Art. 9.
Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore".
Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore".