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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9345 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 28373/2024
Tribunale di Milano
Sezione II civile e crisi d'impresa
Il Giudice dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente
sentenza
sull' atto di citazione presentato
DA
, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura alle liti, Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati Dario Lunardon e David Apicella, con domicilio eletto presso lo studio del primo a
Bassano del Grappa (Vi) in Largo Parolini n. 85
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. , residente in [...], Corso Indipendenza n. 12, Controparte_1 C.F._2
C.F. , residente in [...] C.F._3
Campo Marzio n. 64, C.F. , residente in [...], Controparte_3 C.F._4
Viale Vignani Paolo Onorato n. 15, tutti rappresentati e difesi, come da procura alle liti, dagli Avv.ti
RD CaniLL, C.F. PEC Elena C.F._5 Email_1
Borga, C.F. PEC C.F._6 Email_2
PARTE RESISTENTE
e CONTRO
C.F. , residente in [...] C.F._7
65, difeso e rappresentato dall'avv. Ortis PeLLzzer, C.F. ; pec: C.F._8
del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il suo Email_3 studio sito in (31020) San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Guglielmo Marconi n. 102.
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina nr. 1 Nella causa introdotta con atto di citazione datato 25.07.2024, il sig. ha promosso Parte_1 un giudizio articolato su tre domande nei confronti di e dei suoi tre Controparte_5 discendenti, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Segnatamente, l'attore ha promosso un'azione di accertamento della quota di responsabilità che gli sarebbe eventualmente imputabile, un'azione di regresso per le somme corrisposte in misura eccedente la detta quota di responsabilità a lui riconducibile e come accertata nel presente giudizio e infine, in via surrogatoria rispetto a un'azione di riduzione in relazione alle donazioni Controparte_5 di e lesive della quota di legittima, nei confronti dei tre eredi in decesso della moglie e CP_6 madre.
Parte attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Nel merito: 1) accertato e dichiarato che la quota di responsabilità di nella causazione del Parte_1 danno oggetto della condanna in via solidale pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenz n° 463/2018 è sostanzialmente nulla;
2) che ad oggi l'attore ha corrisposto o, comunque, fatto avere al FaLLmento della ditta F.LL ON
s.r.l. in liquidazione l'importo di Euro 526.575,00 (salvo integrazioni o maggiorazioni che dovessero intervenire nel corso del presente giudizio all'esito delle ulteriori azioni esecutive incardinate dal medesimo creditore contro di lui); 3) che è suo diritto agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore solidale per Controparte_7 sentirlo condannare al pagamento in suo favore del medesimo importo di Euro 526.575,00, trattandosi di somma già pagata dall'attore in misura superiore alla quota di sua spettanza;
4) che è sempr diritto di agire in Parte_1 surrogatoria di rimasto completamento inerte ex art. 2900 c.c., al fine di ottenere, dopo Controparte_7 la ricostruzione dell'intero patrimonio ereditario della defunta moglie , la riduzione e conseguente restituzione CP_6 delle partecipazioni sociali della ditta e degli immobili già in proprietà della stessa, e da quest'ultima donati Parte_2 ai tre figli e senza il rispetto della quota di legittima dovuta CP_1 CP_2 Controparte_3 per legge al marito oltre ai frutti su di essi maturati dalla presente domanda al reintegro Controparte_7 della quota di legittima;
tutto ciò premesso, accertato e dichiarato, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 5) condannare
a pagare a l'importo di Euro 526.575,00, salvo integrazioni o Controparte_7 Parte_1 maggiorazioni che dovessero intervenire nel corso del presente giudizio all'esito delle ulteriori azioni esecutive incardinate dal FaLLmento della ditta F.LL ON in liquidazione contro il medesimo attore;
6) ridurre proporzionalmente ed ordinare ai convenuti e la restituzione in tale misura, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 delle seguenti donazioni di , lesive della quota di legittima di previa CP_6 Controparte_7 dichiarazione della loro nuLLtà ed inefficacia, con ogni necessario e conseguente provvedimento di legge in ordine al subentro nella comunione dei singoli beni (partecipazione sociali ed immobili) donati, e ciò sino al ripristino della legittima medesima, pari ad un quarto della massa ereditaria composta da relictum e da donatum: a) donazione a favore di e della nuda proprietà (con riserva del diritto di usufrutto alla CP_1 CP_2 CP_3 donante) e con dispensa dalla collazione, della quota parti al 44,44% del capitale sociale della società Parte_2 con sede a Bassano del Grappa in Via Bortolo Camonico n. 15 (atto del Notaio , Rep. 226.015 - Persona_1
Pagina nr. 2 Racc. 86.602 dimesso sub doc. 14); b) donazione a favore di e della CP_1 CP_2 CP_3 nuda proprietà (con riserva alla donante del diritto di usufrutto) dell'immobile sito in Comune di Bassano del Grappa, così catastalmente identificato: CT, foglio 10, map. 1179, CF, foglio 10, mapp. 1430 sub 10, 11 e 12 (atto del Notaio
, Rep. 226.014 - Racc. 86.601, e donazione a favore di e Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 della nuda proprietà (con riserva alla donante del diritto di usufrutto) dell'immobile sito in Comune di
[...]
Montebelluna, così catastalmente identificato: CF, sez. F, foglio 2, mapp. 2037 sub 83 e sub 128 (atto del
Notaio , Rep. 226.014 - Racc. 86.601, dimesso sub doc. 15), e ciò sino al ripristino della quota di Persona_1 legittima di 7) dichiarare, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria, Controparte_7 condannando i convenuti e a separare e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rilasciare ex art. 560 c.c. la parte degli immobili donati destinati a reintegrare la quota riservata (quale legittima) a
o, in caso di non agevole separazione, a pagargli il controvalore economico della quota Controparte_7 medesima;
8) condannare, infine, i medesimi convenuti e Controparte_1 Controparte_2 [...]
a pagare a tutti i frutti maturati sulle partecipazioni sociali e sugli CP_3 Controparte_5 immobili di cui ai citati atti di donazione e che saranno oggetto di riduzione e restituzione, dalla domanda giudiziale al reintegro della quota di legittima, nella misura che sarà meglio quantificata all'esito dell'espletanda attività istruttoria, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, spese (ivi comprese quelle generali) e compensi professionali integralmente rifusi e distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto patrocinio”.
In data 02.01.2025, il sig. si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_7 principale, l'incompetenza funzionale, per materia e per territorio, del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 cpc e, in via subordinata,
l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vicenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 c. p. c. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
Parte convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale: Dichiararsi, per le ragioni esposte in parte narrativa, l'incompetenza per materia e per territorio del
Tribunale di Milano, in favore del competente Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Impresa, ex art. 3, co 2, lett.
a) del D.Lvo n. 168 del 2003, ovvero in favore del competente Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23
c.p.c.
Sempre in via pregiudiziale: Dichiararsi, per le ragioni esposte in parte narrativa, l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano, in favore del competente Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
c.p.c.
Nel merito. In via principale: Rigettare, in quanto inammissibili, anche per carenza di legittimazione attiva dell'attore e passiva del convenuto ed in ogni caso in quanto infondate, in fatto ed in diritto, le Controparte_5
Pagina nr. 3 domande formulate dal sig. Con vittoria di spese, anticipazioni, e compenso professionale come per Parte_1 legge, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio antistatario.
In ogni caso Con vittoria di spese, anticipazioni, e compenso professionale come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio antistatario”.
In data 03.01.2025, anche i sig. e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 si costituivano in giudizio, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del
[...]
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, e / o del Tribunale di Vicenza.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c. p. c. Nella prima memoria, parte attrice aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale, proposta in via subordinata dai convenuti, in favore del
Tribunale di Vicenza: “ritiene questo patrocinio di aderire all'eccezione di incompetenza qui sollevata e chiede, quindi, che il Tribunale di Milano voglia dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza, competente sia ex art. 22 che ex art. 23 c.p.c., all'uopo fissando un termine per la riassunzione del presente giudizio avanti il Tribunale così individuato” (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c. p. c. depositata da parte attrice in data 31.01.2025)
All'udienza del 18.03.25, sentite le parti, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare in data 15.04.2025 e concedeva termini per il deposito di note conclusionali. A seguito di richiesta congiunta delle part di decisione con trattazione scritta, il Giudice concedeva i termini ex art. 189 c. p. c. e fissava udienza in data 07.20.25. A seguito di ulteriore richiesta congiunta delle parti di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c. p. c., il
Giudice assegnava termine di quindici giorni per il deposito delle note e fissava l'udienza cartolare in data 21.10.2025.
***
Preliminarmente, è necessario procedere alla disamina e alla delibazione delle questioni attinenti alle eccezioni di incompetenza. In primis, si esamina l'eccezione sollevata dal convenuto in via principale relativa all' incompetenza funzionale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Venezia, Sezioni
Specializzate in materia di impresa. Tale eccezione è tempestiva, essendo stata sollevata nella memoria di comparsa e costituzione in data 02.01.2025 e 03.01.2025.
Quanto alla fondatezza dell'eccezione, si richiama l'art. 3 comma 2 lett. a) d. lgs. N. 168/2003, che attribuisce competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate per le cause e i procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi queLL concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei
Pagina nr. 4 terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codce civile”.
Parte convenuta sostiene che la domanda attorea consisterebbe in un'azione di responsabilità proposta nei confronti dell'ex amministratore convenuto. Tuttavia, la domanda di parte attrice non riguarda una azione di responsabilità, giacchè la responsabilità solidale dell'amministratore Controparte_7
e dell'ex amministratore IO è stata già accertata con sentenza passata in giudicato
[...] Parte_1 in un diverso procedimento (cfr. doc. 2, 4, 5 allegati all'atto di citazione). Parte attrice ha invece esperito un'azione di regresso ex art. 1299 cc con domanda di accertamento della propria quota di responsabilità. Infatti, quel primo giudice non ha accertato le rispettive quote-parte di responsabilità, non essendo consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota-parte, dovendo egli pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori solidali abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o, comunque, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna: ciò che non risulta essere domandato in quel giudizio.
Nel caso in esame, con l'esperimento dell'azione di regresso ex art. 1299 cc, si chiede la determinazione della rispettive quote di responsabilità tra i coobbligati, non essendo tale ripartizione già oggetto di richiesta né, conseguentemente, di accertamento nel precedente giudizio in cui è stata definita la responsabilità solidale dei coobbligati. Tale verifica implica una disamina dei rapporti interni tra i condebitori e si limita ad una ripartizione interna della responsabilità, potendosi fondare anche sulla disamina di elementi e valutazioni differenti rispetto a queLL esaminati in sede di accertamento originario della responsabilità.
Ne consegue che la domanda attorea non è una domanda di accertamento della responsabilità, già definita con precedente giudicato, ma riguarda esclusivamente la ripartizione interna del danno, che può basarsi su circostanze ulteriori, anche riconducibili alla condotta tenuta dai singoli obbligati nell'ambito delle rispettive funzioni societarie.
Non può, peraltro, essere invocata una posizione di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 cc, non formulata nel presente giudizio, neppure implicitamente. Con riferimento all'azione surrogatoria, essa non costituisce un'azione tipica con contenuto determinato poiché il contenuto dell'azione surrogatoria
è rappresentato dal contenuto della singola azione di volta in volta esercitata dal creditore. Colui che agisce in via surrogatoria assume la veste di sostituto processuale facendo valere in giudizio, nomine proprio, un diritto altrui. Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha inteso agire in surrogazione rispetto al diritto di credito vantato dalla procedura faLLmentare della società F.LL ON s.r.l., bensì ha proposto domanda volta a ottenere l'accertamento delle rispettive responsabilità tra gli amministratori e la condanna alla ripetizione della quota spettante al sig. in un'ottica di Controparte_7
Pagina nr. 5 regresso (la sola iniziativa in via surrogatoria -nella posizione di Controparte_5 riguarda l'azione di riduzione in relazione alle donazioni).
La stessa prospettazione fattuale e normativa di parte attrice conferma che si tratti di azione di regresso ex art. 1299 c. c. Ciò è confermato dalle espressioni utilizzate da parte attrice nell'atto di citazione e nelle memorie (“riparto di responsabilità” pag. 5 dell'atto di citazione;
“quota di sua spettanza”, pag. 27), ed anche dalle conclusioni formulate: “che è suo diritto agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore solidale per sentirlo condannare al pagamento in suo favore del medesimo Controparte_7 importo di Euro 526.575,00, trattandosi di somma già pagata dall'attore in misura superiore alla quota di sua spettanza”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che l'attore ha esperito azione di regresso ex art. 1299 cc e che tale azione è esperita da un amministratore nei confronti dell'altro, essa riguarda il rapporto interno tra le parti del giudizio, e non la società, escludendosi pertanto che l'azione rientri nell'ambito dei “rapporti societari” di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del d. lgs. 168/2003.
Le ipotesi di competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate in materia di impresa sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pertanto l'eccezione di incompetenza funzionale per materia e per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Venezia, Sezioni Specializzate in materia di impresa, risulta infondata.
Ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza funzionale proposta in via principale, occorre prendere atto dell'accordo processuale ex art. 38 2 co cpc concluso tra le parti con riferimento all'eccezione di incompetenza, sollevata in via subordinata, del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vicenza.
Considerato che la vicenda in esame non rientra nei casi di incompetenza territoriale inderogabile di cui all'art. 28 cpc, il Sottoscritto Giudice dispone di conseguenza, in conformità dell'“accordo processuale” realizzatosi, disponendo di conseguenza la cancellazione della causa dal ruolo.
Stante la necessità di decisione sulla posizione controversa circa l'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzate in materia di impresa, per la quale la causa è stata rimessa in decisione, si impone la forma della sentenza ed occorre pronunciarsi sulle spese, che vanno poste a carico di parte attrice soccombente quanto al cautelare in corso di causa e relativo reclamo (secondo scaglione indeterminabile, complessità bassa e parametro del minimo, con
20% aumento pluralità parti), interamente compensate quelle del merito stante la soccombenza dei convenuti sul profilo di incompetenza e relativo reclamo.
P. Q. M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina nr. 6 rigetta l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, Sezioni Specializzate in materia di impresa e, stante l'accordo tra le parti, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Vicenza e disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
pone a carico di parte attrice la rifusione delle spese di lite liquidate in €3.129,60 fase cautelare, €
4.172,80 fase reclamo, interamente compensate le spese del merito.
Così deciso il 27-11-25 Il Giudice dott.Luisa Vasile
Pagina nr. 7
Tribunale di Milano
Sezione II civile e crisi d'impresa
Il Giudice dott. Luisa Vasile ha pronunciato la seguente
sentenza
sull' atto di citazione presentato
DA
, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura alle liti, Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati Dario Lunardon e David Apicella, con domicilio eletto presso lo studio del primo a
Bassano del Grappa (Vi) in Largo Parolini n. 85
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. , residente in [...], Corso Indipendenza n. 12, Controparte_1 C.F._2
C.F. , residente in [...] C.F._3
Campo Marzio n. 64, C.F. , residente in [...], Controparte_3 C.F._4
Viale Vignani Paolo Onorato n. 15, tutti rappresentati e difesi, come da procura alle liti, dagli Avv.ti
RD CaniLL, C.F. PEC Elena C.F._5 Email_1
Borga, C.F. PEC C.F._6 Email_2
PARTE RESISTENTE
e CONTRO
C.F. , residente in [...] C.F._7
65, difeso e rappresentato dall'avv. Ortis PeLLzzer, C.F. ; pec: C.F._8
del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il suo Email_3 studio sito in (31020) San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Guglielmo Marconi n. 102.
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina nr. 1 Nella causa introdotta con atto di citazione datato 25.07.2024, il sig. ha promosso Parte_1 un giudizio articolato su tre domande nei confronti di e dei suoi tre Controparte_5 discendenti, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Segnatamente, l'attore ha promosso un'azione di accertamento della quota di responsabilità che gli sarebbe eventualmente imputabile, un'azione di regresso per le somme corrisposte in misura eccedente la detta quota di responsabilità a lui riconducibile e come accertata nel presente giudizio e infine, in via surrogatoria rispetto a un'azione di riduzione in relazione alle donazioni Controparte_5 di e lesive della quota di legittima, nei confronti dei tre eredi in decesso della moglie e CP_6 madre.
Parte attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Nel merito: 1) accertato e dichiarato che la quota di responsabilità di nella causazione del Parte_1 danno oggetto della condanna in via solidale pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenz n° 463/2018 è sostanzialmente nulla;
2) che ad oggi l'attore ha corrisposto o, comunque, fatto avere al FaLLmento della ditta F.LL ON
s.r.l. in liquidazione l'importo di Euro 526.575,00 (salvo integrazioni o maggiorazioni che dovessero intervenire nel corso del presente giudizio all'esito delle ulteriori azioni esecutive incardinate dal medesimo creditore contro di lui); 3) che è suo diritto agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore solidale per Controparte_7 sentirlo condannare al pagamento in suo favore del medesimo importo di Euro 526.575,00, trattandosi di somma già pagata dall'attore in misura superiore alla quota di sua spettanza;
4) che è sempr diritto di agire in Parte_1 surrogatoria di rimasto completamento inerte ex art. 2900 c.c., al fine di ottenere, dopo Controparte_7 la ricostruzione dell'intero patrimonio ereditario della defunta moglie , la riduzione e conseguente restituzione CP_6 delle partecipazioni sociali della ditta e degli immobili già in proprietà della stessa, e da quest'ultima donati Parte_2 ai tre figli e senza il rispetto della quota di legittima dovuta CP_1 CP_2 Controparte_3 per legge al marito oltre ai frutti su di essi maturati dalla presente domanda al reintegro Controparte_7 della quota di legittima;
tutto ciò premesso, accertato e dichiarato, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 5) condannare
a pagare a l'importo di Euro 526.575,00, salvo integrazioni o Controparte_7 Parte_1 maggiorazioni che dovessero intervenire nel corso del presente giudizio all'esito delle ulteriori azioni esecutive incardinate dal FaLLmento della ditta F.LL ON in liquidazione contro il medesimo attore;
6) ridurre proporzionalmente ed ordinare ai convenuti e la restituzione in tale misura, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 delle seguenti donazioni di , lesive della quota di legittima di previa CP_6 Controparte_7 dichiarazione della loro nuLLtà ed inefficacia, con ogni necessario e conseguente provvedimento di legge in ordine al subentro nella comunione dei singoli beni (partecipazione sociali ed immobili) donati, e ciò sino al ripristino della legittima medesima, pari ad un quarto della massa ereditaria composta da relictum e da donatum: a) donazione a favore di e della nuda proprietà (con riserva del diritto di usufrutto alla CP_1 CP_2 CP_3 donante) e con dispensa dalla collazione, della quota parti al 44,44% del capitale sociale della società Parte_2 con sede a Bassano del Grappa in Via Bortolo Camonico n. 15 (atto del Notaio , Rep. 226.015 - Persona_1
Pagina nr. 2 Racc. 86.602 dimesso sub doc. 14); b) donazione a favore di e della CP_1 CP_2 CP_3 nuda proprietà (con riserva alla donante del diritto di usufrutto) dell'immobile sito in Comune di Bassano del Grappa, così catastalmente identificato: CT, foglio 10, map. 1179, CF, foglio 10, mapp. 1430 sub 10, 11 e 12 (atto del Notaio
, Rep. 226.014 - Racc. 86.601, e donazione a favore di e Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 della nuda proprietà (con riserva alla donante del diritto di usufrutto) dell'immobile sito in Comune di
[...]
Montebelluna, così catastalmente identificato: CF, sez. F, foglio 2, mapp. 2037 sub 83 e sub 128 (atto del
Notaio , Rep. 226.014 - Racc. 86.601, dimesso sub doc. 15), e ciò sino al ripristino della quota di Persona_1 legittima di 7) dichiarare, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria, Controparte_7 condannando i convenuti e a separare e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rilasciare ex art. 560 c.c. la parte degli immobili donati destinati a reintegrare la quota riservata (quale legittima) a
o, in caso di non agevole separazione, a pagargli il controvalore economico della quota Controparte_7 medesima;
8) condannare, infine, i medesimi convenuti e Controparte_1 Controparte_2 [...]
a pagare a tutti i frutti maturati sulle partecipazioni sociali e sugli CP_3 Controparte_5 immobili di cui ai citati atti di donazione e che saranno oggetto di riduzione e restituzione, dalla domanda giudiziale al reintegro della quota di legittima, nella misura che sarà meglio quantificata all'esito dell'espletanda attività istruttoria, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, spese (ivi comprese quelle generali) e compensi professionali integralmente rifusi e distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto patrocinio”.
In data 02.01.2025, il sig. si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_7 principale, l'incompetenza funzionale, per materia e per territorio, del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 cpc e, in via subordinata,
l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vicenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 c. p. c. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
Parte convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale: Dichiararsi, per le ragioni esposte in parte narrativa, l'incompetenza per materia e per territorio del
Tribunale di Milano, in favore del competente Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Impresa, ex art. 3, co 2, lett.
a) del D.Lvo n. 168 del 2003, ovvero in favore del competente Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23
c.p.c.
Sempre in via pregiudiziale: Dichiararsi, per le ragioni esposte in parte narrativa, l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano, in favore del competente Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
c.p.c.
Nel merito. In via principale: Rigettare, in quanto inammissibili, anche per carenza di legittimazione attiva dell'attore e passiva del convenuto ed in ogni caso in quanto infondate, in fatto ed in diritto, le Controparte_5
Pagina nr. 3 domande formulate dal sig. Con vittoria di spese, anticipazioni, e compenso professionale come per Parte_1 legge, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio antistatario.
In ogni caso Con vittoria di spese, anticipazioni, e compenso professionale come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio antistatario”.
In data 03.01.2025, anche i sig. e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 si costituivano in giudizio, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del
[...]
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, e / o del Tribunale di Vicenza.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c. p. c. Nella prima memoria, parte attrice aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale, proposta in via subordinata dai convenuti, in favore del
Tribunale di Vicenza: “ritiene questo patrocinio di aderire all'eccezione di incompetenza qui sollevata e chiede, quindi, che il Tribunale di Milano voglia dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza, competente sia ex art. 22 che ex art. 23 c.p.c., all'uopo fissando un termine per la riassunzione del presente giudizio avanti il Tribunale così individuato” (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c. p. c. depositata da parte attrice in data 31.01.2025)
All'udienza del 18.03.25, sentite le parti, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare in data 15.04.2025 e concedeva termini per il deposito di note conclusionali. A seguito di richiesta congiunta delle part di decisione con trattazione scritta, il Giudice concedeva i termini ex art. 189 c. p. c. e fissava udienza in data 07.20.25. A seguito di ulteriore richiesta congiunta delle parti di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c. p. c., il
Giudice assegnava termine di quindici giorni per il deposito delle note e fissava l'udienza cartolare in data 21.10.2025.
***
Preliminarmente, è necessario procedere alla disamina e alla delibazione delle questioni attinenti alle eccezioni di incompetenza. In primis, si esamina l'eccezione sollevata dal convenuto in via principale relativa all' incompetenza funzionale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Venezia, Sezioni
Specializzate in materia di impresa. Tale eccezione è tempestiva, essendo stata sollevata nella memoria di comparsa e costituzione in data 02.01.2025 e 03.01.2025.
Quanto alla fondatezza dell'eccezione, si richiama l'art. 3 comma 2 lett. a) d. lgs. N. 168/2003, che attribuisce competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate per le cause e i procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi queLL concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei
Pagina nr. 4 terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codce civile”.
Parte convenuta sostiene che la domanda attorea consisterebbe in un'azione di responsabilità proposta nei confronti dell'ex amministratore convenuto. Tuttavia, la domanda di parte attrice non riguarda una azione di responsabilità, giacchè la responsabilità solidale dell'amministratore Controparte_7
e dell'ex amministratore IO è stata già accertata con sentenza passata in giudicato
[...] Parte_1 in un diverso procedimento (cfr. doc. 2, 4, 5 allegati all'atto di citazione). Parte attrice ha invece esperito un'azione di regresso ex art. 1299 cc con domanda di accertamento della propria quota di responsabilità. Infatti, quel primo giudice non ha accertato le rispettive quote-parte di responsabilità, non essendo consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota-parte, dovendo egli pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori solidali abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o, comunque, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna: ciò che non risulta essere domandato in quel giudizio.
Nel caso in esame, con l'esperimento dell'azione di regresso ex art. 1299 cc, si chiede la determinazione della rispettive quote di responsabilità tra i coobbligati, non essendo tale ripartizione già oggetto di richiesta né, conseguentemente, di accertamento nel precedente giudizio in cui è stata definita la responsabilità solidale dei coobbligati. Tale verifica implica una disamina dei rapporti interni tra i condebitori e si limita ad una ripartizione interna della responsabilità, potendosi fondare anche sulla disamina di elementi e valutazioni differenti rispetto a queLL esaminati in sede di accertamento originario della responsabilità.
Ne consegue che la domanda attorea non è una domanda di accertamento della responsabilità, già definita con precedente giudicato, ma riguarda esclusivamente la ripartizione interna del danno, che può basarsi su circostanze ulteriori, anche riconducibili alla condotta tenuta dai singoli obbligati nell'ambito delle rispettive funzioni societarie.
Non può, peraltro, essere invocata una posizione di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 cc, non formulata nel presente giudizio, neppure implicitamente. Con riferimento all'azione surrogatoria, essa non costituisce un'azione tipica con contenuto determinato poiché il contenuto dell'azione surrogatoria
è rappresentato dal contenuto della singola azione di volta in volta esercitata dal creditore. Colui che agisce in via surrogatoria assume la veste di sostituto processuale facendo valere in giudizio, nomine proprio, un diritto altrui. Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha inteso agire in surrogazione rispetto al diritto di credito vantato dalla procedura faLLmentare della società F.LL ON s.r.l., bensì ha proposto domanda volta a ottenere l'accertamento delle rispettive responsabilità tra gli amministratori e la condanna alla ripetizione della quota spettante al sig. in un'ottica di Controparte_7
Pagina nr. 5 regresso (la sola iniziativa in via surrogatoria -nella posizione di Controparte_5 riguarda l'azione di riduzione in relazione alle donazioni).
La stessa prospettazione fattuale e normativa di parte attrice conferma che si tratti di azione di regresso ex art. 1299 c. c. Ciò è confermato dalle espressioni utilizzate da parte attrice nell'atto di citazione e nelle memorie (“riparto di responsabilità” pag. 5 dell'atto di citazione;
“quota di sua spettanza”, pag. 27), ed anche dalle conclusioni formulate: “che è suo diritto agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore solidale per sentirlo condannare al pagamento in suo favore del medesimo Controparte_7 importo di Euro 526.575,00, trattandosi di somma già pagata dall'attore in misura superiore alla quota di sua spettanza”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che l'attore ha esperito azione di regresso ex art. 1299 cc e che tale azione è esperita da un amministratore nei confronti dell'altro, essa riguarda il rapporto interno tra le parti del giudizio, e non la società, escludendosi pertanto che l'azione rientri nell'ambito dei “rapporti societari” di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del d. lgs. 168/2003.
Le ipotesi di competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate in materia di impresa sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pertanto l'eccezione di incompetenza funzionale per materia e per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Venezia, Sezioni Specializzate in materia di impresa, risulta infondata.
Ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza funzionale proposta in via principale, occorre prendere atto dell'accordo processuale ex art. 38 2 co cpc concluso tra le parti con riferimento all'eccezione di incompetenza, sollevata in via subordinata, del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vicenza.
Considerato che la vicenda in esame non rientra nei casi di incompetenza territoriale inderogabile di cui all'art. 28 cpc, il Sottoscritto Giudice dispone di conseguenza, in conformità dell'“accordo processuale” realizzatosi, disponendo di conseguenza la cancellazione della causa dal ruolo.
Stante la necessità di decisione sulla posizione controversa circa l'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzate in materia di impresa, per la quale la causa è stata rimessa in decisione, si impone la forma della sentenza ed occorre pronunciarsi sulle spese, che vanno poste a carico di parte attrice soccombente quanto al cautelare in corso di causa e relativo reclamo (secondo scaglione indeterminabile, complessità bassa e parametro del minimo, con
20% aumento pluralità parti), interamente compensate quelle del merito stante la soccombenza dei convenuti sul profilo di incompetenza e relativo reclamo.
P. Q. M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina nr. 6 rigetta l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, Sezioni Specializzate in materia di impresa e, stante l'accordo tra le parti, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Vicenza e disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
pone a carico di parte attrice la rifusione delle spese di lite liquidate in €3.129,60 fase cautelare, €
4.172,80 fase reclamo, interamente compensate le spese del merito.
Così deciso il 27-11-25 Il Giudice dott.Luisa Vasile
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