Art. 12. Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennita' analoghe.
Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.
Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.