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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
1511/2021 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 13/11/2025, alle ore 11.15 innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. M. Parisi anche per delega dell'Avv. Matessi Parte_1 per l'Avv. Giovanni Maria Saitta per l'Avv. Zeroli Controparte_1 i procuratori delle parti si riportano agli atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate in atti e chiedono la decisione della causa Il Presidente di Sezione invita, quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 23.03.2021, il sig. (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], e ivi residente, elettivamente domiciliato in C.F._1 Messina, Via Del Bufalo n. 9 presso lo studio dell'avv. Marco Parisi (C.F. ) C.F._2 che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Caterina Matessi (C.F.
), giusta procura in atti, formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo C.F._3 n. 164/2021 emesso dal Tribunale di Messina nel procedimento n. 486/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 20.095,63, oltre interessi e Controparte_2 spese, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Accertata l'inammissibilità e la infondatezza delle pretese della opposta , annullare e revocare il provvedimento di Controparte_2 ingiunzione n. 164/2021 emesso dal Tribunale di Messina, il 12.02.2021 nei confronti dell'odierno istante;
2. Dichiarare nullo, annullare e/o in ogni caso privare di efficacia l'opposta ingiunzione per le ragioni tutte meglio esposte nel presente atto di opposizione.
3. Riservando le articolazioni istruttorie alla costituzione di controparte.
4. Condannare l'opposta al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio”. Parte opponente premetteva, in punto di fatto
- di aver stipulato un contratto di finanziamento per una somma complessiva di € 30.000,00, da restituire in rate mensili di importi pari a € 358,14;
- di aver onorato tale debito con il pagamento di circa 60 rate mensili, per un complessivo importo di oltre € 21.000,00 e che, nonostante ciò, residuava secondo la prospettazione della parte opposta un residuo debito di oltre € 20.000,00;
pagina1 di 6 - che la documentazione prodotta da parte ricorrente in sede monitoria non era idonea a consentire una verifica sulla corretta contabilizzazione delle operazioni svolte dal correntista, né sulle condizioni effettivamente applicate dall'istituto in tutti i diversi rapporti intercorsi tra le parti;
- che già dai pochi estratti esibiti in sede monitoria emergeva una incomprensibile discrasia tra gli importi assunti a fondamento della pretesa e quelli effettivamente erogati;
- che la qualità del ricorrente, cessionario del credito azionato, non legittimava alcuna deroga alla disciplina dettata in tema di onere della prova del credito allegato.
Nel merito, parte opponente evidenziava l'infondatezza delle pretese di controparte dovute, in primis, alla nullità del decreto ingiuntivo opposto a causa dell'assenza di sottoscrizione del contratto di finanziamento di parte opposta;
riteneva, altresì, che la documentazione prodotta da controparte fosse generica e priva di alcuna efficacia probatoria, pertanto eccepiva la sua inutilizzabilità, l'applicazione di pretese commissioni ed interessi convenzionali, nonché la relativa capitalizzazione;
da ultimo, sosteneva che il mancato pagamento della somma residua fosse addebitale alle conseguenze delle sue gravi condizioni di salute sulla sua capacità di produrre reddito. Si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto ed argomentato, ritenendolo infondato in fatto e in diritto;
evidenziava la legittimità del credito ingiunto;
chiedeva, altresì, concedersi la provvisoria esecutorietà nonché la sospensione del giudizio di opposizione con la concessione del termine per esperire il tentativo di conciliazione obbligatoria presso gli organismi di mediazione. Con decreto del 7.12.2021, il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione fissata al 27.01.2022. Depositate le note, all'udienza virtuale del 27.01.2022, il Giudice rinviava la causa all'udienza di prima comparizione del 22.12.2022, disponendo la trattazione cartolare e concedendo termine alle parti per note scritte sintetiche. All'udienza del 22.12.2022, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 164/2021 e rinviava la causa all'udienza del 26.04.2024. Il Giudice concedeva i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; le parti depositavano le memorie ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c. e in data 21.01.2025 si costituiva in giudizio nuova titolare del credito oggetto del giudizio in Controparte_3 esito ad operazioni di scissione e fusione per incorporazione avvenute dapprima con la società
in favore della società e in seguito tra quest'ultima e la Controparte_2 CP_4 [...] ; la nuova parte opposta, quindi, richiamava integralmente gli scritti già depositati Controparte_3 da e ne chiedeva, contestualmente, l'estromissione dal giudizio. Controparte_2 All'udienza del 23.01.2025 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 13.11.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusive. Nelle note conclusive, depositate in data 15.10.2025, parte opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte opponente, nelle note conclusive depositate anch'esse in data 15.10.2025, eccepiva la nullità e l'inesistenza di tutti gli atti riferiti alla costituzione di n quanto società mai censita CP_5 tra quelle espressamente autorizzate dalla Banca D'Italia; evidenziava, inoltre, la nullità della costituzione della intervenuta in quanto non era stata espressamente indicata la successione del credito e nemmeno avviata la rituale comunicazione all'opponente debitore;
da qui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 164/2021 e la censura del procedimento sotto il profilo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione e/o mancata produzione di espressa delega in tal senso attraverso le forme di rito. All'udienza del 13.11.2025, la causa, dopo la discussione delle parti, era decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Nelle note conclusive l'opponente eccepiva per la prima volta la mancata iscrizione di all'albo previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 106 TUB secondo il quale Controparte_2
“l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
pagina2 di 6 forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”; di conseguenza, riteneva che tutti gli atti a firma del soggetto non abilitato dovessero ritenersi nulli proprio perché adottati in violazione della disciplina richiamata;
eccepiva, inoltre, e sempre per la prima volta, l'improcedibilità per mancata partecipazione del soggetto munito di procura speciale all'incontro di mediazione. Laddove si volesse ritenere ammissibile la doglianza avanzata per la prima volta nelle memorie conclusive dall'opponente - il che va, comunque, escluso in ragione dell'evidente tardiva formulazione di essa - giova rilevare che, comunque, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità in quanto l'art. 2, comma 6, della legge 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/03/2024, n. 7243). Parte opponente, sempre nelle note conclusive, in esito alla nuova costituzione di
[...] eccepiva la nullità della costituzione della sopravvenuta intervenuta dal Controparte_1 momento che non era stata espressamente indicata la successione del credito né era stata avviata la rituale comunicazione all'opponente debitore. Sennonché non è intervenuta deducendo di essere divenuta Controparte_1 cessionaria del credito controverso in ragione di nuova operazione di cartolarizzazione ma in ragione di talune vicende societarie (di scissione della società in favore della Controparte_2 società con il trasferimento a quest'ultima del portafoglio di crediti di cui era titolare CP_4 l'opposta, avente efficacia giuridica dal 31 dicembre 2022 e successiva fusione per incorporazione della in società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta CP_4 Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.) che hanno coinvolto la società opposta per completezza va, poi, rammentato che della scissione è stata data Controparte_2 ritualmente notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del 17 gennaio 2023 (prodotta dall'intervenuta) e che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 2504 bis, comma 1, c.c., la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo;
lettura, quest'ultima, consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/05/2023, n. 13685; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/07/2021, n. 20621; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/02/2019, n. 4042) e condivisa da questo Tribunale. Sempre nella memoria conclusiva parte opponente eccepiva l'improcedibilità dell'azione della parte opposta e attrice in senso sostanziale per effetto della mancata partecipazione alla mediazione di soggetto munito di procura speciale all'incontro di mediazione;
sennonché dal verbale di mediazione del 26.1.2023 prodotto da parte opposta (e mai contestato fino alle note conclusive dall'opponente) si ricava che l'opposta ha partecipato per il tramite di professionista Avvocato Simona Dinetta del Foro di Milano munita di procura. Il primo motivo d'opposizione – facente leva sulla pretesa carente corrispondenza del documento di finanziamento depositato in formato informatico rispetto il suo originale – è infondato nel merito e ciò per quanto di ragione. In tema di conformità della copia fotostatica rispetto alla sua versione originale, la giurisprudenza è da tempo pacifica nel ritenere che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali pagina3 di 6 della copia rispetto all'originale; tale contestazione deve contenere l'indicazione specifica delle parti in cui la copia risulta alterata, delle parti mancanti, ovvero delle eventuali aggiunte indebite. L'onere di fornire elementi, anche meramente indiziari, utili a rafforzare la doglianza espressa incombe sulla parte che eccepisce la difformità, non essendo sufficienti il ricorso a clausole di stile oppure generiche asserzioni. Nel caso di specie, le contestazioni formulate da parte opponente sono alquanto generiche dal momento che le uniche parti oscurate sono quelle delle aree che affiancano la firma apposta dal sig. sul contratto di finanziamento che, di contro, rimane perfettamente visibile e dal quale è Pt_2 possibile cogliere il contenuto del contratto stesso. Anche la doglianza dell'opponente facente leva sulla nullità del contratto di finanziamento in ragione della mancanza della sottoscrizione dell'istituto mutuante è priva di fondamento nel merito. Sul punto questo Tribunale in plurime sentenze, peraltro conformi al principio già espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 898/2018), ha affermato la piena validità dei contratti mono firma e l'insussistenza della pretesa violazione dell'articolo 117 T.U.B. E' ormai pacifico che il contratto bancario sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della banca rispetta appieno il requisito della forma scritta e, pertanto, è perfettamente valido, posto che è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario; il consenso di quest'ultimo è, infatti, ben ricavabile da comportamenti concludenti dallo stesso tenuti e idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto;
trattasi, invero, di un requisito che va considerato non in senso strutturale ma funzionale;
è sufficiente che il negozio sia redatto per iscritto e che di esso sia consegnata una copia al cliente e che quest'ultimo l'abbia sottoscritto. Nel caso di specie, sono riscontrabili più elementi dai quali è possibile dedurre la volontà dell'istituto finanziario di dare seguito al contratto. L'articolo 2 delle condizioni generali di finanziamento Prestitempo prevede espressamente che “il presente contratto si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della relativa richiesta, a cui farà seguito l'erogazione della somma indicata alla voce 'importo totale del Credito' al punto 2 al netto delle spese e degli oneri riportati al punto 3.1 del Documento, a mezzo assegno e non trasferibile o con accredito sul c/c indicato dal Cliente” (cfr. pag. 8 contratto di finanziamento); nel caso in ispecie è pacifico che l'opponente abbia fruito della somma mutuata;
se ne ricava che l'istituto bancario ha tenuto la condotta prevista ai fini della conclusione del su menzionato contratto. V'è, ancora, la lettera di accettazione del finanziamento, datata 26/01/2012, nella quale si dà atto dell'inizio del finanziamento n. 00004789311200. Parte opponente, infine, ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta da parte opposta a comprovare il credito allegato dolendosi della impossibilità di ricostruire il saldo del credito vantato e la regolarità degli addebiti effettuati e deducendo di aver subito l'applicazione di commissioni non pattuite, di interessi non dovuti e comunque non pattuiti, della capitalizzazione degli interessi;
infine, ha dedotto l'estinzione del credito per interessi per effetto della maturata prescrizione. Tali doglianze, connotate da una confusa e generica esposizione, sono tutte prive di fondamento. L'esatto ammontare del credito è, infatti, precisamente determinato sia nella certificazione dell'erogazione del finanziamento – nella quale viene espressamente indicato l'importo finanziato e quello della singola rata – sia nel piano di ammortamento, nel quale vengono, peraltro, riportati tutti i pagamenti effettuati da parte debitrice prima del passaggio a sofferenza della sua posizione debitoria (avvenuta nel luglio 2017); parte creditrice allega, inoltre, una formale lettera di costituzione in mora e decadenza del beneficio del termine con risoluzione del contratto nella quale viene, nuovamente, indicato non solo il numero delle rate scadute e non pagate, ma anche l'importo di tali rate e gli interessi di mora, nonché il capitale residuo.
pagina4 di 6 Il certificato ex art. 50 T.U.B., pur avendo quest'ultimo efficacia probatoria limitata in sede contenziosa, integra, comunque, il quadro documentale e consente una valutazione organica e complessiva del credito vantato;
peraltro, l'opponente non ha prodotto elementi documentali che smentiscano il saldo indicato dalla banca, limitandosi a contestazioni assai generiche. Infine, il contratto di finanziamento – sottoscritto da parte opponente – contiene tutte le condizioni economiche applicate Parte opponente ha, inoltre, sostenuto di aver dovuto interrompere i pagamenti a causa dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile, nello specifico il peggioramento delle sue condizioni di salute aggravate dall'avvento della pandemia Covid-19. Sul punto è vero che l'articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al comma 6 bis prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti", ma è altrettanto vero che tale disciplina porta con sé l'onere, gravante sul debitore, di fornire idonea prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie non solo parte debitrice non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua contestazione – non specificando nemmeno a quale condizione di salute facesse riferimento – ma non ha nemmeno precisato la correlazione tra la pandemia, scoppiata a marzo 2020, e l'interruzione dei pagamenti avvenuta – va rimarcato – già nel luglio 2017. Nulla deve statuirsi sulla richiesta di estromissione della avanzata Controparte_2 dalla nella comparsa di costituzione;
infatti, la fusione per Controparte_1 incorporazione su tratteggiata ha generato l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, ciò che rende impraticabile processualmente l'invocata estromissione della originaria ricorrente in monitorio. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a integralmente a carico della parte opponente e liquidate in dispositivo in favore di parte opposta secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1511/2021 R.G. promossa da nato a [...] il [...], e ivi residente, Parte_2 elettivamente domiciliato in Messina, Via Del Bufalo n. 9 presso lo studio dell'avv. Marco Parisi che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Caterina Matessi parte opponente, nei confronti di già denominata in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, alla via Terraglio n. 63 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 420580, P.IVA (Gruppo IVA) , società con socio unico, P.IVA_1 P.IVA_2 appartenente al "Gruppo Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BANCA IFIS S.P.A., iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa la mandataria con rappresentanza in persona del procuratore Dott.ssa Controparte_3
, nata a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli Controparte_6 del Foro di Milano (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._4 Milano, Corso Monforte, 13, parte opposta, disattesa ogni contraria istanza e difesa così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 164/2021 emesso dal Tribunale di Messina;
- condanna l'opponente al pagamento un favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre s.g. al 15%, IVA e CPA. Così deciso in Messina, il 13.11.2025
Il Presidente di Sezione
pagina5 di 6 (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 23.03.2021, il sig. (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], e ivi residente, elettivamente domiciliato in C.F._1 Messina, Via Del Bufalo n. 9 presso lo studio dell'avv. Marco Parisi (C.F. ) C.F._2 che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Caterina Matessi (C.F.
), giusta procura in atti, formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo C.F._3 n. 164/2021 emesso dal Tribunale di Messina nel procedimento n. 486/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 20.095,63, oltre interessi e Controparte_2 spese, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Accertata l'inammissibilità e la infondatezza delle pretese della opposta , annullare e revocare il provvedimento di Controparte_2 ingiunzione n. 164/2021 emesso dal Tribunale di Messina, il 12.02.2021 nei confronti dell'odierno istante;
2. Dichiarare nullo, annullare e/o in ogni caso privare di efficacia l'opposta ingiunzione per le ragioni tutte meglio esposte nel presente atto di opposizione.
3. Riservando le articolazioni istruttorie alla costituzione di controparte.
4. Condannare l'opposta al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio”. Parte opponente premetteva, in punto di fatto
- di aver stipulato un contratto di finanziamento per una somma complessiva di € 30.000,00, da restituire in rate mensili di importi pari a € 358,14;
- di aver onorato tale debito con il pagamento di circa 60 rate mensili, per un complessivo importo di oltre € 21.000,00 e che, nonostante ciò, residuava secondo la prospettazione della parte opposta un residuo debito di oltre € 20.000,00;
pagina1 di 6 - che la documentazione prodotta da parte ricorrente in sede monitoria non era idonea a consentire una verifica sulla corretta contabilizzazione delle operazioni svolte dal correntista, né sulle condizioni effettivamente applicate dall'istituto in tutti i diversi rapporti intercorsi tra le parti;
- che già dai pochi estratti esibiti in sede monitoria emergeva una incomprensibile discrasia tra gli importi assunti a fondamento della pretesa e quelli effettivamente erogati;
- che la qualità del ricorrente, cessionario del credito azionato, non legittimava alcuna deroga alla disciplina dettata in tema di onere della prova del credito allegato.
Nel merito, parte opponente evidenziava l'infondatezza delle pretese di controparte dovute, in primis, alla nullità del decreto ingiuntivo opposto a causa dell'assenza di sottoscrizione del contratto di finanziamento di parte opposta;
riteneva, altresì, che la documentazione prodotta da controparte fosse generica e priva di alcuna efficacia probatoria, pertanto eccepiva la sua inutilizzabilità, l'applicazione di pretese commissioni ed interessi convenzionali, nonché la relativa capitalizzazione;
da ultimo, sosteneva che il mancato pagamento della somma residua fosse addebitale alle conseguenze delle sue gravi condizioni di salute sulla sua capacità di produrre reddito. Si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto ed argomentato, ritenendolo infondato in fatto e in diritto;
evidenziava la legittimità del credito ingiunto;
chiedeva, altresì, concedersi la provvisoria esecutorietà nonché la sospensione del giudizio di opposizione con la concessione del termine per esperire il tentativo di conciliazione obbligatoria presso gli organismi di mediazione. Con decreto del 7.12.2021, il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione fissata al 27.01.2022. Depositate le note, all'udienza virtuale del 27.01.2022, il Giudice rinviava la causa all'udienza di prima comparizione del 22.12.2022, disponendo la trattazione cartolare e concedendo termine alle parti per note scritte sintetiche. All'udienza del 22.12.2022, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 164/2021 e rinviava la causa all'udienza del 26.04.2024. Il Giudice concedeva i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; le parti depositavano le memorie ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c. e in data 21.01.2025 si costituiva in giudizio nuova titolare del credito oggetto del giudizio in Controparte_3 esito ad operazioni di scissione e fusione per incorporazione avvenute dapprima con la società
in favore della società e in seguito tra quest'ultima e la Controparte_2 CP_4 [...] ; la nuova parte opposta, quindi, richiamava integralmente gli scritti già depositati Controparte_3 da e ne chiedeva, contestualmente, l'estromissione dal giudizio. Controparte_2 All'udienza del 23.01.2025 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 13.11.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusive. Nelle note conclusive, depositate in data 15.10.2025, parte opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte opponente, nelle note conclusive depositate anch'esse in data 15.10.2025, eccepiva la nullità e l'inesistenza di tutti gli atti riferiti alla costituzione di n quanto società mai censita CP_5 tra quelle espressamente autorizzate dalla Banca D'Italia; evidenziava, inoltre, la nullità della costituzione della intervenuta in quanto non era stata espressamente indicata la successione del credito e nemmeno avviata la rituale comunicazione all'opponente debitore;
da qui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 164/2021 e la censura del procedimento sotto il profilo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione e/o mancata produzione di espressa delega in tal senso attraverso le forme di rito. All'udienza del 13.11.2025, la causa, dopo la discussione delle parti, era decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Nelle note conclusive l'opponente eccepiva per la prima volta la mancata iscrizione di all'albo previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 106 TUB secondo il quale Controparte_2
“l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
pagina2 di 6 forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”; di conseguenza, riteneva che tutti gli atti a firma del soggetto non abilitato dovessero ritenersi nulli proprio perché adottati in violazione della disciplina richiamata;
eccepiva, inoltre, e sempre per la prima volta, l'improcedibilità per mancata partecipazione del soggetto munito di procura speciale all'incontro di mediazione. Laddove si volesse ritenere ammissibile la doglianza avanzata per la prima volta nelle memorie conclusive dall'opponente - il che va, comunque, escluso in ragione dell'evidente tardiva formulazione di essa - giova rilevare che, comunque, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità in quanto l'art. 2, comma 6, della legge 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/03/2024, n. 7243). Parte opponente, sempre nelle note conclusive, in esito alla nuova costituzione di
[...] eccepiva la nullità della costituzione della sopravvenuta intervenuta dal Controparte_1 momento che non era stata espressamente indicata la successione del credito né era stata avviata la rituale comunicazione all'opponente debitore. Sennonché non è intervenuta deducendo di essere divenuta Controparte_1 cessionaria del credito controverso in ragione di nuova operazione di cartolarizzazione ma in ragione di talune vicende societarie (di scissione della società in favore della Controparte_2 società con il trasferimento a quest'ultima del portafoglio di crediti di cui era titolare CP_4 l'opposta, avente efficacia giuridica dal 31 dicembre 2022 e successiva fusione per incorporazione della in società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta CP_4 Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.) che hanno coinvolto la società opposta per completezza va, poi, rammentato che della scissione è stata data Controparte_2 ritualmente notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del 17 gennaio 2023 (prodotta dall'intervenuta) e che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 2504 bis, comma 1, c.c., la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo;
lettura, quest'ultima, consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/05/2023, n. 13685; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/07/2021, n. 20621; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/02/2019, n. 4042) e condivisa da questo Tribunale. Sempre nella memoria conclusiva parte opponente eccepiva l'improcedibilità dell'azione della parte opposta e attrice in senso sostanziale per effetto della mancata partecipazione alla mediazione di soggetto munito di procura speciale all'incontro di mediazione;
sennonché dal verbale di mediazione del 26.1.2023 prodotto da parte opposta (e mai contestato fino alle note conclusive dall'opponente) si ricava che l'opposta ha partecipato per il tramite di professionista Avvocato Simona Dinetta del Foro di Milano munita di procura. Il primo motivo d'opposizione – facente leva sulla pretesa carente corrispondenza del documento di finanziamento depositato in formato informatico rispetto il suo originale – è infondato nel merito e ciò per quanto di ragione. In tema di conformità della copia fotostatica rispetto alla sua versione originale, la giurisprudenza è da tempo pacifica nel ritenere che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali pagina3 di 6 della copia rispetto all'originale; tale contestazione deve contenere l'indicazione specifica delle parti in cui la copia risulta alterata, delle parti mancanti, ovvero delle eventuali aggiunte indebite. L'onere di fornire elementi, anche meramente indiziari, utili a rafforzare la doglianza espressa incombe sulla parte che eccepisce la difformità, non essendo sufficienti il ricorso a clausole di stile oppure generiche asserzioni. Nel caso di specie, le contestazioni formulate da parte opponente sono alquanto generiche dal momento che le uniche parti oscurate sono quelle delle aree che affiancano la firma apposta dal sig. sul contratto di finanziamento che, di contro, rimane perfettamente visibile e dal quale è Pt_2 possibile cogliere il contenuto del contratto stesso. Anche la doglianza dell'opponente facente leva sulla nullità del contratto di finanziamento in ragione della mancanza della sottoscrizione dell'istituto mutuante è priva di fondamento nel merito. Sul punto questo Tribunale in plurime sentenze, peraltro conformi al principio già espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 898/2018), ha affermato la piena validità dei contratti mono firma e l'insussistenza della pretesa violazione dell'articolo 117 T.U.B. E' ormai pacifico che il contratto bancario sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della banca rispetta appieno il requisito della forma scritta e, pertanto, è perfettamente valido, posto che è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario; il consenso di quest'ultimo è, infatti, ben ricavabile da comportamenti concludenti dallo stesso tenuti e idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto;
trattasi, invero, di un requisito che va considerato non in senso strutturale ma funzionale;
è sufficiente che il negozio sia redatto per iscritto e che di esso sia consegnata una copia al cliente e che quest'ultimo l'abbia sottoscritto. Nel caso di specie, sono riscontrabili più elementi dai quali è possibile dedurre la volontà dell'istituto finanziario di dare seguito al contratto. L'articolo 2 delle condizioni generali di finanziamento Prestitempo prevede espressamente che “il presente contratto si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della relativa richiesta, a cui farà seguito l'erogazione della somma indicata alla voce 'importo totale del Credito' al punto 2 al netto delle spese e degli oneri riportati al punto 3.1 del Documento, a mezzo assegno e non trasferibile o con accredito sul c/c indicato dal Cliente” (cfr. pag. 8 contratto di finanziamento); nel caso in ispecie è pacifico che l'opponente abbia fruito della somma mutuata;
se ne ricava che l'istituto bancario ha tenuto la condotta prevista ai fini della conclusione del su menzionato contratto. V'è, ancora, la lettera di accettazione del finanziamento, datata 26/01/2012, nella quale si dà atto dell'inizio del finanziamento n. 00004789311200. Parte opponente, infine, ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta da parte opposta a comprovare il credito allegato dolendosi della impossibilità di ricostruire il saldo del credito vantato e la regolarità degli addebiti effettuati e deducendo di aver subito l'applicazione di commissioni non pattuite, di interessi non dovuti e comunque non pattuiti, della capitalizzazione degli interessi;
infine, ha dedotto l'estinzione del credito per interessi per effetto della maturata prescrizione. Tali doglianze, connotate da una confusa e generica esposizione, sono tutte prive di fondamento. L'esatto ammontare del credito è, infatti, precisamente determinato sia nella certificazione dell'erogazione del finanziamento – nella quale viene espressamente indicato l'importo finanziato e quello della singola rata – sia nel piano di ammortamento, nel quale vengono, peraltro, riportati tutti i pagamenti effettuati da parte debitrice prima del passaggio a sofferenza della sua posizione debitoria (avvenuta nel luglio 2017); parte creditrice allega, inoltre, una formale lettera di costituzione in mora e decadenza del beneficio del termine con risoluzione del contratto nella quale viene, nuovamente, indicato non solo il numero delle rate scadute e non pagate, ma anche l'importo di tali rate e gli interessi di mora, nonché il capitale residuo.
pagina4 di 6 Il certificato ex art. 50 T.U.B., pur avendo quest'ultimo efficacia probatoria limitata in sede contenziosa, integra, comunque, il quadro documentale e consente una valutazione organica e complessiva del credito vantato;
peraltro, l'opponente non ha prodotto elementi documentali che smentiscano il saldo indicato dalla banca, limitandosi a contestazioni assai generiche. Infine, il contratto di finanziamento – sottoscritto da parte opponente – contiene tutte le condizioni economiche applicate Parte opponente ha, inoltre, sostenuto di aver dovuto interrompere i pagamenti a causa dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile, nello specifico il peggioramento delle sue condizioni di salute aggravate dall'avvento della pandemia Covid-19. Sul punto è vero che l'articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al comma 6 bis prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti", ma è altrettanto vero che tale disciplina porta con sé l'onere, gravante sul debitore, di fornire idonea prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie non solo parte debitrice non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua contestazione – non specificando nemmeno a quale condizione di salute facesse riferimento – ma non ha nemmeno precisato la correlazione tra la pandemia, scoppiata a marzo 2020, e l'interruzione dei pagamenti avvenuta – va rimarcato – già nel luglio 2017. Nulla deve statuirsi sulla richiesta di estromissione della avanzata Controparte_2 dalla nella comparsa di costituzione;
infatti, la fusione per Controparte_1 incorporazione su tratteggiata ha generato l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, ciò che rende impraticabile processualmente l'invocata estromissione della originaria ricorrente in monitorio. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a integralmente a carico della parte opponente e liquidate in dispositivo in favore di parte opposta secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1511/2021 R.G. promossa da nato a [...] il [...], e ivi residente, Parte_2 elettivamente domiciliato in Messina, Via Del Bufalo n. 9 presso lo studio dell'avv. Marco Parisi che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Caterina Matessi parte opponente, nei confronti di già denominata in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, alla via Terraglio n. 63 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 420580, P.IVA (Gruppo IVA) , società con socio unico, P.IVA_1 P.IVA_2 appartenente al "Gruppo Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BANCA IFIS S.P.A., iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa la mandataria con rappresentanza in persona del procuratore Dott.ssa Controparte_3
, nata a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli Controparte_6 del Foro di Milano (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._4 Milano, Corso Monforte, 13, parte opposta, disattesa ogni contraria istanza e difesa così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 164/2021 emesso dal Tribunale di Messina;
- condanna l'opponente al pagamento un favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre s.g. al 15%, IVA e CPA. Così deciso in Messina, il 13.11.2025
Il Presidente di Sezione
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