TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. dott.ssa Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3100/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to MONACELLI LORENZO;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.6.24 chiedeva la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Rocca di Papa il 2.8.1987, precisando che dalla detta unione era nato nel 1988 il figlio . Per_1
Dichiarata la contumacia di e disposto rinvio stante la mancata Controparte_1 comparizione della ricorrente per problemi di salute, all'udienza del 2 aprile 2025 il giudice relatore sentiva la ricorrente. Il difensore si riportava agli scritti discutendo la causa;
il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale proposta da deve Parte_1 essere accolta.
E'provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
In assenza di domande economiche, nulla altro deve essere disposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione 5.200-26.000 euro così individuato, stante il valore indeterminabile della controversia, in virtù dell'oggetto della controversia e della natura della decisione, al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche e la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa il CP_1
2.8.1987; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Rocca di Papa (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto
65, parte II, serie A); condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1
, che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali iva e cpa Parte_1 come per legge, da versarsi in favore dell'erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data
02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. dott.ssa Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3100/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to MONACELLI LORENZO;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.6.24 chiedeva la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Rocca di Papa il 2.8.1987, precisando che dalla detta unione era nato nel 1988 il figlio . Per_1
Dichiarata la contumacia di e disposto rinvio stante la mancata Controparte_1 comparizione della ricorrente per problemi di salute, all'udienza del 2 aprile 2025 il giudice relatore sentiva la ricorrente. Il difensore si riportava agli scritti discutendo la causa;
il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale proposta da deve Parte_1 essere accolta.
E'provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
In assenza di domande economiche, nulla altro deve essere disposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione 5.200-26.000 euro così individuato, stante il valore indeterminabile della controversia, in virtù dell'oggetto della controversia e della natura della decisione, al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche e la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Rocca di Papa il CP_1
2.8.1987; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Rocca di Papa (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto
65, parte II, serie A); condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1
, che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali iva e cpa Parte_1 come per legge, da versarsi in favore dell'erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data
02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
2