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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU TT Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Mussi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Zambelloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 09.12.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 6/03/87 n. 74 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cavenago Brianza (MB) il 27/07/2002 tra i sigg.
[...]
(C.F. ) e (C.F. ) trascritto nei CP_1 C.F._2 Parte_1 C.F._1 registri di Stato Civile del Comune di Cavenago di Brianza al n. 14, Parte II, Serie A, Anno
2002, nonché ulteriormente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Burago di
Molgora (MB) al n. 10 Parte II Serie B Anno 2002; 2) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavenago di Brianza (MB) e del Comune di Burago di Molgora
(MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/07/39 n. 1238.
3) La casa coniugale di proprietà esclusiva del signor rimane allo stesso Parte_1 definitivamente assegnata.
4) La signora conferma di essersi già trasferita con il figlio nell'immobile CP_1 Per_1 di proprietà dei genitori signori e sita in Burago di Molgora CP_2 CP_3
(MB), Via Achille Grandi n. 7.
5) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 presso l'attuale abitazione della madre. Il figlio, al momento dell'uscita dalla casa coniugale, ha portato con sé il piano digitale e tutti i suoi effetti personali compresi i Lego. CP_4
6) Il signor continuerà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minore l'importo di € 1.000,00= (euro mille/00), somma aggiornata annualmente Per_1 secondo gli indici Istat – Foi, senza obbligo di richiesta, sino a che lo stesso non raggiungerà
l'indipendenza economica, somma da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente IBAN:
[...] intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese a partire dal mese di Marzo 2025;
7) Il signor continuerà a concorrere al pagamento nella misura del 70% delle Parte_1 spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio , secondo il Protocollo/Linee Per_1
Guida del Tribunale di Monza per i primi 5 anni a far data dal deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, a partire dal sesto anno nella misura del 50% sino all'indipendenza economica dello stesso. In tali spese andranno ricomprese anche quelle per le lezioni di pianoforte che andranno così sostenute: n. 7 lezioni a carico del signor e n. 3 lezioni a Pt_1 carico della signora e così in seguito. CP_1
8) Le parti confermano che l'assegno unico erogato da parte dell' sia percepito nella CP_5 misura del 100% dalla signora mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite nella CP_1 misura del 50% per ciascun genitore.
9) Il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese alternati e 1 - 2 giorni durante la settimana, previo accordo con la madre e secondo le esigenze ed impegni del minore stesso, così disciplinati: nella settimana in cui il figlio minore starà con il padre nel week end il giorno infrasettimanale sarà solo uno, mentre nella settimana in cui il week end spetterà alla madre i giorni infrasettimanali da trascorrere con il padre saranno due.
Il figlio trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta rispettivamente con il padre e la madre ad anni alterni.
Per le vacanze estive il padre continuerà a portare con sé il figlio per 15 giorni consecutivi comunicando alla madre il luogo di soggiorno ed eventuali recapiti.
Durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà con sé il figlio per 5 giorni anche consecutivi, mentre per le vacanze pasquali detto periodo sarà di giorni tre.
Con riferimento alle vacanze estive (nonché i ponti, compleanni ed eventuali altri periodi di vacanza), ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui trascorrerà le ferie con il figlio, nonché il periodo di ferie scelto entro il 31 maggio di ogni anno. 10) La signora ha già lasciato la casa coniugale ed ha prelevato quanto oggetto di CP_1 accordo con il marito, nonché i propri effetti personali, i regali di nozze e regali in genere
(barbecue del terrazzo comprensivo di tutti gli accessori, tapis roulant, materasso personale della camera matrimoniale, un pc portatile funzionante Mac), oltre ad altri beni stipati nel magazzino e relativi alla casa di , come concordato fra i coniugi. Pt_2
Il pianoforte verticale utilizzato dal figlio è rimasto nella casa coniugale. Per_1
L'album di nozze e i DVD rimarranno condivisi tra le parti e in custodia presso uno dei coniugi con facoltà per l'altro di richiederne la consegna per qualsiasi ragione. La custodia di detti beni viene concordemente affidata al sig. . Parte_1
11) Le parti confermano che il fondo pensione del controvalore di €. 55.000,00= (euro cinquantacinque/00) e le azioni presso la BCC di Milano per €. 6.000,00= (euro seimila/00) rimangano nella piena proprietà e disponibilità della signora con facoltà della CP_1 stessa di potere procedere allo svincolo/liquidazione in ogni momento e, qualora necessitasse il consenso del signor questi si impegna a prestare detto consenso non appena gli Parte_1 venga formulata la richiesta.
12) L'autovettura Mercedes IT targata FF975RV intestata alla signora è CP_1 rimasta alla stessa assegnata in proprietà esclusiva.
13) Le parti confermano che i due gatti rimarranno assegnati uno a ciascun coniuge e precisamente il gatto maschio alla signora e il gatto femmina al signor CP_1 Pt_1
[...]
14) I coniugi dichiarano di aver già definito e regolato tutte le questioni economiche e patrimoniali già riportate in apposita scrittura privata già sottoscritta dalle parti, e quindi di non aver nulla da pretendere reciprocamente.
15) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio nonché del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio per il figlio minore Persona_2
16) Compensi e spese di giudizio compensate tra le parti.
***
Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinunciano all'impugnazione.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 08.05.2025 dal
Tribunale di Monza, passata in giudicato in data 02.12.2025 e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Cavenago di Brianza in data 27.07.2002 (atto n. 14, Parte II, Serie A del registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Cavenago di Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cavenago di Brianza), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente est.
AU TT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU TT Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Mussi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Zambelloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 09.12.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 6/03/87 n. 74 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cavenago Brianza (MB) il 27/07/2002 tra i sigg.
[...]
(C.F. ) e (C.F. ) trascritto nei CP_1 C.F._2 Parte_1 C.F._1 registri di Stato Civile del Comune di Cavenago di Brianza al n. 14, Parte II, Serie A, Anno
2002, nonché ulteriormente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Burago di
Molgora (MB) al n. 10 Parte II Serie B Anno 2002; 2) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavenago di Brianza (MB) e del Comune di Burago di Molgora
(MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/07/39 n. 1238.
3) La casa coniugale di proprietà esclusiva del signor rimane allo stesso Parte_1 definitivamente assegnata.
4) La signora conferma di essersi già trasferita con il figlio nell'immobile CP_1 Per_1 di proprietà dei genitori signori e sita in Burago di Molgora CP_2 CP_3
(MB), Via Achille Grandi n. 7.
5) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 presso l'attuale abitazione della madre. Il figlio, al momento dell'uscita dalla casa coniugale, ha portato con sé il piano digitale e tutti i suoi effetti personali compresi i Lego. CP_4
6) Il signor continuerà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minore l'importo di € 1.000,00= (euro mille/00), somma aggiornata annualmente Per_1 secondo gli indici Istat – Foi, senza obbligo di richiesta, sino a che lo stesso non raggiungerà
l'indipendenza economica, somma da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente IBAN:
[...] intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese a partire dal mese di Marzo 2025;
7) Il signor continuerà a concorrere al pagamento nella misura del 70% delle Parte_1 spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio , secondo il Protocollo/Linee Per_1
Guida del Tribunale di Monza per i primi 5 anni a far data dal deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, a partire dal sesto anno nella misura del 50% sino all'indipendenza economica dello stesso. In tali spese andranno ricomprese anche quelle per le lezioni di pianoforte che andranno così sostenute: n. 7 lezioni a carico del signor e n. 3 lezioni a Pt_1 carico della signora e così in seguito. CP_1
8) Le parti confermano che l'assegno unico erogato da parte dell' sia percepito nella CP_5 misura del 100% dalla signora mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite nella CP_1 misura del 50% per ciascun genitore.
9) Il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese alternati e 1 - 2 giorni durante la settimana, previo accordo con la madre e secondo le esigenze ed impegni del minore stesso, così disciplinati: nella settimana in cui il figlio minore starà con il padre nel week end il giorno infrasettimanale sarà solo uno, mentre nella settimana in cui il week end spetterà alla madre i giorni infrasettimanali da trascorrere con il padre saranno due.
Il figlio trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta rispettivamente con il padre e la madre ad anni alterni.
Per le vacanze estive il padre continuerà a portare con sé il figlio per 15 giorni consecutivi comunicando alla madre il luogo di soggiorno ed eventuali recapiti.
Durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà con sé il figlio per 5 giorni anche consecutivi, mentre per le vacanze pasquali detto periodo sarà di giorni tre.
Con riferimento alle vacanze estive (nonché i ponti, compleanni ed eventuali altri periodi di vacanza), ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui trascorrerà le ferie con il figlio, nonché il periodo di ferie scelto entro il 31 maggio di ogni anno. 10) La signora ha già lasciato la casa coniugale ed ha prelevato quanto oggetto di CP_1 accordo con il marito, nonché i propri effetti personali, i regali di nozze e regali in genere
(barbecue del terrazzo comprensivo di tutti gli accessori, tapis roulant, materasso personale della camera matrimoniale, un pc portatile funzionante Mac), oltre ad altri beni stipati nel magazzino e relativi alla casa di , come concordato fra i coniugi. Pt_2
Il pianoforte verticale utilizzato dal figlio è rimasto nella casa coniugale. Per_1
L'album di nozze e i DVD rimarranno condivisi tra le parti e in custodia presso uno dei coniugi con facoltà per l'altro di richiederne la consegna per qualsiasi ragione. La custodia di detti beni viene concordemente affidata al sig. . Parte_1
11) Le parti confermano che il fondo pensione del controvalore di €. 55.000,00= (euro cinquantacinque/00) e le azioni presso la BCC di Milano per €. 6.000,00= (euro seimila/00) rimangano nella piena proprietà e disponibilità della signora con facoltà della CP_1 stessa di potere procedere allo svincolo/liquidazione in ogni momento e, qualora necessitasse il consenso del signor questi si impegna a prestare detto consenso non appena gli Parte_1 venga formulata la richiesta.
12) L'autovettura Mercedes IT targata FF975RV intestata alla signora è CP_1 rimasta alla stessa assegnata in proprietà esclusiva.
13) Le parti confermano che i due gatti rimarranno assegnati uno a ciascun coniuge e precisamente il gatto maschio alla signora e il gatto femmina al signor CP_1 Pt_1
[...]
14) I coniugi dichiarano di aver già definito e regolato tutte le questioni economiche e patrimoniali già riportate in apposita scrittura privata già sottoscritta dalle parti, e quindi di non aver nulla da pretendere reciprocamente.
15) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio nonché del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio per il figlio minore Persona_2
16) Compensi e spese di giudizio compensate tra le parti.
***
Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinunciano all'impugnazione.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 08.05.2025 dal
Tribunale di Monza, passata in giudicato in data 02.12.2025 e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Cavenago di Brianza in data 27.07.2002 (atto n. 14, Parte II, Serie A del registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Cavenago di Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cavenago di Brianza), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente est.
AU TT