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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8362/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8362/2023 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Mediazione” e pendente:
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore , con sede in Arzano alla via Pecchia n.107 CF e P. Iva Parte_2
, elettivamente domiciliato in Villaricca c.a.p. 80010 alla Via Dante P.IVA_1
Alighieri n° 3 - 5 presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli (C.F.
[...]
), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata C.F._1 all'atto introduttivo del giudizio;
-appellante-
CONTRO
(C.f. – nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
e res.te in NA di PO (Na) alla via Sansone n. 56/E] e CP_2
(C.f. ) nata a [...] il [...] e res.te in
[...] C.F._3
NA di PO (Na) alla via Sansone 56/E], rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Guerriero -giusta procura resa in calce all'originale C.F._4 dell'atto di costituzione - e con lui el.te dom.ti in NA del LE (Av) alla Via Aldo Moro n. 11;
-appellati-
AVVERSO La sentenza n.426/2023 – pubblicata il 12.5.2023 e notificata il 14.7.2023 - emessa dal Giudice di Pace di Casoria relativamente al giudizio civile recante RG. 1381/2019 avente ad oggetto opposizione a D.I. n. 894/2018,
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MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. 2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 13.9.2023. la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , conveniva
[...] Parte_2 in giudizio, e per sentire riformare la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n 426/2023 – pubblicata il 12.5.2023 - emessa dal Giudice di Pace di Casoria con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dagli appellati avverso il D.I. n. 894/2018 e revocato il decreto emesso in favore della Parte_1
il 10.10.2018, pubblicato il 17.10.2018, dal GdP di Casoria a fronte del
[...] ricorso per ingiunzione depositato dalla società in data 11.7.2018 pari ad € 4.000,00 derivanti dall'incarico di mediazione sottoscritto il 3.7.2015. A supporto della dispiegata impugnazione, l'impresa appellante deduceva in merito alla pretesa monitoria che: gli odierni appellati, in data 03/07/15, conferirono all'appellante incarico di mediazione immobiliare (doc1) per la vendita del loro appartamento sito in Villaricca (Na) alla via Consolare Campana n.351, primo piano, scala B, int.4, in NCEU al foglio 5 part. 172 sub 21, per un prezzo di vendita pari ad euro 98.000,00 (novantottomila/00), riconoscendo un diritto alla provvigione pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00); che l'incarico di mediazione scadeva il 30.4.2016; che, in data 20/11/2015, era presentata ai coniugi proposta d'acquisto (doc2) pervenuta dal terzo Parte_3
NO BR, per un prezzo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00), proposta che veniva rifiutata dagli appellati. Proseguiva ancora l'appellante che, scaduto l'incarico (30.4.2016), il 22/11/17 la Controparte_3 effettuando una visura catastale (doc 4), apprendeva che l'immobile in premessa era stato venduto ai sig.ri e in data 15/01/16, CP_4 Persona_1 contestando dunque che tale vendita era stata effettuata dagli appellati in costanza del rapporto di mediazione. Pertanto, con ricorso per ingiunzione depositato l'11.7.2018 chiedeva ingiungersi agli appellati il pagamento della complessiva somma di € 4000 e, in accoglimento della richiesta monitoria, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 894/18 in data 10.10.2018 e pubblicato il 17.10.2018 dal GdP di Casoria. Con atto di citazione in opposizione a D.I. n. i sigg.
[...]
e contestavano l'infondatezza e l'illegittimità della CP_1 Parte_4 pretesa creditoria avanzata dalla –pari ad € 4.000,00 Controparte_3 derivanti dall'incarico di mediazione sottoscritto il 3.7.2015- per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2950 Codice Civile, essendo decorso il termine di un anno decorrente dalla conclusione dell'affare, ossia dall'alienazione dell'immobile di proprietà, sulla scorta dell'atto di compravendita stipulato il 15.01.2016 e trascritto in data 28.01.2016. A sostegno della proposta opposizione, eccepivano la circostanza che il primo ed unico atto con il quale la aveva reclamato il diritto di credito derivante dal Parte_1 contratto di mediazione intercorso tra le parti era il D.I. opposto, emesso a fronte n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
del ricorso per ingiunzione depositato soltanto in data 11.07.2018, a distanza di oltre due anni dalla vendita dell'immobile oggetto del contratto di mediazione immobiliare. Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la mediante deposito della comparsa di risposta con la Controparte_3 quale resisteva all'eccepita intervenuta prescrizione, sostenendo la sospensione della decorrenza del termine per un presunto occultamento doloso da parte dei sigg. e . Istruita la causa, veniva acquisita la prova CP_1 CP_2 testimoniale del teste, sig. indicato dalla Testimone_1 nonché socio della stessa. Da ultimo il giudizio di Parte_1 opposizione veniva definito con Sentenza n. 426/2023 -depositata il 6.2.2023 e pubblicata il 12.5.2023 con la quale il Giudice di Pace di Casoria, provvedendo in accoglimento della opposizione proposta dai signori e Controparte_1 dichiarava nullo e inefficace il D.I. n. 894/2018, emesso Controparte_2 dal GdP di Casoria il 17.10.2018 e, pertanto, lo revocava per carenza di prova del credito perché prescritto;
condannava la società opposta nella qualità indicata al pagamento delle spese di causa che liquidava in € 800,00, di cui € 80,00 per spese vive, e il resto per compenso d'avvocato, oltre IVA, c.p.a. e quota spese forfettarie nella misura di legge con attribuzione in favore del procuratore degli opponenti anticipatario. Avverso la predetta sentenza la società appellante esperiva il dispiegato gravame evidenziando quale oggetto di censura la parte di sentenza in cui era stata ritenuta l'opposizione fondata in ragione della prescrizione, nulla tuttavia statuendo in merito ai dies a quo e ad quem. Quale primo motivo di impugnazione l'appellante articolava la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2950 c.c., all'uopo eccependo che il giudice di primo grado, con scarna motivazione, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione non aveva nemmeno chiarito quale fosse il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione ex art. 2950 c.c. Di contro, rilevava essere emerso incontestabilmente, all'esito dei documenti depositati nonché della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado, che: • gli appellati, in data 03/07/15, conferirono all'appellante incarico di mediazione immobiliare (doc1) per la vendita del loro appartamento sito in Villaricca (Na) alla via Consolare Campana n.351, al primo piano scala B int.4 foglio 5 part. 172 sub 21, per un prezzo di vendita pari ad Euro 98.000,00 (novantottomila/00) con una provvigione pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00); che l'incarico di mediazione scadeva il 30.4.2016 e che in data 20/11/2015, era presentata ai coniugi
- proposta d'acquisto (doc2) pervenuta dal terzo NO CP_1 CP_2
BR, per un prezzo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00); che tale proposta era rifiutata dagli appellati;
che scaduto l'incarico, il 22/11/17, la effettuando una visura catastale (doc4), veniva a Controparte_3 conoscenza della circostanza che l'immobile in premessa fosse stato venduto ai sig.ri e già in data 15/01/16, dunque la vendita CP_4 Persona_1 era stata effettuata dagli appellati in costanza del rapporto di mediazione. Pertanto, eccepiva l'appellante che il termine annuale, diversamente da quanto opinato dalla controparte e non considerato né motivato dal GDP, affinché il n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
diritto alla provvigione non si prescrivesse, maturasse il 22.11.2018 ( ovvero un anno dal 22.11.2017 – momento in cui era stata estratta la visura catastale dall'appellante) e non il 18.1.2017 (un anno dal 18.1.2016 – data di trascrizione del rogito occultato dagli appellati). Alla luce delle esposte considerazioni ribadiva evidente la violazione dell'art. 2950 c.c. in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. Quale secondo motivo di censura indicava la violazione dell'art. 132 c.p.c. stante l'inesistente motivazione ribadendo emergere dalla lettura della sentenza impugnata, non esservi menzione alcuna del dies a quo rispetto al quale, ad avviso del GDP, decorresse la prescrizione. Tanto premesso, dispiegava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 02.02.24 concludeva: -Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo della condanna alle spese;
• Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, confermare il DI n. 894/2018 reso dal GDP di Casoria il 17.10.2018 ovvero, in subordine, condannare gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 4000,00;
• Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio Si costituivano gli appellati, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello principale e dibattendo il percorso motivazionale del giudice di primo grado non meritevole di censure. All'uopo rilevavano che l'istruttoria di primo grado aveva fatto emergere, con certezza assoluta, da un lato che la fattispecie de qua fosse da ricondursi nell'ambito dell'art. 2950 c.c., dall'altro l'intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione per decorrenza del termine di un anno dalla conclusione dell'affare così come previsto dalla summenzionata normativa. Pertanto eccepivano essere destituita di fondamento la censura mossa dall'appellante relativa alla mancata indicazione del dies a quo, giacché ribadivano lo stesso individuato dallo stesso art. 2950 c.c., il quale prevede la decorrenza del termine a principiare dalla conclusione dell'affare [ossia avvenuta alienazione dell'immobile oggetto del contratto di mediazione] così come rivendicavano documentalmente provato mediante deposito, nel corso del giudizio di primo grado, dell'atto di compravendita con annotata registrazione e trascrizione a margine. Resistevano alla ricostruzione dei fatti ex adverso prospettata e al presunto doloso occultamento della compravendita dell'immobile, contestando di non aver rifiutato alcuna proposta di acquisto poiché eccepivano che la Controparte_3 non aveva mai presentato loro alcunché. Sul punto disconoscevano le copie
[...] di assegni prodotti dall'appellante in primo grado in quanto carenti della necessaria sottoscrizione (in calce o altrove) dei sigg. e , atti a CP_1 CP_2 congetturare fantomatiche proposte di acquisto che gli odierni appellati avrebbero rifiutato, il tutto, senza tuttavia fornire alcuna valida prova che i summenzionati titoli di credito [i quali ben possono essere stati compilati ad hoc] fossero stati effettivamente portati a conoscenza degli odierni appellati. Eccepivano ancora che la prova orale acquisita in prime cure fosse stata resa da persona incapace a testimoniare poiché carente di imparzialità ed avente un'evidente interesse, in n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
quanto il teste si era dichiarato socio della Controparte_3
Contestavano, inoltre, non essere stato provato dall'appellante alcun doloso occultamento, rivendicando, di contro, di aver tenuto un comportamento improntato ai principi di correttezza e buona fede e in ogni caso rilevavano non sussistere alcun obbligo di informazione in capo alle parti circa l'avvenuta conclusione dell'affare al mediatore e, pertanto, che l'omissione non costituisse un caso di occultamento doloso ex art. 2941 n. 8 c.c., in quanto non un atto dovuto. Concludevano chiedendo: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello; - in subordine, rigettare l'appello principale con ogni conseguenza di legge e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 426/2023 resa dal GdP di Casoria;
- vinte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore, antistatario. Disposta la trattazione scritta del presente giudizio, disattesa l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva fissata l'udienza del 17.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui agli artt. 189-352 c.p.c. 3.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado, di guisa che va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del dispiegato gravame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
4. Ciò posto, nel merito questa giudice ritiene infondati i motivi d'appello con conseguente conferma della statuizione di primo grado per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo e sostanzialmente unico motivo d'appello, l'odierno appellante ha impugnato la Sentenza di primo grado contestando la parte in cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione relativa al pagamento della provvigione (art. 2950 c.c.), quest'ultima maturata a seguito dell'attività di mediazione svolta dalla per l'incarico di mediazione immobiliare per la Controparte_3 vendita dell'appartamento degli appellati , sito in Villaricca Controparte_5
(Na) alla via Consolare Campana n.351, al primo piano scala B int.4 foglio 5 part. 172 sub 21. Nel dettaglio, l'appellante non ha condiviso l'assunto del Giudice per non aver indicato il dies a quo della dichiarata prescrizione del suo diritto di credito alla provvigione derivante dall'incarico di mediazione conferito in data 3.7.2015 e scaduto in data 30.4.2016, rivendicato con ricorso monitorio depositato in data 11.7.2018. In sostanza l'appellante lamentando di non essere stato indicato il dies a quo del termine di prescrizione di cui all'art 2950 c.c., ha contestato che nella specie la data di decorso del termine per chiedere la provvigione non potesse considerarsi quella della stipula del contratto definitivo di vendita, risalente nella specie al 18.1.2016 – data di trascrizione del rogito compravendita, ma il momento in cui l'appellante società era venuta a conoscenza della compravendita e dunque dal momento in cui era stata estratta la visura catastale in data 22.11.2017. Il motivo è infondato. Il diritto del mediatore alla provvigione soggiace al termine di prescrizione annuale ex art. 2950 c.c., il quale decorre dal momento in cui l'affare può definirsi concluso. Tale termine prescrizionale annuale, decorre generalmente dalla conclusione dell'affare o, in caso di eventuale frode, dalla scoperta della stessa, è riferito ai diritti derivanti da determinati rapporti commerciali. La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., non opera per la mera ignoranza in cui versi il titolare del diritto, ma solo nel caso di ignoranza che sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto ad occultare intenzionalmente e fraudolentemente una situazione di fatto. In particolare, nell'ambito della mediazione, il comportamento rilevante non può consistere nella semplice omissione della comunicazione al mediatore della conclusione dell'affare, poiché l'effetto sospensivo riguarda solo l'omissione di atti ai quali il debitore è tenuto per legge, e nessuna norma impone invece alle parti di comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare.
Considerato che
per “affare” debba intendersi ogni operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell'accordo di due o più parti, ovvero un vincolo giuridico da cui derivano obbligazioni a carico delle parti. Di recente con ordinanza n. 9431/2025 la Cassazione Civile ha confermato che la provvigione n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
spetta solo se l'attività di mediazione ha portato alla conclusione di un “affare” valido, inteso come un vincolo giuridico effettivo tra le parti. La Cassazione ha ribadito che per “conclusione dell'affare” si intende un'operazione di natura economica che genera un rapporto obbligatorio tra le parti. Questo include anche una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti a realizzare un unico interesse economico. Il diritto alla provvigione sorge solo se c'è identità tra l'affare proposto e quello concluso, anche se le parti originarie vengono sostituite o se l'oggetto e il prezzo subiscono modifiche durante le trattative. Fondamentale è che sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o per il risarcimento del danno, come ad esempio un contratto preliminare di vendita di un immobile. Tuttavia, il diritto alla provvigione non può prescindere dalla validità del contratto concluso e dal rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, come la forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti immobiliari. In caso di vizi che impediscono la definitiva attuazione dell'affare, il diritto al compenso si perde, come stabilito dall'art. 1757, terzo comma, Codice Civile. L'orientamento consolidato della Cassazione Civile stabilisce che il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo se la conclusione dell'affare è avvenuta per effetto del suo intervento, come previsto dall'art. 1755, comma 1, Codice Civile. Per ritenere l'affare concluso, deve essersi costituito tra le parti, poste in relazione dal mediatore, un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto (ex art. 2932 Codice Civile) o per il risarcimento del danno. Non è sufficiente la sola sottoscrizione di una proposta irrevocabile o un “preliminare di preliminare”, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4628/2015. Orbene, dall'esame del modulo prestampato “incarico di mediazione per vendita immobiliare”, nella parte dedicata alla regolamentazione della provvigione dell'agente immobiliare, si evince chiaramente che il diritto al compenso maturerà nel momento in cui sarà data comunicazione all'acquirente dell'avvenuta accettazione della sua proposta d'acquisto; che per patto espresso il compenso provvigionale sarà dovuto anche nel caso di conclusione dell'affare successivo alla scadenza dell'incarico nei confronti di soggetti/società messe in relazione con il venditore dall'agente immobiliare. (Cfr. “Incarico di mediazione “foliario fascicolo di primo grado n.rg 5582/18 produzione Controparte_3
Nella fattispecie in esame, parte attrice si duole del fatto che gli appellati abbiano violato il patto di esclusiva e abbiano, durante la vigenza del rapporto con l'agenzia, rifiutato immotivatamente la proposta di terzo NO BR (redatta su modulo dell'agenzia immobiliare attrice, doc.3 fascicolo di primo grado n.rg 1381/19 produzione ), avente ad oggetto l'immobile di cui Controparte_3 all'incarico di mediazione immobiliare, e pertanto, ha chiesto il pagamento delle provvigioni che avrebbe guadagnato in caso di conclusione dell'affare. Al riguardo, però, la giurisprudenza di legittimità come anzidetto è pacifica e costante nell'affermare che “ Il mediatore acquista il diritto alla provvigione solo quando
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l'affare sia stato concluso per il tramite della sua opera, a nulla rilevando che l'incarico unilateralmente conferitogli preveda una clausola di esclusiva e che questa sia stata violata dall'intermediario, a meno che il contratto non preveda espressamente l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere la provvigione anche nel caso di violazione del patto di esclusiva, essendo inapplicabile, in via analogica, alla mediazione la diversa regola dettata con specifico riferimento al contratto di agenzia dall'art. 1748 cod. civ” (cfr. Cass. 9547/2009). È ben possibile, infatti, rendere atipica la mediazione, dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico oltre che - come per legge (art. 1755 cod. civ.) - al verificarsi della conclusione dell'affare. I patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti. Nel caso di specie, tuttavia, manca un'espressa pattuizione che preveda il diritto del mediatore al compenso nel caso di violazione del patto di esclusiva e di irrevocabilità temporanea da parte dei venditori e, pertanto, pur a prescindere dalla maturata prescrizione nulla può ritenersi spettante all'appellante. Sul punto occorre osservare, in primo luogo, che solo con la conclusione dell'affare il preponente realizza il suo interesse, giacché il rifiuto da parte sua di concluderlo giammai può integrare inadempimento, non foss'altro perché il preponente non ha l'obbligo di concludere il contratto, neppure alle condizioni previste nell'incarico conferito al mediatore (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 11389/1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006 e 22357/2010 — che le richiama tutte —). Aspetto differente, invece — e, in ogni caso, non venuto neppure in considerazione nella specie, come in appresso si chiarirà —, è la valutazione di vessatorietà (o di manifesta eccessività) di una eventuale clausola che sancisca, in caso di rifiuto dell'affare da parte del preponente, il diritto del mediatore a conseguire ugualmente la provvigione o una penale a carico di quest'ultimo. Premesso che in tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha comunque sancito la non legittimità di una clausola che, anche in caso di mancata conclusione dell'affare (per qualsiasi motivo essa sia dovuta), sancisca, sic et simpliciter, il diritto del mediatore al conseguimento della provvigione dovuta in caso di conclusione dell'affare, non strettamente parametrandola all'attività sino a quel momento svolta (cfr. in tal senso Cass. 22357/2010 cit.), nella specie, dall'esame della produzione documentale in atti di parte attrice, non è dato ricavare alcuna clausola di tal fatta, giacché neppure sotto tale diverso profilo l'attrice avrebbe mai potuto rivendicare la provvigione dal convenuto per il sol ingiustificato rifiuto, da ella opposto, a concludere l'affare proposto. Di tal guisa, a nulla rileva la proposta di acquisto (doc.3 fascicolo di primo grado n.rg 1381/19 produzione asseritamente pervenuta dal terzo Controparte_3
NO BR atteso che dalla documentazione prodotta in primo grado e riprodotta in tale sede alcun elemento probatorio in punto di effettiva e certa n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
conoscibilità della stessa nella sfera degli appellati è emersa, peraltro confermata dal solo teste , socio dell'odierna appellante, la cui Testimone_1 testimonianza veniva acquisita nel giudizio di primo grado all'udienza del 6.11.2020 (cfr. verbale udienza del 6.11.2020, fascicolo di primo grado n.rg. 1381/19) e sulla cui incapacità a testimoniare tempestivamente eccepivano gli odierni appellati. In secondo luogo, giova rammentare, che l'art. 1755 c.c. radica strettamente il diritto del mediatore alla provvigione alla “conclusione dell'affare”, cosicché quando quest'ultimo sia concluso a prescindere dall'attività del mediatore (e quand'anche in presenza di un patto di esclusiva), la mera violazione del patto di esclusiva non conferisce diritto al mediatore di rivendicare la provvigione. Quanto necessariamente chiarito concorre a corroborare quanto premesso, ossia che nella specie la pretesa creditoria dell'appellante fosse all'atto della proposizione del procedimento monitorio (ricorso depositato in data 11.7.2018) ai sensi del termine annuale di cui all'art 2950 c.c. già prescritto, sia con riferimento alla data di conclusione dell'affare (atto di compravendita stipulato il 15.01.2016 e trascritto in data 28.01.2016), sia in riferimento alla scadenza dell'incarico di mediazione (30.4.2016), ma in ogni caso per le su esposte ragioni in ogni caso nel merito infondata. Stante quanto accertato, l'appello va integralmente respinto. Ne consegue l'appello qui proposto vada rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
5.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita (estrinsecatasi nelle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., non essendosi, invece, svolta, nel presente giudizio di gravame, alcuna attività istruttoria, e con applicazione dei relativi parametri medi previsti dal detto D.M.). Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non
“accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 8362/2023, così provvede:
- RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione il dispiegato appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-CONDANNA le parte appellante al pagamento, nei confronti delle parti appellate delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 09/12/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8362/2023 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Mediazione” e pendente:
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore , con sede in Arzano alla via Pecchia n.107 CF e P. Iva Parte_2
, elettivamente domiciliato in Villaricca c.a.p. 80010 alla Via Dante P.IVA_1
Alighieri n° 3 - 5 presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli (C.F.
[...]
), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata C.F._1 all'atto introduttivo del giudizio;
-appellante-
CONTRO
(C.f. – nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
e res.te in NA di PO (Na) alla via Sansone n. 56/E] e CP_2
(C.f. ) nata a [...] il [...] e res.te in
[...] C.F._3
NA di PO (Na) alla via Sansone 56/E], rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Guerriero -giusta procura resa in calce all'originale C.F._4 dell'atto di costituzione - e con lui el.te dom.ti in NA del LE (Av) alla Via Aldo Moro n. 11;
-appellati-
AVVERSO La sentenza n.426/2023 – pubblicata il 12.5.2023 e notificata il 14.7.2023 - emessa dal Giudice di Pace di Casoria relativamente al giudizio civile recante RG. 1381/2019 avente ad oggetto opposizione a D.I. n. 894/2018,
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MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. 2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 13.9.2023. la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , conveniva
[...] Parte_2 in giudizio, e per sentire riformare la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n 426/2023 – pubblicata il 12.5.2023 - emessa dal Giudice di Pace di Casoria con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dagli appellati avverso il D.I. n. 894/2018 e revocato il decreto emesso in favore della Parte_1
il 10.10.2018, pubblicato il 17.10.2018, dal GdP di Casoria a fronte del
[...] ricorso per ingiunzione depositato dalla società in data 11.7.2018 pari ad € 4.000,00 derivanti dall'incarico di mediazione sottoscritto il 3.7.2015. A supporto della dispiegata impugnazione, l'impresa appellante deduceva in merito alla pretesa monitoria che: gli odierni appellati, in data 03/07/15, conferirono all'appellante incarico di mediazione immobiliare (doc1) per la vendita del loro appartamento sito in Villaricca (Na) alla via Consolare Campana n.351, primo piano, scala B, int.4, in NCEU al foglio 5 part. 172 sub 21, per un prezzo di vendita pari ad euro 98.000,00 (novantottomila/00), riconoscendo un diritto alla provvigione pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00); che l'incarico di mediazione scadeva il 30.4.2016; che, in data 20/11/2015, era presentata ai coniugi proposta d'acquisto (doc2) pervenuta dal terzo Parte_3
NO BR, per un prezzo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00), proposta che veniva rifiutata dagli appellati. Proseguiva ancora l'appellante che, scaduto l'incarico (30.4.2016), il 22/11/17 la Controparte_3 effettuando una visura catastale (doc 4), apprendeva che l'immobile in premessa era stato venduto ai sig.ri e in data 15/01/16, CP_4 Persona_1 contestando dunque che tale vendita era stata effettuata dagli appellati in costanza del rapporto di mediazione. Pertanto, con ricorso per ingiunzione depositato l'11.7.2018 chiedeva ingiungersi agli appellati il pagamento della complessiva somma di € 4000 e, in accoglimento della richiesta monitoria, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 894/18 in data 10.10.2018 e pubblicato il 17.10.2018 dal GdP di Casoria. Con atto di citazione in opposizione a D.I. n. i sigg.
[...]
e contestavano l'infondatezza e l'illegittimità della CP_1 Parte_4 pretesa creditoria avanzata dalla –pari ad € 4.000,00 Controparte_3 derivanti dall'incarico di mediazione sottoscritto il 3.7.2015- per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2950 Codice Civile, essendo decorso il termine di un anno decorrente dalla conclusione dell'affare, ossia dall'alienazione dell'immobile di proprietà, sulla scorta dell'atto di compravendita stipulato il 15.01.2016 e trascritto in data 28.01.2016. A sostegno della proposta opposizione, eccepivano la circostanza che il primo ed unico atto con il quale la aveva reclamato il diritto di credito derivante dal Parte_1 contratto di mediazione intercorso tra le parti era il D.I. opposto, emesso a fronte n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
del ricorso per ingiunzione depositato soltanto in data 11.07.2018, a distanza di oltre due anni dalla vendita dell'immobile oggetto del contratto di mediazione immobiliare. Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la mediante deposito della comparsa di risposta con la Controparte_3 quale resisteva all'eccepita intervenuta prescrizione, sostenendo la sospensione della decorrenza del termine per un presunto occultamento doloso da parte dei sigg. e . Istruita la causa, veniva acquisita la prova CP_1 CP_2 testimoniale del teste, sig. indicato dalla Testimone_1 nonché socio della stessa. Da ultimo il giudizio di Parte_1 opposizione veniva definito con Sentenza n. 426/2023 -depositata il 6.2.2023 e pubblicata il 12.5.2023 con la quale il Giudice di Pace di Casoria, provvedendo in accoglimento della opposizione proposta dai signori e Controparte_1 dichiarava nullo e inefficace il D.I. n. 894/2018, emesso Controparte_2 dal GdP di Casoria il 17.10.2018 e, pertanto, lo revocava per carenza di prova del credito perché prescritto;
condannava la società opposta nella qualità indicata al pagamento delle spese di causa che liquidava in € 800,00, di cui € 80,00 per spese vive, e il resto per compenso d'avvocato, oltre IVA, c.p.a. e quota spese forfettarie nella misura di legge con attribuzione in favore del procuratore degli opponenti anticipatario. Avverso la predetta sentenza la società appellante esperiva il dispiegato gravame evidenziando quale oggetto di censura la parte di sentenza in cui era stata ritenuta l'opposizione fondata in ragione della prescrizione, nulla tuttavia statuendo in merito ai dies a quo e ad quem. Quale primo motivo di impugnazione l'appellante articolava la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2950 c.c., all'uopo eccependo che il giudice di primo grado, con scarna motivazione, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione non aveva nemmeno chiarito quale fosse il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione ex art. 2950 c.c. Di contro, rilevava essere emerso incontestabilmente, all'esito dei documenti depositati nonché della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado, che: • gli appellati, in data 03/07/15, conferirono all'appellante incarico di mediazione immobiliare (doc1) per la vendita del loro appartamento sito in Villaricca (Na) alla via Consolare Campana n.351, al primo piano scala B int.4 foglio 5 part. 172 sub 21, per un prezzo di vendita pari ad Euro 98.000,00 (novantottomila/00) con una provvigione pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00); che l'incarico di mediazione scadeva il 30.4.2016 e che in data 20/11/2015, era presentata ai coniugi
- proposta d'acquisto (doc2) pervenuta dal terzo NO CP_1 CP_2
BR, per un prezzo di euro 94.000,00 (novantaquattromila/00); che tale proposta era rifiutata dagli appellati;
che scaduto l'incarico, il 22/11/17, la effettuando una visura catastale (doc4), veniva a Controparte_3 conoscenza della circostanza che l'immobile in premessa fosse stato venduto ai sig.ri e già in data 15/01/16, dunque la vendita CP_4 Persona_1 era stata effettuata dagli appellati in costanza del rapporto di mediazione. Pertanto, eccepiva l'appellante che il termine annuale, diversamente da quanto opinato dalla controparte e non considerato né motivato dal GDP, affinché il n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
diritto alla provvigione non si prescrivesse, maturasse il 22.11.2018 ( ovvero un anno dal 22.11.2017 – momento in cui era stata estratta la visura catastale dall'appellante) e non il 18.1.2017 (un anno dal 18.1.2016 – data di trascrizione del rogito occultato dagli appellati). Alla luce delle esposte considerazioni ribadiva evidente la violazione dell'art. 2950 c.c. in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. Quale secondo motivo di censura indicava la violazione dell'art. 132 c.p.c. stante l'inesistente motivazione ribadendo emergere dalla lettura della sentenza impugnata, non esservi menzione alcuna del dies a quo rispetto al quale, ad avviso del GDP, decorresse la prescrizione. Tanto premesso, dispiegava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 02.02.24 concludeva: -Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo della condanna alle spese;
• Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, confermare il DI n. 894/2018 reso dal GDP di Casoria il 17.10.2018 ovvero, in subordine, condannare gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 4000,00;
• Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio Si costituivano gli appellati, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello principale e dibattendo il percorso motivazionale del giudice di primo grado non meritevole di censure. All'uopo rilevavano che l'istruttoria di primo grado aveva fatto emergere, con certezza assoluta, da un lato che la fattispecie de qua fosse da ricondursi nell'ambito dell'art. 2950 c.c., dall'altro l'intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione per decorrenza del termine di un anno dalla conclusione dell'affare così come previsto dalla summenzionata normativa. Pertanto eccepivano essere destituita di fondamento la censura mossa dall'appellante relativa alla mancata indicazione del dies a quo, giacché ribadivano lo stesso individuato dallo stesso art. 2950 c.c., il quale prevede la decorrenza del termine a principiare dalla conclusione dell'affare [ossia avvenuta alienazione dell'immobile oggetto del contratto di mediazione] così come rivendicavano documentalmente provato mediante deposito, nel corso del giudizio di primo grado, dell'atto di compravendita con annotata registrazione e trascrizione a margine. Resistevano alla ricostruzione dei fatti ex adverso prospettata e al presunto doloso occultamento della compravendita dell'immobile, contestando di non aver rifiutato alcuna proposta di acquisto poiché eccepivano che la Controparte_3 non aveva mai presentato loro alcunché. Sul punto disconoscevano le copie
[...] di assegni prodotti dall'appellante in primo grado in quanto carenti della necessaria sottoscrizione (in calce o altrove) dei sigg. e , atti a CP_1 CP_2 congetturare fantomatiche proposte di acquisto che gli odierni appellati avrebbero rifiutato, il tutto, senza tuttavia fornire alcuna valida prova che i summenzionati titoli di credito [i quali ben possono essere stati compilati ad hoc] fossero stati effettivamente portati a conoscenza degli odierni appellati. Eccepivano ancora che la prova orale acquisita in prime cure fosse stata resa da persona incapace a testimoniare poiché carente di imparzialità ed avente un'evidente interesse, in n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
quanto il teste si era dichiarato socio della Controparte_3
Contestavano, inoltre, non essere stato provato dall'appellante alcun doloso occultamento, rivendicando, di contro, di aver tenuto un comportamento improntato ai principi di correttezza e buona fede e in ogni caso rilevavano non sussistere alcun obbligo di informazione in capo alle parti circa l'avvenuta conclusione dell'affare al mediatore e, pertanto, che l'omissione non costituisse un caso di occultamento doloso ex art. 2941 n. 8 c.c., in quanto non un atto dovuto. Concludevano chiedendo: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello; - in subordine, rigettare l'appello principale con ogni conseguenza di legge e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 426/2023 resa dal GdP di Casoria;
- vinte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore, antistatario. Disposta la trattazione scritta del presente giudizio, disattesa l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva fissata l'udienza del 17.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui agli artt. 189-352 c.p.c. 3.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado, di guisa che va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del dispiegato gravame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
4. Ciò posto, nel merito questa giudice ritiene infondati i motivi d'appello con conseguente conferma della statuizione di primo grado per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo e sostanzialmente unico motivo d'appello, l'odierno appellante ha impugnato la Sentenza di primo grado contestando la parte in cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione relativa al pagamento della provvigione (art. 2950 c.c.), quest'ultima maturata a seguito dell'attività di mediazione svolta dalla per l'incarico di mediazione immobiliare per la Controparte_3 vendita dell'appartamento degli appellati , sito in Villaricca Controparte_5
(Na) alla via Consolare Campana n.351, al primo piano scala B int.4 foglio 5 part. 172 sub 21. Nel dettaglio, l'appellante non ha condiviso l'assunto del Giudice per non aver indicato il dies a quo della dichiarata prescrizione del suo diritto di credito alla provvigione derivante dall'incarico di mediazione conferito in data 3.7.2015 e scaduto in data 30.4.2016, rivendicato con ricorso monitorio depositato in data 11.7.2018. In sostanza l'appellante lamentando di non essere stato indicato il dies a quo del termine di prescrizione di cui all'art 2950 c.c., ha contestato che nella specie la data di decorso del termine per chiedere la provvigione non potesse considerarsi quella della stipula del contratto definitivo di vendita, risalente nella specie al 18.1.2016 – data di trascrizione del rogito compravendita, ma il momento in cui l'appellante società era venuta a conoscenza della compravendita e dunque dal momento in cui era stata estratta la visura catastale in data 22.11.2017. Il motivo è infondato. Il diritto del mediatore alla provvigione soggiace al termine di prescrizione annuale ex art. 2950 c.c., il quale decorre dal momento in cui l'affare può definirsi concluso. Tale termine prescrizionale annuale, decorre generalmente dalla conclusione dell'affare o, in caso di eventuale frode, dalla scoperta della stessa, è riferito ai diritti derivanti da determinati rapporti commerciali. La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., non opera per la mera ignoranza in cui versi il titolare del diritto, ma solo nel caso di ignoranza che sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto ad occultare intenzionalmente e fraudolentemente una situazione di fatto. In particolare, nell'ambito della mediazione, il comportamento rilevante non può consistere nella semplice omissione della comunicazione al mediatore della conclusione dell'affare, poiché l'effetto sospensivo riguarda solo l'omissione di atti ai quali il debitore è tenuto per legge, e nessuna norma impone invece alle parti di comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare.
Considerato che
per “affare” debba intendersi ogni operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell'accordo di due o più parti, ovvero un vincolo giuridico da cui derivano obbligazioni a carico delle parti. Di recente con ordinanza n. 9431/2025 la Cassazione Civile ha confermato che la provvigione n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
spetta solo se l'attività di mediazione ha portato alla conclusione di un “affare” valido, inteso come un vincolo giuridico effettivo tra le parti. La Cassazione ha ribadito che per “conclusione dell'affare” si intende un'operazione di natura economica che genera un rapporto obbligatorio tra le parti. Questo include anche una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti a realizzare un unico interesse economico. Il diritto alla provvigione sorge solo se c'è identità tra l'affare proposto e quello concluso, anche se le parti originarie vengono sostituite o se l'oggetto e il prezzo subiscono modifiche durante le trattative. Fondamentale è che sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o per il risarcimento del danno, come ad esempio un contratto preliminare di vendita di un immobile. Tuttavia, il diritto alla provvigione non può prescindere dalla validità del contratto concluso e dal rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, come la forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti immobiliari. In caso di vizi che impediscono la definitiva attuazione dell'affare, il diritto al compenso si perde, come stabilito dall'art. 1757, terzo comma, Codice Civile. L'orientamento consolidato della Cassazione Civile stabilisce che il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo se la conclusione dell'affare è avvenuta per effetto del suo intervento, come previsto dall'art. 1755, comma 1, Codice Civile. Per ritenere l'affare concluso, deve essersi costituito tra le parti, poste in relazione dal mediatore, un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione in forma specifica del contratto (ex art. 2932 Codice Civile) o per il risarcimento del danno. Non è sufficiente la sola sottoscrizione di una proposta irrevocabile o un “preliminare di preliminare”, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4628/2015. Orbene, dall'esame del modulo prestampato “incarico di mediazione per vendita immobiliare”, nella parte dedicata alla regolamentazione della provvigione dell'agente immobiliare, si evince chiaramente che il diritto al compenso maturerà nel momento in cui sarà data comunicazione all'acquirente dell'avvenuta accettazione della sua proposta d'acquisto; che per patto espresso il compenso provvigionale sarà dovuto anche nel caso di conclusione dell'affare successivo alla scadenza dell'incarico nei confronti di soggetti/società messe in relazione con il venditore dall'agente immobiliare. (Cfr. “Incarico di mediazione “foliario fascicolo di primo grado n.rg 5582/18 produzione Controparte_3
Nella fattispecie in esame, parte attrice si duole del fatto che gli appellati abbiano violato il patto di esclusiva e abbiano, durante la vigenza del rapporto con l'agenzia, rifiutato immotivatamente la proposta di terzo NO BR (redatta su modulo dell'agenzia immobiliare attrice, doc.3 fascicolo di primo grado n.rg 1381/19 produzione ), avente ad oggetto l'immobile di cui Controparte_3 all'incarico di mediazione immobiliare, e pertanto, ha chiesto il pagamento delle provvigioni che avrebbe guadagnato in caso di conclusione dell'affare. Al riguardo, però, la giurisprudenza di legittimità come anzidetto è pacifica e costante nell'affermare che “ Il mediatore acquista il diritto alla provvigione solo quando
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l'affare sia stato concluso per il tramite della sua opera, a nulla rilevando che l'incarico unilateralmente conferitogli preveda una clausola di esclusiva e che questa sia stata violata dall'intermediario, a meno che il contratto non preveda espressamente l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere la provvigione anche nel caso di violazione del patto di esclusiva, essendo inapplicabile, in via analogica, alla mediazione la diversa regola dettata con specifico riferimento al contratto di agenzia dall'art. 1748 cod. civ” (cfr. Cass. 9547/2009). È ben possibile, infatti, rendere atipica la mediazione, dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico oltre che - come per legge (art. 1755 cod. civ.) - al verificarsi della conclusione dell'affare. I patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti. Nel caso di specie, tuttavia, manca un'espressa pattuizione che preveda il diritto del mediatore al compenso nel caso di violazione del patto di esclusiva e di irrevocabilità temporanea da parte dei venditori e, pertanto, pur a prescindere dalla maturata prescrizione nulla può ritenersi spettante all'appellante. Sul punto occorre osservare, in primo luogo, che solo con la conclusione dell'affare il preponente realizza il suo interesse, giacché il rifiuto da parte sua di concluderlo giammai può integrare inadempimento, non foss'altro perché il preponente non ha l'obbligo di concludere il contratto, neppure alle condizioni previste nell'incarico conferito al mediatore (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 11389/1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006 e 22357/2010 — che le richiama tutte —). Aspetto differente, invece — e, in ogni caso, non venuto neppure in considerazione nella specie, come in appresso si chiarirà —, è la valutazione di vessatorietà (o di manifesta eccessività) di una eventuale clausola che sancisca, in caso di rifiuto dell'affare da parte del preponente, il diritto del mediatore a conseguire ugualmente la provvigione o una penale a carico di quest'ultimo. Premesso che in tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha comunque sancito la non legittimità di una clausola che, anche in caso di mancata conclusione dell'affare (per qualsiasi motivo essa sia dovuta), sancisca, sic et simpliciter, il diritto del mediatore al conseguimento della provvigione dovuta in caso di conclusione dell'affare, non strettamente parametrandola all'attività sino a quel momento svolta (cfr. in tal senso Cass. 22357/2010 cit.), nella specie, dall'esame della produzione documentale in atti di parte attrice, non è dato ricavare alcuna clausola di tal fatta, giacché neppure sotto tale diverso profilo l'attrice avrebbe mai potuto rivendicare la provvigione dal convenuto per il sol ingiustificato rifiuto, da ella opposto, a concludere l'affare proposto. Di tal guisa, a nulla rileva la proposta di acquisto (doc.3 fascicolo di primo grado n.rg 1381/19 produzione asseritamente pervenuta dal terzo Controparte_3
NO BR atteso che dalla documentazione prodotta in primo grado e riprodotta in tale sede alcun elemento probatorio in punto di effettiva e certa n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
conoscibilità della stessa nella sfera degli appellati è emersa, peraltro confermata dal solo teste , socio dell'odierna appellante, la cui Testimone_1 testimonianza veniva acquisita nel giudizio di primo grado all'udienza del 6.11.2020 (cfr. verbale udienza del 6.11.2020, fascicolo di primo grado n.rg. 1381/19) e sulla cui incapacità a testimoniare tempestivamente eccepivano gli odierni appellati. In secondo luogo, giova rammentare, che l'art. 1755 c.c. radica strettamente il diritto del mediatore alla provvigione alla “conclusione dell'affare”, cosicché quando quest'ultimo sia concluso a prescindere dall'attività del mediatore (e quand'anche in presenza di un patto di esclusiva), la mera violazione del patto di esclusiva non conferisce diritto al mediatore di rivendicare la provvigione. Quanto necessariamente chiarito concorre a corroborare quanto premesso, ossia che nella specie la pretesa creditoria dell'appellante fosse all'atto della proposizione del procedimento monitorio (ricorso depositato in data 11.7.2018) ai sensi del termine annuale di cui all'art 2950 c.c. già prescritto, sia con riferimento alla data di conclusione dell'affare (atto di compravendita stipulato il 15.01.2016 e trascritto in data 28.01.2016), sia in riferimento alla scadenza dell'incarico di mediazione (30.4.2016), ma in ogni caso per le su esposte ragioni in ogni caso nel merito infondata. Stante quanto accertato, l'appello va integralmente respinto. Ne consegue l'appello qui proposto vada rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
5.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita (estrinsecatasi nelle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., non essendosi, invece, svolta, nel presente giudizio di gravame, alcuna attività istruttoria, e con applicazione dei relativi parametri medi previsti dal detto D.M.). Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto n. 8362/2023 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 N. 8362/2023 R.G.A.C.
l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non
“accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 8362/2023, così provvede:
- RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione il dispiegato appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-CONDANNA le parte appellante al pagamento, nei confronti delle parti appellate delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 09/12/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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