TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 768
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per errata applicazione delle norme richiamate (art. 107 D.Lgs. 267/2000, art. III.V.1 R.E., artt. 677 C.P., 2051 E 2053 C.C.). Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    Il Condominio non ha ottemperato integralmente all'ordinanza n. 328628/24, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di un'approfondita verifica dei muri interessati dalle cavillature/crepe e spanciamento di tutto il fabbricato. Inoltre, a seguito del sopralluogo comunale, sono state accertate lesioni murarie, avvallamenti nei pavimenti e impianti non integralmente ripristinati, che non giustificano la revoca dell'inagibilità.

  • Rigettato
    Violazione di legge per errata applicazione delle norme richiamate a fondamento dell’ordinanza (art. 107 D.Lgs. 267/2000; art. III.V.1 Reg. Edilizio; artt. 677 C.P., 2051, 2053, 1129, 1130, 1135 C.C.; art. 650 C.P.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione

    Il Condominio non ha ottemperato integralmente all'ordinanza n. 328628/24, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di un'approfondita verifica dei muri interessati dalle cavillature/crepe e spanciamento di tutto il fabbricato. Inoltre, a seguito del sopralluogo comunale, sono state accertate lesioni murarie, avvallamenti nei pavimenti e impianti non integralmente ripristinati, che non giustificano la revoca dell'inagibilità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione del principio di proporzionalità

    Il Condominio non ha ottemperato integralmente all'ordinanza n. 328628/24, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di un'approfondita verifica dei muri interessati dalle cavillature/crepe e spanciamento di tutto il fabbricato. Inoltre, a seguito del sopralluogo comunale, sono state accertate lesioni murarie, avvallamenti nei pavimenti e impianti non integralmente ripristinati, che non giustificano la revoca dell'inagibilità.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 1117, 1123 C.C.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Incompetenza del Condominio ad intervenire su parti di proprietà esclusiva

    La censura avrebbe dovuto essere sollevata verso l'ordinanza n. 328628/24, provvedimento non impugnato e quindi definitivo. Inoltre, il Condominio non ha ottemperato integralmente all'ordinanza n. 328628/24, che prevedeva verifiche sull'intero fabbricato e opere di ripristino per garantirne la piena sicurezza e agibilità.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento e del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà

    Il Comune ha preteso dal Condominio l'ottemperanza integrale dell'ordinanza n. 328628/24, che prevedeva verifiche sull'intero fabbricato e opere di ripristino per garantirne la piena sicurezza e agibilità. Non vi è contraddittorietà nell'agire dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 768
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 768
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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