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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1926/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259004687833000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1144/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1926/2025 depositato il 30/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.29120031006915782000 e la pedissequa intimazione di pagamento n.29120259004687833/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – OS.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1-difetto di motivazione;
2-omessa notifica degli atti presupposti;
3- prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell'8/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dall'esame del ricorso introduttivo si rileva che parte ricorrente assume di avere ricevuto l'intimazione di pagamento in data 12/05/2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – OS, nei confronti del quale il ricorso è stato proposto, unitamente all'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
Nella specie si è avuto che, il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato solamente all'Agenzia delle
Entrate di Agrigento, mentre non risulta notificato all'Agente della OS, sicchè deve rilevarsi la radicale irritualità dell'instaurazione del contraddittorio per non riconducibilità ad alcuno valido schema legale della propalazione del relativo atto introduttivo operata dal contribuente nei confronti dell'ente nei confronti del quale il ricorso è stato proposto.
Infatti, il ricorrente ha proposto l'impugnazione, nei confronti dell'Agente della OS che non si è costituito, avverso l'intimazione di pagamento ed una cartella che risultava formata dai ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate per tributi erariali.
Tuttavia, il ricorso è inammissibile per mancata notifica nei termini di legge all'Agente della riscossione, essendo stato notificato, invece, solamente ad altro soggetto (Agenzia delle Entrate), per cui non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario e non potendosi, quindi, onerare la parte di notificare il ricorso ad AD gli atti oggetto di causa - tutti riferibili all'agente della riscossione- in quanto non ritualmente impugnati nei confronti dello stesso sono divenuti definitivi.
Deve osservarsi, pertanto, poiché nessuna attività rituale si è avuta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art.21 D.lgls. n.546/1992), nei confronti dell'Agente della OS,
l'omessa l'attività compiuta per portare a conoscenza del suo destinatario il ricorso introduttivo del giudizio, porta alla conclusione che trattasi di notifica, non soltanto nulla, ma inesistente. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso l'atto impugnato impedisce l'esame delle altre censure sollevate dal ricorrente.
Considerata la peculiarità della controversia sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
PP SE RA TO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1926/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259004687833000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1144/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1926/2025 depositato il 30/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.29120031006915782000 e la pedissequa intimazione di pagamento n.29120259004687833/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – OS.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1-difetto di motivazione;
2-omessa notifica degli atti presupposti;
3- prescrizione e decadenza.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell'8/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dall'esame del ricorso introduttivo si rileva che parte ricorrente assume di avere ricevuto l'intimazione di pagamento in data 12/05/2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – OS, nei confronti del quale il ricorso è stato proposto, unitamente all'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
Nella specie si è avuto che, il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato solamente all'Agenzia delle
Entrate di Agrigento, mentre non risulta notificato all'Agente della OS, sicchè deve rilevarsi la radicale irritualità dell'instaurazione del contraddittorio per non riconducibilità ad alcuno valido schema legale della propalazione del relativo atto introduttivo operata dal contribuente nei confronti dell'ente nei confronti del quale il ricorso è stato proposto.
Infatti, il ricorrente ha proposto l'impugnazione, nei confronti dell'Agente della OS che non si è costituito, avverso l'intimazione di pagamento ed una cartella che risultava formata dai ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate per tributi erariali.
Tuttavia, il ricorso è inammissibile per mancata notifica nei termini di legge all'Agente della riscossione, essendo stato notificato, invece, solamente ad altro soggetto (Agenzia delle Entrate), per cui non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario e non potendosi, quindi, onerare la parte di notificare il ricorso ad AD gli atti oggetto di causa - tutti riferibili all'agente della riscossione- in quanto non ritualmente impugnati nei confronti dello stesso sono divenuti definitivi.
Deve osservarsi, pertanto, poiché nessuna attività rituale si è avuta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art.21 D.lgls. n.546/1992), nei confronti dell'Agente della OS,
l'omessa l'attività compiuta per portare a conoscenza del suo destinatario il ricorso introduttivo del giudizio, porta alla conclusione che trattasi di notifica, non soltanto nulla, ma inesistente. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso l'atto impugnato impedisce l'esame delle altre censure sollevate dal ricorrente.
Considerata la peculiarità della controversia sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
PP SE RA TO