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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5630/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3456/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 21/07/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249013672530000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019492090000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, fondata sulla cartella esattoriale n. 028/2014/00194920/90/000, eccependo l'omessa notifica della cartella prodromica relativa all'omesso pagamento dell'IRPEF per l'anno di imposta 2010 e quindi la prescrizione e la decadenza dell'azione impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata.
Non si costituiva, invece, la Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, non essendo stata provata l'avvenuta notifica alla parte ricorrente della cartella di pagamento prodromica.
Avverso detta sentenza, propone appello principale l'AdER e appello incidentale l'AdE. I suddetti enti fanno rilevare che il Concessionario ha regolarmente notificato la cartella di pagamento in questione, come da documentazione che AdER deposita in sede di appello. AdER fa poi rilevare che il contribuente ha presentato, in data 30.06.2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per varie cartelle, tra cui quella impugnata.
Si è costituito il Resistente_1, il quale ha eccepito l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello e, in ogni caso, la prescrizione del credito.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Invero, appare pacifico che la documentazione riguardante la notifica della cartella prodromica è stata prodotta da AdER soltanto in sede di appello.
Ora, ai sensi dell'art. 58 co. 3 D. Lgs. n. 546/92, in appello non è mai consentito il deposito (…) delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis. Norma applicabile nel caso di specie atteso che il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva all'entrate in vigore della nuova formulazione del cit. art. 58 (Indirizzo_1. sent. n. 36/25).
Inoltre, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è stata presentata dal contribuente in data 30.06.2023 (come affermato da Ader) e, pertanto, essendo la pretesa relativa all'anno di imposta 2010, la stessa doveva considerarsi già prescritta all'epoca della presentazione della detta istanza.
Le spese seguono la soccombenza dei due enti appellanti e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dell'appellato, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Condanna le appellanti alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento) a carico di ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5630/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3456/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 21/07/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249013672530000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140019492090000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, fondata sulla cartella esattoriale n. 028/2014/00194920/90/000, eccependo l'omessa notifica della cartella prodromica relativa all'omesso pagamento dell'IRPEF per l'anno di imposta 2010 e quindi la prescrizione e la decadenza dell'azione impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata.
Non si costituiva, invece, la Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, non essendo stata provata l'avvenuta notifica alla parte ricorrente della cartella di pagamento prodromica.
Avverso detta sentenza, propone appello principale l'AdER e appello incidentale l'AdE. I suddetti enti fanno rilevare che il Concessionario ha regolarmente notificato la cartella di pagamento in questione, come da documentazione che AdER deposita in sede di appello. AdER fa poi rilevare che il contribuente ha presentato, in data 30.06.2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per varie cartelle, tra cui quella impugnata.
Si è costituito il Resistente_1, il quale ha eccepito l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello e, in ogni caso, la prescrizione del credito.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Invero, appare pacifico che la documentazione riguardante la notifica della cartella prodromica è stata prodotta da AdER soltanto in sede di appello.
Ora, ai sensi dell'art. 58 co. 3 D. Lgs. n. 546/92, in appello non è mai consentito il deposito (…) delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis. Norma applicabile nel caso di specie atteso che il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva all'entrate in vigore della nuova formulazione del cit. art. 58 (Indirizzo_1. sent. n. 36/25).
Inoltre, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è stata presentata dal contribuente in data 30.06.2023 (come affermato da Ader) e, pertanto, essendo la pretesa relativa all'anno di imposta 2010, la stessa doveva considerarsi già prescritta all'epoca della presentazione della detta istanza.
Le spese seguono la soccombenza dei due enti appellanti e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dell'appellato, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Condanna le appellanti alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento) a carico di ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.