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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/08/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 21 gennaio 2025 nella causa iscritta al n. 518/2023 R.G.A.L e vertente TRA
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luciacristina Arquilla Parte_1
( ), che la rappresenta e difende congiuntamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. Dalila Torsello, in virtù di procura allegata in calce al ricorso;
OPPONENTE E
, in persona della Dott.ssa in qualità di Controparte_1 CP_2
Responsabile Contenzioso Abruzzo, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luca Chessa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva OPPOSTO
in persona del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_3
Antonella Trovati, Armando Gambino e Carmine Barone, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Sulmona (AQ)
Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 19.12.2023, la ricorrente, , proponeva Parte_1 opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 054-2019-1460000171005 dalla quale sarebbe emerso un debito per l'avviso di addebito n. 35420180001027981000 relativo alla Gestione CP_3
Autonoma Commercianti, chiedendo, quindi, l'annullamento dell'iscrizione di ipoteca legale e la conseguente cancellazione dell'ipoteca n. 05420191460000171005, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia.
A fondamento dell'opposizione, deduceva i seguenti motivi: - omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto;
- prescrizione estintiva del credito contributivo alla Gestione Autonoma Commercianti;
- CP_3 illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Autonoma accertata da pregresso giudicato.
Si costituiva in giudizio, in data 19.03.2024, l' per contestare l'opposizione Controparte_4
e chiederne il rigetto.
1 Con ordinanza del 18.06.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che, nel costituirsi in giudizio in data 7.10.2024 mediante deposito di memoria difensiva, insisteva CP_3 per il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei dedotti motivi di opposizione.
All'odierna udienza, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ed istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente versata in atti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza - tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni -, non risulta prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971 istitutiva dei
T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno
1999, n. 5593).
L'eventuale mancata adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650).
2 In quest'ordine di idee, il Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti - nella specie, era la legittimità delle operazioni elettorali relative alla elezione dell'organismo scaduto -, comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
Ed è questo, esattamente, il caso verificatosi nel corso del presente giudizio nelle more del quale in data 3.10.2023 è intervenuto lo sgravio dell'avviso di addebito n.0180001027981000 e la conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, così come si evince dalla lettura dell'estratto di ruolo aggiornato al
12.03.2024, versato in atti, non essendo più in essere la situazione debitoria originaria.
Quanto alle spese processuali, le stesse vanno regolate in base al criterio della cd. soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regimentarle in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Va, quindi, preliminarmente accertata l'ammissibilità dell'opposizione che, in materia di cartella esattoriale il giudice è tenuto a verificare anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274).
3 Come risulta documentato in atti, l'avviso di addebito n. 354 2018 00010279 81 del 23.06.2018 CP_3
è stato notificato, a mani del destinatario, in data 18.07.2018, e non è stato opposto.
Inoltre, l' ha tempestivamente interrotto la prescrizione mediante la notificazione della CP_5 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476201900000137000 in data 04.12.2019 nonché, tenuto conto del periodo di sospensione degli effetti della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale adottata a seguito del contagio da COVID-19, mediante la notifica della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria n. 05420191460000171005 in data 21.07.2022.
L'avviso di addebito n. 35420180001027981 del 23.06.2018 è stato parzialmente onorato dalla CP_3 stessa ricorrente mediante pagamento “in unica soluzione” effettuato in data 16.10.2023.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono sussistono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
Sulmona, 21 gennaio 2025
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
4
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 21 gennaio 2025 nella causa iscritta al n. 518/2023 R.G.A.L e vertente TRA
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luciacristina Arquilla Parte_1
( ), che la rappresenta e difende congiuntamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. Dalila Torsello, in virtù di procura allegata in calce al ricorso;
OPPONENTE E
, in persona della Dott.ssa in qualità di Controparte_1 CP_2
Responsabile Contenzioso Abruzzo, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luca Chessa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva OPPOSTO
in persona del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_3
Antonella Trovati, Armando Gambino e Carmine Barone, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Sulmona (AQ)
Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 19.12.2023, la ricorrente, , proponeva Parte_1 opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 054-2019-1460000171005 dalla quale sarebbe emerso un debito per l'avviso di addebito n. 35420180001027981000 relativo alla Gestione CP_3
Autonoma Commercianti, chiedendo, quindi, l'annullamento dell'iscrizione di ipoteca legale e la conseguente cancellazione dell'ipoteca n. 05420191460000171005, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia.
A fondamento dell'opposizione, deduceva i seguenti motivi: - omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto;
- prescrizione estintiva del credito contributivo alla Gestione Autonoma Commercianti;
- CP_3 illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Autonoma accertata da pregresso giudicato.
Si costituiva in giudizio, in data 19.03.2024, l' per contestare l'opposizione Controparte_4
e chiederne il rigetto.
1 Con ordinanza del 18.06.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che, nel costituirsi in giudizio in data 7.10.2024 mediante deposito di memoria difensiva, insisteva CP_3 per il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei dedotti motivi di opposizione.
All'odierna udienza, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ed istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente versata in atti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza - tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni -, non risulta prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971 istitutiva dei
T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno
1999, n. 5593).
L'eventuale mancata adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650).
2 In quest'ordine di idee, il Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti - nella specie, era la legittimità delle operazioni elettorali relative alla elezione dell'organismo scaduto -, comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18047 del 04.08.2010 e Cass., sez. 3, n. 5112 del 03.03.2011).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
Ed è questo, esattamente, il caso verificatosi nel corso del presente giudizio nelle more del quale in data 3.10.2023 è intervenuto lo sgravio dell'avviso di addebito n.0180001027981000 e la conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, così come si evince dalla lettura dell'estratto di ruolo aggiornato al
12.03.2024, versato in atti, non essendo più in essere la situazione debitoria originaria.
Quanto alle spese processuali, le stesse vanno regolate in base al criterio della cd. soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regimentarle in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Va, quindi, preliminarmente accertata l'ammissibilità dell'opposizione che, in materia di cartella esattoriale il giudice è tenuto a verificare anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274).
3 Come risulta documentato in atti, l'avviso di addebito n. 354 2018 00010279 81 del 23.06.2018 CP_3
è stato notificato, a mani del destinatario, in data 18.07.2018, e non è stato opposto.
Inoltre, l' ha tempestivamente interrotto la prescrizione mediante la notificazione della CP_5 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476201900000137000 in data 04.12.2019 nonché, tenuto conto del periodo di sospensione degli effetti della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale adottata a seguito del contagio da COVID-19, mediante la notifica della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria n. 05420191460000171005 in data 21.07.2022.
L'avviso di addebito n. 35420180001027981 del 23.06.2018 è stato parzialmente onorato dalla CP_3 stessa ricorrente mediante pagamento “in unica soluzione” effettuato in data 16.10.2023.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono sussistono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
Sulmona, 21 gennaio 2025
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