Art. 2.
L'onere annuo di lire 16 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato nell'esercizio finanziario 1959-60, per lire 7 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 e per lire 8 milioni con i fondi del capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto: per lire 1 milione con i fondi del capitolo n. 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere annuo di lire 16 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato nell'esercizio finanziario 1959-60, per lire 7 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 e per lire 8 milioni con i fondi del capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto: per lire 1 milione con i fondi del capitolo n. 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.