Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/04/2026, n. 7009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7009 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5246 del 2023, proposto da
DR IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Insolera e Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sanzione pecuniaria n. 6 del 13 gennaio 2023 ex art. 15 L. R. Lazio n. 15/2008 della Città di Tarquinia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di sopralluogo effettuato il giorno 18 dicembre 2008 (verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale Sezione Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., (acquisito al prot. generale n. 7910 in data 12 marzo 2009) veniva accertata presso la proprietà della ricorrente, ubicata in loc. S. Giorgio - Comune di Tarquinia, su immobile distinto in Catasto al Foglio 111 particella ex 195 ora 1759, l’edificazione, in assenza dei previsti titoli autorizzativi, di 5 manufatti, meglio descritti in atti.
Le opere eseguite senza titolo ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico imposto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004, con dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 19/01/1977, nonché in area tutelata per legge ai sensi della lett. m) di protezione delle aree di interesse archeologico dell’art. 142 del medesimo D.Lgs. 42/2004.
Veniva pertanto emessa dal Responsabile del competente Settore, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 15 della L.R. 15/2008, l’Ordinanza n. 7212 del 18 marzo 2009 Prot. gen. N. 8468 del 18 marzo 2009, notificata al destinatario in data 28 marzo 2009, di ripristino dello stato dei luoghi.
Con successivo verbale di accertamento di inadempienza prot. n. 44703 dell’11 dicembre 2019, redatto dalla Polizia Locale a seguito di esperito sopralluogo del 12 novembre 2019, si constatava la mancata esecuzione dell’ordine demolitorio.
La Città di Tarquinia notificava quindi alla ricorrente, nel giugno dell’anno 2021, una prima Determinazione (la n. 7 del 5 febbraio 2020) con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di € 20.000,00 per la violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001.
Tale provvedimento veniva annullato dal Tar del Lazio con la Sentenza n. 4671/2021 a causa dell’erronea applicazione da parte dell’Ente locale dell’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, norma ratione temporis non riferibile alla contestata violazione edilizia.
Con determinazione del Responsabile di Settore n. 570 dell’8 giugno 2021 avente oggetto “ Atto di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi (art. 31 DPR 380/01, art. 15 L.R. 15/08, DGC n. 81/15) delle opere edilizie abusive e relativa area censite in Catasto al Foglio 111 particella 1759 (ex 195) ”, gli immobili abusivi, nonché l’area di sedime, sono stati acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune di Tarquinia, disponendosi la trascrizione del provvedimento medesimo nei pubblici registri così come previsto dall'art. 31 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., nonché le relative volture catastali di proprietà;
In data 24 gennaio 2023, veniva reiterata alla ricorrente la richiesta ora impugnata riferibile alla stessa sanzione ancora pari ad € 20.000,00 ed emessa, stavolta, in forza dell’art. 15, comma 3, della L.R.L. n. 15/2008.
Nell’assunto della ricorrente tale provvedimento sanzionatorio sarebbe tuttavia illegittimo per i seguenti motivi:
- Prescrizione del diritto alla richiesta - Violazione art. 28 L. n. 689/1981 - Nullità della sanzione per elusione del giudicato - Mancato esercizio dei poteri ex art. 31 Dpr n. 380/2001 nei termini di legge.
- Difetto di motivazione e di istruttoria. Possibilità di rilascio di titoli edilizi.
- Difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del comma 3 dell’art. 15 della Legge della Regione Lazio n. 15 del 2008. Falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001. Eccesso di potere.
Concludeva quindi la sig.ra IN chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Il Comune di Tarquinia non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 10 aprile 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Occorre prendere le mosse dalle affermazioni contenute nella sentenza resa inter partes da questo Tribunale, Sezione Seconda quater, n. 4671 del 21 aprile 2021, con la quale era stata annullata la sanzione pecuniaria n. 7 del 2020 originariamente irrogata alla ricorrente dal Comune di Tarquinia in applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, aggiunto dal dl n. 133 del 2014, con efficacia dal 12 settembre 2014, per inadempimento all’ordine di demolizione n. 7212 del 18 marzo 2009, avente ad oggetto la realizzazione di alcuni fabbricati e di una tettoia in area vincolata.
Detta sentenza, infatti, passata in giudicato, ha attestato:
- che l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio è stato notificato alla ricorrente il 28 marzo 2009, e che dunque già dal 27 giugno di quell’anno il bene è divenuto di proprietà del Comune, sicché la permanenza dell’illecito omissivo è da quel momento cessata.
- che pertanto lo ius superveniens del 2014 in forza del quale era stato adottato il provvedimento sanzionatorio contestato era inapplicabile.
- che la sola normativa vigente al tempo di consumazione dell’illecito era l’art. 15, comma 3, della legge laziale n. 15 del 2008, che rimetteva all’amministrazione la determinazione della sanzione, nell’ambito di una cornice edittale compresa tra 2000,00 e 20000,00 euro, “ in relazione all’entità delle opere ” e che “ che, in linea di principio, il Comune potrà graduare nuovamente la sanzione, in applicazione dell’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2008 ”.
Ciò premesso va preliminarmente esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Orbene, secondo quanto affermato predetta sentenza del TAR Lazio n. 4671 del 21 aprile 2021, resa come detto tra le parti e passata in giudicato, ai fini dell’eccepita prescrizione il dies a quo del termine prescrizionale va rinvenuto al 27 giugno 2009, data in cui, come evidenziato nella citata decisione “ il bene è divenuto di proprietà del Comune, e la permanenza dell’illecito omissivo è cessata ”.
Ciò premesso l’eccezione è fondata.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689 inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità.
Il provvedimento impugnato è stato adottato il 13 gennaio 2023, ben oltre, dunque, il quinquennio decorrente dal momento del passaggio alla mano pubblica della proprietà del bene ossia, come affermato dal Tribunale, dal 27 giugno 2009.
Di qui l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AR |
IL SEGRETARIO