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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3007/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLI ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Pozzuoli (c.f. , presso il cui studio C.F._2 in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Convento delle Grazie n. 2, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._3
(CE) il 05.10.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Iannuzzi (c.f.
), presso il cui studio in Capua (CE), Via Fuori Porta Roma n. 14, C.F._4 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 23.07.2025, i ricorrenti e Parte_3 Parte_2 premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in Casaluce (CE) in data 28.06.2014, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casaluce al n.14, serie A, parte II dell'anno
2014, in costanza del quale nasceva la figlia (il 01.07.2015), e che i medesimi si erano Per_1 separati dinanzi al Tribunale di Napoli Nord con procedimento giudiziale terminato con sentenza n. 2132/2025 del 03.06.2025, a definizione del giudizio recante r.g. 1552/2022.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 21.11.2025 le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta. Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, in data 25.05.2022, nel procedimento di separazione n. r.g. 1552/2022, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 2132/2025 del 03.06.2025, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
pagina 2 di 4 Le parti hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:
“a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_ b) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nella sentenza di separazione: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 17.00 alle ore 20.00; inizialmente a settimane Per_ alterne il padre potrà prelevare il sabato pomeriggio dopo la fine del corso di catechismo Per_ fino alle 21.00; a settimane alterne il padre potrà prelevare la domenica dalle 10.00 alle
20.00. Al termine del monitoraggio dei SS, previsto in sentenza per un periodo di almeno 12 mesi, del percorso di supporto alla genitorialità predisposto per i sigg.ri e il Pt_2 Parte_3 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il primo, il terzo ed il quinto week end del mese dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis;
la festività del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del primo novembre e dell' 8 dicembre (per le festività l'orario è da intendersi dalle ore 10 alle ore 20); per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore;
la festa del papà; la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente, il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui la minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici;
c) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) la casa familiare -sita in Casaluce, alla via Michelangelo Buonarroti, 2- è assegnata alla sig.ra che l'abiterà unitamente alla figlia minore;
Parte_3
e) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro e Parte_2 Parte_3 non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 (settecento,00), a titolo di pagina 3 di 4 Per_ contributo per il mantenimento della figlia , oltre il 50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10- 2019 del Tribunale di Napoli Nord. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casaluce, il
28.06.2024 da (c.f. ), nata a [...] Parte_3 C.F._1
(CE) il 28.05.1983, e (c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._3
(CE) il 05.10.1972, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casaluce di procedere alla annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 14, parte
II, serie A, - anno 2014) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLI ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Pozzuoli (c.f. , presso il cui studio C.F._2 in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Convento delle Grazie n. 2, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._3
(CE) il 05.10.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Iannuzzi (c.f.
), presso il cui studio in Capua (CE), Via Fuori Porta Roma n. 14, C.F._4 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 23.07.2025, i ricorrenti e Parte_3 Parte_2 premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in Casaluce (CE) in data 28.06.2014, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casaluce al n.14, serie A, parte II dell'anno
2014, in costanza del quale nasceva la figlia (il 01.07.2015), e che i medesimi si erano Per_1 separati dinanzi al Tribunale di Napoli Nord con procedimento giudiziale terminato con sentenza n. 2132/2025 del 03.06.2025, a definizione del giudizio recante r.g. 1552/2022.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 21.11.2025 le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta. Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, in data 25.05.2022, nel procedimento di separazione n. r.g. 1552/2022, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 2132/2025 del 03.06.2025, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
pagina 2 di 4 Le parti hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:
“a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_ b) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nella sentenza di separazione: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 17.00 alle ore 20.00; inizialmente a settimane Per_ alterne il padre potrà prelevare il sabato pomeriggio dopo la fine del corso di catechismo Per_ fino alle 21.00; a settimane alterne il padre potrà prelevare la domenica dalle 10.00 alle
20.00. Al termine del monitoraggio dei SS, previsto in sentenza per un periodo di almeno 12 mesi, del percorso di supporto alla genitorialità predisposto per i sigg.ri e il Pt_2 Parte_3 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il primo, il terzo ed il quinto week end del mese dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis;
la festività del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del primo novembre e dell' 8 dicembre (per le festività l'orario è da intendersi dalle ore 10 alle ore 20); per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore;
la festa del papà; la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente, il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui la minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici;
c) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) la casa familiare -sita in Casaluce, alla via Michelangelo Buonarroti, 2- è assegnata alla sig.ra che l'abiterà unitamente alla figlia minore;
Parte_3
e) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro e Parte_2 Parte_3 non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 (settecento,00), a titolo di pagina 3 di 4 Per_ contributo per il mantenimento della figlia , oltre il 50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10- 2019 del Tribunale di Napoli Nord. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casaluce, il
28.06.2024 da (c.f. ), nata a [...] Parte_3 C.F._1
(CE) il 28.05.1983, e (c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._3
(CE) il 05.10.1972, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casaluce di procedere alla annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 14, parte
II, serie A, - anno 2014) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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