Versione
2 maggio 2001
2 maggio 2001
Art. 11. (Modifica all'articolo 7 della legge
10 febbraio 1992, n. 164)
Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193 , e' sostituito dai seguenti: "E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza".
Nota all'art. 11:
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuove disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), come sostituito dall' art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193 , a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.".
10 febbraio 1992, n. 164)
Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193 , e' sostituito dai seguenti: "E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza".
Nota all'art. 11:
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuove disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), come sostituito dall' art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193 , a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.".
Giurisprudenza • 4
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