CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ronzone - Via Mandola 18 38011 Ronzone TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Largo Porta Nuova, 9 38120 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IN Riscossioni S.p.a. - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00000202452000015079 IMIS 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, presenta ricorso avverso il provvedimento di Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati comunicato con Atto n° 00000202452000015079 datato 11/11/2024, notificato alla parte ricorrente con raccomandata R.R. A.G. n° 386669573478 inviata il 19/11/2024 a Ricorrente_1. L'atto qui impugnato è successivo alla intimazione di pagamento dell'importo di €437,71, relativo all'Imposta IMIS
(anno 2015) applicata alle seguenti particelle fondiarie site nel Comune di Ronzone (TN):
- Dati_Catastali_1;
- Dati_Catastali_2;
- Dati_Catastali_3;
- Dati_Catastali_4;
- Dati_Catastali_5.
Il sig. Ricorrente_1 risulta comproprietario al 12,5% delle sopradette particelle catastali. Secondo il ricorrente l'imposta Imis applicata è inaccettabile perché contrasterebbe con la L.P. 14/2014. Si originava un contenzioso nel quale il ricorrente presentava ricorso avverso il provvedimento del comune.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, Sezione 1, con sentenza N. 368/2024 Sez. 1 depositata il 28/06/2024, ha accolto il ricorso escludendo l'assoggettamento a IMIS limitatamente al sign.
Ricorrente_1. Infatti, nella summenzionata sentenza veniva decisa l'inammissibilità del ricorso per gli altri ricorrenti, a seguito della “mancata osservanza dell'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, cioè mancherebbero i presupposti formali di rappresentanza del sig. Difensore_1 nei confronti degli altri contribuenti. Al riguardo parte ricorrente ha presentato sufficiente documentazione per giustificare l'assegnazione della rappresentanza, da parte di tutti i contribuenti, al sig. Difensore_1. Ne consegue che l'eccezione di parte resistente non è accolta”.
Il comune di Ronzone, attraverso Trenino Riscossione SpA, procedeva ad attivare la riscossione coattiva degli Accertamenti IMIS 2015, anche nei confronti del sig. Ricorrente_1. Il giorno 28/11/2024 il ricorrente riceveva il Preavviso di Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati, emesso il giorno
11/11/2024 da IN Riscossioni SpA con Atto n° 000002024520001507 (avente ad oggetto il Fermo amministrativo dell'autoveicolo targato Targa_1), intimando il pagamento di € 437,21 più gli interessi di mora.
Per tali motivi il ricorrente, vista la sentenza N. 368/2024 chiede l'accoglimento del ricorso con revoca del provvedimento di fermo amministrativo.
Controdeduzioni del comune di Ronzone e IN Riscossioni SpA
Si costituisce il comune di Ronzone tramite l'Avvocatura dello Stato eccependo “la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'avverso ricorso, con riserva di ogni più ampia deduzione difensiva e produzione documentale nel prosieguo del giudizio”. Si costituisce anche IN Riscossioni eccependo di essere estranea alle vicende sottese alla formazione del titolo. Essa si è limitata ad attuare le azioni previste ex lege per la riscossione. Per tali motivi chiede in via preliminare la carenza di legittimazione passiva;
nel merito di dichiarare inammissibile il ricorso notificato a IN Riscossioni S.p.A; in via subordinata: nella denegata ipotesi di annullamento del provvedimento opposto, di tenere indenne IN Riscossioni S.p.A. da eventuali spese di giudizio e dal rimborso del contributo unificato, in considerazione della circostanza che la stessa è del tutto estranea nel merito della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento in composizione monocratica (anche CGT) accoglie il ricorso per i seguenti motivi. Oggetto della presente controversia, riguarda il fermo amministrativo n°
00000202452000015079 di data 11/11/2024.
Preliminarmente si osserva la carenza di legittimazione passiva di IN Riscossioni essendo il soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di specie il ricorrente contesta non vizi propri del fermo amministrativo ma l'atto prodromico emesso dal comune di Ronzone.
Riguardo il ruolo emesso dal comune di Ronzone giova precisare quanto segue:
a) codesta CGT aveva deciso con propria sentenza (la n. 368/2024) l'accoglimento del ricorso, il quale è stato prontamente appellato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento;
b) la suddetta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento con sentenza n. 73/2024 accoglieva l'istanza del comune di Ronzone riformando la decisione del giudice di primo grado;
c) il fermo ammnistrativo, oggetto della presente controversia, è stato notificato dopo la sentenza di prime grado e prima della sentenza di appello.
Alla luce di quanto sopra la CGT mette in luce che, al di là della decisione del Giudice di appello, il Comune non può disattendere una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Al riguardo è utile ricordare che le sentenze delle Corti di giustizia tributaria sono immediatamente esecutive ex art. 67-bis del
D.Lgs. 546/1992. In buona sostanza la decisione del giudice deve essere rispettata anche se il Comune ha deciso di presentare appello al Giudice di secondo grado. Nel caso di specie il ricorrente, correttamente, ha avviato la procedura di giudizio di ottemperanza. Infatti, il comune di Ronzone, dopo la sentenza di primo grado della CGT, avrebbe dovuto annullare l'avviso di accertamento nei confronti del sig. Ricorrente_1
ed emettere un nuovo avviso di accertamento dopo la sentenza n. 73/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Trento.
Per tali motivi, la CGT in via preliminare dichiara il difetto di legittimazione passiva di IN Riscossione;
nel merito, tenuto conto che il comune non ha ottemperato alla decisione della CGT di primo grado di Trento, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di fermo amministrativo oggetto del presente ricorso (n.
00000202452000015079 di data 11/11/2024). Riguardo le spese di giudizio le compensa integralmente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ronzone - Via Mandola 18 38011 Ronzone TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Largo Porta Nuova, 9 38120 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IN Riscossioni S.p.a. - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00000202452000015079 IMIS 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, presenta ricorso avverso il provvedimento di Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati comunicato con Atto n° 00000202452000015079 datato 11/11/2024, notificato alla parte ricorrente con raccomandata R.R. A.G. n° 386669573478 inviata il 19/11/2024 a Ricorrente_1. L'atto qui impugnato è successivo alla intimazione di pagamento dell'importo di €437,71, relativo all'Imposta IMIS
(anno 2015) applicata alle seguenti particelle fondiarie site nel Comune di Ronzone (TN):
- Dati_Catastali_1;
- Dati_Catastali_2;
- Dati_Catastali_3;
- Dati_Catastali_4;
- Dati_Catastali_5.
Il sig. Ricorrente_1 risulta comproprietario al 12,5% delle sopradette particelle catastali. Secondo il ricorrente l'imposta Imis applicata è inaccettabile perché contrasterebbe con la L.P. 14/2014. Si originava un contenzioso nel quale il ricorrente presentava ricorso avverso il provvedimento del comune.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, Sezione 1, con sentenza N. 368/2024 Sez. 1 depositata il 28/06/2024, ha accolto il ricorso escludendo l'assoggettamento a IMIS limitatamente al sign.
Ricorrente_1. Infatti, nella summenzionata sentenza veniva decisa l'inammissibilità del ricorso per gli altri ricorrenti, a seguito della “mancata osservanza dell'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, cioè mancherebbero i presupposti formali di rappresentanza del sig. Difensore_1 nei confronti degli altri contribuenti. Al riguardo parte ricorrente ha presentato sufficiente documentazione per giustificare l'assegnazione della rappresentanza, da parte di tutti i contribuenti, al sig. Difensore_1. Ne consegue che l'eccezione di parte resistente non è accolta”.
Il comune di Ronzone, attraverso Trenino Riscossione SpA, procedeva ad attivare la riscossione coattiva degli Accertamenti IMIS 2015, anche nei confronti del sig. Ricorrente_1. Il giorno 28/11/2024 il ricorrente riceveva il Preavviso di Fermo Amministrativo di Beni Mobili Registrati, emesso il giorno
11/11/2024 da IN Riscossioni SpA con Atto n° 000002024520001507 (avente ad oggetto il Fermo amministrativo dell'autoveicolo targato Targa_1), intimando il pagamento di € 437,21 più gli interessi di mora.
Per tali motivi il ricorrente, vista la sentenza N. 368/2024 chiede l'accoglimento del ricorso con revoca del provvedimento di fermo amministrativo.
Controdeduzioni del comune di Ronzone e IN Riscossioni SpA
Si costituisce il comune di Ronzone tramite l'Avvocatura dello Stato eccependo “la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'avverso ricorso, con riserva di ogni più ampia deduzione difensiva e produzione documentale nel prosieguo del giudizio”. Si costituisce anche IN Riscossioni eccependo di essere estranea alle vicende sottese alla formazione del titolo. Essa si è limitata ad attuare le azioni previste ex lege per la riscossione. Per tali motivi chiede in via preliminare la carenza di legittimazione passiva;
nel merito di dichiarare inammissibile il ricorso notificato a IN Riscossioni S.p.A; in via subordinata: nella denegata ipotesi di annullamento del provvedimento opposto, di tenere indenne IN Riscossioni S.p.A. da eventuali spese di giudizio e dal rimborso del contributo unificato, in considerazione della circostanza che la stessa è del tutto estranea nel merito della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento in composizione monocratica (anche CGT) accoglie il ricorso per i seguenti motivi. Oggetto della presente controversia, riguarda il fermo amministrativo n°
00000202452000015079 di data 11/11/2024.
Preliminarmente si osserva la carenza di legittimazione passiva di IN Riscossioni essendo il soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di specie il ricorrente contesta non vizi propri del fermo amministrativo ma l'atto prodromico emesso dal comune di Ronzone.
Riguardo il ruolo emesso dal comune di Ronzone giova precisare quanto segue:
a) codesta CGT aveva deciso con propria sentenza (la n. 368/2024) l'accoglimento del ricorso, il quale è stato prontamente appellato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento;
b) la suddetta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento con sentenza n. 73/2024 accoglieva l'istanza del comune di Ronzone riformando la decisione del giudice di primo grado;
c) il fermo ammnistrativo, oggetto della presente controversia, è stato notificato dopo la sentenza di prime grado e prima della sentenza di appello.
Alla luce di quanto sopra la CGT mette in luce che, al di là della decisione del Giudice di appello, il Comune non può disattendere una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Al riguardo è utile ricordare che le sentenze delle Corti di giustizia tributaria sono immediatamente esecutive ex art. 67-bis del
D.Lgs. 546/1992. In buona sostanza la decisione del giudice deve essere rispettata anche se il Comune ha deciso di presentare appello al Giudice di secondo grado. Nel caso di specie il ricorrente, correttamente, ha avviato la procedura di giudizio di ottemperanza. Infatti, il comune di Ronzone, dopo la sentenza di primo grado della CGT, avrebbe dovuto annullare l'avviso di accertamento nei confronti del sig. Ricorrente_1
ed emettere un nuovo avviso di accertamento dopo la sentenza n. 73/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Trento.
Per tali motivi, la CGT in via preliminare dichiara il difetto di legittimazione passiva di IN Riscossione;
nel merito, tenuto conto che il comune non ha ottemperato alla decisione della CGT di primo grado di Trento, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di fermo amministrativo oggetto del presente ricorso (n.
00000202452000015079 di data 11/11/2024). Riguardo le spese di giudizio le compensa integralmente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.