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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 393 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 04.02.2025, e pendente tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, via Cesare Terranova n.6, presso lo studio legale dell'Avv. Martina
Stirpe, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1 nato a [...] il [...] e residente in [...]
-parte resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.02.2025 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto. FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato il 20.02.2024 la SI.ra , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 18.07.2020 a Frosinone con il SI. (trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Frosinone dell'anno 2010, Atto n. 1, P. 2, Serie A. N. 45), dal quale sono nati due figli: nata a [...] il [...] (13 anni ½) e , nato a [...] Persona_1 Persona_2 il giorno 11.06.2012 (12 anni ½) e di aver fissato la residenza coniugale in Frosinone, via Epicuro n.31 in immobile di proprietà dei genitori del SI. ha esposto che dopo la nascita dei figli è venuta CP_1 meno l'affectio coniugalis, stante il totale disinteresse mostrato dal SI. sia nei confronti della CP_1 coniuge che dei figli minori, sicchè ella si è determinata ad agire giudizialmente per ottenere la separazione.
Ha, in particolare, esposto che entrambi i figli vivono con i genitori nella casa coniugale e frequentano la scuola Media “Campo Coni” di Frosinone, ove si recano accompagnati dalla nonna materna, la SI.ra
, quando la madre si trova al lavoro, ove al termine delle lezioni frequentano il dopo scuola, Parte_2 con orario 14.00-18.00, tutti i giorni;
nessuno dei minori pratica alcuna attività extra-scolastica stante le difficoltà economiche in cui versa la famiglia essendo monoreddito. Ha esposto di essere il genitore che si occupa esclusivamente dei figli minori nella quotidianità, nonostante sia l'unico soggetto con un'occupazione lavorativa e in assenza del quale i minori sono collocati dalla nonna materna e qualche volta rimangono a casa con il padre che spesso, nonostante, non abbia un'occupazione lavorativa, non si interessa in alcun modo di loro. Ella ha esposto di essere dipendente con contratto di lavoro part-time, con monte ore settimanale pari ad ore 17,5, presso la società Meranese, con luogo di lavoro presso l'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, con paga base pari a 550 euro, a cui vanno aggiunti gli importi per lavoro straordinario che la ricorrente si impegna quotidianamente ad effettuare. L'importo del reddito lavorativo mensile è pari a circa 900/1.000 euro, di non possedere beni immobili e di essere titolare di un conto corrente radicato presso l'ufficio Postale
n. 1212182, con saldo attuale pari ad euro 373,25 euro e di una autovettura modello Honda Jazz tg. CE
803AS, attualmente in uso alla SI.ra , di valore pari a circa 500/800 euro;
che il SI. Parte_2 dal 2010 è privo di un'occupazione lavorativa stabile, per una scelta personale e non percepisce CP_1 alcun reddito da lavoro e/o altra indennità, non possiede beni mobili o immobile né risulta intestatario di alcun conto corrente;
che tutti i costi familiari sono a carico della ricorrente e che, essendo un nucleo familiare mono-reddito, con una paga base pari a 550 euro, il tenore della famiglia risulta essere precario. Tanto premesso ella ha adito il Tribunale affinchè pronunci la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: a) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli, ogni volta che lo desidera, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
b) il Sig. previo accordo con la Sig.ra CP_1 [...]
, avrà diritto a tenere con se i figli almeno due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.30 alle ore Parte_1
19:30, anche presso l'abitazione individuata come casa familiare, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori;
senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli;
il padre, inoltre, potrà tenere con se i figli, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:30 alle ore 20:30; relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che i figli possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato;
relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 20
(venti) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze dei minori;
c) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi continuerà a vivere con i figli minori;
d) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori per la somma pari ad euro 300,00 ciascuno, anche attraverso l'intervento dei nonni paterni, entrambi percettori di pensione, oltre al 50% per le spese straordinarie ed il versamento integrale, in favore della SI.ra , della Parte_1 somma erogata a titolo di assegno unico. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Sebbene ritualmente convenuto in giudizio, il SI. non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
Emessi i provvedimenti provvisori ed indifferibili nel senso di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la prole minore con collocamento presso la madre, assegnandole la casa coniugale e ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento dei due figli di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e stabilendo che l'assegno unico erogato dall' per i due figli venga percepito integralmente CP_2 dalla madre, la ricorrente esponeva in seguito che il SI. già raggiunto da misura cautelare emessa dal CP_1
G.I.P. del Tribunale di Frosinone il 21.06.2024, depositata il 24.06.2024 consistente nell'ordine di allontanamento immediato dalla casa coniugale e divieto di accesso senza autorizzazione del Giudice e divieto di avvicinamento alla moglie e alla abitazione della stessa e a ogni altro luogo praticato dalla Parte_1 medesima a meno di 500 mt, con contestuale divieto di comunicazione con ogni mezzo, nell'ambito di procedimento penale a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., non avendovi ottemperato, è stato sottoposto a restrizione detentiva presso la Casa Circondariale di Frosinone ove
è ancora detenuto;
inoltre da documentazione acquisita dall' ella aveva appreso che il aveva CP_2 CP_1 sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con la società Sme Work Srl come elettricista con decorrenza dal 12.05.2024 al 31.07.2024, percependone una retribuzione complessiva di circa € 10,22 l'ora per 40 ore settimanali e così complessivamente per circa € 1.635,20 mensili;
ella aveva pertanto chiesto modificarsi i provvedimenti provvisori stabilendo l'affidamento esclusivo della prole alla madre o comunque modificare le modalità di frequentazione del padre con le figlie dalla libera frequentazione a quella in modalità protetta. Con ordinanza del 01.10.2024 è stato dunque disposto l'affidamento dei due figli minori Per_1 ed in via esclusiva alla madre , e stabilito che gli incontri tra padre e figli Persona_2 Parte_1 possano avvenire solo in forma protetta, incaricando del servizio di assistenza, supporto, monitoraggio e sorveglianza i Servizi Sociali del Comune di Frosinone.
In esito al deposito di memoria conclusiva e alla discussione all'udienza del 04.02.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Sulla separazione dei coniugi.
Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della gravità delle contestazioni elevate, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che costituisce fatto sostanzialmente pacifico che è venuta ormai meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Al riguardo è infatti noto che, a differenza del sistema delineato dal legislatore del 1942 (nel quale la separazione aveva natura ontologicamente patologica e transitoria, con conseguente ammissibilità della stessa solo a fronte di comportamenti colpevoli di uno o di entrambi i coniugi), a seguito della riforma del 1975 la separazione giudiziale si fonda sull'accertamento dell'impossibilità o comunque della intollerabilità della convivenza, con conseguente ammissibilità della stessa anche in difetto della cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e sulla scorta del mero dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 1995, n.
13021); peraltro, ai fini della sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151 c.c., non è neppure necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale e l'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione (cfr. di recente, Cass. Civ., sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Ne consegue che la separazione costituisce un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, senza peraltro che la disciplina di cui agli artt. 151 e ss. c.c. consenta di individuare due differenti modelli di separazione (l'una senza addebito e l'altra con addebito), in quanto l'unica figura di separazione giuridicamente prevista è quella fondata sull'accertamento positivo ed oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all'educazione della prole;
laddove invece l'elemento della colpa (e, dunque, l'addebito), lungi dall'essere il fondamento della separazione, ne costituisce una modalità accessoria ed eventuale, come tale idonea a produrre una serie di effetti a carico del coniuge ritenuto colpevole.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.
3. Sull'affidamento della prole minore.
Noto è che in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I, 19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I,
27/06/2006, n. 14480). In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore
“di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777) la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108) risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass., Sez. I,
17/01/2017, n. 977).
In specie la regimentazione dell'affidamento dei due figli della coppia, nata a Persona_1
Frosinone il 16.07.2011 (12 anni ½) e , nato a [...] il giorno 11.06.2012 (11 anni ½) Persona_2 dapprima invocato e disposto in via provvisoria in termini di affidamento condiviso, in linea con la regola generale, è stato poi regimentato in termini di affidamento esclusivo alla madre in ragione, da Parte_1 una parte, della emersione di condotte pregiudizievoli per i minori poste in essere dal rivelatrici CP_1 di una palese inidoneità genitoriale e, dall'altra, della insussistenza di fatti o circostanze atti ad ingenerare dubbi o perplessità in ordine alla capacità genitoriale della madre e al benessere della prole minore anche con riferimento al profilo del suo collocamento presso di lei.
In particolare, è stata fatta pervenire in atti la misura cautelare personale applicata al resistente per le gravi condotte minacciose, ingiuriose e vessatorie oltre che violente tenute dallo stesso ai danni della coniuge, spesso alla presenza dei figli minori, suscettibili di minarne la serenità e di ingenerare nei ragazzi un grave stato d'ansia e di preoccupazione per l'incolumità materna. Sebbene nessuna condotta sia stata registrata direttamente ai danni dei bambini, è certamente incontrovertibile che gli episodi di violenza cui essi hanno assistito ne hanno provocato grave turbamento e soprattutto rivelano l'assoluta incapacità del padre di attendere responsabilmente al proprio ruolo, anteponendo le eSIenze di tutela e di serenità dei figli alle proprie e anche alle proprie eventuali frustrazioni e recriminazioni che possa nutrire nei confronti della moglie.
Secondo costante orientamento della Cassazione, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass. n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Come, difatti, la Suprema Corte insegna, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (v. tra le tante Cass. n°16593 del
2008; Cass. Sez. I, 3 gennaio 2017 n. 27).
Per quanto consta, il SI. avendo posto in essere gravi condotte in danno della coniuge, CP_1 dettagliatamente riportate nel capo di imputazione formulato dal P.M. e vagliato dal G.I.P. e cui si rimanda, alla presenza dei due figli minori, spettatori e vittime dello stato di vessazione paura e minaccia vissuta dalla madre e da loro stessi indirettamente, è stato raggiunto da ordine di allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento alla moglie a meno di 500 mt di distanza e divieto di comunicare con lei;
non avendo ottemperato all'ordine dell'Autorità Giudiziaria, fatto sintomatico di una condizione di scarso equilibrio e mancanza di attitudine a rappresentare un esempio e un modello educativo e sociale per i figli, questi è stato poi tradotto presso il carcere di Frosinone pendente procedimento penale a suo carico.
La ricorrente ha allegato nella propria memoria conclusiva depositata il 30.12.2024 che la misura cautelare applicata al è ancora in essere. Allo stato pertanto permangono attuali le valutazioni già CP_1 compiute in sede di modifica dei provvedimenti provvisori che non possono che confermarsi.
D'altra parte, le misure restrittive applicate al resistente, ancor più dello stato di detenzione in cui provvisoriamente versa, e in particolare le limitazioni gravi alla possibilità di comunicare e rapportarsi con la SI.ra precludono in concreto l'esercizio di un affidamento condiviso della prole, perché questo Pt_1 postula la possibilità dei genitori di interloquire e confrontarsi e concorrere alle scelte di vita e alle determinazioni da assumersi nell'interesse dei figli nella quotidianità.
Pertanto in punto di affidamento della prole minore, si stabilisce l'affidamento in via esclusiva alla madre , presso la quale sono collocati. Rispetto all'idoneità genitoriale di costei non sono emerse Parte_1 criticità, di guisa che, valutata la necessità che nell'interesse dei minori possano essere assunte, prontamente, le decisioni che li riguardino e ritenuto che le limitazioni legate alla condizione detentiva e alle misure restrittive imposte al ostacolino la possibilità di concertare tempestivamente tra i genitori le decisioni da CP_1 assumersi nell'interesse della prole, va disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente dagli stessi presso di lei.
3. Sulla regolamentazione del diritto di visita paterno.
Anche sotto il profilo della regolamentazione degli incontri tra padre e figli, si ritiene che allo stato restino valide le considerazioni già svolte in sede di modifica dei provvedimenti provvisori con ordinanza del
01.10.2024. In particolare, non si ritiene allo stato corrispondente all'interesse dei minori consentire una frequentazione libera del SI. perché la inevitabile connotazione negativa che i fatti cui i bambini CP_1 hanno assistito e le conseguenze cui hanno dato luogo rispetto alla figura paterna, suggeriscono l'opportunità di dare corso a un percorso di recupero e ricostruzione della figura genitoriale e del sentimento di confidenza e sicurezza che i figli devono nutrire, recuperandolo, con il genitore.
Pertanto si conferma l'incarico già impartito ai competenti Servizi Sociali del Comune di Frosinone ove i ragazzi vivono e risiedono di avviare un percorso volto a (ri)costruire il rapporto padre – figli in forme protette, ora, e per tutto il tempo in cui perduri e si protragga lo stato detentivo, individuando le forme più compatibili con lo stato di detenzione e con l'interesse dei minori a non essere esposti all'improvviso e senza preparazione al diretto contatto con l'ambiente carcerario (si può pensare, a titolo di esempio, a propedeutici contatti in video conferenza, presenziati dal personale di custodia e/o sociale) e successivamente, in assenza di pregiudizio per i minori, i figli potranno essere accompagnati ad incontrare il padre;
poi, una volta venuto meno lo stato detentivo, mediante incontri a tenersi presso strutture protette del Centro per la Famiglia, con il monitoraggio, il supporto e l'assistenza degli operatori dei Servizi incaricati, predisponendo un calendario di incontri che consenta al genitore – una volta rimesso in libertà – di vedere i figli almeno una volta a settimana e tenere con loro contatti in video conferenza, presenziati dal personale di custodia e/o sociale) fintanto che non sia da ritenere che nessun pregiudizio i bambini avrebbero a trarre dalla libera frequentazione del padre.
I Servizi Sociali continueranno a monitorare il nucleo familiare, affinché il diritto di visita del padre venga esercitato, valutando se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere dei figli, informando la competente Autorità Giudiziaria, in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse dei minori.
4. Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla casa familiare, noto è che l'assegnazione di essa deve avvenire a mente del disposto dell'art. 337 sexies c.p.c. sicchè la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, laddove il relativo provvedimento è chiaramente finalizzato a tutelare l'interesse della prole a conservare l'"habitat" naturale e necessario alla propria crescita serena, con la conseguenza che, in assenza di prole, nulla deve disporsi in punto di assegnazione della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico ordinario della proprietà.
In specie il collocamento della prole minore presso la madre importa altresì che, a prescindere dalla titolarità del diritto dominicale sull'immobile in discussione, di proprietà dei genitori del SI. CP_1 l'assegnazione della casa coniugale venga disposta in favore della ricorrente che ivi abita con i figli, atteso che costituisce fatto pacifico che la prole minore vive nell'abitazione coniugale in Frosinone alla via Epicuro n. 31; se ne dispone l'assegnazione alla madre siccome genitore collocatario. Parte_1
5. Mantenimento per i figli.
Considerato che, quanto ai profili economici, occorre valutare comparativamente le condizioni economiche delle parti sulla scorta dei dati di giudizio allo stato disponibili (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi al Giudice relatore, documentazione fiscale e reddituale in atti) e tenuto conto della loro capacità contributiva presunta in relazione alla rispettiva età e qualificazione professionale;
considerato che
è necessario valutare le attuali eSIenze di vita e di mantenimento, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di rapporto, i tempi di permanenza dei figli presso padre e madre, le risorse a disposizione e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, secondo quanto da tempo affermato in giurisprudenza e da ultimo normativamente recepito e stabilito dall'art. 337 ter, comma 4, c.p.c.; considerato ancora che in tale contesto, è stato precisato "che la fissazione, da parte del giudice, di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita della prole stessa"
(cfr. Cass. 8/11/97, n. 11025); considerato che:
- la SI.ra attività lavorativa come addetta alle pulizie con contratto di lavoro a tempo Parte_1 indeterminato e part time presso la società Meranese Servizi S.p.a. con luogo di lavoro presso l'Ospedale
Fabrizio Spaziani di Frosinone;
ella ha allegato di percepire uno stipendio base mensile di € 500,00 cui si assommano straordinari che ella svolge e che le consentono di raggiungere un reddito mensile compreso tra
900 e 1.000 euro mensili;
dalle dichiarazioni reddituali versate in atti per gli anni 2020 e 2021, emerge un reddito dichiarato di € 12.034,00 per l'anno 2021 e di € 10.770,00 per l'anno 2020 (cfr. dichiarazione 730 anni 2020 e 2021 in atti); ella non risulta percepire redditi o introiti ulteriori derivanti da attività lavorative né da rendite di altro genere;
- quanto alla situazione reddituale del SI. non essendosi questi costituito in giudizio, il CP_1
Tribunale ha a disposizione soltanto le allegazioni e dichiarazioni offerte dalla ricorrente, per le quali, alla data del deposito del ricorso egli era privo di occupazione, e successivamente risulta aver reperito occupazione lavorativa retribuita presso la società con sede in Tecchiena, dalla quale egli Controparte_3 avrebbe dichiarato alla moglie di percepire una retribuzione di circa 80 euro giornaliere e 1.500 euro mensili;
trattasi tuttavia di una occupazione il cui avvio sarebbe assolutamente recente laddove fino almeno al mese di maggio 2024 la famiglia ha potuto contare essenzialmente sul solo reddito da lavoro della Persona_3 ricorrente;
ciò denota comunque una certa capacità lavorativa del che rileva ai fini della CP_1 determinazione del mantenimento alla prole minore cui questi è certamente tenuto già solo per il fatto della procreazione. Si era già rilevato che tra le dichiarazioni che il resistente avrebbe reso alla moglie di percepire una retribuzione di circa 80 euro giornaliere e 1.500 euro mensili e la documentazione contrattuale versata poi in atti dalla il 26.07.2024 emergeva una sostanziale coincidenza di redditualità. Pt_1
Non appare rilevare rispetto alla sussistenza dell'obbligo del al mantenimento dei figli la CP_1 circostanza che egli versi in stato detentivo, giacchè secondo consolidata giurisprudenza di legittimità tale obbligo non è escluso affatto dallo stato detentivo ancorchè prolungato, che non costituisce causa giustificativa dell'inadempimento, che deve essere incolpevole, potendo rilevare nella verifica della sussistenza del coefficiente psicologico del reato (ex multiis, Cass. pen., sez. VI, 01/03/2022, n.13144), fermo restando che il detenuto deve comunque dimostrare di aver fatto quanto possibile per disporre in carcere, nei limiti del consentito, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro interno o esterno (Cass. Civ. Sez. 6,
n. 2381 del 15/12/2017).
Ritenuto non ostativo rispetto all'obbligo di mantenimento dunque il fatto che attualmente il resistente versa ancora in stato detentivo, non può comunque non tenersi conto della circostanza per cui egli potrebbe non essere nella condizione di svolgere attività lavorativa alcuna, laddove si consideri pure che il rapporto di lavoro precedentemente documentato è giunto a termine essendo esso fissato al 31.07.2024 e non suscettibile di rinnovo;
valorizzato l'inconfutabile esclusivo apporto di cura e assistenza che perviene alla prole minore da parte materna, che stabilmente convive con lei;
tenuto conto delle eSIenze di vita dei ragazzi ragionevolmente a costoro riferibili in relazione alla età (13 e 12 anni); si determina in € 200,00 il contributo paterno al mantenimento mensile dei due figli minori e (€ 100,00 per ciascuno), somma Per_1 Per_2 che questi dovrà corrispondere alla SI.ra secondo i tempi e le modalità di cui in dispositivo, e Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda (20.02.2024).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal ConSIlio Nazionale
Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso.
Quanto all'assegno unico universale erogato dall' per i due figli minori, si dispone che esso venga CP_2 percepito interamente dalla madre . Parte_1
7. Sul mantenimento per il coniuge.
Rilevato che non v'è domanda sul punto, nulla ha a disporsi.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 393/2024 rg promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 CP_1
Par 1) DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e CP_1
(nata a [...] il [...]), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1
Frosinone il 18.07.2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Frosinone (Atto N. 45
Parte 2 Serie A Anno 2010);
- MANDA al cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frosinone per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto N. 45 Parte 2 Serie A Anno 2010);
2) AFFIDA la prole, e segnatamente i due figli minori ed in via esclusiva alla Per_1 Persona_2 madre , presso il domicilio della quale vengono collocati;
Parte_1
3) il Sig. potrà vedere i figli in forma protetta, nell'ambito del percorso che i competenti Servizi CP_1
Sociali del Comune di Frosinone provvederanno ad avviare o a proseguire per (ri)costruire il rapporto padre – figli, ora e per tutto il tempo in cui perduri e si protragga lo stato detentivo, individuando le forme più compatibili con lo stato di detenzione e con l'interesse dei minori a non essere esposti all'improvviso e senza preparazione al diretto contatto con l'ambiente carcerario (si può pensare, a titolo di esempio, a propedeutici contatti in video conferenza, presenziati dal personale di custodia e/o sociale) e successivamente, in assenza di pregiudizio per i minori, i figli potranno essere accompagnati ad incontrare il padre;
poi, una volta venuto meno lo stato detentivo, mediante incontri a tenersi presso strutture protette del Centro per la Famiglia, con il monitoraggio, il supporto e l'assistenza degli operatori dei Servizi incaricati, predisponendo un calendario di incontri che consenta al genitore – una volta rimesso in libertà – di vedere i figli almeno una volta a settimana e tenere con loro contatti in video conferenza, presenziati dal personale di custodia e/o sociale) fintanto che non sia da ritenere che nessun pregiudizio i bambini avrebbero a trarre dalla libera frequentazione del padre. I
Servizi Sociali continueranno a monitorare il nucleo familiare, affinché il diritto di visita del padre venga esercitato, valutando se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere dei figli, informando la competente Autorità Giudiziaria, in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse dei minori;
4) il Sig. corrisponderà, con decorrenza dalla data della domanda (20.02.2024) alla Sig.ra CP_1 [...]
la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento dei due figli e , mediante Parte_1 Per_1 Per_2 bonifico bancario o postale alle coordinate che gli verranno indicate dalla moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT;
5) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole minore secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal ConSIlio Nazionale Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso;
6) la SI.ra percepirà l'assegno unico familiare in misura del 100%; Pt_1
7) nulla per il mantenimento dell'un coniuge nei confronti dell'altro;
8) assegna la casa coniugale sita in Frosinone alla via Epicuro n. 31 alla SI.ra che vi vivrà con la Parte_1 prole minore.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di conSIlio in Frosinone, il 18/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 393 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 04.02.2025, e pendente tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, via Cesare Terranova n.6, presso lo studio legale dell'Avv. Martina
Stirpe, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1 nato a [...] il [...] e residente in [...]
-parte resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.02.2025 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto. FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato il 20.02.2024 la SI.ra , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 18.07.2020 a Frosinone con il SI. (trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Frosinone dell'anno 2010, Atto n. 1, P. 2, Serie A. N. 45), dal quale sono nati due figli: nata a [...] il [...] (13 anni ½) e , nato a [...] Persona_1 Persona_2 il giorno 11.06.2012 (12 anni ½) e di aver fissato la residenza coniugale in Frosinone, via Epicuro n.31 in immobile di proprietà dei genitori del SI. ha esposto che dopo la nascita dei figli è venuta CP_1 meno l'affectio coniugalis, stante il totale disinteresse mostrato dal SI. sia nei confronti della CP_1 coniuge che dei figli minori, sicchè ella si è determinata ad agire giudizialmente per ottenere la separazione.
Ha, in particolare, esposto che entrambi i figli vivono con i genitori nella casa coniugale e frequentano la scuola Media “Campo Coni” di Frosinone, ove si recano accompagnati dalla nonna materna, la SI.ra
, quando la madre si trova al lavoro, ove al termine delle lezioni frequentano il dopo scuola, Parte_2 con orario 14.00-18.00, tutti i giorni;
nessuno dei minori pratica alcuna attività extra-scolastica stante le difficoltà economiche in cui versa la famiglia essendo monoreddito. Ha esposto di essere il genitore che si occupa esclusivamente dei figli minori nella quotidianità, nonostante sia l'unico soggetto con un'occupazione lavorativa e in assenza del quale i minori sono collocati dalla nonna materna e qualche volta rimangono a casa con il padre che spesso, nonostante, non abbia un'occupazione lavorativa, non si interessa in alcun modo di loro. Ella ha esposto di essere dipendente con contratto di lavoro part-time, con monte ore settimanale pari ad ore 17,5, presso la società Meranese, con luogo di lavoro presso l'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, con paga base pari a 550 euro, a cui vanno aggiunti gli importi per lavoro straordinario che la ricorrente si impegna quotidianamente ad effettuare. L'importo del reddito lavorativo mensile è pari a circa 900/1.000 euro, di non possedere beni immobili e di essere titolare di un conto corrente radicato presso l'ufficio Postale
n. 1212182, con saldo attuale pari ad euro 373,25 euro e di una autovettura modello Honda Jazz tg. CE
803AS, attualmente in uso alla SI.ra , di valore pari a circa 500/800 euro;
che il SI. Parte_2 dal 2010 è privo di un'occupazione lavorativa stabile, per una scelta personale e non percepisce CP_1 alcun reddito da lavoro e/o altra indennità, non possiede beni mobili o immobile né risulta intestatario di alcun conto corrente;
che tutti i costi familiari sono a carico della ricorrente e che, essendo un nucleo familiare mono-reddito, con una paga base pari a 550 euro, il tenore della famiglia risulta essere precario. Tanto premesso ella ha adito il Tribunale affinchè pronunci la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: a) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli, ogni volta che lo desidera, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
b) il Sig. previo accordo con la Sig.ra CP_1 [...]
, avrà diritto a tenere con se i figli almeno due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.30 alle ore Parte_1
19:30, anche presso l'abitazione individuata come casa familiare, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori;
senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli;
il padre, inoltre, potrà tenere con se i figli, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:30 alle ore 20:30; relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che i figli possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato;
relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 20
(venti) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze dei minori;
c) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi continuerà a vivere con i figli minori;
d) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori per la somma pari ad euro 300,00 ciascuno, anche attraverso l'intervento dei nonni paterni, entrambi percettori di pensione, oltre al 50% per le spese straordinarie ed il versamento integrale, in favore della SI.ra , della Parte_1 somma erogata a titolo di assegno unico. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Sebbene ritualmente convenuto in giudizio, il SI. non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
Emessi i provvedimenti provvisori ed indifferibili nel senso di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la prole minore con collocamento presso la madre, assegnandole la casa coniugale e ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento dei due figli di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e stabilendo che l'assegno unico erogato dall' per i due figli venga percepito integralmente CP_2 dalla madre, la ricorrente esponeva in seguito che il SI. già raggiunto da misura cautelare emessa dal CP_1
G.I.P. del Tribunale di Frosinone il 21.06.2024, depositata il 24.06.2024 consistente nell'ordine di allontanamento immediato dalla casa coniugale e divieto di accesso senza autorizzazione del Giudice e divieto di avvicinamento alla moglie e alla abitazione della stessa e a ogni altro luogo praticato dalla Parte_1 medesima a meno di 500 mt, con contestuale divieto di comunicazione con ogni mezzo, nell'ambito di procedimento penale a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., non avendovi ottemperato, è stato sottoposto a restrizione detentiva presso la Casa Circondariale di Frosinone ove
è ancora detenuto;
inoltre da documentazione acquisita dall' ella aveva appreso che il aveva CP_2 CP_1 sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con la società Sme Work Srl come elettricista con decorrenza dal 12.05.2024 al 31.07.2024, percependone una retribuzione complessiva di circa € 10,22 l'ora per 40 ore settimanali e così complessivamente per circa € 1.635,20 mensili;
ella aveva pertanto chiesto modificarsi i provvedimenti provvisori stabilendo l'affidamento esclusivo della prole alla madre o comunque modificare le modalità di frequentazione del padre con le figlie dalla libera frequentazione a quella in modalità protetta. Con ordinanza del 01.10.2024 è stato dunque disposto l'affidamento dei due figli minori Per_1 ed in via esclusiva alla madre , e stabilito che gli incontri tra padre e figli Persona_2 Parte_1 possano avvenire solo in forma protetta, incaricando del servizio di assistenza, supporto, monitoraggio e sorveglianza i Servizi Sociali del Comune di Frosinone.
In esito al deposito di memoria conclusiva e alla discussione all'udienza del 04.02.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Sulla separazione dei coniugi.
Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della gravità delle contestazioni elevate, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che costituisce fatto sostanzialmente pacifico che è venuta ormai meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Al riguardo è infatti noto che, a differenza del sistema delineato dal legislatore del 1942 (nel quale la separazione aveva natura ontologicamente patologica e transitoria, con conseguente ammissibilità della stessa solo a fronte di comportamenti colpevoli di uno o di entrambi i coniugi), a seguito della riforma del 1975 la separazione giudiziale si fonda sull'accertamento dell'impossibilità o comunque della intollerabilità della convivenza, con conseguente ammissibilità della stessa anche in difetto della cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e sulla scorta del mero dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 1995, n.
13021); peraltro, ai fini della sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151 c.c., non è neppure necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale e l'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione (cfr. di recente, Cass. Civ., sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Ne consegue che la separazione costituisce un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, senza peraltro che la disciplina di cui agli artt. 151 e ss. c.c. consenta di individuare due differenti modelli di separazione (l'una senza addebito e l'altra con addebito), in quanto l'unica figura di separazione giuridicamente prevista è quella fondata sull'accertamento positivo ed oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all'educazione della prole;
laddove invece l'elemento della colpa (e, dunque, l'addebito), lungi dall'essere il fondamento della separazione, ne costituisce una modalità accessoria ed eventuale, come tale idonea a produrre una serie di effetti a carico del coniuge ritenuto colpevole.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.
3. Sull'affidamento della prole minore.
Noto è che in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I, 19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I,
27/06/2006, n. 14480). In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore
“di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777) la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108) risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass., Sez. I,
17/01/2017, n. 977).
In specie la regimentazione dell'affidamento dei due figli della coppia, nata a Persona_1
Frosinone il 16.07.2011 (12 anni ½) e , nato a [...] il giorno 11.06.2012 (11 anni ½) Persona_2 dapprima invocato e disposto in via provvisoria in termini di affidamento condiviso, in linea con la regola generale, è stato poi regimentato in termini di affidamento esclusivo alla madre in ragione, da Parte_1 una parte, della emersione di condotte pregiudizievoli per i minori poste in essere dal rivelatrici CP_1 di una palese inidoneità genitoriale e, dall'altra, della insussistenza di fatti o circostanze atti ad ingenerare dubbi o perplessità in ordine alla capacità genitoriale della madre e al benessere della prole minore anche con riferimento al profilo del suo collocamento presso di lei.
In particolare, è stata fatta pervenire in atti la misura cautelare personale applicata al resistente per le gravi condotte minacciose, ingiuriose e vessatorie oltre che violente tenute dallo stesso ai danni della coniuge, spesso alla presenza dei figli minori, suscettibili di minarne la serenità e di ingenerare nei ragazzi un grave stato d'ansia e di preoccupazione per l'incolumità materna. Sebbene nessuna condotta sia stata registrata direttamente ai danni dei bambini, è certamente incontrovertibile che gli episodi di violenza cui essi hanno assistito ne hanno provocato grave turbamento e soprattutto rivelano l'assoluta incapacità del padre di attendere responsabilmente al proprio ruolo, anteponendo le eSIenze di tutela e di serenità dei figli alle proprie e anche alle proprie eventuali frustrazioni e recriminazioni che possa nutrire nei confronti della moglie.
Secondo costante orientamento della Cassazione, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass. n. 13454 del 2021; Cass. n. 6919 del 2016; Cass. n. 28244 del 2019).
Come, difatti, la Suprema Corte insegna, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (v. tra le tante Cass. n°16593 del
2008; Cass. Sez. I, 3 gennaio 2017 n. 27).
Per quanto consta, il SI. avendo posto in essere gravi condotte in danno della coniuge, CP_1 dettagliatamente riportate nel capo di imputazione formulato dal P.M. e vagliato dal G.I.P. e cui si rimanda, alla presenza dei due figli minori, spettatori e vittime dello stato di vessazione paura e minaccia vissuta dalla madre e da loro stessi indirettamente, è stato raggiunto da ordine di allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento alla moglie a meno di 500 mt di distanza e divieto di comunicare con lei;
non avendo ottemperato all'ordine dell'Autorità Giudiziaria, fatto sintomatico di una condizione di scarso equilibrio e mancanza di attitudine a rappresentare un esempio e un modello educativo e sociale per i figli, questi è stato poi tradotto presso il carcere di Frosinone pendente procedimento penale a suo carico.
La ricorrente ha allegato nella propria memoria conclusiva depositata il 30.12.2024 che la misura cautelare applicata al è ancora in essere. Allo stato pertanto permangono attuali le valutazioni già CP_1 compiute in sede di modifica dei provvedimenti provvisori che non possono che confermarsi.
D'altra parte, le misure restrittive applicate al resistente, ancor più dello stato di detenzione in cui provvisoriamente versa, e in particolare le limitazioni gravi alla possibilità di comunicare e rapportarsi con la SI.ra precludono in concreto l'esercizio di un affidamento condiviso della prole, perché questo Pt_1 postula la possibilità dei genitori di interloquire e confrontarsi e concorrere alle scelte di vita e alle determinazioni da assumersi nell'interesse dei figli nella quotidianità.
Pertanto in punto di affidamento della prole minore, si stabilisce l'affidamento in via esclusiva alla madre , presso la quale sono collocati. Rispetto all'idoneità genitoriale di costei non sono emerse Parte_1 criticità, di guisa che, valutata la necessità che nell'interesse dei minori possano essere assunte, prontamente, le decisioni che li riguardino e ritenuto che le limitazioni legate alla condizione detentiva e alle misure restrittive imposte al ostacolino la possibilità di concertare tempestivamente tra i genitori le decisioni da CP_1 assumersi nell'interesse della prole, va disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente dagli stessi presso di lei.
3. Sulla regolamentazione del diritto di visita paterno.
Anche sotto il profilo della regolamentazione degli incontri tra padre e figli, si ritiene che allo stato restino valide le considerazioni già svolte in sede di modifica dei provvedimenti provvisori con ordinanza del
01.10.2024. In particolare, non si ritiene allo stato corrispondente all'interesse dei minori consentire una frequentazione libera del SI. perché la inevitabile connotazione negativa che i fatti cui i bambini CP_1 hanno assistito e le conseguenze cui hanno dato luogo rispetto alla figura paterna, suggeriscono l'opportunità di dare corso a un percorso di recupero e ricostruzione della figura genitoriale e del sentimento di confidenza e sicurezza che i figli devono nutrire, recuperandolo, con il genitore.
Pertanto si conferma l'incarico già impartito ai competenti Servizi Sociali del Comune di Frosinone ove i ragazzi vivono e risiedono di avviare un percorso volto a (ri)costruire il rapporto padre – figli in forme protette, ora, e per tutto il tempo in cui perduri e si protragga lo stato detentivo, individuando le forme più compatibili con lo stato di detenzione e con l'interesse dei minori a non essere esposti all'improvviso e senza preparazione al diretto contatto con l'ambiente carcerario (si può pensare, a titolo di esempio, a propedeutici contatti in video conferenza, presenziati dal personale di custodia e/o sociale) e successivamente, in assenza di pregiudizio per i minori, i figli potranno essere accompagnati ad incontrare il padre;
poi, una volta venuto meno lo stato detentivo, mediante incontri a tenersi presso strutture protette del Centro per la Famiglia, con il monitoraggio, il supporto e l'assistenza degli operatori dei Servizi incaricati, predisponendo un calendario di incontri che consenta al genitore – una volta rimesso in libertà – di vedere i figli almeno una volta a settimana e tenere con loro contatti in video conferenza, presenziati dal personale di custodia e/o sociale) fintanto che non sia da ritenere che nessun pregiudizio i bambini avrebbero a trarre dalla libera frequentazione del padre.
I Servizi Sociali continueranno a monitorare il nucleo familiare, affinché il diritto di visita del padre venga esercitato, valutando se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere dei figli, informando la competente Autorità Giudiziaria, in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse dei minori.
4. Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla casa familiare, noto è che l'assegnazione di essa deve avvenire a mente del disposto dell'art. 337 sexies c.p.c. sicchè la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, laddove il relativo provvedimento è chiaramente finalizzato a tutelare l'interesse della prole a conservare l'"habitat" naturale e necessario alla propria crescita serena, con la conseguenza che, in assenza di prole, nulla deve disporsi in punto di assegnazione della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico ordinario della proprietà.
In specie il collocamento della prole minore presso la madre importa altresì che, a prescindere dalla titolarità del diritto dominicale sull'immobile in discussione, di proprietà dei genitori del SI. CP_1 l'assegnazione della casa coniugale venga disposta in favore della ricorrente che ivi abita con i figli, atteso che costituisce fatto pacifico che la prole minore vive nell'abitazione coniugale in Frosinone alla via Epicuro n. 31; se ne dispone l'assegnazione alla madre siccome genitore collocatario. Parte_1
5. Mantenimento per i figli.
Considerato che, quanto ai profili economici, occorre valutare comparativamente le condizioni economiche delle parti sulla scorta dei dati di giudizio allo stato disponibili (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi al Giudice relatore, documentazione fiscale e reddituale in atti) e tenuto conto della loro capacità contributiva presunta in relazione alla rispettiva età e qualificazione professionale;
considerato che
è necessario valutare le attuali eSIenze di vita e di mantenimento, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di rapporto, i tempi di permanenza dei figli presso padre e madre, le risorse a disposizione e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, secondo quanto da tempo affermato in giurisprudenza e da ultimo normativamente recepito e stabilito dall'art. 337 ter, comma 4, c.p.c.; considerato ancora che in tale contesto, è stato precisato "che la fissazione, da parte del giudice, di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita della prole stessa"
(cfr. Cass. 8/11/97, n. 11025); considerato che:
- la SI.ra attività lavorativa come addetta alle pulizie con contratto di lavoro a tempo Parte_1 indeterminato e part time presso la società Meranese Servizi S.p.a. con luogo di lavoro presso l'Ospedale
Fabrizio Spaziani di Frosinone;
ella ha allegato di percepire uno stipendio base mensile di € 500,00 cui si assommano straordinari che ella svolge e che le consentono di raggiungere un reddito mensile compreso tra
900 e 1.000 euro mensili;
dalle dichiarazioni reddituali versate in atti per gli anni 2020 e 2021, emerge un reddito dichiarato di € 12.034,00 per l'anno 2021 e di € 10.770,00 per l'anno 2020 (cfr. dichiarazione 730 anni 2020 e 2021 in atti); ella non risulta percepire redditi o introiti ulteriori derivanti da attività lavorative né da rendite di altro genere;
- quanto alla situazione reddituale del SI. non essendosi questi costituito in giudizio, il CP_1
Tribunale ha a disposizione soltanto le allegazioni e dichiarazioni offerte dalla ricorrente, per le quali, alla data del deposito del ricorso egli era privo di occupazione, e successivamente risulta aver reperito occupazione lavorativa retribuita presso la società con sede in Tecchiena, dalla quale egli Controparte_3 avrebbe dichiarato alla moglie di percepire una retribuzione di circa 80 euro giornaliere e 1.500 euro mensili;
trattasi tuttavia di una occupazione il cui avvio sarebbe assolutamente recente laddove fino almeno al mese di maggio 2024 la famiglia ha potuto contare essenzialmente sul solo reddito da lavoro della Persona_3 ricorrente;
ciò denota comunque una certa capacità lavorativa del che rileva ai fini della CP_1 determinazione del mantenimento alla prole minore cui questi è certamente tenuto già solo per il fatto della procreazione. Si era già rilevato che tra le dichiarazioni che il resistente avrebbe reso alla moglie di percepire una retribuzione di circa 80 euro giornaliere e 1.500 euro mensili e la documentazione contrattuale versata poi in atti dalla il 26.07.2024 emergeva una sostanziale coincidenza di redditualità. Pt_1
Non appare rilevare rispetto alla sussistenza dell'obbligo del al mantenimento dei figli la CP_1 circostanza che egli versi in stato detentivo, giacchè secondo consolidata giurisprudenza di legittimità tale obbligo non è escluso affatto dallo stato detentivo ancorchè prolungato, che non costituisce causa giustificativa dell'inadempimento, che deve essere incolpevole, potendo rilevare nella verifica della sussistenza del coefficiente psicologico del reato (ex multiis, Cass. pen., sez. VI, 01/03/2022, n.13144), fermo restando che il detenuto deve comunque dimostrare di aver fatto quanto possibile per disporre in carcere, nei limiti del consentito, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro interno o esterno (Cass. Civ. Sez. 6,
n. 2381 del 15/12/2017).
Ritenuto non ostativo rispetto all'obbligo di mantenimento dunque il fatto che attualmente il resistente versa ancora in stato detentivo, non può comunque non tenersi conto della circostanza per cui egli potrebbe non essere nella condizione di svolgere attività lavorativa alcuna, laddove si consideri pure che il rapporto di lavoro precedentemente documentato è giunto a termine essendo esso fissato al 31.07.2024 e non suscettibile di rinnovo;
valorizzato l'inconfutabile esclusivo apporto di cura e assistenza che perviene alla prole minore da parte materna, che stabilmente convive con lei;
tenuto conto delle eSIenze di vita dei ragazzi ragionevolmente a costoro riferibili in relazione alla età (13 e 12 anni); si determina in € 200,00 il contributo paterno al mantenimento mensile dei due figli minori e (€ 100,00 per ciascuno), somma Per_1 Per_2 che questi dovrà corrispondere alla SI.ra secondo i tempi e le modalità di cui in dispositivo, e Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda (20.02.2024).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal ConSIlio Nazionale
Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso.
Quanto all'assegno unico universale erogato dall' per i due figli minori, si dispone che esso venga CP_2 percepito interamente dalla madre . Parte_1
7. Sul mantenimento per il coniuge.
Rilevato che non v'è domanda sul punto, nulla ha a disporsi.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 393/2024 rg promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 CP_1
Par 1) DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e CP_1
(nata a [...] il [...]), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1
Frosinone il 18.07.2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Frosinone (Atto N. 45
Parte 2 Serie A Anno 2010);
- MANDA al cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frosinone per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto N. 45 Parte 2 Serie A Anno 2010);
2) AFFIDA la prole, e segnatamente i due figli minori ed in via esclusiva alla Per_1 Persona_2 madre , presso il domicilio della quale vengono collocati;
Parte_1
3) il Sig. potrà vedere i figli in forma protetta, nell'ambito del percorso che i competenti Servizi CP_1
Sociali del Comune di Frosinone provvederanno ad avviare o a proseguire per (ri)costruire il rapporto padre – figli, ora e per tutto il tempo in cui perduri e si protragga lo stato detentivo, individuando le forme più compatibili con lo stato di detenzione e con l'interesse dei minori a non essere esposti all'improvviso e senza preparazione al diretto contatto con l'ambiente carcerario (si può pensare, a titolo di esempio, a propedeutici contatti in video conferenza, presenziati dal personale di custodia e/o sociale) e successivamente, in assenza di pregiudizio per i minori, i figli potranno essere accompagnati ad incontrare il padre;
poi, una volta venuto meno lo stato detentivo, mediante incontri a tenersi presso strutture protette del Centro per la Famiglia, con il monitoraggio, il supporto e l'assistenza degli operatori dei Servizi incaricati, predisponendo un calendario di incontri che consenta al genitore – una volta rimesso in libertà – di vedere i figli almeno una volta a settimana e tenere con loro contatti in video conferenza, presenziati dal personale di custodia e/o sociale) fintanto che non sia da ritenere che nessun pregiudizio i bambini avrebbero a trarre dalla libera frequentazione del padre. I
Servizi Sociali continueranno a monitorare il nucleo familiare, affinché il diritto di visita del padre venga esercitato, valutando se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere dei figli, informando la competente Autorità Giudiziaria, in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse dei minori;
4) il Sig. corrisponderà, con decorrenza dalla data della domanda (20.02.2024) alla Sig.ra CP_1 [...]
la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento dei due figli e , mediante Parte_1 Per_1 Per_2 bonifico bancario o postale alle coordinate che gli verranno indicate dalla moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT;
5) le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole minore secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal ConSIlio Nazionale Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso;
6) la SI.ra percepirà l'assegno unico familiare in misura del 100%; Pt_1
7) nulla per il mantenimento dell'un coniuge nei confronti dell'altro;
8) assegna la casa coniugale sita in Frosinone alla via Epicuro n. 31 alla SI.ra che vi vivrà con la Parte_1 prole minore.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di conSIlio in Frosinone, il 18/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Francesco Mancini