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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere Relatore-
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello iscritto al n. 2808/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
28.4.2019, contraddistinta dal n. rep. 1585/2019, pendente
TRA
(codice fiscale , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in , alla Via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore Generale pro Pt_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Agliata (codice fiscale
); C.F._1
Appellante
E
(codice fiscale Controparte_1
), con sede legale in , alla Via Settembrini n. 6, costituitasi in persona del suo P.IVA_2 Pt_1
1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Picazio (codice fiscale
; C.F._2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 31.5.2017, la (per Parte_2 comodità, in prosieguo, anche solo il Centro) nella qualità di impresa accreditata provvisoriamente per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di in favore degli assistiti del S.S.N. nell'ambito territoriale Controparte_2
Cont dell' (nel prosieguo solo , chiedeva al Tribunale di Santa Parte_1
Cont Maria Capua Vetere la condanna dell' al pagamento di complessivi € 56.352,44, a titolo di somme non versate per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture emesse dal Centro per le prestazioni erogate nel 2010 in esecuzione del contratto, stipulato per l'anno anzidetto in data 28.6.2010, di cui all'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992, il tutto oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione del diritto al saldo.
Cont I.2. Si costituiva in giudizio l' con comparsa depositata in data 13.10.2017, deducendo:
1) di aver legittimamente applicato lo sconto di cui di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 e in forza delle previsioni contenute nel contratto stipulato dalle parti;
2) che in relazione alle decurtazioni relative all'anno 2010, operate in virtù dell'applicazione della l.
n. 296/2006 art. 1 Lett. O comma 796, erano intervenute due sentenze, una del TAR Campania
n.833/2016, resa nel giudizio 4123/2011 ed una del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
4934/2014, secondo cui era pienamente legittima l'ultrattività della l. n. 296/2006 art. 1 Lett. O comma 796, sancendo l'applicabilità di tali decurtazioni alla remunerazione di tutte le prestazioni rese dalle strutture operanti in regime di accreditamento con il SSR nelle varie branche, per gli esercizi successivi al 2009;
3) che la mancata applicazione dello sconto avrebbe determinato lo sforamento del tetto di spesa;
4) l'infondatezza della domanda per mancanza di prova.
Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
I.3. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda del Centro, così provvedendo: «condanna l' , in persona del Parte_3
2 direttore pro tempore, al pagamento in favore della della somma di € Parte_2
56.352,44 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalle singole fatture al saldo;
condanna l'
[...]
, in persona del direttore pro tempore, al pagamento in favore della Parte_3 [...] delle spese processuali, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 3.980,00 per Parte_2 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco Picazio».
In particolare, il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rilevava che la disciplina Cont normativa sullo sconto tariffario invocata dall' non era applicabile, essendo limitata al triennio
2007 – 2009, che lo sconto non poteva operare neppure in base alle pattuizioni contenute nel contratto e che il credito era adeguatamente provato. Infine, riconosceva gli interessi al tasso di mora stabilito dal d.lgs. 231/2002.
Cont II.1. Avverso tale ordinanza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 3.6.2019, osservando che:
- la giurisdizione apparterrebbe al Giudice Amministrativo, in quanto la vicenda in esame ha ad oggetto l'esercizio di poteri autoritativi della P.A. in materia di programmazione sanitaria;
- sussisterebbe il giudicato esterno in ordine all'applicabilità dello sconto previsto dall'art. 1 comma
796 l. 296/2006 nei rapporti con la a seguito della sentenza del TAR Campania n. 4425/2017; Pt_2
- troverebbe applicazione la disciplina contenuta nella legge 296/2006 anche per il periodo successivo al 2009 onde garantire il contenimento della spesa sanitaria;
- lo sconto opererebbe, comunque, alla luce del richiamo contenuto nel contratto onde rispettare il limite di spesa annuale;
pertanto, in mancanza dell'applicazione dello sconto il contratto sarebbe nullo per violazione dei limiti di spesa;
- le fatture non costituirebbero valida prova del credito.
Per tali ragioni l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: «accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare la pronuncia gravata e con essa rigettare le richieste avanzate in primo grado dall'appellata; dichiarare che nulla è dovuto dall' alla soc. Parte_3 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa .in
[...] Controparte_4 relazione alla richiesta di pagamento a titolo di rimborso della somma di € 56352,44 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 quale rimborso dello sconto praticato sulle fatture emesse nel corso dell'anno
3 2010 per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
condannare l'appellata al pagamento delle competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
II.2. Con comparsa depositata il 25.11.2019 si è costituito il Centro appellato che a sua volta ha formulato le seguenti conclusioni: «dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel
[...] procedimento ex art. 702 bis c.p.c. RG 5329/17, confermando il provvedimento. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa».
II.3. All'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione è palesemente infondato, in quanto correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2010.
Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul
4 rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis,
Cass. 372/2021).
2. Il motivo di appello relativo al giudicato esterno è inammissibile e comunque infondato. Con Cont riguardo al profilo dell'inammissibilità va rilevato che, con l'atto di appello, l' ha fatto riferimento alla sentenza n. 4425/2017 del TAR Campania, differente da quella n. 833/2016 invocata nel giudizio di primo grado. La sentenza n. 4425/2017 ha infatti ad oggetto l'annullamento del “decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro n. 67 del 22/6/2012 rubricato “definizione per l'esercizio 2012 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per erogare i volumi delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale escluso dialisi e fisiokinesiterapia”, mentre quella n. 833/2016 il decreto del commissario ad acta n. Cont 24/2011. L ha quindi prodotto l'attestazione del passaggio in giudicato in relazione alla sentenza n. 4425/2017 e non a quella n. 833/2016 richiamata nel giudizio di primo grado.
In ogni caso tale motivo di appello è infondato. Nelle sentenze in questione (emesse all'esito di giudizi ai quali effettivamente aveva preso parte anche la , infatti, il TAR si è pronunciato CP_1 per la validità anche oltre il triennio 2007 – 2009 dello sconto previsto dalla legge sopra richiamata.
E' evidente, tuttavia, che tale affermazione in diritto costituisce solo un precedente favorevole Cont all' ma non produce alcun effetto di giudicato, dal momento che i giudizi de quibus non riguardano affatto i contratti stipulati nel 2010 e le remunerazioni dovute in forza degli stessi, ma solo la legittimità, sotto il profilo amministrativo, dei provvedimenti impugnati con i quali si fissava il tetto di spesa per gli anni 2011 e 2012 tenendo conto dello sconto ex lege 296/2006. Del resto, perché vi possano essere gli effetti del giudicato esterno è necessario che i due giudizi riguardino “il medesimo rapporto giuridico”, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, dal momento che nei giudizi amministrativi è stata valutata la legittimità di provvedimenti amministrativi generali aventi ad oggetto i tetti di spesa, mentre nel presente processo si deve accertare quale sia il compenso dovuto alla società appellata per le prestazioni svolte nel 2010 in forza del contratto stipulato il
28.6.2010.
5 3. Quanto ai motivi riguardanti, sotto diversi profili, l'applicabilità al rapporto in esame dello sconto, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente.
Va innanzi tutto rilevato che, come già ripetutamente osservato da questa Corte in numerose pronunce, deve escludersi l'operatività dello sconto per le prestazioni compiute nell'anno 2010 per effetto della legge (art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006).
Infatti, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2009.
In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr.
Cass. 10582/2018).
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati.
Deve del pari escludersi che lo sconto possa operare in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti, come ritenuto dalla difesa di parte appellante. Ed infatti, l'art. 4 del contratto del 28.06.2010 disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno
2010 relativa al volume di prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di Parte_4
6
[...] determinato all'art. 3 comma 4 è fissato in € 25.600.000,00 al netto dello sconto di cui CP_2 all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa €
29.530.511,02) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro o delibera dalla Giunta Regionale.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2010 dai centri privati anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art.
4. In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che lo sconto operi in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento gli “sconti di legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno.
Ciò si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe vengano modificate nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367
c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
7 Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Né può ritenersi applicabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass.
3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal centro deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso Cont fosse determinante in ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
Superflua, infine, sarebbe ogni considerazione in ordine alla disciplina dell'errore, non avendo Cont l' formulato alcuna domanda in tal senso.
Infine, priva di fondamento è anche la questione relativa alla presunta mancanza di copertura finanziaria e di superamento del tetto di spesa per effetto della mancata applicazione dello sconto. Cont L ha infatti solo genericamente dedotto tale circostanza, senza specificare, come sarebbe stato necessario:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nell'anno 2010;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
È evidente che in assenza di tali elementi la questione non può essere presa in considerazione, senza che sia neppure necessario porsi il problema dell'onere della prova (sul quale cfr. Cass.
17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
4. Infondato è anche il motivo di appello avente ad oggetto la mancanza di prova del credito.
Al riguardo è sufficiente osservare che, oltre alle fatture, è stato prodotto il contratto, sicché la Cont prova del credito fornita dal Centro è sufficiente dal momento che non è stato contestato dall' o svolgimento delle prestazioni indicate nelle fatture da parte della , né il diritto di quest'ultima al Pt_2 compenso, ma solo l'entità dello stesso in virtù dell'asserita applicazione dello sconto tariffario.
5. Infine, in comparsa conclusionale, l'appellante per la prima volta ha dedotto che gli interessi di mora non sarebbero maturati.
8 La doglianza è inammissibilità perché tardivamente formulata.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147), a partire da quello del valore della controversia
(ricompreso nello scaglione € 52.000,01 – 260.000,00), in € 8.300,00 per compenso professionale oltre € 1.245,00 per spese generali di rappresentanza e difesa
7. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere in data 28.4.2019 e contraddistinta dal n. rep.1585/2019, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla società Controparte_1 unipersonale le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.300,00 per compenso professionale e € 1.245,00 per spese generali di rappresentanza, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Francesco Picazio;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, l'11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Roberto Notaro dr.ssa Caterina Molfino
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