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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
AR AZ d'CO Presidente
Rita Carosella Consigliere
CO GI CI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 254/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 434/2021, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 3.6.2021 nella controversia n. 2397/2016
R.G., avente ad oggetto revocatoria fallimentare;
TRA
( , in persona del l. r., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Francesco
Napoli con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
coatta amministrativa ( ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del commissario liquidatore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
AN ZZ con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc/ma Corte di Appello di Campobasso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accogliere il gravame con il presente atto proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Campobasso in epigrafe indicata e, per l'effetto, in riforma di quest'ultima:
1 - rigettare, in estremo subordine almeno parzialmente, l'azione revocatoria fallimentare esperita dalla;
Controparte_2
- porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte o, quanto meno, compensare integralmente quelle di prime cure in virtù dell'accoglimento delle avverse domande soltanto limitatamente ad una parte dell'importo richiesto mercè domanda di declaratoria di inefficacia dei pagamenti avvenuti successivamente alla apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
- rigettare il proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e per ogni altro che l'Ecc.ma Corte Vorrà porre a fondamento del rigetto;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 434 del 3.6.2021, pronunciando sulla domanda, proposta da Parte_2
nei confronti di (di seguito ,
[...] Parte_1 CP_3 diretta a ottenere la revoca, ex art. 67 comma l. fall., di alcuni pagamenti effettuati dalla cooperativa in favore della banca, mediante rimesse sul c/c n. 2502.51, nel periodo aprile
– ottobre 2012, nonché la dichiarazione di inefficacia, ex art. 44 comma 1 l. fall., dei pagamenti effettuati dalla stessa cooperativa nel periodo successivo all'instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa (11.10.2012), ha: dichiarato la revocabilità della somma di €. 301.180,01, per come accertato dal c.t.u., e, per l'effetto, condannato a versare a il predetto importo di € 301.180,01; CP_3 Controparte_4 dichiarato, ex art. 44 comma 1 R.D. 267/42, la inefficacia dei pagamenti effettuati da nel periodo successivo all'11 ottobre 2012, per come accertati dal c.t.u. in euro CP_1
43.136,92, e, per l'effetto, condannato a versare a il predetto CP_3 Controparte_4 importo di euro 43.136,92; posto a carico di le spese processuali, comprese CP_3 quelle di c.t.u.
2. Avverso la sentenza, notificata il 7.6.2021, ha proposto appello con atto di CP_3 citazione notificato il 6.7.2021, chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutività, la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate;
in via istruttoria ha chiesto disporsi la rinnovazione della c.t.u.
Si è costituita in giudizio la liquidatela di che ha insistito nel rigetto dell'appello. CP_1
Disattesa l'istanza di inibitoria e ritenuto non necessario rinnovare la c.t.u., all'esito dell'udienza del 12.6.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa
2 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il tribunale, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal consulente, ha ritenuto provata la natura solutoria delle rimesse oggetto dell'azione revocatoria proposta, di €
150.912,56 ed € 150.267,45, entrambe con data contabile 5.9.2012, rilevando che esse hanno ridotto l'esposizione debitoria presente sul conto in modo consistente e durevole.
Ha individuato il cd. “rientro” in € 493.470,67, importo massimo revocabile ottenuto sottraendo alla massima esposizione del c/c il saldo finale.
Con riferimento al requisito della consistenza ha utilizzato come parametro l'importo medio delle rimesse (€ 22.301,42) e il saldo medio ante rimessa (€ 133.947,53) nel periodo di sei mesi anteriori alla liquidazione coatta, con un rapporto, quindi, del 16,40%; tale criterio è stato ritenuto preferibile rispetto a quello che individua una percentuale fissa rispetto al massimo revocabile ai sensi dell'art. 70 l. fall. o rispetto al saldo debitore
(iniziale o medio) nel periodo sospetto.
Rispetto alle due rimesse sopra indicate ha poi ritenuto sussistente il requisito della durevolezza, rilevando che esse non sono state seguite da prelievi tali da ridurre il ripianamento dell'esposizione debitoria al di sotto della soglia di consistenza.
Ha escluso che le rimesse in questione, consistenti in operazioni di giroconto degli effetti, abbiano una mera valenza contabile e ha ritenuto provata la scientia decoctionis in capo alla banca al momento delle rimesse sulla base di plurimi elementi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, primo tra i quali la risonanza mediatica della crisi che aveva coinvolto negli anni 2011 – 2012 il Gruppo Arena, compresa la CP_1 situazione che, a maggior ragione, doveva ritenersi rilevante per un operatore qualificato come la banca.
Il tribunale ha, infine, ritenuto provata, in base agli accertamenti compiuti dal c.t.u.,
l'effettuazione di rimesse successive alla instaurazione della procedura di liquidazione coatta per un importo complessivo di € 43.136,92, di cui ha pronunciato l'inefficacia ex artt. 200 e 44 l. fall.
2. Oggetto dell'impugnazione è unicamente il capo della sentenza con cui è stata accertata la revocabilità delle rimesse di € 150.912,56 ed € 150.267,45 entrambe con data contabile 5.9.2012, mentre è stata oggetto di acquiescenza la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti nel periodo successivo all'instaurazione della procedura concorsuale e la conseguente condanna della banca al pagamento della somma di € 43.136,92.
3. Rispetto all'unica statuizione appellata, le censure, articolate in unico motivo sufficientemente specifico, sono limitate alla qualificazione delle operazioni in questione come rimesse.
3 Evidenzia, infatti, la banca appellante, riproponendo argomentazioni già svolte in primo grado, che esse non costituiscono rimesse ma “giro effetti maturati dal c/c n.4081.56 del
5 settembre 2012 di € 150.912,56, valuta 24/08/2012, e di € 150.267,45, valuta
31/08/2012, che venivano stornate da due movimenti costituiti dall'addebito di effetti insoluti e protestati del 28/8/2012 per € 150.918,59, valuta 24.08.2016, e del 4.09.2012 per € 150.273,48, valuta 31.08.2012, corrispondenti, con l'aggiunta di € 6,03 di spese, alle operazioni del 5 settembre 2012 di € 150.912,56, valuta 24/08/2012 e di €
150.267,45, valuta 31/08/2012 per un importo complessivo di € 301.180,01”.
Nella sostanza, le operazioni che il consulente ha ritenuto essere accrediti, in realtà, proprio perché compensate da corrispondenti storni, hanno – a giudizio dell'appellante
– carattere meramente contabile e, come tali, non possono essere considerate rimesse, non rientrando nella categoria degli atti solutori suscettibili di revocatoria ex art. 67 commi 1 e 2 l. fall.
A sostegno delle proprie difese l'appellante evidenzia che le iscrizioni attive per le quali
è stata esercitata l'azione revocatoria hanno natura precaria, in quanto derivano da giroconti effettuati dal conto anticipi, rese necessarie dalle caratteristiche della concessione di anticipazioni su effetti, “che prevede che le stesse siano scritturate in dare, per il correntista, sul conto anticipi medesimo, ed in avere su quello ordinario, e che questa attività di registrazione, tuttavia, avvenga salvo buon fine, con la conseguenza che, ove il credito in relazione al quale è avvenuta l'anticipazione non sia incassato, si procede allo storno dell'accredito sul conto ordinario, al fine del recupero della somma imprestata al cliente ma non recuperata presentando il titolo, connesso al prestito, al debitore. Ergo, sino a quando non avviene la regolazione della complessiva anticipazione mediante l'incasso dell'effetto cui questa si riferisce, l'accredito di che trattasi non è, per definizione, da considerarsi pagamento durevole, tale da consentire
l'abbattimento del complessivo debito del cliente verso l'Istituto di Credito, e da essere suscettibile di revocatoria a mente dell'art. 67 commi 1 e 2 l. f.”
La circostanza di fatto che siano annotate due operazioni di segno opposto con la stessa data valuta sta ad indicare, a giudizio della banca, il mancato incasso degli effetti in relazione ai quali era avvenuta l'anticipazione e poeta alla conclusione che “alcuna esposizione debitoria sia stata ridotta in seguito alle due annotazioni contestate, non essendo mutato il rapporto patrimoniale intercorso con . CP_1
3.1. La decisione impugnata deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
3.2. Le considerazioni in diritto svolte con l'atto di appello sono corrette.
È vero, infatti, che il conto anticipi, collaterale al conto corrente di corrispondenza, di norma non ha un'autonoma operatività, svolgendo una funzione meramente contabile in relazione ai finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi al cliente, così da non esprimere il reale rapporto di debito/credito tra cliente e banca: sul conto anticipi viene annotato in “dare” al correntista l'importo delle anticipazioni erogate (ad esempio per la presentazione di effetti) e riannotato in “avere” una volta che la banca abbia riscosso il
4 credito sottostante, in base al mandato all'incasso conferito;
dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate il cliente può tornare a fruire di nuove anticipazioni, fino al limite dell'affidamento accordato.
Il saldo di debito/credito tra cliente e banca emerge soltanto dal conto corrente di corrispondenza ordinario, sul quale le anticipazioni annotate sul conto anticipi affluiscono mediante operazioni di giroconto e, alla stregua di qualsiasi altro versamento, possono produrre effetto solutorio attraverso l'accredito delle somme portate dai titoli presentati per l'incasso.
La condizione perché tale effetto solutorio si realizzi è, tuttavia, l'incasso dei titoli da parte della banca, all'esito del quale si produce la compensazione tra il credito del cliente derivante dalla riscossione e il credito della banca derivante dall'anticipazione (si elidono le annotazioni “dare” e “avere” sul conto anticipi); solo in tale caso l'accredito sul conto corrente di corrispondenza delle somme portate dai titoli diventa definitivo e, quindi, può considerarsi alla stregua di qualsiasi versamento effettuato su conto passivo.
Tali principi sono affermati dalla stessa giurisprudenza citata dal tribunale (Cass., n.
6575/2018, nella cui motivazione si legge che “le rimesse derivanti da operazioni di giroconto dai conti anticipi a quello ordinario vanno conteggiate fra quelle aventi natura solutoria, a meno che non vi sia prova del mancato incasso dei crediti anticipati, mentre le inverse operazioni di giroconto (dal conto corrente ordinario a quello anticipi), lungi dall'essere indicative di versamenti del cliente, sono rappresentative proprio dello storno di precedenti anticipazioni, derivanti dalla mancata riscossione da parte della banca del credito sottostante”) e trovano conferma in altre pronunce, che mettono in evidenza la necessità di valutare se le annotazioni sul conto anticipi privo di autonomia siano collegate a corrispondenti annotazioni sul conto ordinario (Cass., n. 19108/2012, secondo cui il meccanismo per il quale l'accredito sul conto anticipi non autonomo conseguente al pagamento dei titoli ha effetto solutorio del credito della banca derivante da anticipo effetti postula che l'accredito abbia la sua provvista nel pagamento dei titoli da parte del terzo o nell'utilizzazione del danaro da parte del cliente).
3.3. Premesse tali considerazioni di carattere generale, non può ritenersi dimostrata la deduzione della appellante, secondo cui le due operazioni di giroconto oggetto Pt_1 della pronuncia impugnata costituirebbero accrediti contestualmente stornati, conseguenti a un'operazione di anticipazione su effetti registrata sul collegato conto anticipi non andata a buon fine.
In primo luogo incombeva sull'istituto di credito fornire la dimostrazione che il conto n.
4081.56, dal quale risultano effettuate le operazioni di giroconto fosse un conto anticipi con funzione di semplice annotazione contabile.
La circostanza, mai dedotta nelle difese svolte in primo grado da se non nelle CP_3 Per difese conclusionali (che sono successive al deposito della c.t.p. a firma del Dott. , in cui per la prima volta si sostiene il rilievo meramente contabile delle operazioni di accredito oggetto di causa, in quanto collegate alle anticipazioni riportate sul conto anticipi per effetti rimasti insoluti) è stata contestata dalla liquidatela, che ha rimarcato,
5 sin dalla costituzione nel presente giudizio di appello, la mancata produzione di documentazione relativa “all'asserito conto anticipi n. 4081.56” e riguardante “l'asserito anticipo effetti s.b.f.”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che le due operazioni oggetto di revocatoria siano annotate come “giroconto effetti maturati dal c/c 4081.56” non è di per sé sufficiente a dimostrare che si tratti di giroconto da conto anticipi con esclusiva funzione di evidenza contabile e privo di autonomia operativa rispetto al conto ordinario.
È, infatti, possibile per le parti regolare i loro rapporti prevedendo che il conto anticipi costituisca un conto separato e a sé stante rispetto al conto corrente di corrispondenza intestato allo stesso cliente, anziché prevedere la sua funzione esclusivamente contabile, volta, cioè, a dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse
(Cass., n. 14321/2022: la linea di credito per anticipazioni su effetti o fatture può atteggiarsi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento concesso dalla banca, ipotesi in cui il saldo del conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo di un separato conto corrente di corrispondenza).
La natura effettiva del conto 4081.56 doveva, quindi, essere dimostrata mediante produzione della documentazione ad esso inerente, anche con riferimento alle pattuizioni riguardanti le condizioni delle anticipazioni, al fine di valutarne l'autonomia rispetto al conto principale.
La documentazione delle movimentazioni sul predetto conto, poi, era necessaria al fine di verificare se le voci “addebito insoluti e protestati” fossero effettivamente riferibili agli effetti i cui giroconti sono oggetto dell'azione revocatoria;
a tal fine non può considerarsi indizio sufficiente il rilievo che le date di valuta riportate per l'annotazione di addebito insoluto corrispondano a quelle del giroconto effetti (24.8.2012 e 31.8.2012), in presenza di una diversità delle cifre riportate in dare e in avere, circostanza posta da parte appellata a fondamento della contestazione dell'avversa prospettazione.
La mancata corrispondenza numerica tra operazioni di segno opposto non può essere spiegata recependo sic et simpliciter le indicazioni del c.t.p. della banca, secondo il quale la differenza sarebbe dovuta al fatto che la voce di addebito insoluti è stata maggiorata delle spese, in mancanza di documentazione dimostrativa della natura di tale addebito.
Non essendovi prova del fatto che gli accrediti a seguito di giroconto di somme anticipate per effetti provengano da conto anticipi privo di autonomia, anziché da altro conto corrente autonomo (quale può essere, per le considerazioni di cui sopra, anche il conto anticipi), deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “qualora, tramite un'operazione di giroconto, la somma erogata in via di anticipazione da una banca su un conto corrente di corrispondenza, a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine da parte del cliente, venga riaccreditata su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente,
l'operazione non assume natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, venendo l'accreditamento utilizzato ad estinzione dello scoperto, con la conseguenza
6 che la rimessa è soggetta a revocatoria fallimentare. Né rileva, in senso contrario, che le anticipazioni siano avvenute a fronte dello sconto di effetti non andati a buon fine, trattandosi, anche in questo caso, di somme erogate dalla banca su di un apposito conto, poi confluite sul conto corrente scoperto per ridurne l'esposizione” (Cass., n. 3507/2013;
Cass., n. 20101/2005).
Particolarmente rilevante è l'affermazione secondo cui è priva di rilievo, nel senso di escludere la funzione di pagamento delle rimesse da giroconto di somme anticipate dalla banca, la circostanza che le anticipazioni siano avvenute a fronte dello sconto di effetti non andati a buon fine: ciò che unicamente rileva è che le somme erogate dalla banca con l'anticipazione siano confluite sul conto corrente scoperto (in tali termini la motivazione di Cass., n. 3507/2013), dal momento che l'erogazione da parte della banca,
a fronte della presentazione di effetti per l'incasso, è effettiva e non puramente fittizia.
L'applicazione di tale principio al caso che viene in rilievo nel presente giudizio non è esclusa dal fatto che nelle stesse date valuta siano annotati addebiti per insoluti, dal momento che tali addebiti risultano intervenuti per somme non corrispondenti a quelle degli accrediti e considerato che è mancata la dimostrazione che tali insoluti siano riferibili ai medesimi effetti per i quali è intervenuta anticipazione.
L'onere della prova non adempiuto da parte della banca esclude, poi, la praticabilità della rinnovazione della c.t.u. sollecitata con l'atto di appello, dal momento che essa, dovendo svolgersi sulla documentazione ritualmente acquisita agli atti (tra cui non vi è quella riferibile al conto n. 4081.56 e agli effetti asseritamente insoluti), non potrebbe sopperire alle lacune probatorie evidenziate circa la natura del conto n. 4081.56 e circa le condizioni dell'anticipazione su effetti convenute tra le parti;
nella sostanza non apporterebbe nulla si nuovo al patrimonio di conoscenze già acquisito.
3.4. Le considerazioni che precedono valgono anche nell'ipotesi in cui si attribuisca al conto anticipi n. 4081.56 il valore di conto non autonomo con mera funzione di evidenza contabile.
Resta ferma la necessità, anche in questo caso, di provare il mancato incasso degli effetti e, per quanto detto, una prova tranquillizzante non può dirsi raggiunta nel caso in esame in considerazione della mancata corrispondenza delle somme riportate come
“addebiti insoluti” con quelle riportate come “giroconto effetti”.
3.5. Come anticipato, l'unico punto impugnato della sentenza di primo grado è quello riguardante la qualificazione dei giroconti oggetto di revocatoria come rimesse.
Nessuna argomentazione viene svolta per confutare gli altri punti della sentenza impugnata, in particolare quelli relativi alla indicazione dei criteri utili a individuare le rimesse revocabili e al requisito della scientia decoctionis, sui quali deve, quindi, rilevarsi l'acquiescenza di parte appellante.
4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata, conseguendo, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellata, che vanno liquidate in base ai parametri
7 di cui al d. m. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto del valore della causa, in misura prossima ai minimi e con esclusione della fase istruttoria.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 434/2021 pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 3.6.2021, proposto dal Parte_1
con citazione notificata il 6.7.2021, nei confronti di
[...] Controparte_1
coatta amministrativa;
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 9.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
CO GI CI AR AZ d'CO
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