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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa MA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero 237 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nata a [...] il [...] ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni, in Terni, Via XX Settembre, n.15 presso lo Studio dell'avv. Eliana Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV
[...] Novembre n. 144, in persona del Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. CP_2 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti CP_1 giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040 ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: postumi infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 parte ricorrente premetteva di aver subito, in data 19/09/2022, un infortunio mentre era al lavoro, in particolare, mentre scendeva le scale dell'immobile dove stava effettuando le pulizie, scivolava procurandosi una trauma al ginocchio destro, riportava in conseguenza della caduta un “trauma distorsivo del ginochhio destro con lesione del menisco mediale e lesione parziale del LCA”; - che l' riconosceva la natura di infortunio sul CP_1 lavoro dell'evento rilevando una inabilità temporanea fino al 12/11/22 ed una menomazione all'integrità psicofisica nella percentuale del 2%; - che in data 9/04/24, avverso tale valutazione, proponeva opposizione;
- che nessun esito sortiva la proposta opposizione, in quanto l' con nota del 19/04/2024 confermava il
CP_1 parere già espresso non disponendo la visita collegiale. La ricorrente conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del lavoro di
CP_1 Terni contestando la decisione dell' e chiedendo: - di accertare e dichiarare
CP_1 che dall'infortunio occorso il 19/09/2022 sono residuati postumi permanenti nella percentuale dell'8% ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia previo riesame e cumulo di tutte le invalidità già accertate, con adeguamento della rendita complessiva, con contestuale condanna dell'Istituto a corrispondere il dovuto indennizzo. Si costituiva l' sostenendo la correttezza della valutazione operata
CP_1 dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante.
Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso e già riconosciuto dall' ad eziologia professionale, veniva ammessa ed espletata CP_1 consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In linea di fatto, risulta dai documenti di causa che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2022 rispetto al quale l' ha rilevato una inabilità CP_1 temporanea fino al 12/11/22 ed una menomazione all'integrità psicofisica nella percentuale del 2%.
2 Parte ricorrente sostiene che dall'evento occorso, qualificato come infortunio sul lavoro, siano residuati postumi permanenti dell'8% (cfr. relazione medico legale, Dr. all.7 al ricorso). Per_2 Il CTU Dott. nell'esaminare la ricorrente, ha accertato, anche Per_3 esaminando la documentazione sanitaria in atti, nonchè sulla base dell'indagine clinico anamnestica, che la ricorrente, operaia addetta alle pulizie, in seguito all'infortunio occorsole in data 19/9/2022, ha riportato le seguenti menomazioni:
1. Esiti di trauma distorsivo ginocchio dxt con lesione parziale legamento crociato anteriore e del menisco mediale con modesta limitazione funzionale ed instabilità dell'articolazione.
In merito alla valutazione della sussistenza di un danno biologico permanente, l'ausiliario ha sottolineato che: “Il segmento corporeo coinvolto nel trauma è stato il ginocchio destro, per azione distorsiva nella fase di perdita di equilibrio da scivolamento. La conferma della lesività capsulogamentosa dell'articolazione si è avuta con l'esame strumentale cardine per il ginocchio, e cioè la RM che l'assicurata ha eseguito eseguito pochi giorni dopo l'infortunio. Da tale accertamento è emersa una lesione combinata del corno posteriore del menisco interno e la distrazione parziale del leg. crociato anteriore, come avviene di solito per ragioni anatomiche di continuità fra le due strutture. Anche lo specialista ortopedico di fiducia consultato dalla dava riscontro positivo a tale quadro clinico Parte_1 ipotizzando addirittura l'opportunità di un trattamento chirurgico per via artroscopica, il quale non risulta però che sia stato poi effettivamente praticato dalla ricorrente.” Quindi, il Dott. quanto agli esiti funzionali, ha chiarito che essi sono Per_3 complessivamente modesti, sia riguardo al tono trofismo dell'articolazione che alla sua stabilità, e facendo riferimento alle previsioni tabellari di cui al D.Lgsvo. n.38/2000, ha richiamato la voce n° 277 ( lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare: fino a 4%) e la voce n°283 (esiti di rottura di un menisco, non operata a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare: fino a 4% ) valutando il danno biologico nella percentuale del 4% ed effettuato il cumulo con le preesistenti menomazioni pari al 21% emergenti dagli atti di causa e non oggetto di contestazioni ha determinato la percentuale complessiva nella misura del 24%. Ritiene, pertanto, il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 4%, e operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute nella misura del 21%, ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 24% dalla data della ripresa lavorativa del 13/11/22 fino al soddisfo.
3 Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) e lettera b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 19/09/2022 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 4% e per effetto del cumulo con menomazioni pregresse, complessivamente del 24% con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa del 13/11/22 al saldo oltre accessori di legge;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Lì 18 dicembre 2025
Il giudice
MA LI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa MA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero 237 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nata a [...] il [...] ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni, in Terni, Via XX Settembre, n.15 presso lo Studio dell'avv. Eliana Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV
[...] Novembre n. 144, in persona del Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. CP_2 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti CP_1 giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040 ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: postumi infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10 marzo 2025 parte ricorrente premetteva di aver subito, in data 19/09/2022, un infortunio mentre era al lavoro, in particolare, mentre scendeva le scale dell'immobile dove stava effettuando le pulizie, scivolava procurandosi una trauma al ginocchio destro, riportava in conseguenza della caduta un “trauma distorsivo del ginochhio destro con lesione del menisco mediale e lesione parziale del LCA”; - che l' riconosceva la natura di infortunio sul CP_1 lavoro dell'evento rilevando una inabilità temporanea fino al 12/11/22 ed una menomazione all'integrità psicofisica nella percentuale del 2%; - che in data 9/04/24, avverso tale valutazione, proponeva opposizione;
- che nessun esito sortiva la proposta opposizione, in quanto l' con nota del 19/04/2024 confermava il
CP_1 parere già espresso non disponendo la visita collegiale. La ricorrente conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del lavoro di
CP_1 Terni contestando la decisione dell' e chiedendo: - di accertare e dichiarare
CP_1 che dall'infortunio occorso il 19/09/2022 sono residuati postumi permanenti nella percentuale dell'8% ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia previo riesame e cumulo di tutte le invalidità già accertate, con adeguamento della rendita complessiva, con contestuale condanna dell'Istituto a corrispondere il dovuto indennizzo. Si costituiva l' sostenendo la correttezza della valutazione operata
CP_1 dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante.
Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso e già riconosciuto dall' ad eziologia professionale, veniva ammessa ed espletata CP_1 consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In linea di fatto, risulta dai documenti di causa che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2022 rispetto al quale l' ha rilevato una inabilità CP_1 temporanea fino al 12/11/22 ed una menomazione all'integrità psicofisica nella percentuale del 2%.
2 Parte ricorrente sostiene che dall'evento occorso, qualificato come infortunio sul lavoro, siano residuati postumi permanenti dell'8% (cfr. relazione medico legale, Dr. all.7 al ricorso). Per_2 Il CTU Dott. nell'esaminare la ricorrente, ha accertato, anche Per_3 esaminando la documentazione sanitaria in atti, nonchè sulla base dell'indagine clinico anamnestica, che la ricorrente, operaia addetta alle pulizie, in seguito all'infortunio occorsole in data 19/9/2022, ha riportato le seguenti menomazioni:
1. Esiti di trauma distorsivo ginocchio dxt con lesione parziale legamento crociato anteriore e del menisco mediale con modesta limitazione funzionale ed instabilità dell'articolazione.
In merito alla valutazione della sussistenza di un danno biologico permanente, l'ausiliario ha sottolineato che: “Il segmento corporeo coinvolto nel trauma è stato il ginocchio destro, per azione distorsiva nella fase di perdita di equilibrio da scivolamento. La conferma della lesività capsulogamentosa dell'articolazione si è avuta con l'esame strumentale cardine per il ginocchio, e cioè la RM che l'assicurata ha eseguito eseguito pochi giorni dopo l'infortunio. Da tale accertamento è emersa una lesione combinata del corno posteriore del menisco interno e la distrazione parziale del leg. crociato anteriore, come avviene di solito per ragioni anatomiche di continuità fra le due strutture. Anche lo specialista ortopedico di fiducia consultato dalla dava riscontro positivo a tale quadro clinico Parte_1 ipotizzando addirittura l'opportunità di un trattamento chirurgico per via artroscopica, il quale non risulta però che sia stato poi effettivamente praticato dalla ricorrente.” Quindi, il Dott. quanto agli esiti funzionali, ha chiarito che essi sono Per_3 complessivamente modesti, sia riguardo al tono trofismo dell'articolazione che alla sua stabilità, e facendo riferimento alle previsioni tabellari di cui al D.Lgsvo. n.38/2000, ha richiamato la voce n° 277 ( lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare: fino a 4%) e la voce n°283 (esiti di rottura di un menisco, non operata a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare: fino a 4% ) valutando il danno biologico nella percentuale del 4% ed effettuato il cumulo con le preesistenti menomazioni pari al 21% emergenti dagli atti di causa e non oggetto di contestazioni ha determinato la percentuale complessiva nella misura del 24%. Ritiene, pertanto, il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 4%, e operato il cumulo con le preesistenti menomazioni già accertate e riconosciute nella misura del 21%, ha valutato il danno biologico complessivo attuale nella misura del 24% dalla data della ripresa lavorativa del 13/11/22 fino al soddisfo.
3 Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) e lettera b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 19/09/2022 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 4% e per effetto del cumulo con menomazioni pregresse, complessivamente del 24% con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa del 13/11/22 al saldo oltre accessori di legge;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Lì 18 dicembre 2025
Il giudice
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