- la consegna in data 17.11.2014, a familiare convivente della ricorrente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201400000825000 (depositata anche nel giudizio con
NRG 905/2019 e contenente tutte le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata);
- la consegna in data 2.3.2016, alla ricorrente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201600000644000 (contenente anch'essa tutte le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata).
Orbene, seppur datata la notifica delle succitate comunicazioni preventive, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. trib., n.19790/2025) ha precisato come: “L'iscrizione ipotecaria, tuttavia, non integra un atto di esecuzione forzata, con la conseguenza che non vengono in rilievo i termini previsti nell'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973, ma bensì l'art. 77
D.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma
1, D.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore
e dei coobbligati. Il comma 2-bis dell'art. 77 prevede, poi, che l'agente della riscossione notifichi al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma
1. Di conseguenza, entro il termine di prescrizione del credito, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca, una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e previa comunicazione ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973. Deve essere, quindi, data continuità all'orientamento di questa Corte, secondo il quale l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.
77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R.
n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass., 11/04/2024, n. 9817).”. Pertanto, dalla verifica della documentazione prodotta e tenuto conto di quanto superiormente osservato, l'iscrizione ipotecaria impugnata deve essere dichiarata legittima rispetto ai crediti portati dalle cartelle di competenza di questa sezione.
5. Con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata con il giudizio rubricato al NRG
3390/2019, osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_4 di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema
Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' ui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto CP_6
l'annullamento.
Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Altresì, va preliminarmente dichiarata – come confermato e richiesto dalla stessa - la CP_6 cessazione della materia del contendere in relazione ai carichi/identificativi partite di credito sottesi:
- alla cartella di pagamento n. 03420060074248343000
Ruolo: 2006/997
Ident. Partita: 0512 PartitaIVA_1 [...]
Partita: 0513 CP_7 PartitaIVA_1 [...]
Partita: 0514 CP_7 PartitaIVA_1 [...]
Partita: CP_7 PartitaIVA_1 CP_8
Partita: 0517
[...] PartitaIVA_1 [...]
Partita: 010226131623101040122524 M CP_7 PartitaIVA_2
- alla cartella di pagamento n. 03420070050059935000
Ruolo: 2007/703
Ident. Partita: 0519 PartitaIVA_3 [...]
Partita: 0521 M;
CP_7 PartitaIVA_3
- alla cartella di pagamento n. 03420080032361715000
Ruolo: 2008/1016
Partita: 02501002008I052604282 04 26042822006410281868 M;
CP_7
- alla cartella di pagamento n. 03420090007078735000
Ruolo: 2009/136 Partita: 01 26131623101050103366 M;
CP_7 PartitaIVA_4
(cfr. estratto di ruolo in atti) poiché automaticamente annullate a norma dell'art. 4, comma 1, d. l. 23 ottobre 2018, n. 119, secondo cui: " I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre
2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)".
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass. 20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro. Per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto cioè 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella (in tal senso Cassazione,
Sentenza 17 agosto 2022, n. 2485).
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d. l. opera in via automatica e ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 Giugno 2019, n. 15471).
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a mille euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di annullamento di tali partite sottese alle cartelle di pagamento in parola (cfr. Cass. n.
35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n. 18413/2023).
Parimenti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in relazione al Ruolo:
2009/187 Ident. Partita: 02501002009I042613162310 010226131623101080123371 M della cartella di pagamento n. 03420090007078735000 in quanto - per come confermato in atti dall' – CP_6 risultante già oggetto di separato sgravio con credito residuo pari ad € 0,00 (cfr. estratto di ruolo in atti). 6. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti carichi/partite sottesi alle medesime cartelle di pagamento n. 03420060074248343000, n. 03420070050059935000 e n.
03420080032361715000, nonché alla totalità dei carichi/identificativi partite sottesi alle cartelle di pagamento n. 03420070000055956000 e n. 03420070046089643000.
Va, in proposito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, vizi contenutistici (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) e la decadenza ex art. 25 del d.lgsl 46/99. Tale opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento e la decadenza ex art. 25 del d.lgsl 46/99, essendo stato il ricorso depositato in data 9.10.2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 18.9.2019 (cfr. avviso di ricevimento in allegati
. CP_6 Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella di pagamento e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n.
29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi come l'opposizione in funzione recuperatoria risulti inammissibile poiché:
- la cartella di pagamento n. 03420060074248343000 risulta regolarmente notificata all'opponente, a mani del figlio convivente, tramite raccomandata ar in data 25.1.2006 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420070050059935000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 21.1.2008 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420080032361715000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 24.10.2008 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420070000055956000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 13.2.2007 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati;
CP_6
- la cartella di pagamento n. 03420070046089643000 risulta regolarmente notificata all'opponente tramite raccomandata ar in data 10.12.2007 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati Ader).
Acclarata la ritualità della notifica di tali atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione delle cartelle in parola entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica della stessa.
Dunque, ulteriore motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c..
La doglianza è infondata.
Non risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, posta l'allegazione di idonei atti interruttivi. Come esposto, in atti vi è prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420060074248343000 in data 25.11.2006, della cartella di pagamento n.
03420070050059935000 in data 21.1.2008, della cartella di pagamento n. 03420080032361715000 in data 24.10.2008, della cartella di pagamento n. 03420070000055956000 in data 13.2.2007 e della cartella di pagamento n. 03420070046089643000 in data 10.12.2007; a cui è seguita, come già esposto, in data 17.11.2014 la notifica della prima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201400000825000 ed in data 2.3.2016 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.03476201600000644000 (contenenti - per quanto di competenza - tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata) che, tuttavia, parte ricorrente non risulta aver – illo tempore - impugnato al fine di contestare proprio la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese.
Successivamente a tali atti sono state effettuate le notifiche rispettivamente della iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnate.
Pertanto, rispetto al tempo decorrente dalla data di notifica delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, certamente la prescrizione è stata interrotta dapprima dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e, in seguito, della intimazione di pagamento oggetto dei giudizi riuniti.
Infatti, per quanto attiene la produzione documentale offerta dall' deve evidenziarsi come CP_6 non risulti maturato il termine prescrizionale quinquennale valevole per i crediti previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995.
A tanto consegue, con riferimento al merito, il rigetto del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale definizione ope legis della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
IO NE in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara, relativamente alla cartella n. 03420070046554239000, l'incompetenza territoriale CP_3 del Tribunale di Castrovillari, in favore del Tribunale di Cosenza, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di giorni 30, ex art 428 cpc;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione a parte dei carichi/identificativi partite contenuti nelle cartelle di pagamento n. 03420060074248343000 (Ruolo: 2006/997 - Ident. Partita:
0512 M, Partita: 0513 M, PartitaIVA_1 CP_7 PartitaIVA_1 CP_7
Partita: 0514 M, Partita: , PartitaIVA_1 CP_7 PartitaIVA_1 CP_8
Partita: 0517 M, Partita: CP_7 PartitaIVA_1 CP_7 PartitaIVA_2
010226131623101040122524 M), alla cartella di pagamento n. 03420070050059935000 (Ruolo:
2007/703 - Ident. Partita: 0519 M, Partita: PartitaIVA_3 CP_7 02501002007I012503030627 0521 M), alla cartella di pagamento n. 03420080032361715000
(Ruolo: 2008/1016 - Ident. Partita: 02501002008I052604282 04 26042822006410281868 M), alla cartella di pagamento n. 03420090007078735000 (Ruolo: 2009/136 - Ident. Partita:
02501002009I042613162310 01 26131623101050103366 M, Ruolo: 2009/187- Ident. Partita:
M); PartitaIVA_4 PartitaIVA_5
- rigetta, nel resto, i ricorsi riuniti;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali costituite.
Castrovillari, 24 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. IO NE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.