Articolo 13 bis della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 15Articolo 17
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17 luglio 2020
Art. 13-bis. (( (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale) )) (( 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento. ))
Entrata in vigore il 17 luglio 2020
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