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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/08/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8546/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
18/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 16/12/1964 a ENNA (EN) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]28 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. GRASSI LARA elettivamente domiciliato VIA COSTANTINO, 5 20017 RHO
e
2) Parte_2
Nata il 28/11/1965 a PADULI (BN) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 761 20079 BASIGLIO ITALIA con l'Avv. RIOLA COSIMO elettivamente domiciliato VIA CARLO FREGUGLIA 10 MILANO
con i seguenti figli: nato il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 18/07/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza divorzio del Tribunale di Milano n. 3325 pubblicata il 2.4.2019
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) Considerato che lavora dal mese di dicembre 2024 con un contratto a tempo determinato, Per_1 rinnovato nel mese di giugno 2025, con scadenza a dicembre 2025, nulla sarà più dovuto dal sig. Pt_1 alla signora per il suo mantenimento e ciò a partire da luglio 2025. Parte_2
2) A sistemazione dei loro rapporti patrimoniali ed a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa della signora connessa direttamente o indirettamente ed a qualsiasi titolo al mantenimento di ed Parte_2 Per_1 all'aggiornamento annuale Istat dell'importo di cui all'assegno di mantenimento, il sig. si impegna Pt_1
a versare alla signora che accetta la somma omnicomprensiva di euro 3.436,04 determinata Parte_2 dalla somma di cui in premessa al punto 4.
3) Tale somma verrà versata dal signor alla signora in un'unica soluzione, mediante Pt_1 Parte_2 bonifico bancario alle coordinate già note, dopo le sottoscrizioni reciproche del presente accordo recepite dai rispettivi difensori e comunque entro due giorni dopo il deposito del ricorso.
4) Salvo il buon fine del pagamento di cui sopra, quale condizione necessaria per l'efficacia del presente accordo, la signora dichiara di non aver più nulla a pretendere dal sig. per il Parte_2 Pt_1 mantenimento di e per il relativo aggiornamento Istat. Per_1
5) Spese legali compensate fra le parti.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni della sentenza divorzio del Tribunale di Milano n.
[...]
3325 pubblicata il 2.4.2019
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
18/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 16/12/1964 a ENNA (EN) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]28 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. GRASSI LARA elettivamente domiciliato VIA COSTANTINO, 5 20017 RHO
e
2) Parte_2
Nata il 28/11/1965 a PADULI (BN) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 761 20079 BASIGLIO ITALIA con l'Avv. RIOLA COSIMO elettivamente domiciliato VIA CARLO FREGUGLIA 10 MILANO
con i seguenti figli: nato il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 18/07/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza divorzio del Tribunale di Milano n. 3325 pubblicata il 2.4.2019
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) Considerato che lavora dal mese di dicembre 2024 con un contratto a tempo determinato, Per_1 rinnovato nel mese di giugno 2025, con scadenza a dicembre 2025, nulla sarà più dovuto dal sig. Pt_1 alla signora per il suo mantenimento e ciò a partire da luglio 2025. Parte_2
2) A sistemazione dei loro rapporti patrimoniali ed a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa della signora connessa direttamente o indirettamente ed a qualsiasi titolo al mantenimento di ed Parte_2 Per_1 all'aggiornamento annuale Istat dell'importo di cui all'assegno di mantenimento, il sig. si impegna Pt_1
a versare alla signora che accetta la somma omnicomprensiva di euro 3.436,04 determinata Parte_2 dalla somma di cui in premessa al punto 4.
3) Tale somma verrà versata dal signor alla signora in un'unica soluzione, mediante Pt_1 Parte_2 bonifico bancario alle coordinate già note, dopo le sottoscrizioni reciproche del presente accordo recepite dai rispettivi difensori e comunque entro due giorni dopo il deposito del ricorso.
4) Salvo il buon fine del pagamento di cui sopra, quale condizione necessaria per l'efficacia del presente accordo, la signora dichiara di non aver più nulla a pretendere dal sig. per il Parte_2 Pt_1 mantenimento di e per il relativo aggiornamento Istat. Per_1
5) Spese legali compensate fra le parti.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni della sentenza divorzio del Tribunale di Milano n.
[...]
3325 pubblicata il 2.4.2019
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Laura Maria Cosmai