Articolo 3 della Legge 6 febbraio 1951, n. 81
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 marzo 1951
Art. 3.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni nel bilancio del Tesoro ed in quello dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.
Entrata in vigore il 3 marzo 1951