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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1747 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n. 14, presso lo studio degli Parte_1
Avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza delle Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MORETTI in virtù di procura generale dalle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.09.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di:
- accertare e dichiarare che l'attività lavorativa svolta da (operaio Parte_1 carpentiere in edilizia) è stata causa o concausa della malattia professionale denunciata il
25.08.2020 “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”;
1 - per l'effetto, condannare l' all'erogazione in favore della parte ricorrente di una CP_1 rendita commisurata alla percentuale di danno pari al 34%, o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, comunque non inferiore al 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o da quella diversa, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa e con il pagamento dei ratei arretrati e dei relativi interessi maturati;
- con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- che il sig. lavora da oltre venti anni in qualità di operaio carpentiere in Parte_1 edilizia, dapprima alle dipendenze di varie aziende di costruzioni edili e dal 2008 in qualità di artigiano titolare di impresa individuale;
- che, nello specifico, le sue mansioni consistono nella costruzione e ristrutturazione di appartamenti, negozi ed immobili in genere, con realizzazione di opere in muratura e di posa in opera di pavimentazioni, maioliche, sanitari, porte, infissi, tubazioni per impianti idraulici e termici, carico e scarico del materiale necessario all'allestimento del cantiere edile, demolizione e rimozione di detriti e calcinacci, coibentazione delle superfici, ecc.
- che il ricorrente svolge le proprie mansioni con l'utilizzo sia di macchinari da cantiere per effettuare scavi, come trivelle, martelli pneumatici, escavatori ecc., sia di strumenti ed utensili elettrici per le costruzioni e la posa in opera dei manufatti, quali frullini, frese, trapani, taglia piastrelle, seghe elettriche, smerigliatrici, saldatrici, ecc.;
- che l'attività lavorativa viene svolta per un arco di 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì e spesso anche il sabato, a volte in luoghi aperti, ma più spesso in ambienti chiusi e senza l'ausilio di dispositivi di protezione acustica;
- che in data 25.08.2020 il ricorrente ha presentato denuncia di malattia professionale all' in quanto affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”; CP_1
- che l' , con provvedimento del 6.11.2020, ha respinto la domanda, escludendo CP_1
l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui era stato esposto e la malattia denunciata;
- che, avverso tale provvedimento, il Sig. in data 1.02.2021 presentava ricorso in Pt_1 opposizione, chiedendo contestualmente che il caso venisse discusso in sede di visita collegiale e gli venisse riconosciuta l'esistenza di postumi permanenti inabilitanti, derivati dalla malattia professionale denunciata, nella misura del 34%;
- che con provvedimento del 14.05.2021 l' comunicava di aver riesaminato gli atti CP_1 deducendo che “…sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni
2 tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Istaurato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto ed in diritto oltre che carente di prova circa il nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e la patologia denunciata.
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di
CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Con riferimento alle domande attoree, vale ricordare che il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art.2) e la malattia professionale (art. 3) da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Tale disciplina trova applicazione anche ai proprietari che svolgono attività presso la propria azienda (art 205).
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 D.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del CP_1 nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024,
n.13546).
Si ricorda che secondo la giurisprudenza l'elenco delle malattie tabellate è tassativo per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di
Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
3 Per l'accertamento del nesso di causalità la giurisprudenza ha chiarito il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004).
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applichi la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 13954/2014, n. 38123/2021, n. 15852/2024).
Una volta accertata la natura professionale della malattia deve essere valutato il danno biologico la cui definizione è contenuta nell'art 13 del D. Lgs 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16% o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
3. Nel caso di specie, l'istruttoria ha permesso di accertare la durata, l'entità e le modalità di svolgimento dell'attività di operaio carpentieri svolto dal ricorrente, con particolare attenzione alle modalità di esecuzione del lavoro, quasi totalmente manuale. Il teste escusso ha confermato che il svolgeva l'attività di carpentiere nel settore dell'edilizia almeno dal 2016, anno in Pt_1 cui ha conosciuto il ricorrente. Ha inoltre delineato le mansioni di carpentiere nel settore dell'edilizia che consistono “nella ristrutturazione, demolizione di immobili, messa in opera di pavimentazione, opere di muratura;
si scarica il materiale necessario in cantiere e si rimuovono calcinacci e detriti che vengono raccolti con pali e portati con sacchi nel camioncino”.
Lo stesso teste ha dichiarato che il ricorrente “per eseguire i lavori utilizzava, a seconda dei lavori, trivelle, martelli pneumatici, trapani, seghe elettriche, smerigliatrici, frullini per tagliare le mattonelle”; ha aggiunto, inoltre, che “il lavoro si svolgeva tutti i giorni dal lunedì al venerdì ma anche, talvolta, il sabato, dalla mattina alle ore 8 alle 17.00” e di aver collaborato con il quasi Pt_1 sempre dal 2016 al 2022, sia all'esterno che all'interno degli edifici.
4 4. A seguito di tali emergenze istruttorie, fermo restando la natura tabellata della patologia denunciata riportata nella lista 1- gruppo 2 con codice identificativo , è stata NumeroDiC_1 pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare l'esistenza della patologia, confermare il nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e quantificare il grado di invalidità che la stessa provoca al ricorrente.
Ebbene, il CTU dott.ssa , dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ha Persona_1 concluso che lo stesso è affetto da “ipoacusia percettiva bilaterale fortemente asimmetrica, di grave entità a dx, di gravissima entità a sn. Certamente, si tratta di una ipoacusia che colpisce entrambi i lati, più marcatamente a sinistra, in modo quindi asimmetrico ma se è vero che
l'ipoacusia professionale è con maggior frequenza simmetrica, è anche vero che la simmetria della curva audiometrica non è una regola né viene riportata come carattere imprescindibile alla Voce 75 del D.M. del 9.4.2008 né nella Circolare applicativa che ha emanato l' CP_1 nell'immediato successivo”.
Il CTU ha evidenziato come questa “sia riconducibile all'attività lavorativa di operaio edile svolta dal 2006”, in quanto, “in presenza di un tracciato audiometrico che mostra la sostanziale tipicità del carattere percettivo della ipoacusia, si ritiene che la causa, l'adeguatezza lesiva, la cronologia, il criterio di esclusione di altre cause (traumi e/o patologie e/o interventi chirurgici a carico dell'orecchio e/o uso di farmaci otolesivi), il criterio topografico e il criterio epidemiologico siano dunque coerentemente presenti”.
Secondo la dott.ssa deve quindi “essere riconosciuto nel lavoro svolto dal Per_1 ricorrente l'agente causale o concausale eziopatogeneticamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno in osservanza del principio del rischio professionale, che costituisce il presupposto essenziale della tutela”.
5. Il CTU ha poi concluso, per quanto concerne la valutazione del grado di danno biologico conseguente alla tecnopatia accertata, che “sulla base dei dati documentali e clinico-obiettivi rilevati nel corso dell'indagine peritale è possibile valutare la condizione di ipoacusia percettiva bilaterale con un grado di danno biologico permanente valutabile nella misura del 34% (codice
312, allegato 1) di cui al Dlgs 38/2000. Si reputa che tale grado di danno biologico sia CP_1 presente sin dall'epoca della domanda amministrativa”.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente la patologia che affligge la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n.
38/2000 – devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
5 6. Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 34 punti percentuali, con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita, oltre accessori di legge. CP_1
7. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in € 2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso CP_1
l'esito della consulenza.
PQM
ACCOGLIE il ricorso.
ACCERTA che ha subito a causa dell'attività lavorativa svolta una Parte_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari a 34 punti percentuali.
CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente della rendita corrispondente CP_1 con decorrenza da agosto 2020, oltre interessi e rivalutazione ex art.429 c.p.c. dalla domanda amministrativa.
CONDANNA l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio CP_1 che liquida in complessivi euro 5.333,70 di cui € 4.638,00 per compensi ed € 695,70 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi;
PONE a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia 06/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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